Corte costituzionale

Sentenza n. 38/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1985 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.l. 625/1979
  • art. 1legge 15/1980

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

terzo, d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela

dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) come conv.

nell'art. 1, l. 6 febbraio 1980, n. 15, promosso con ordinanza emessa

il 21 dicembre 1983 dalla Corte d'Assise di Genova nel procedimento

penale a carico di Cuccato Gian Dino ed altri, iscritta al n. 206 del

registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 102 del 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1984 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Corte d'Assise di Genova, nel corso del procedimento penale a

carico di Cuccato Gian Dino ed altri, imputati di vari delitti, i più

gravi dei quali risultavano aggravati dalla cosiddetta "finalità di

terrorismo e di eversione dell'ordine democratico", con ordinanza 21

dicembre 1983 sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma terzo del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, così come

convertito nell'art. 1 della l. 6 febbraio 1980, n. 15, in relazione

all'art. 3, comma primo Cost..

Osservava la Corte d'Assise in motivazione che alcuni imputati,

assumendo un chiaro atteggiamento di sostanziale dissociazione dalla

lotta armata, che rifiutavano anche sul piano ideologico, hanno ammesso

i fatti loro addebitati. In tali condizioni, comportando le residue

risultanze l'affermazione della responsabilità, agl'imputati che hanno

tenuto il comportamento processuale sopra riferito dovrebbero essere

riconosciute le attenuanti generiche, così come, del resto, Pubblico

Ministero e difensori avevano concordemente richiesto.

Rileva, però, la Corte d'Assise che il meccanismo introdotto dal

citato art. 1 della legge n. 15/1980 impedisce l'applicazione delle

attenuanti ad alcuni imputati, limitatamente alle imputazioni per le

quali ricorre anche l'aggravante della finalità di terrorismo e di

eversione dell'ordine democratico, di cui s'è detto. Questa norma,

infatti - osserva l'ordinanza -, preclude in via assoluta, nel suo

terzo comma, un giudizio di prevalenza o di equivalenza delle

attenuanti rispetto all'aggravante in parola, nonché rispetto ad ogni

altra per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o ne

determini la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato:

in altri termini, rispetto alle cosiddette "aggravanti ad effetto

speciale".

Né ritiene la Corte d'Assise che possano essere seguiti i

difensori nella loro richiesta di applicazione della diminuzione dopo

avere operato gli aumenti conseguenti alle aggravanti predette, in

quanto una siffatta possibilità sarebbe priva attualmente di aggancio

normativo dopo che l'art. 69, ultimo inciso, cod. pen., è stato

novellato dal d.l. 11 aprile 1974, n. 99 convertito in l. 7 giugno

1974, n. 220. Nega poi l'ordinanza che possa trarsi argomento

favorevole alla citata interpretazione difensiva dal fatto che, prima

della conversione, il decreto prevedesse espressamente la richiesta

operazione, dato che proprio in quel punto esso è stato poi

modificato, all'atto della conversione, a seguito di un emendamento

suggerito dal rappresentante del Governo. Questi, infatti, avrebbe

motivato la proposta affermando che "le circostanze aggravanti hanno la

prevalenza assoluta rispetto alle circostanze attenuanti".

Secondo la Corte d'Assise, d'altra parte, la formulazione che il

decreto aveva data alla norma sarebbe stata in contrasto sia con i

principi dell'ordinamento processuale sia con l'intento stesso del

legislatore. In contrasto con i principi, perché il divieto di

bilanciamento, che l'art. 69 cod. pen. prevedeva prima della novella

del '74, ha un senso solo nel riferimento a circostanze che l'ordinanza

definisce "specifiche" (rectius: ad effetto speciale), mentre

l'aggravante in esame ha chiaramente carattere comune, in quanto

l'aumento di pena ad essa conseguente è rapportato a quella prevista

per il reato cui viene applicato. Ma in contrasto altresì - ad avviso

dell'ordinanza - collo stesso intento del legislatore giacché,

applicando le diminuzioni conseguenti alle attenuanti, sia pure con le

limitazioni comportate dal sistema introdotto dal decreto, la pena

sarebbe anche potuta scendere, in ipotesi, al di sotto del minimo

edittale, mentre - secondo la Corte d'Assise di Genova - l'intento del

legislatore mirava ad applicare l'aggravante a qualsiasi specie di

reato "senza altra considerazione esimente".

Soggiunge, infine, la Corte d'Assise che le stesse formulazioni e

lo stesso iter di modifica si ritroverebbero nell'art. 280 cod. pen.,

reintrodotto dall'art. 2 del d.l. 625/1979, modificato in sede di

conversione. Se si adottasse lo stesso criterio interpretativo proposto

dai difensori, si perverrebbe - sempre secondo l'ordinanza -

all'anomala conclusione di potere infliggere, a parità delle altre

condizioni, una pena inferiore a quella prevista dal codice penale per

l'omicidio "premeditato". Conclude, perciò, l'ordinanza affermando

non potersi dare altra interpretazione all'articolo denunziato se non

"quella che sancisce la prevalenza dell'aggravante della finalità di

terrorismo o di eversione dell'ordine democratico su tutte le altre

attenuanti".

A quel punto, però, la Corte d'Assise ritiene che la norma così

interpretata, dia uguale trattamento a situazioni diseguali, per tal

modo ponendosi in contrasto col principio di cui all'art. 3, comma

primo, della Costituzione.

Pur riconoscendo che, nei limiti della ragionevolezza, spetti

certamente al legislatore ampia discrezionalità nella comminazione

della misura delle pene e dei loro aggravamenti, ritiene tuttavia

l'ordinanza che non si possa precludere al giudice, in taluni casi, la

concreta valutazione di situazioni che comportino il ricorso di

circostanze attenuanti e diminuenti, una volta che il legislatore

stesso ne abbia riconosciuta l'astratta configurabilità in linea

generale.

Attraverso il rigido meccanismo della norma impugnata, il giudice

si trova invece oggi, di fatto, a non poter distinguere, sul piano

sanzionatorio, la posizione di chi meriti le circostanze generiche da

quella di chi ne è immeritevole, così come si vede costretto ad

irrogare sempre la stessa misura di pena, senza attenuanti, tanto

all'adulto quanto al minore, tanto a chi ha risarcito il danno quanto a

chi non ha voluto farlo, tanto agl'imputabili pieni quanto a coloro che

hanno l'imputabilità grandemente scemata.

Fra l'altro, un siffatto impedimento rappresenta gravissimo

ostacolo, specie in questo delicato momento storico, alla possibilità

di dare una qualche risposta giudiziaria a quei fenomeni di

dissociazione dalla lotta armata che si vanno diffondendo, e che anche

nel processo in corso a Genova si sono manifestati: fenomeni che, per

la carenza di taluni elementi, come - ad esempio - la collaborazione

cogli inquirenti, non possono aspirare ai benefici collegati alle

rigide condizioni fissate dalla l. 304/1982.

Si costituiva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo

che la questione fosse dichiarata infondata.

Secondo l'Avvocatura, infatti, l'interpretazione esatta della norma

impugnata è proprio quella che la Corte d'Assise di Genova contesta,

giacché la disposizione non solo non esclude l'applicazione di

attenuanti, ma anzi implicitamente l'ammette: e proprio alla stregua di

quegli artt. 630 e 289 bis cod. pen. che la Corte d'Assise genovese

richiama a sostegno della sua tesi. Parimenti inesatto - secondo

l'Avvocatura - è il riferimento dell'ordinanza all'iter di conversione

del decreto nella legge, nel corso del quale proprio le ragioni addotte

dal Sottosegretario, a sostegno dell'emendamento poscia approvato,

confermano che si è inteso escludere soltanto un giudizio di

bilanciamento di prevalenza o di equivalenza colle attenuanti, ma non

l'applicazione di queste ultime dopo apportati gli aumenti dipendenti

dalle circostanze aggravanti. In altri termini, si è soltanto voluto

adottare una disciplina particolare per regolare in modo diverso dalla

norma il concorso delle attenuanti coll'aggravante in parola e con

quelle ad effetto speciale, in guisa da conseguire un maggiore

aggravamento delle pene: il che rientra nell'ambito del potere

discrezionale del legislatore in materia di scelte legislative, per

intuitive esigenze di politica criminale pienamente giustificate e

razionali nella materia de qua. Questo, però, - come si è visto -

non esclude assolutamente l'applicabilità delle attenuanti.

Al dibattimento il rappresentante dell'Avvocatura generale

illustrava le sue tesi insistendo nelle richieste. Considerato in diritto :

1. - Non sembra a questa Corte che l'interpretazione data dalla

Corte d'Assise di Genova alla norma denunziata abbia fondamento.

Non è esatto, innanzitutto, che la sostituzione del terzo comma

dell'art. 1 del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, disposta al momento

della conversione nella l. 6 febbraio 1980, n. 15, mirasse proprio ad

eliminare l'ultimo inciso; vale a dire la disposizione che consentiva

di operare la diminuzione, conseguente ad eventuali circostanze

attenuanti, sulla pena risultante a seguito dell'applicazione delle

circostanze aggravanti.

Vero è, invece, che quell'ultimo comma del decreto era

probabilmente andato al di là delle stesse intenzioni del legislatore

dell'emergenza. Infatti, sospendendo in toto le disposizioni dell'art.

69 cod. pen., la norma aveva tolto bensì al giudice il potere

discrezionale di operare il bilanciamento a compensazione delle

aggravanti o a favore delle attenuanti (il che corrispondeva alla linea

di generale inasprimento sanzionatorio), ma aveva nel contempo

eliminato anche il potere contrario. In guisa che il giudice non

avrebbe potuto risolvere il bilanciamento a favore delle aggravanti,

nemmeno nei casi più gravi: il che certo non rientrava nello spirito

di quella legislazione.

Mediante il nuovo comma della legge il legislatore disponeva,

perciò, in modo esplicito ciò che aveva ottenuto implicitamente colla

sospensione del meccanismo dell'art. 69, ma questa volta senza lo

svantaggio degli effetti contrari non voluti.

Ora, per escludere, come sostiene l'ordinanza di rimessione,

l'applicabilità delle attenuanti, al di fuori del vietato giudizio di

bilanciamento, bisognerebbe ritenere che il consentito analogo e

contrario giudizio conservi l'obbligatorietà che gli è propria nel

contesto del sistema di cui all'art. 69 cod. pen.. Ma questo effetto

ulteriore non è richiamato dalla norma in esame e non può discendere

dal sistema. Nell'art. 69 cod. pen., infatti, l'obbligatorietà del

giudizio di bilanciamento ha una sua razionalità nell'essenza stessa

di quella valutazione, che è giudizio di valore globale del fatto e

non numerico delle circostanze contrapposte e concorrenti. All'interno

dell'obbligatorio giudizio il magistrato ha un'amplissimo potere

discrezionale, specie dopo la novella del 1974; tanto ampio da essere

stato definito dalla stessa Corte regolatrice "assai simile a quello

del legislatore". Il giudice, perciò, è libero di valutare il fatto

in tutta la sua ampiezza circostanziale, sia eliminando dagli effetti

sanzionatori tutte le circostanze (equivalenza), sia tenendo conto di

quelle che aggravano la quantitas delicti, oppure soltanto di quelle

che la diminuiscono. Ma, una volta rotto questo perfetto equilibrio

valutativo, che implica un globale giudizio sia sul fatto di reato che

sulla personalità del suo autore, e privato il giudice - come appunto

si verifica nella norma in esame - del potere di esprimere, ai fini

della pena, un giudizio omogeneo e complessivo su tutta la vicenda

soggettiva ed oggettiva dell'illecito, tenere ferma tuttavia

unilateralmente quell'obbligatorietà, che trovava giustificazione

nella corrispettiva omogeneità dei criteri valutativi, determinerebbe

effettivamente una situazione del tutto irrazionale. Ed il legislatore,

infatti, non la pretende, né il giudice - come s'è detto - può

evincerla dal sistema, dato che non sussistono più le condizioni che

la legittimavano sul piano della razionalità. Se di tutto ciò si tien

conto, è facile rilevare quanto superfluo fosse, già nell'originario

terzo comma dell'art. 1 del decreto, quest'ultimo inciso concernente le

concrete modalità di applicazione degli aumenti e delle diminuzioni,

conseguenti alla soppressione del giudizio di bilanciamento. Ad esse,

infatti, provvedeva la regola generale di cui al terzo comma dell'art.

63 cod. pen., valevole sia per le cosiddette circostanze autonome, sia

per l'aggravante introdotta dal decreto; e ciò in quanto il decreto

stesso sottoponeva l'una e le altre alla stessa disciplina, come più

ampiamente sarà detto tra poco.

E, d'altra parte, nemmeno era il caso di riprodurre quel superfluo

inciso nel nuovo comma sostituito dalla legge di conversione. Infatti,

secondo la nuova norma, due sono le ipotesi possibili: o il giudice

ritiene di adottare il giudizio di bilanciamento, e allora si tratta

soltanto di applicare gli aumenti dipendenti dalle aggravanti, oppure

egli così non ritiene, e allora diventa anche qui operativa la regola

dell'art. 63, terzo comma, cod. pen. di cui s'è detto sopra.

2. - Né è esatto che il legislatore abbia inteso di volere

applicata l'aggravante della finalità terroristica ed eversiva "a

qualsiasi tipo di reato senza altra considerazione esimente". Non

certo, intanto, "a qualsiasi tipo di reato" perché, anche prescindendo

da quelli che ricomprendono espressamente l'aggravante tra gli elementi

costitutivi, molte altre fattispecie escludono l'aggravante in parola

essendo la finalità implicita nella natura essenziale del delitto e

perciò incompatibile con una sua valutazione circostanziale. Ma rimane

poi oscuro il pensiero della Corte d'Assise di Genova così come

espresso nelle parole "senza altra considerazione esimente", dato che,

qualunque sia per essere la dottrina cui si voglia aderire, è comunque

cortissimo, e comune a tutte, il significato che l'espressione

"esimente" comporta sulle conseguenze sanzionatorie, che è quello di

"esenzione da pena": mentre la questione che l'ordinanza solleva

riguarda l'applicazione di circostanze attenuanti.

Ad ogni modo, anche interpretando nel modo più comprensibile e

ragionevole la riportata espressione, resta ferma l'inesattezza

dell'opinione secondo cui il legislatore si sarebbe preoccupato di

vedere applicata l'introdotta aggravante con esclusione di qualsiasi

valutazione attenuante: e ciò per tre ordini di considerazioni.

Innanzitutto perché è molto eloquente in proposito che l'unica

ulteriore modifica apportata al decreto, nel momento della conversione

in legge, sia stata la soppressione dal primo comma dell'avverbio

"sempre". Il che significa che l'aumento fisso della metà, comportato

dall'aggravante della finalità in parola, non è inderogabile: e che,

perciò, può essere irrogato anche in misura inferiore, se le

circostanze lo suggeriscono.

Ma la sua derogabilità verrebbe meno se fosse vero che, mediante

l'obbligatorio giudizio di prevalenza delle aggravanti, ogni

possibilità di applicazione di attenuanti resta esclusa.

In secondo luogo, poi, perché l'intervento del Sottosegretario

alla Giustizia nella discussione parlamentare per la conversione in

legge ha significato assolutamente contrario a quanto la Corte di

Genova mostra di credere. In realtà, l'intervento del rappresentante

del Governo andava letto nella sua interezza e non nelle ultime due

righe, avulse dal contesto nel quale furono pronunciate. Queste,

infatti, sono soltanto la conclusione di una breve precisazione, il cui

autentico significato non può essere colto se non appunto nel

collegamento alle premesse del ragionamento. Dopo avere ricordato che

l'emendamento proposto aveva trovato ampia spiegazione nella

discussione generale e nella replica del Ministro, il Sottosegretario

prosegue riassumendo il suo significato essenziale con le seguenti

testuali parole: "Noi abbiamo ritenuto di fornire una migliore

determinazione dell'equivalenza tra le circostanze aggravanti e le

circostanze attenuanti. Infatti il testo del decreto-legge non ci

sembrava chiaro circa la determinazione prima delle circostanze

aggravanti e poi delle circostanze attenuanti. Abbiamo pertanto

ritenuto più chiaro stabilire che le circostanze attenuanti

concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere

ritenute equivalenti o prevalenti ...". Dopo di che, l'intervento si

conclude appunto coll'espressione riportata dall'ordinanza di

rimessione: "In sostanza le circostanze aggravanti hanno la prevalenza

assoluta rispetto alle circostanze attenuanti"; con manifesta

allusione, però, proprio per l'uso del sostantivo "prevalenza", a quel

giudizio di bilanciamento che, essendo imposto a favore delle

aggravanti, diventa appunto, se esercitato, una "prevalenza assoluta".

Ma tutto questo tanto poco esclude l'applicabilità di attenuanti fuori

del giudizio di bilanciamento che, secondo lo stesso rappresentante del

Governo, proprio la nuova formulazione è portatrice di maggiore

chiarezza "circa la determinazione prima delle circostanze aggravanti e

poi delle circostanze attenuanti". Maggiore chiarezza, di cui è

magari lecito dubitare, senza che ciò alteri, tuttavia, la linea della

volontà dominante del legislatore, intesa ad escludere la prevalenza o

l'equivalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti, ma non la loro

applicazione dopo che le circostanze aggravanti siano state

"determinate", e sempre che il giudice non ritenga di operare il

giudizio di bilanciamento.

In nessun punto, insomma, del citato intervento è detto - come

sarebbe stato facile - che la nuova formulazione, a differenza della

precedente, esclude radicalmente ogni possibilità di applicare

attenuanti, ché anzi, come s'è visto, si precisa che si è inteso di

meglio chiarire il testo precedente "circa la determinazione prima

delle circostanze aggravanti e poi di quelle attenuanti". L'esclusione

di queste ultime in ogni caso, e in assoluto, non sarebbe stato un

"chiarimento", ma un capovolgimento radicale del testo precedente.

In terzo luogo, infine, perché, se quest'ultimo risultato il

legislatore avesse voluto effettivamente ottenere, non aveva ragione

per ricorrere ad una formula negativa così obliqua, quando gli era

facile disporre in senso diretto e in positivo con assoluta chiarezza.

Bastava dire, infatti, che allorquando quelle aggravanti concorrono con

una o più circostanze attenuanti, le aggravanti devono essere ritenute

"sempre" prevalenti: oppure anche "non si tiene conto di queste

ultime".

In realtà l'autentica preoccupazione del legislatore è stata

soltanto quella di non consentire che l'aggravante che introduceva

potesse essere posta nel nulla dal potere discrezionale del giudice

mediante il suo dissolvimento nel giudizio di equivalenza o addirittura

di prevalenza delle attenuanti: ed è questo appunto ciò che soltanto

si è inteso vietare. Ma si tratta già di una grave limitazione, che

non avrebbe potuto sopportarne una ancora più ampia senza alterare in

modo irragionevole l'integrità del giudizio di valore dell'illecito

nei suoi criteri e nella sua globalità. Tanto più poi se si

considera che autorevoli voci della dottrina ritengono che, a

differenza del giudizio di equivalenza, quello di prevalenza è privo

di fondamento logico e può condurre a gravi arbitri.

3. - Quanto poi al rilievo dell'ordinanza, secondo cui l'ultimo

comma del decreto sarebbe stato di segno contrario ai principi del

nostro ordinamento processuale, in quanto il ripristino del divieto del

giudizio di bilanciamento, per le ipotesi contemplate dall'ultima parte

dell'art. 69 cod. pen. prima della novella del '74, avrebbe avuto un

senso solo nei confronti delle circostanze aggravanti cosiddette

autonome (o ad effetto speciale), ma non nei riguardi dell'aggravante

che si va esaminando, che è circostanza comune, deve dirsi che

l'affermazione per un verso è parzialmente inesatta e, per altro

verso, dimostra troppo.

In parte inesatta, giacché se è vero che la circostanza

aggravante della finalità terroristica ha carattere comune, è pur

vero, però, che il legislatore mostra chiaramente di volerla

assoggettare alla disciplina delle circostanze ad efficacia speciale:

il che rientra sicuramente nei suoi poteri, tanto più che alla

circostanza, pur avendo caratteri comuni, non può essere negato un

aspetto particolare, rappresentato dall'aumento in misura fissa.

Senonché poi l'argomento dimostra troppo in quanto il rilievo non

riguarderebbe, comunque, soltanto il decreto ma bensì anche la legge,

dato che pari trattamento è dato alla circostanza nel terzo comma

sostituito, come è dimostrato dalla sua manifesta equiparazione alle

aggravanti autonome. E ciò anche a prescindere dal secondo comma, dove

è addirittura prescritto che gli aumenti per ulteriori eventuali

aggravanti si applichino sulla pena risultante dall'aumento

dell'aggravante in parola, che perciò dev'essere applicata per prima.

Operazione che riecheggia chiaramente quella di cui al terzo comma

dell'art. 63 cod. pen., dettata appunto per le circostanze autonome, e

che del resto il vecchio art. 69 cod. pen. richiamava nell'ultimo

soppresso comma; ma operazione, per verità, senza senso se riferita

alla circostanza in esame giacché quando si tratti di ulteriori

aggravanti comuni, il risultato non cambia qualsivoglia sia l'aumento

applicato per primo e, se si tratta di aggravanti autonome, la

disposizione è addirittura assurda perché la pena di specie diversa,

o la cui misura è determinata in modo indipendente dalla pena

ordinaria del reato, dev'essere necessariamente applicata per prima,

per rendere poi possibile gli ulteriori aumenti proporzionali (art. 63,

terzo comma. cod. pen.).

4. - Ed infine l'argomento che l'ordinanza invoca suggestivamente a

definitiva dimostrazione dell'incongruenza dell'interpretazione che,

salvando la legittimità della norma, consentirebbe l'applicazione

delle attenuanti dopo effettuati gli aumenti per le aggravanti

(sempreché ovviamente il giudice non ritenga di dichiarare queste

ultime prevalenti sulle circostanze attenuanti).

Afferma la Corte d'Assise di Genova che, se si applicasse lo stesso

criterio interpretativo all'art. 280 cod. pen. per l'ipotesi di

attentato alla vita seguito da morte, di cui al quarto comma, "si

perverrebbe all'anomala conclusione di poter infliggere una pena

inferiore a quella prevista dal codice penale per l'omicidio

premeditato, a parità di tutte le altre condizioni": ed avverte

l'ordinanza che si indica ad esempio l'art. 280 (introdotto dall'art. 2

dello stesso Decreto) perché in esso si ritrovano le stesse

formulazioni e lo stesso iter di modifica di cui alla norma denunziata.

Va detto subito, intanto, che non risulta chiara la logica che

induce la Corte a riferirsi al delitto di omicidio premeditato per

dimostrare a quali miti risultati porterebbe l'interpretazione

contestata. Fosse anche vero, infatti, che, così operando, si

perverrebbe ad infliggere una pena leggermente inferiore a quella

prevista per l'omicidio premeditato (benintenso, a parità delle altre

condizioni), la Corte dimentica evidentemente che quest'ultimo è uno

dei più gravi delitti contemplati dal codice penale; tant'è vero che,

ai sensi dell'art. 577 n. 3 cod. pen., è punito colla pena

dell'ergastolo. Il riferimento avrebbe avuto un senso logico se si

fosse potuto sostenere che il risultato dell'interpretazione abbassava

la pena al di sotto di quella prevista per l'omicidio

preterintenzionale o per quello colposo: ma, comparato all'omicidio

premeditato, esso è di scarso effetto dimostrativo, giacché si tratta

in ambo i casi pur sempre di omicidio aggravato.

Senonché poi, è proprio l'affermazione stessa che non è esatta.

Infatti, supponendo il concorso di tre attenuanti comuni, nel caso

dell'art. 280, quarto comma, primo inciso, la pena non potrebbe mai

scendere al di sotto dei dieci anni di reclusione perché da una parte,

non potrebbe operarsi alcun bilanciamento a favore delle attenuanti a

causa del divieto posto nell'ultimo comma e, dall'altra, vi osterebbe

il limite di cui all'art. 67 n. 2 cod. pen.; mentre, nei confronti

dell'art. 577 n. 3, potendosi operare la prevalenza delle attenuanti

sull'unica aggravante, il computo partirebbe non più dall'ergastolo ma

dalla reclusione da 20 a 24 anni (art. 65 n. 2 cod. pen.) e, non

incontrando più il citato limite di cui all'art. 67 n. 2, la pena

potrebbe essere diminuita ben al di sotto degli anni dieci, giacché

l'unico limite minimo sarebbe quello del quarto della pena edittale

previsto dall'art. 67, ultimo comma, e quindi, nella specie, da 5 a 6

anni di reclusione.

L'esempio addotto è privo, pertanto, di qualsiasi fondamento.

Semmai potrebbe rilevarsi che la disposizione di cui all'ultima

parte dell'art. 280 cod. pen. prende apodittica posizione su di una

tormentatissima questione dommatica che la più recente giurisprudenza

e molta parte della dottrina risolvono in senso contrario. È molto

dubbio, infatti, che le ipotesi contemplate nel secondo e quarto comma

dell'articolo possano essere considerate circostanze aggravanti

anziché figure autonome di reato. Sicuramente, anzi, a fronte

dell'ipotesi base di attentato alla vita di cui al primo comma, la

morte che ne deriva non è una circostanza ma il conseguimento del

risultato che l'agente si prefiggeva. E, in realtà, nella prima parte

il fatto viene punito a titolo di consumazione anticipata ma, per

l'attuale diritto vivente che vi riconosce imprescindibile il requisito

dell'idoneità, esso ben poteva più correttamente essere punito a

titolo di tentativo, di cui, perciò, l'evento ulteriore rappresenta la

consumazione.

Per tutte tali ragioni, dunque, la questione sollevata non è

fondata. Una corretta interpretazione della norma consente, infatti,

l'applicazione delle circostanze attenuanti qualora il giudice non

intenda esercitare quel giudizio di bilanciamento che la legge consente

solo a favore dell'aggravante de qua. In tal caso, le diminuzioni

saranno apportate sulla pena risultante dagli aumenti indotti dalle

aggravanti, secondo la regola generale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo d.l. 15

dicembre 1979 n. 625, così come convertito nell'art. 1 della l. 6

febbraio 1980 n. 15, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.,

sollevata dalla Corte d'Assise di Genova con ord. 21 dicembre 1983.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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