Corte costituzionale

Sentenza n. 365/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1995 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2951 del codice

civile promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1994 dalla Corte di

cassazione sul ricorso proposto da Rocca Raffaele contro la s.r.l.

Valdata Laterizi Prefabbricati, iscritta al n. 230 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice

relatore Luigi Mengoni.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio sul ricorso proposto da Raffaele Rocca

contro la S.r.l. Valdata Laterizi Prefabbricati per l'annullamento

della sentenza del Tribunale di Voghera 14 aprile 1991-27 aprile

1992, la Corte di cassazione, con ordinanza del 13 maggio 1994

(pervenuta a questa Corte il 10 aprile 1995), ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2951 cod. civ., "nella parte in cui non

prevede che la norma non trovi applicazione in ipotesi di trasporto

eseguito in esecuzione di rapporto di lavoro parasubordinato".

Nella specie il ricorrente ha svolto negli anni 1984-1987, con

organizzazione prevalentemente personale, prestazioni continuative di

autotrasporto di cose per conto della detta società. Avendo

percepito corrispettivi inferiori alla tariffa minima legale fissata

dai decreti ministeriali previsti dall'art. 53 della legge 6 giugno

1974, n. 298, ha domandato la condanna della committente al pagamento

delle differenze. La domanda, accolta dal Pretore in veste di giudice

del lavoro, è stata invece respinta dal giudice di appello in

conformità dell'eccezione di prescrizione opposta dalla società

convenuta ai sensi dell'art. 2951 cod. civ.

2. - La Corte di cassazione condivide la valutazione del rapporto

dedotto nel giudizio a quo come un caso di lavoro parasubordinato, ma

ritiene che la tendenza ad estendere ai rapporti di cui all'art. 409,

n. 3, cod. proc. civ. talune norme di diritto del lavoro sostanziale

non possa spingersi, sul piano ermeneutico, fino a ritenere

applicabile l'art. 2948, n. 4, cod. civ., anziché l'art. 2951.

Questo stato di diritto è sospettato di illegittimità

costituzionale per contrarietà: a) all'art. 3 Cost., coordinato con

l'art. 35, primo comma, Cost., perché riserva il medesimo

trattamento a fattispecie "ontologicamente diverse", la prima formata

da "un comune contratto civilistico stipulato tra parti con parità

sostanziale fra loro", la seconda costituita da un rapporto fra

soggetti dei quali uno si trova in una posizione di "subordinazione

socio-economica" all'altro e, come tale, merita una speciale

protezione analoga a quella dei prestatori di lavoro subordinato; b)

all'art. 24 Cost. perché "l'imposizione di un termine breve

pregiudica la tutela giudiziale di un soggetto che, per conservare la

continuità del rapporto nonostante l'autonomia organizzativa della

propria prestazione, è inverosimile che possa nell'immediatezza

richiedere la tutela del proprio diritto al giusto corrispettivo".

3. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una dichiarazione di

inammissibilità o di infondatezza della questione.

Ad avviso dell'interveniente, se si ritiene che il rapporto di cui

si controverte non sia sussumibile sotto la fattispecie dell'art.

2951 cod. civ., va individuata, direttamente o per analogia, la

normativa applicabile nell'ambito della disciplina del rapporto di

lavoro subordinato, onde non si pone alcuna questione di

costituzionalità dell'art. 2951 cod. civ., ma solo un problema

interpretativo. Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione sospetta di illegittimità

costituzionale l'art. 2951 cod. civ., "nella parte in cui non prevede

che la norma non trovi applicazione in ipotesi di trasporto eseguito

in esecuzione di rapporto di lavoro parasubordinato".

2. - La questione non è fondata.

La qualificazione del rapporto dedotto nel giudizio a quo come

lavoro "parasubordinato", nel senso dell'art. 409, n. 3, cod. proc.

civ., significa che le parti hanno stipulato un unico contratto

avente per oggetto prestazioni continuative o periodiche di

trasporto, coordinate con l'organizzazione produttiva e di

commercializzazione dei prodotti dell'impresa committente, e quindi

in misura tale da costituire una fonte importante del reddito

complessivo del vettore. Ma ciò non toglie che il rapporto rimanga

nello schema del contratto di trasporto e soggetto alla relativa

disciplina sostanziale.

La stessa Corte di cassazione, nella sentenza n. 2426 del 1995

pronunciata in un caso analogo, ha ritenuto rilevante la categoria

della parasubordinazione "ai soli fini processuali, e non a fini

sostanziali". Non soltanto essa non fornisce un criterio ermeneutico

di estensione a questi rapporti, che restano nell'area del lavoro

autonomo, di discipline materiali proprie del lavoro subordinato, ma

neppure consente di trarne argomento di illegittimità

costituzionale, per contrarietà al principio di eguaglianza, delle

disparità di trattamento. Di conseguenza non è violato nemmeno

l'art. 35 Cost., il quale non esclude forme diverse di tutela secondo

la varia natura dei rapporti in cui l'attività di lavoro è dedotta.

Infine non può dirsi offeso l'art. 24 Cost. L'argomento addotto a

sostegno di tale censura è evidentemente mutuato dalla sentenza n.

63 del 1966 di questa Corte, la quale, peraltro, ne ha fatto uso in

riferimento a parametri costituzionali diversi e in funzione di

tutt'altra questione, concernente la decorrenza della prescrizione

durante il rapporto, non il termine della medesima, la cui fissazione

appartiene strettamente al potere discrezionale del legislatore.

3. - L'irrilevanza del carattere di parasubordinazione del

rapporto, ai fini del termine di prescrizione, è indirettamente

confermata dall'art. 2, comma 1, del d.-l. 29 marzo 1993, n. 82,

convertito nella legge 27 maggio 1993, n. 162, che, in deroga

all'art. 2951 cod. civ., ha esteso la prescrizione quinquennale ai

diritti derivanti dai contratti di autotrasporto di cose per conto

terzi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del

decreto, quando siano soggetti al sistema di tariffe a forcella

istituito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

Criterio di applicazione del nuovo termine prescrizionale è

esclusivamente l'inclusione del contratto nell'ambito normativo del

detto sistema di determinazione delle tariffe, si tratti di un

contratto avente per oggetto un'unica prestazione di trasporto ovvero

di un contratto a esecuzione continuata o periodica avente per

oggetto una pluralità di prestazioni ripartite nel tempo, e nel

secondo caso indipendentemente dalla presenza nel rapporto degli

altri elementi che connotano la parasubordinazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2951 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24

e 35 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:365 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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