Corte costituzionale

Sentenza n. 363/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1,

e 604, comma 4, del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 26 novembre 1996 dal tribunale militare di

Cagliari nel procedimento penale a carico di Giuseppe Tozio, iscritta

al n. 61 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno

1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 26 novembre 1996 nel corso di un

procedimento penale nei confronti di un militare, imputato dei reati

di forzata consegna e lesione personale, il tribunale militare di

Cagliari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non

prevede che chi ha pronunciato la sentenza di primo grado non possa

partecipare al giudizio di rinvio a seguito di annullamento della

sentenza da parte del giudice d'appello; b) dell'art. 604, comma 4,

cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il giudice di

appello, se accerta una delle nullità indicate nell'art. 179 cod.

proc. pen., da cui è derivata la nullità della sentenza di primo

grado, debba rinviare gli atti al giudice che procedeva quando si è

verificata la nullità, anziché, in analogia a quanto previsto dal

comma 8 dello stesso art. 604, ad altra sezione dello stesso

tribunale ovvero, in mancanza, al tribunale più vicino.

Il giudice rimettente segnala di avere già emesso, nei confronti

dello stesso imputato e per i medesimi reati, una sentenza di

condanna, dichiarata poi nulla dalla Corte militare d'appello - che

aveva quindi rinviato gli atti al giudice di primo grado per la

prosecuzione del giudizio - per un vizio della notifica all'imputato

contumace del verbale di dibattimento con la nuova contestazione di

un reato concorrente.

Il tribunale militare di Cagliari rileva che la composizione del

collegio è la stessa esistente al verificarsi della nullità

processuale, giacché devono concorrere alla deliberazione della

sentenza gli stessi giudici che hanno partecipato all'intero

dibattimento (art. 525, comma 2, cod. proc. pen.). Difatti il

giudice d'appello, quando annulla una sentenza del tribunale per una

delle nullità indicate nell'art. 179 cod. proc. pen., dispone la

trasmissione degli atti allo stesso tribunale che ha emesso la

sentenza annullata (art. 604, comma 4, cod. proc. pen.).

Lo stesso giudice rimettente ricorda che l'art. 34, comma 1, cod.

proc. pen. stabilisce che il giudice il quale ha pronunciato la

sentenza in un grado del procedimento non può partecipare al

giudizio di rinvio dopo l'annullamento, ma ritiene che questa

incompatibilità si riferisca soltanto ai casi di annullamento da

parte della Corte di cassazione (art. 627 cod. proc. pen.).

Mancherebbe, invece, la previsione dell'incompatibilità anche nel

caso del giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza

di primo grado da parte del giudice di appello, e questa omissione

rappresenterebbe un'anomalia legislativa in contrasto con gli artt. 3

e 24, secondo comma, della Costituzione. Difatti, il giudice di primo

grado si sarebbe già pronunciato nel merito, maturando una

convinzione che difficilmente lo farebbe pervenire ad una pronuncia

diversa da quella di condanna, già emessa e successivamente

annullata, tanto più quando non debba essere esperita una ulteriore

attività istruttoria. Mentre il diritto inviolabile di difesa

implica, quale principio fondamentale del giusto processo,

l'imparzialità del giudice: la funzione di giudicare deve essere

esercitata da soggetti sgombri da convinzioni precostituite in ordine

alla materia da decidere, formatesi in diverse fasi del giudizio in

occasione di decisioni precedentemente adottate.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dovrebbe

coinvolgere, oltre che la disciplina dell'incompatibilità del

giudice (art. 34, comma 1, cod. proc. pen.), anche quella del rinvio

degli atti in caso di dichiarazione di nullità da parte del giudice

d'appello (art. 604, comma 4, cod. proc. pen.).

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata.

L'Avvocatura non condivide la premessa interpretativa dalla quale

muove il giudice rimettente, giacché l'art. 604, comma 4, cod. proc.

pen. potrebbe essere inteso nel senso che il rinvio che il giudice

d'appello dispone al giudice che procedeva quando si è verificata la

nullità si riferisca all'ufficio giudiziario, e non già alle

persone fisiche che lo compongono. Inoltre l'art. 34, comma 1, cod.

proc. pen. riproduce, nella sostanza, l'art. 61, primo comma, del

codice in precedenza vigente, in relazione al quale era sorta

discussione se l'incompatibilità che quella disposizione prevedeva

riguardasse anche le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di

primo grado a seguito di nullità della sentenza dichiarata dal

giudice d'appello. La Corte di cassazione, a sezioni unite, si era

pronunciata a favore della soluzione estensiva, affermando che il

rinvio allo stesso giudice si riferiva all'ufficio giudiziario e non

alle persone fisiche che lo compongono. Ad avviso dell'Avvocatura,

questa interpretazione deve essere data anche all'art. 34 del codice

di procedura penale vigente, giacché, in mancanza di un orientamento

interpretativo consolidato, va preferita la interpretazione che si

adegua al dettato della Costituzione. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe la

disciplina dell'incompatibilità del giudice per atti compiuti nel

procedimento.

Il tribunale militare di Cagliari interpreta la disposizione che

prevede che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo

l'annullamento il giudice che ha pronunciato, o concorso a

pronunciare, la sentenza annullata (art. 34, comma 1, cod. proc.

pen.) come riferita esclusivamente all'annullamento con rinvio

disposto dalla Corte di cassazione. Ritiene, quindi, che la

cognizione nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della

sentenza da parte della corte d'appello rimanga agli stessi giudici

che hanno pronunciato la sentenza annullata, ma dubita che l'omessa

previsione dell'incompatibilità anche per questo caso possa essere

in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e con il

diritto inviolabile di difesa (artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.),

giacché verrebbe meno l'imparzialità del giudice, che implica

l'assenza di convinzioni precostituite in ordine alla materia da

decidere, formatesi in fasi diverse del giudizio in occasione di

decisioni precedentemente adottate. Mentre, in questo caso, gli

stessi giudici si sarebbero pronunciati nei confronti del medesimo

imputato e nel merito dello stesso reato.

Il dubbio di legittimità costituzionale è prospettato,

denunciando la violazione delle stesse disposizioni costituzionali,

anche per l'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., che, nel caso di

annullamento in appello della sentenza di primo grado per nullità

assolute (art. 179 cod. proc. pen.), prevede il rinvio degli atti

allo stesso giudice che procedeva quando si è verificata la nullità

e non ad altra sezione dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, al

tribunale più vicino, come è invece disposto per altri casi di

annullamento della sentenza di primo grado (art. 604, comma 8, cod.

proc. pen.).

2. - La questione è infondata, non essendo esatto il presupposto

interpretativo posto a base del dubbio di legittimità

costituzionale.

L'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., nello stabilire che il giudice

che ha pronunciato o concorso a pronunciare una sentenza non può

"partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento", non

distingue l'annullamento della sentenza ed il rinvio disposti dalla

Corte di cassazione dall'annullamento e dal rinvio disposti da una

corte d'appello.

Nella prospettiva del giudice chiamato a giudicare, la regola

dell'incompatibilità, secondo il significato proprio delle parole

che la esprimono, si riferisce ad ogni caso di giudizio di rinvio a

seguito di annullamento della sentenza, e ciò in corrispondenza con

la finalità del regime delle incompatibilità, che specificamente

esclude che lo stesso giudice possa pronunciarsi più volte nel

merito dello stesso giudizio.

Questa interpretazione, letterale e logica, dell'art. 34, comma 1,

cod. proc. pen. non è contraddetta dalla disciplina della

trasmissione degli atti al giudice di primo grado da parte del

giudice di appello che dichiara la nullità della sentenza impugnata

(art. 604, comma 4, cod. proc. pen.). Il rinvio degli atti al giudice

che procedeva quando si è verificata la nullità non esclude che,

così individuato l'ufficio giudiziario competente per l'ulteriore

corso del procedimento, valgano poi, quanto alla partecipazione al

giudizio, le regole proprie dell'incompatibilità, che riguardano non

l'ufficio chiamato a giudicare ma la persona che, nel singolo caso,

è investita delle relative funzioni, perché in concreto sia

garantita l'imparzialità del giudizio.

Anche se questa interpretazione fosse solo una delle diverse

consentite dalle disposizioni denunciate, essa dovrebbe comunque

essere preferita, in rispondenza ai principi costituzionali

richiamati dall'ordinanza di rinvio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 1, e dell'art. 604, comma 4, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24,

secondo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di Cagliari

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:363 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari