Corte costituzionale

Sentenza n. 362/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/1994 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3, del

decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71 (Disposizioni in materia di sgravi

contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri

sociali), convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 151, promosso con

ordinanza emessa il 26 agosto 1993 dal Pretore di Crotone nel

procedimento civile vertente tra F.lli Romano s.p.a. e I.N.P.S.

iscritta al n. 650 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione della F.lli Romano s.p.a. e

dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1994 il Giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Giancarlo Perone e Tiziano Treu per l'I.N.P.S.

e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso dalla società di trasporto

pubblico F.lli Romano s.p.a., al fine di ottenere dall'I.N.P.S. il

rimborso delle somme spettanti a titolo di sgravi contributivi

(previsti dal decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella

legge 25 ottobre 1968, n. 1089) a seguito della sentenza di questa

Corte n. 261 del 1991, il Pretore di Crotone emetteva una prima

ordinanza di rimessione con la quale dubitava della legittimità

costituzionale dell'art. 1, n. 3, del decreto-legge 21 gennaio 1992,

n. 14 (Misure urgenti in campo economico ed interventi nelle zone

terremotate) disciplinante, fra l'altro, le modalità con cui

l'I.N.P.S. avrebbe dovuto procedere ai rimborsi di cui è causa.

Questa Corte, con ordinanza n. 116 del 1993, dichiarava la manifesta

inammissibilità della sollevata questione, a seguito della mancata

conversione dell'impugnato decreto-legge. Riassunta la causa, lo

stesso giudice rimetteva nuovamente gli atti a questa Corte dubitando

della legittimità costituzionale delle disposizioni reiterate con

l'art. 1, n. 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71 (Disposizioni

in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di

fiscalizzazione degli oneri sociali) convertito nella legge 20 maggio

1993, n. 151, nella parte in cui prevedono che la restituzione delle

somme spettanti a titolo di sgravi contributivi a seguito della

citata sentenza di questa Corte siano restituite in dieci rate

annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazioni ed

interessi.

Ad avviso del giudice a quo la norma censurata violerebbe il

principio costituzionale di uguaglianza sotto un duplice profilo: da

un lato assicurerebbe all'I.N.P.S. una posizione di privilegio

rispetto agli altri debitori e, dall'altro, discriminerebbe le

aziende che si giovano degli effetti della citata sentenza n. 261 del

1991, rispetto alle altre che hanno potuto usufruire di sgravi

contributivi senza dover attendere l'esito del contenzioso sfociato

nella sentenza stessa.

Sussisterebbe inoltre violazione dell'art. 41 della Costituzione

perché le imprese così discriminate non hanno ottenuto la concreta

restaurazione della loro piena libertà di iniziativa economica,

avendo dovuto sostenere oneri nascenti da elevati tassi di interesse,

successivamente non compensati adeguatamente; anche gli artt. 24 e

113 della Costituzione sarebbero violati in quanto la non compiuta

reintegrazione patrimoniale, conseguente alla prevista modalità di

rimborso, comporterebbe compressione della facoltà di ottenere la

esaustiva tutela giurisdizionale dei diritti in contestazione

relativamente agli sgravi; infine, sussisterebbe contrasto con l'art.

97 della Costituzione poiché le lunghe rateazioni ed il divieto di

compensazione, unitamente alla carenza di obbligazioni accessorie per

la rivalutazione e gli interessi, si risolverebbero in uno strumento

di deviazione dell'Istituto debitore rispetto al perseguimento dei

fini di imparzialità e di buon andamento della propria azione

amministrativa.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito

l'I.N.P.S., osservando che la questione sarebbe in primis

inammissibile, dal momento che la domanda di rimborso avanzata nei

confronti dell'Istituto è preclusa da un giudicato formatosi fra le

parti in ordine alla medesima questione, rappresentato da una

sentenza del Tribunale di Catanzaro - all'epoca competente per

territorio in grado di appello - con la quale era stato negato il

diritto della Soc. F.lli Romano agli sgravi contributivi essendo

l'azienda priva del requisito della industrialità; ha rilevato in

proposito la difesa dell'I.N.P.S. che il difetto di un requisito

soggettivo essenziale per il riconoscimento del diritto allo sgravio,

accertato con sentenza passata in giudicato, è destinato ad incidere

negativamente nell'ambito del rapporto contributivo, anche se di

durata, fino a quando lo ius superveniens non viene a rimuovere quel

requisito generalizzando, in senso soggettivo, il diritto. La

questione, in secondo luogo, dovrebbe essere dichiarata infondata

atteso che la norma censurata realizza un equo temperamento delle

esigenze delle imprese con quella della finanza pubblica, così

concretando in modo ragionevole la discrezionalità legislativa senza

incidere su situazioni costituzionalmente protette.

3. - Si è costituita la società F.lli Romano s.p.a. con atto

depositato il 17 novembre 1993, concludendo nel senso

dell'accoglimento della questione.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per il rigetto della questione. Rileva la difesa erariale

che la norma impugnata manifesta correttamente la discrezionalità

del legislatore in materia di attuazione delle pronunce della Corte

costituzionale implicanti oneri per il bilancio: se non sussiste un

principio costituzionale che imponga il riconoscimento di

rivalutazione ed interessi in caso di inadempimento delle

obbligazioni pecuniarie, a fortiori tale principio non è ravvisabile

nel caso in cui l'I.N.P.S. abbia introitato le somme in questione

sulla base di precise disposizioni di legge poi dichiarate

incostituzionali.Né vi sarebbe alcuna disparità di trattamento fra

le imprese, posto che il rimborso delle somme in questione

rappresenta un arricchimento per le stesse, alle quali il diritto

agli sgravi è stato riconosciuto solo in un secondo momento. Non vi

sarebbe inoltre alcuna compromissione della tutela giurisdizionale,

operando la norma de qua solo sul piano sostanziale, in coerenza con

le disposizioni che regolano l'adempimento, da parte degli enti

previdenziali, delle loro obbligazioni. Non fondata sarebbe anche la

violazione dell'art. 41 della Costituzione, in quanto le imprese non

avevano motivo di fare affidamento sugli sgravi contributivi

successivamente riconosciuti con la citata sentenza n. 261 del 1991.

Parimenti non sussistente, infine, dovrebbe essere riconosciuta la

violazione dell'art. 97 della Costituzione, essendo la durata della

rateazione giustificata dalla imponente rilevanza delle somme da

rimborsare e dalla necessità di farvi fronte in una difficilissima

situazione del bilancio dello Stato.

5. - In prossimità dell'udienza la difesa della parte privata e

quella dell'I.N.P.S. hanno depositato ulteriori memorie. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Crotone sottopone all'esame di questa Corte la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3, del

decreto- legge 22 marzo 1993, n. 71 (Disposizioni in materia di

sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri

sociali), convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 151, nella parte

in cui prevede che le somme dovute dall'I.N.P.S. a titolo di sgravi

contributivi per effetto della sentenza di questa Corte n. 261 del

1991 siano rimborsate ratealmente in dieci anni e senza oneri per

l'Istituto di rivalutazione monetaria ed interessi. A favore del

giudice rimettente si ravviserebbe un contrasto con gli articoli:

1) 3 della Costituzione, per l'ingiustificato privilegio

accordato all'I.N.P.S. rispetto ad ogni altro debitore e per la

discriminazione in danno delle imprese aventi titolo al rimborso per

effetto della citata sentenza rispetto a quelle che hanno

originariamente e regolarmente fruito dello sgravio in questione;

2) 24 e 113 della Costituzione, perché la non completa

reintegrazione patrimoniale conseguente alla prevista modalità di

rimborso comporta l'impossibilità di ottenere esaustiva tutela

giurisdizionale;

3) 41 della Costituzione, per la limitazione della propria

libertà di iniziativa economica che le imprese, come sopra discriminate, sono costrette a subire;

4) 97 della Costituzione, perché il privilegio accordato

all'I.N.P.S. si risolve in un fattore ostacolante rispetto al

perseguimento dei fini di imparzialità e buon andamento dell'azione

amministrativa dell'Istituto.

2. - Deve preliminarmente essere dichiarata la irricevibilità

dell'atto di costituzione della società di trasporto pubblico F.lli

Romano s.p.a. in quanto depositato oltre il termine previsto dagli

artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

3. - La questione è inammissibile.

Per affermare la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale nella controversia in esame il giudice a quo affronta

le eccezioni preliminari - dedotte dall'I.N.P.S. nel giudizio

principale e riproposte dinanzi a questa Corte - relative

all'accertata insussistenza nella specie del requisito - presupposto

essenziale della pretesa - del carattere di industrialità

dell'impresa richiedente il rimborso per contributi non dovuti. E

tale affermazione viene motivata attraverso tre passaggi: a) il

giudicato formatosi tra le parti circa la carenza del carattere

industriale dell'impresa potrebbe spiegare effetti soltanto riguardo

al periodo su cui incide il giudicato stesso, ma non condizionare il

successivo svolgimento del rapporto; b) le leggi sopravvenute al

giudicato "ampliano lo spettro delle aziende ammesse allo sgravio,

fino a farlo coincidere con la più ampia nozione di commercialità

di cui a tutti i numeri dell'art. 2195 codice civile"; c) il

contenuto della sentenza n. 261 del 1991 di questa Corte

confermerebbe che il beneficio degli sgravi spetta a tutte le

attività commerciali.

I tre passaggi argomentativi sono in realtà palesemente erronei.

4. - In ordine al primo, è sufficiente osservare quanto dedotto

dall'I.N.P.S., e cioè che il difetto di un requisito soggettivo

essenziale per il riconoscimento del diritto allo sgravio, accertato

con sentenza passata in giudicato, è destinato ad incidere

negativamente nell'ambito del rapporto contributivo, anche nella sua

durata posteriore al giudicato, fino a quando lo ius superveniens non

giunga a rimuovere quel requisito essenziale.

Quanto alla valutazione di tre leggi (non tutte "sopravvenute al

giudicato") citate per dimostrare il superamento del precedente

ambito del requisito della industrialità delle imprese, risulta

evidente che le stesse (decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353,

convertito nella legge 5 agosto 1978, n. 502; decreto-legge 17 aprile

1984 n. 70, convertito nella legge 12 giugno 1984 n. 219 e decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio

1988, n. 48), estendendo la portata di determinati sgravi (non solo

quelli previsti dal decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito

nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089) ad alcune ipotesi ben precisate

e circoscritte, non sono di per sé sufficienti ad escludere comunque

la necessaria sussistenza del requisito di cui alla richiamata legge

n. 1089 del 1968.

Circa, infine, il contenuto della sentenza n. 261 del 1991 di

questa Corte, è sufficiente notare, dalla formulazione della

questione e dal dispositivo, la riaffermazione che gli sgravi

contributivi riguardano solo "le imprese industriali" operanti nel

Mezzogiorno d'Italia.

Non risulta quindi dimostrato che il requisito del carattere

industriale delle imprese che avevano diritto agli sgravi di cui alla

legge n. 1089 del 1968 sia venuto meno in forza di leggi sopravvenute

o di pronunce di questa Corte.

Può, pertanto, concludersi che il giudice rimettente, nel

sollevare la questione di legittimità costituzionale, ha omesso di

considerare che, essendo stata già esclusa nel caso di specie la

sussistenza del predetto requisito essenziale ai fini

dell'applicazione della normativa sugli sgravi, difetta nel giudizio

a quo il presupposto della rilevanza della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, n. 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71

(Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di

fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito nella legge 20

maggio 1993, n. 151, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 41,

97 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Crotone con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:362 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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