Corte costituzionale

Sentenza n. 36/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/02/1976 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della

legge 28 luglio 1971, n. 585 (nuove provvidenze in materia di pensioni

di guerra), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1973 dalla Corte

dei conti - sezione I pensioni di guerra -, sul ricorso di Bennati

Amedeo, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 dell'8 maggio 1974.

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La I sezione pensioni di guerra della Corte dei Conti, dovendo

pronunciare sull'estinzione del giudizio richiesta dal Procuratore

generale, nel procedimento iniziato da Amedeo Bennati e riassunto nei

confronti dell'erede Aldo Bennati, con ordinanza emessa l'11 luglio

1973, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 19

legge 28 luglio 1971, n. 585, nella parte in cui dispone che il termine

per presentare l'istanza di riassunzione del procedimento interrotto

per decesso del ricorrente decorre dalla data del decesso e non da

quella in cui gli eredi abbiano avuto conoscenza dell'evento

interruttivo del giudizio, e nella parte in cui dispone che la

decisione di estinzione del giudizio venga pronunciata dalla Corte dei

conti in camera di consiglio senza che venga instaurato il

contraddittorio fra le parti.

A sostegno della prima eccezione la Corte richiamava le decisioni

n. 139 del 1967, n. 34 del 1970 e n. 159 del 1971 della Corte

costituzionale, sottolineando il contrasto della norma impugnata con

gli artt. 3 e 24 Cost. per la possibilità che vi siano eredi che senza

loro colpa ignorino, o conoscano in ritardo, l'evento interruttivo del

procedimento.

Quanto alla seconda eccezione, rilevava ancora il contrasto con gli

artt. 3 e 24 Cost. da parte della disposizione impugnata, sottolineando

la differenza della disciplina della procedura d'estinzione contenuta

nella legge del 1971 rispetto a quella apprestata dal codice di

procedura civile, aggiungendo che se è pur vero che la pronuncia di

estinzione ha carattere dichiarativo di un fatto storico avvenuto, tale

fatto storico potrebbe anche non essere accaduto per circostanze

"rilevabili e provabili" soltanto dalla parte esclusa dalla

possibilità di replicare.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi

alla Corte costituzionale. Considerato in diritto :

1. - In materia di pensioni di guerra, l'art. 109 della legge 18

marzo 1968, n. 313, legittima alla prosecuzione del processo,

interrotto a seguito della morte del ricorrente, gli eredi o anche uno

di essi, per ottenere i ratei di pensione spettanti al de cuius sino al

giorno della sua morte. Aggiunge l'art. 19 della legge 28 luglio 1971,

n. 585, che l'istanza di riassunzione deve essere spedita o depositata

nel termine di un anno dal decesso, a pena di estinzione del giudizio,

che la Corte dei conti pronunzia in camera di consiglio su istanza del

Procuratore generale.

Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

dell'ultima norma citata, nella parte in cui dispone che il termine per

la riassunzione decorre dalla data del decesso del ricorrente e non

dalla data in cui gli eredi abbiano avuto conoscenza dell'interruzione

e nella parte in cui prevede che la pronunzia di estinzione venga

adottata, senza che sia stato instaurato il contraddittorio, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

2. - Entrambe le questioni sono fondate.

Quanto alla prima, occorre far riferimento alla sentenza n. 159 del

1971 di questa Corte, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura civile, ove

prevedeva che il termine per la prosecuzione o per la riassunzione del

processo interrotto ai sensi degli artt. 299 e 300, comma terzo,

decorresse dalla interruzione, anziché dalla data in cui le parti ne

avessero avuto conoscenza.

A motivo della decisione allora adottata si rilevava che con il

sistema previsto non risultavano garantite la tutela giurisdizionale e

la difesa in ogni stato e grado del procedimento, perché gli eredi

della parte deceduta che ignorassero - ad esempio - la morte del loro

dante causa o l'esistenza di un procedimento in corso non erano posti

in grado di far valere in giudizio le loro difese e perché - in

definitiva - un termine che, nelle intenzioni del legislatore, doveva

fungere come spatium deliberandi per gli eredi, in realtà poteva anche

decorrere a loro svantaggio, senza che - nei casi esemplificatamente

menzionati - potesse essere utilizzato per intero.

Analoghe considerazioni valgono per affermare la violazione degli

artt. 3 e 24 della Costituzione da parte dell'art. 19, primo comma,

della legge n. 585 del 1971, non sussistendo alcun ragionevole motivo

per cui nella procedura relativa alle pensioni di guerra, per quanto

riguarda la materia in esame, debbano essere apportate deroghe,

richieste da specifici interessi tutelati, al sistema generale del

codice di procedura civile.

3. - Il medesimo art. 19, terzo comma, è lesivo del diritto di

difesa e del principio di eguaglianza, laddove non dispone che

l'istanza del Procuratore generale, diretta a far dichiarare

l'estinzione del procedimento, debba essere notificata agli eredi del

ricorrente.

La norma, che si discosta senza razionale giustificazione dal

sistema previsto dagli artt. 307 e 308 del codice di procedura civile,

esclude nel peculiare procedimento per le pensioni di guerra la

possibilità degli eredi del ricorrente di provare o rilevare

circostanze idonee ad evitare l'estinzione, per non concedere la

garanzia del contraddittorio, che la Corte costituzionale ha sempre

ritenuto aspetto indefettibile del diritto di difesa (cfr. sent. nn. 41

del 1965; 190 del 1970; 225 del 1974; 199 del 1975; 5 del 1976).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 19, primo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 585

(nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra), nella parte in

cui dispone che il termine per la riassunzione del processo, interrotto

a seguito della morte del ricorrente, decorre dall'interruzione

anziché dalla data in cui gli eredi del ricorrente ne abbiano avuto

conoscenza;

b) dello stesso art. 19, terzo comma, nella parte in cui non

prevede che l'istanza del Procuratore generale debba essere notificata

agli eredi del ricorrente.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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