Corte costituzionale

Sentenza n. 35/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1973 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1r.d. 3282/1923
  • art. 2r.d. 3282/1923

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (approvazione del testo di legge sul

gratuito patrocinio), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1970 dal

tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Ardu Paolo,

iscritta al n. 257 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.

Udita nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1973 la relazione

del Presidente Giuseppe Verzì.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Ardu Paolo il

tribunale di Torino - con ordinanza 6 marzo 1970 - ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 e

connessi del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3238 (rectius n. 3282), in

riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale di Torino ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del r.d. 30 dicembre

1923, n. 3282, in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost., assumendo

che: 1) l'obbligo per gli avvocati e procuratori - sancito dai

menzionati artt. 1 e 2 - di assistere gratuitamente l'imputato ammesso

al gratuito patrocinio, si risolve, per il difensore, nello svolgere

una prestazione professionale senza possibilità (a differenza che nei

giudizi civili) di percepire per essa un giusto compenso, come invece

è prescritto dall'art. 36 Cost. per qualsiasi attività lavorativa; 2)

ciò determina nel difensore una situazione di disagio, che può

riflettersi negativamente sull'imputato per quanto attiene alla

accuratezza della difesa, provocando, quindi, una inammissibili

discriminazione tra cittadini sottoposti a procedimento penale

esclusivamente in relazione alle loro condizioni economiche.

2. - La questione sotto il duplice aspetto è stata sostanzialmente

decisa con le sentenze n. 114 del 1964, 97 del 1970 e 149 del 1972, le

quali hanno dichiarato infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 128, 130 e 131 cod. proc. pen. (difesa di

ufficio dell'imputato) sollevata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4,

23, 24, 35, 36, 38 e 53 della Costituzione.

Ed invero la saltuaria prestazione gratuita degli avvocati e

procuratori, diretta ad assicurare ai non abbienti la difesa in

giudizio, non contrasta con gli artt. 35 e 36 Cost. perché

l'obbligatorietà della prestazione deriva dal carattere di pubblico

interesse della funzione di essenziale collaborazione con gli organi

della giurisdizione riconosciuto alla professione forense, al fine di

assicurare il migliore esercizio dei poteri processuali. Tale obbligo

non incide sulla tutela della posizione economica del professionista,

sia perché la gratuità è limitata ai casi in cui non vi è

possibilità di ripetizione degli onorari, sia perché il gratuito

patrocinio, nel nostro ordinamento, è un pubblico ufficio della

categoria degli avvocati e procuratori.

Le norme esaminate non violano neppure l'art. 24 in relazione

all'art. 3 Cost. dal momento che l'istituto del gratuito patrocinio ed

il complesso delle norme vigenti dirette ad assicurare la difesa dei

non abbienti, costituiscono "mezzi per agire e difendersi davanti ad

ogni giurisdizione", compresi nella espressione "appositi istituti"

adoperata dal Costituente. Né si può attribuire alcun valore

all'argomento addotto dalla ordinanza di rimessione, che la mancanza di

un giusto compenso per il legale influisca sulla difesa in giudizio,

trattandosi di un problema che investe la adeguatezza dei mezzi

all'uopo predisposti dal legislatore; e la opinione che un diverso

ordinamento del servizio potrebbe corrispondere meglio alle finalità

previste dall'art. 24 Cost. non può portare alla conseguenza della

incostituzionalità dei mezzi ora esistenti, che a quella finalità

sono ugualmente diretti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 2 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (approvazione del

testo di legge sul gratuito patrocinio), sollevata in riferimento agli

artt. 3, 24 e 36 Cost. dall'ordinanza 6 marzo 1970 del Tribunale di

Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.

GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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