Corte costituzionale

Sentenza n. 342/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al

procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei

collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui

reclami in tema di art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario),

promossi con ordinanze emesse il 14 aprile 1998 dalla Corte di assise

di Catania, il 2 giugno 1998 dalla Corte di assise di Napoli e il 13

novembre 1998 dalla Corte di appello di Napoli, rispettivamente

iscritte ai nn. 484 e 671 del registro ordinanze 1998 ed al n. 96 del

registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, nn. 27 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1998 e n.

9, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di assise di Catania ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 7 gennaio

1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a

distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia,

nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo

41-bis dell'ordinamento penitenziario) per contrasto con gli artt.

10, 13 (verosimilmente: 3), 24 e 27 della Costituzione. A parere

della Corte rimettente, le norme impugnate, nel prevedere la

partecipazione a distanza degli imputati sottoposti al regime di cui

all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, contrasterebbero

anzitutto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto il diritto di

difesa non può ritenersi garantito in tutti i casi in cui - come

nella specie - il relativo esercizio è reso "anche semplicemente

più difficoltoso".

Violato sarebbe anche l'art. 10 della Costituzione, giacché l'art.

6, lett. c) e d) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

assicurano all'accusato il diritto di interrogare i testimoni nelle

stesse condizioni in cui vi procede il pubblico ministero, con la

possibilità, quindi, di intervenire tempestivamente tramite il

difensore. La stessa Convenzione, poi, prevede il diritto

dell'imputato ad un processo pubblico che presuppone - ad avviso

della Corte rimettente - la presenza reale "(e non 'virtuale', come

si usa ormai dire)" dell'imputato in aula. Violato sarebbe, inoltre,

l'art. 13 (recte: 3) della Costituzione, in quanto la normativa

censurata introdurrebbe una disparità di trattamento tra imputati a

seconda della contestazione elevata, compromettendo al tempo stesso

la presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27 della

Costituzione. In sostanza - rileva la Corte - sarebbe "la stessa

accusa a determinare le diverse modalità di svolgimento del

dibattimento nei confronti di alcuni imputati attraverso il mezzo

della contestazione".

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. A

parere della Avvocatura non sussisterebbe, infatti, violazione

dell'art. 27 della Costituzione in quanto la sottoposizione al

regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario non

comporta per i soggetti che vi sono sottoposti che gli stessi siano

considerati "colpevoli" per altri fatti in relazione ai quali vengano

successivamente processati. Neppure vulnerato sarebbe l'art. 13 della

Costituzione: non risulterebbe infatti appropriato, ad avviso della

difesa erariale, "il richiamo alla disparità di trattamento di

soggetti (imputati); sussiste infatti - si afferma nell'atto di

intervento - precisa fonte normativa in relazione alla quale un

soggetto si trova ristretto in regime di 41-bis e comunque lo stesso

si trova "limitato" nella propria libertà personale in forza di una

sentenza dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti

dalla legge". Quanto, poi, alla prospettata violazione dell'art. 10

della Costituzione, per contrasto con i principi sanciti dall'art. 6

della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'Avvocatura ritiene

che il meccanismo delineato dalla normativa impugnata per la

celebrazione del processo penale a distanza, consenta non solo la

difesa dell'imputato, ma anche il diritto di interrogare i testimoni,

il che realizzerebbe il diritto di difesa tecnica nella udienza

dibattimentale.

3. - Anche la Corte di assise di Napoli ha impugnato gli "artt. 1

e segg." della legge 7 gennaio 1998, n. 11, per contrasto con gli

artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto solo la presenza in aula

dell'imputato può consentirgli di avere una piena ed ampia

conoscenza degli accadimenti che si verificano e di reagire ad essi

con quella tempestività e prontezza che la sua condizione richiede.

Si sottolinea, d'altra parte, che la normativa impugnata consegue

obbligatoriamente alla emanazione di un provvedimento amministrativo

costitutivo di un particolare status (quello di sottoposto al regime

di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario), che

penalizza la piena esplicazione del diritto di difesa, soprattutto in

mancanza di qualsiasi controllo giurisdizionale sull'esistenza di

ragioni superiori che giustifichino la compressione di un tale

diritto.

Violato sarebbe anche l'art. 3 della Costituzione, in quanto la

normativa impugnata imporrebbe soltanto ad alcuni soggetti di

difendersi in modo anomalo a parità di imputazioni e presunzione di

innocenza, mentre contraddittoriamente vieta, solo con riferimento a

specifiche imputazioni, la presenza in aula del medesimo detenuto

sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento

penitenziario, il quale viene diversamente trattato in presenza di

un'identica presunzione di pericolosità.

4. - Pure la Corte di appello di Napoli solleva, in riferimento

agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale

degli artt. "1 e segg." della legge 7 gennaio 1998, n. 11,

"riguardante la partecipazione al dibattimento in collegamento

tele-video di imputati sottoposti al regime detentivo di cui all'art.

41-bis dell'ordinamento penitenziario". Ritiene la Corte rimettente

che il collegamento in videoconferenza comprometta il diritto di

difesa in quanto, non essendo consentita la presenza fisica

dell'imputato nell'aula del dibattimento, viene precluso il rapporto

immediato tra difensore ed assistito, che è indispensabile per un

pieno ed efficace esercizio del diritto di difesa. Compromissione,

quella di cui si è detto, non sanata da accorgimenti tecnici,

giacché il colloquio riservato tra difensore ed assistito postula

l'impossibilità per il primo di continuare a seguire il

dibattimento. Violato sarebbe anche il principio sancito dall'art. 3

della Costituzione attesa la disparità di trattamento ravvisabile

nel fatto che relativamente allo stesso imputato, sottoposto al

regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, il

collegamento in videoconferenza è previsto solo per alcune

specifiche imputazioni, mentre è consentita la traduzione in aula

per altri reati di cui sia imputato.

5. - Anche in quest'ultimo giudizio è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

"inammissibile od infondata". A parere della difesa dello Stato la

normativa oggetto di impugnativa e gli accorgimenti che essa consente

di adottare permettono di ritenere che le modalità secondo le quali

si svolge il collegamento audiovisivo siano tali da consentire una

effettiva "partecipazione" al dibattimento cautelando al tempo stesso

i contatti riservati tra difensore e assistito. Neppure viene

ravvisata, secondo la difesa erariale, la denunciata violazione

dell'art. 3 della Costituzione "in quanto appare assolutamente

legittimo che il legislatore, sulla base della propria

discrezionalità, abbia ritenuto necessaria l'adozione delle cautele

del sistema della videoconferenza solo in taluni casi, ossia in

riferimento alle imputazioni per gravi reati". Considerato in diritto

1. - Le ordinanze di rimessione, con varietà di accenti e con

differenziati livelli di puntualizzazione, sollevano questioni tutte

riconducibili alla medesima disciplina normativa, prospettando

censure fra loro in larga misura sovrapponibili: l'evidente analogia

dei temi coinvolti impone pertanto la riunione dei relativi giudizi,

onde consentirne la definizione con un'unica sentenza.

2. - Sono note le ragioni che indussero il legislatore ad

introdurre, con efficacia temporanea, attraverso l'approvazione della

legge 7 gennaio 1998, n. 11, una particolare e innovativa disciplina

che consentiva, in determinate ipotesi, la partecipazione al

dibattimento a distanza, mediante un apposito sistema di collegamento

audiovisivo, nei confronti di imputati di taluni gravi reati che si

trovassero in stato di detenzione carceraria. Come infatti emerge

dalla relazione al disegno di legge presentato dal Ministro di grazia

e giustizia l'11 luglio 1996 alla Camera dei deputati (atto n. 1845),

si era ormai venuta a manifestare in forme preoccupanti la tendenza

alla dilatazione dei tempi di definizione della fase dibattimentale,

specie per i processi relativi a delitti di criminalità organizzata.

Ciò non soltanto in dipendenza dei fenomeni di gigantismo

processuale che spesso accompagnano la celebrazione di quei

dibattimenti, non di rado coinvolgenti associazioni criminali di

vaste dimensioni e tali da comportare l'audizione di numerosissimi

testimoni, ma anche perché gli imputati in stato di detenzione si

trovavano spesso a dover contemporaneamente partecipare a più

giudizi, pendenti in sedi diverse, con correlativa perdita di

continuità nella trattazione del singolo processo, posto che la

maggior parte degli imputati non rinunciava al diritto di presenziare

alle udienze, di regola numerose, rendendo così necessarie continue

traduzioni da una sede all'altra. In tale contesto si prospettava,

quindi, il concreto pericolo che la durata dei molti e complessi

dibattimenti in corso per gravi delitti di criminalità organizzata

potesse protrarsi oltre la scadenza dei termini massimi di durata

della custodia cautelare. Accanto a ciò, le frequenti traduzioni di

imputati di gravi delitti di stampo mafioso, rese necessarie al fine

di consentire a costoro di essere fisicamente presenti non soltanto

nelle udienze dibattimentali, ma anche nelle numerose occasioni

processuali in cui è prevista la celebrazione della udienza in

camera di consiglio, comportavano, accanto al gravoso impegno delle

forze dell'ordine per garantire adeguatamente la sicurezza e l'ordine

pubblico, anche il rischio che - proprio in dipendenza dei continui

trasferimenti - risultasse in concreto vanificata l'efficacia dei

provvedimenti di sospensione delle ordinarie regole di trattamento

penitenziario adottati nei confronti dei detenuti più pericolosi ai

sensi dell'art. 41-bis secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n.

354. Provvedimenti, questi, che, viceversa, apparivano essere "uno

strumento essenziale per garantire l'interruzione dei rapporti fra

gli associati mafiosi in vinculis ed il resto dell'associazione".

Al fine di fronteggiare tali esigenze, la legge n. 11 del 1998 ha

inserito nelle norme di attuazione del codice di procedura penale

l'art. 146-bis di cui è stabilito il termine di efficacia alla data

del 31 dicembre 2000, ove è appunto disciplinata la partecipazione

al dibattimento a distanza quando si procede per taluni reati

espressione delle più gravi manifestazioni della criminalità

organizzata di stampo mafioso (quelli indicati nell'art. 51, comma

3-bis cod. proc. pen. e, cioè, delitti, consumati o tentati, di cui

agli artt. 416-bis e 630 cod. pen., delitti commessi avvalendosi

delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso

articolo, nonché i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico

approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) nei confronti di persona

che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere.

In presenza di questi presupposti, la partecipazione al dibattimento

avviene a distanza qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di

ordine pubblico, qualora il dibattimento sia di particolare

complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad

evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero qualora - ed è appunto

questa l'ipotesi sottoposta al giudizio di costituzionalità - si

tratti di detenuto nei cui confronti sia stata disposta, per gravi

motivi di ordine e di sicurezza pubblica, la sospensione

dell'applicazione delle regole di trattamento a norma dell'art.

41-bis comma 2, dell'ordinamento penitenziario.

L'art. 146-bis delle norme di attuazione del codice di procedura

penale descrive poi, nel terzo comma, le misure tecniche attraverso

cui si attua la partecipazione a distanza: viene attivato un

collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della

custodia, "con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva

e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e

la possibilità di udire quanto vi viene detto". Nel quarto comma,

infine, vengono assicurate la facoltà del difensore o di un suo

sostituto di essere presente nel luogo ove si trova l'imputato e la

possibilità che il difensore o il suo sostituto presente nell'aula

di udienza e l'imputato si consultino riservatamente, per mezzo di

idonei strumenti tecnici.

Il controllo sull'effettivo funzionamento delle modalità tecniche

attraverso cui si attua la partecipazione a distanza è assicurato

dalla presenza nel luogo in cui si trova l'imputato di un ausiliario

del giudice, chiamato a verificare che non siano posti impedimenti o

limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti

all'imputato, nonché a dare atto dell'osservanza delle disposizioni

di cui ai precedenti terzo e quarto commi (comma 6).

Infine, il settimo comma prevede che, quando nel dibattimento

occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro

atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo

ritenga indispensabile, disponga la presenza dell'imputato nell'aula

di udienza.

3. - Come già emerso nel corso dei lavori parlamentari che hanno

accompagnato l'iter della legge n. 11 del 1998 e del vasto dibattito

che nell'ambito della dottrina è scaturito dalla sua approvazione,

era evidente che il problema centrale posto dall'istituto della

partecipazione al dibattimento a distanza fosse quello della

compatibilità con il diritto di difesa, garantito dall'art. 24,

secondo comma, della Costituzione. Sicché, pur nella generale

condivisione degli obiettivi perseguiti dalla novella, le

perplessità affacciatesi nelle diverse sedi avevano finito per

ruotare tutte essenzialmente attorno alla reale adeguatezza

dell'istituto, certo fortemente innovativo, a soddisfare le esigenze

partecipative che la fase del dibattimento ontologicamente postula.

Nel nucleo delle censure prospettate dai giudici rimettenti è

agevolmente rinvenibile l'assunto secondo il quale la mancata

presenza fisica dell'imputato nell'aula in cui si celebra il

dibattimento integrerebbe un fattore in sé idoneo a compromettere -

sempre e comunque - il diritto di difesa, vuoi sotto il profilo della

maggiore difficoltà di percepire con esattezza gli accadimenti e ad

essi reagire con tempestività, vuoi per la mancanza di un rapporto

immediato tra difensore ed assistito. In sostanza, difesa e presenza

fisica rappresenterebbero secondo i giudici a quibus i termini di un

inscindibile binomio che, solo, varrebbe ad assegnare concretezza

all'elemento partecipativo ed effettività al diritto di difesa

concordemente evocato, in una prospettiva, per di più, non disgiunta

dai consimili valori fondati sulle inequivoche affermazioni enunciate

dall'art. 14, paragrafo 3, lett. d) del Patto internazionale sui

diritti civili e politici, reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977,

n. 881, e dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con

legge 4 agosto 1955, n. 848.

La premessa secondo cui solo la presenza fisica nel luogo del

processo potrebbe assicurare l'effettività del diritto di difesa,

non è però fondata. Ciò che occorre, sul piano costituzionale, è

che sia garantita l'effettiva partecipazione personale e consapevole

dell'imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso

della partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare

quella partecipazione.

Da questo punto di vista, le censure del remittente confondono, in

sostanza, la struttura della norma e la configurazione del diritto

con le modalità pratiche attraverso le quali la norma può in

concreto svolgersi e il diritto essere esercitato, cosicché, in

tanto quel diritto potrebbe dirsi compresso, in quanto la norma cui

esso si raccorda determinasse - per la sua stessa configurazione e

non per vicende ad essa estranee - gli effetti distorsivi che vengono

ora denunciati. Ma che nessun effetto distorsivo possa nella specie

ritenersi direttamente riconducibile alle disposizioni oggetto di

impugnativa si desume con chiarezza dalla circostanza che la

normativa in esame, lungi dal limitarsi a delineare i mezzi

processuali o tecnici attraverso i quali realizzare gli obiettivi

perseguiti, ha tracciato un esauriente sistema di "risultati" che si

presenta in linea con il livello minimo di garanzie che devono

cautelare il diritto dell'imputato di "partecipare", e quindi

difendersi, per tutto l'arco del dibattimento. Fondamentale è

infatti a questo proposito la previsione secondo la quale il

collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo di

custodia deve essere realizzato con modalità tali da rendere

"effettiva", e dunque concreta e non soltanto "virtuale", la

possibilità di percepire e comunicare, così saldando intimamente

fra loro le potenzialità ed i perfezionamenti sempre offerti dalla

tecnica alle esigenze di un "realismo partecipativo" che non può non

ritenersi, in sé, del tutto in linea con gli strumenti che

l'ordinamento deve necessariamente mettere a disposizione per

consentire un adeguato esercizio del diritto di difesa nella fase del

dibattimento. Esigenze, quelle appena accennate, che si completano

attraverso la analoga cautela con la quale il legislatore ha inteso

assicurare il contatto fra gli imputati, mentre al difensore è

sempre consentito, eventualmente anche tramite un sostituto, di

essere presente nel luogo dove si trova l'imputato, così come al

difensore ed all'imputato sono parimenti posti a disposizione

strumenti tecnici "idonei", che assicurino la reciproca possibilità

di consultarsi riservatamente. Il tutto ovviamente preservato dal

potere-dovere del giudice del dibattimento di effettuare il

necessario controllo circa l'impiego di strumenti e modalità

tecniche attraverso i quali raggiungere quel livello di effettività

partecipativa che il legislatore ha inteso doverosamente garantire, e

di assicurare comunque la piena esplicazione della difesa anche con

la presenza dell'imputato nell'aula quando in concreto quella

finalità non sia altrimenti raggiungibile per inadeguatezza del

mezzo tecnico.

Un quadro di presidi, dunque, di incisività e completezza tali da

rendere la normativa in questione aderente al principio sancito

dall'art. 24, secondo comma, della Carta fondamentale, non potendosi

certo in tale prospettiva evocare il superamento della tradizione -

per di più nella specie dovuto alle innovazioni introdotte dalla

evoluzione tecnologica - quale elemento in sé idoneo a perturbare

equilibri e dinamiche processuali che, al contrario, rimangono nella

sostanza inalterati.

Alla stregua di tali rilievi, improprio si rivela anche il richiamo

ai principi affermati nella Convenzione europea dei diritti

dell'uomo, posto che, sia pure con modalità particolari, la

partecipazione al dibattimento dell'imputato deve rispondere, per

quel che si è detto, al canone della "effettività", così da far

risultare adeguatamente garantita la possibilità, per l'imputato

stesso ed il suo difensore, di esercitare concretamente i relativi

diritti. D'altra parte, poiché, come si è già rilevato, fra le

dichiarate esigenze che la normativa in esame ha inteso soddisfare,

un rilievo essenziale ha assunto quella di consentire la rapida

celebrazione dei dibattimenti per gravi reati nei confronti di

imputati detenuti, non può non derivare da ciò una significativa

assonanza proprio con l'indicato strumento dell'ordinamento

internazionale, particolarmente attento nel rimarcare la necessità

che i processi, specie se a carico di imputati in stato di

detenzione, si svolgano in tempi ragionevolmente brevi.

Priva di fondamento appare essere, infine, anche la prospettata

violazione del principio di eguaglianza e di quello sancito dall'art.

27, secondo comma, della Costituzione, in quanto le peculiarità che

caratterizzano la sottoposizione all'eccezionale regime di cui

all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, secondo la

configurazione ed i limiti ad esso impressi dalla giurisprudenza di

questa Corte, e le altrettanto specifiche connotazioni che

qualificano i procedimenti per i quali la normativa impugnata trova

applicazione, da un lato adeguatamente giustificano la

particolarità della disciplina e, dall'altro, impediscono di

ritenere vulnerata la presunzione di non colpevolezza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge 7

gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento

penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di

giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di

art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 27 della Costituzione, dalla

Corte di assise di Catania, e, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dalla Corte di assise di Napoli e dalla Corte di

appello di Napoli con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari