Dopo l'articolo 45 delle norme di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: "Art. 45-bis. - (Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distan- za). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, comma 1, la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza procedimento in camera di consiglio avviene a distanza. 2. La partecipazione a distanza e' disposta dal giudice con ordinanza o presidente del collegio con decreto m vato, che sono comunicati o notificati unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6".

Testo vigente dal 6 febbraio 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 342/1999

    Questione infondata
    22 luglio 1999

    Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario), sollevata, in…

    Art. 1 Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1998-01-07;11~art1 · fonte del testo

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