Corte costituzionale

Sentenza n. 341/1999

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/07/1999 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1998

dal pretore di Marsala, iscritta al n. 790 del registro ordinanze

1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43,

prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice

relatore Valerio Onida.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del dibattimento a carico di un imputato sordomuto,

che risulta saper leggere e scrivere, il pretore di Marsala, con

ordinanza emessa il 23 luglio 1998, pervenuta a questa Corte l'8

ottobre 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 119

cod. proc. pen. "nella parte in cui non prevede che l'imputato

sordomuto che sappia leggere e scrivere abbia diritto di farsi

assistere, gratuitamente, da un interprete al fine di seguire il

compimento degli atti cui partecipa e di partecipare coscientemente

al dibattimento".

Premesso, quanto alla rilevanza, che la partecipazione al

dibattimento dell'imputato sordomuto che sappia leggere e scrivere è

regolata dall'art. 119, comma 1, cod. proc. pen., che prevede solo

l'uso dello scritto per la presentazione delle domande, degli

avvertimenti e delle ammonizioni e per le relative risposte, mentre

la nomina di interpreti è prevista dal successivo comma 2 solo nel

caso in cui il sordomuto non sappia leggere o scrivere, il remittente

ritiene che tale disposizione violi, in primo luogo, il diritto di

difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, impedendo

all'imputato sordomuto, che sappia leggere e scrivere, di comprendere

tutto quanto accade nel corso dell'istruzione dibattimentale e di

valutare se e quando rendere le spontanee dichiarazioni di cui

all'art. 494 cod. proc. pen., così impedendogli di partecipare

coscientemente al dibattimento.

In secondo luogo, il giudice a quo ritiene che la disposizione in

esame violi il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della

Costituzione, in quanto riserva all'imputato sordomuto che sappia

leggere e scrivere un trattamento deteriore rispetto all'imputato che

non conosce la lingua italiana, cui l'art. 143 cod. proc. pen.

riconosce il diritto di farsi assistere gratuitamente da un

interprete al fine di comprendere l'accusa contro di lui formulata e

di seguire il compimento degli atti cui partecipa; rispetto

all'imputato il cui stato mentale sia tale da impedirne la cosciente

partecipazione al procedimento, riguardo al quale l'art. 71 cod.

proc. pen. prescrive la sospensione del procedimento medesimo e la

nomina di un curatore speciale; nonché rispetto all'imputato

sordomuto che non sappia leggere o scrivere, per il quale è prevista

dal comma 2 dello stesso art. 119 cod. proc. pen. la nomina di uno o

più interpreti.

Tale diversità di trattamento appare al remittente illogica ed

irrazionale, considerando che tutte le ipotesi menzionate concernono

casi in cui l'imputato, per ragioni diverse, non è in grado di

partecipare coscientemente al procedimento, e che solo le altre

disposizioni indicate prevedono gli opportuni rimedi ed accorgimenti

processuali.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Ad avviso dell'Avvocatura erariale, il legislatore avrebbe ritenuto

il sordomuto che sappia leggere e scrivere in grado di partecipare

scientemente al procedimento, comunicando per iscritto, onde non

sarebbe violato il diritto di difesa. Né vi sarebbe violazione del

principio di eguaglianza, in quanto la diversità della disciplina

dettata per l'imputato sordomuto che sappia leggere e scrivere

rispetto alle altre evocate dal remittente si giustificherebbe per la

differenza delle fattispecie messe a confronto. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata investe la disciplina risultante

dall'art. 119 del codice di procedura penale per l'ipotesi in cui

l'imputato sia sordomuto e sappia leggere e scrivere. La disposizione

prevede che quando un sordomuto "vuole o deve fare dichiarazioni",

gli si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le

ammonizioni, ed egli risponde per iscritto (comma 1); mentre solo per

il caso in cui il sordomuto non sappia leggere o scrivere si prevede

che l'autorità procedente nomini uno o più interpreti, scelti di

preferenza fra le persone abituate a trattare con lui (comma 2).

Tale disciplina appare al remittente lesiva, da un lato, del

diritto di difesa dell'imputato, in quanto gli impedirebbe di

comprendere tutto ciò che avviene nel dibattimento e di valutare se

e quando rendere dichiarazioni spontanee a norma dell'art. 494 dello

stesso codice, e dunque di partecipare coscientemente al

dibattimento; dall'altro lato, del principio di eguaglianza, in

quanto realizzerebbe una irragionevole differenza di trattamento

rispetto alla ipotesi dell'imputato sordomuto che non sappia leggere

e scrivere (in relazione alla quale si prevede la nomina di

interpreti), nonché rispetto a quelle dell'imputato che non conosca

la lingua italiana (per cui l'art. 143 cod. proc. pen. prevede

l'assistenza gratuita di un interprete), e dell'imputato che non sia

in grado di partecipare coscientemente al procedimento a causa del

suo stato mentale (nel qual caso l'art. 71 cod. proc. pen. prevede

la sospensione del procedimento e la nomina di un curatore speciale).

2. - La questione è fondata, sotto il profilo della denunciata

violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

La garanzia costituzionale del diritto di difesa comprende la

effettiva possibilità che la partecipazione personale dell'imputato

al procedimento avvenga in modo consapevole, in ispecie per - quanto

qui rileva - nelle fasi che l'ordinamento affida al principio

dell'oralità: il che comporta la possibilità effettiva sia di

percepire, comprendendone il significato linguistico, le espressioni

orali dell'autorità procedente e degli altri protagonisti del

procedimento, sia di esprimersi a sua volta essendone percepito e

compreso (cfr. sentenza n. 9 del 1982 e, da ultimo, sentenza n. 10

del 1993).

Senza la garanzia di tale possibilità, infatti, resterebbe

irrimediabilmente compromesso, nelle fasi processuali dominate

dall'oralità, il diritto dell'accusato di essere messo

personalmente, immediatamente e compiutamente a conoscenza di quanto

avviene nel processo che lo riguarda, e così non solo dell'accusa

mossagli, ma anche degli elementi sui quali essa si basa, delle

vicende istruttorie e probatorie che intervengono via via a

corroborarla o a smentirla, delle affermazioni e delle determinazioni

espresse dalle altre parti e dall'autorità procedente; nonché,

conseguentemente, il diritto dell'imputato di svolgere la propria

attività difensiva, anche in forma di autodifesa, conformandola,

adattandola e sviluppandola in correlazione continua con le esigenze

che egli stesso ravvisi e colga a seconda dell'andamento della

procedura, ovvero comunicando con il proprio difensore.

Questa Corte ha infatti costantemente affermato che "la peculiare

natura del processo penale e degli interessi in esso coinvolti

richiede la possibilità della diretta e personale partecipazione

dell'imputato", onde l'autodifesa, che "ha riguardo a quel complesso

di attività mediante le quali l'imputato è posto in grado di

influire sullo sviluppo dialettico del processo", costituisce

"diritto primario dell'imputato, immanente a tutto l'iter

processuale, dalla fase istruttoria a quella di giudizio" (sentenza

n. 99 del 1975; e cfr. anche sentenze n. 205 del 1971, n. 186 del

1973).

3. - Se normalmente questi diritti dell'accusato sono resi

effettivi attraverso la garanzia della possibilità di presenziare

alle udienze (salvo esserne allontanato solo se ne impedisce il

regolare svolgimento: art. 475 cod. proc. pen.) e di rendere "in

ogni stato del dibattimento" le dichiarazioni che egli ritiene

opportune, purché si riferiscano all'oggetto dell'imputazione e non

intralcino l'istruzione dibattimentale (art. 494 cod. proc. pen.),

avendo per ultimo la parola (art. 523, comma 5, cod. proc. pen.),

nonché attraverso la "facoltà di conferire con il proprio difensore

tutte le volte che lo desideri, tranne che durante l'interrogatorio o

prima di rispondere a domande rivoltegli" (sentenza n. 9 del 1982; e

cfr. anche sentenza n. 216 del 1996), forme speciali di tutela sono

richieste allorquando l'accusato, a causa di sue particolari

condizioni personali, non sia in grado di comprendere i discorsi

altrui o di esprimersi essendo compreso.

La più comune di tali condizioni è rappresentata dalla non

conoscenza della lingua in cui si svolge il processo, ed è per

questo che le norme delle convenzioni internazionali sui diritti

prevedono espressamente fra i diritti dell'accusato quello di "farsi

assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla

la lingua usata in udienza" (art. 6, n. 3, lett. e della convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali; e analogamente art. 14, comma 3, lett. f), del patto

internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici del

19 dicembre 1966).

Allo stesso modo il legislatore italiano del codice ha preso in

specifica considerazione la situazione dell'imputato che non conosce

la lingua italiana, statuendo che egli "ha diritto di farsi assistere

gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa

contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui

partecipa" (art. 143, comma 1, cod. proc. pen.). Disposizione,

quest'ultima, che correttamente configura il ricorso all'interprete

non già come un mero strumento tecnico a disposizione del giudice

per consentire o facilitare lo svolgimento del processo in presenza

di persone che non parlino o non comprendano l'italiano, ma come

oggetto di un diritto individuale dell'imputato, diretto a

consentirgli quella partecipazione cosciente al procedimento che,

come si è detto, è parte ineliminabile del diritto di difesa; e per

questo anche è stata intesa da questa Corte come suscettibile di

essere applicata con la massima espansione, in funzione della sua

ratio (sentenza n. 10 del 1993).

Nulla di simile è invece previsto dalla legge per le persone che

siano impedite di parlare o di ascoltare, ovvero sia di parlare che

di ascoltare, da un loro handicap fisico (sordità, mutismo,

sordomutismo), per i diritti delle quali tuttavia si pongono le

stesse esigenze di tutela. Il legislatore ha bensì preso in

considerazione tale situazione, ma a fini insieme più generici e

più limitati: infatti l'art. 119, comma 1, del codice di procedura

penale prevede che "quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o

deve fare dichiarazioni", si usi lo scritto da parte dell'interessato

che non parli e per rivolgere "le domande, gli avvertimenti e le

ammonizioni" all'interessato che non senta; mentre l'art. 119, comma

2, prevede che nelle - medesime ipotesi - se il sordo, il muto e il

sordomuto non sa leggere o scrivere, "l'autorità procedente nomina

uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a

trattare con lui".

Tali previsioni non riguardano solo l'imputato, ma qualsiasi

persona che sia chiamata o abilitata, nel processo, a rendere

dichiarazioni; e contemplano però solo il caso in cui tale persona -

e dunque anche l'imputato - voglia o debba rendere dichiarazioni, non

occupandosi in alcun modo della possibilità per l'imputato di

seguire tutto ciò che avviene nel processo, indipendentemente dalle

domande, dagli avvertimenti e dalle ammonizioni a lui rivolte.

D'altra parte tali norme considerano il ricorso allo scritto come

rimedio sufficiente a sopperire al difetto dell'udito e della parola,

onde riservano la nomina di uno o più interpreti al solo caso in cui

la persona non sappia leggere o scrivere: non tenendo conto della

differenza sostanziale che vi è fra il potere percepire ed

esprimersi immediatamente e direttamente, sia pure con la mediazione

di un interprete, e l'essere messi in grado solo di percepire e di

esprimersi attraverso lo scritto. Più in generale, si tratta di

previsioni normative dettate nell'ottica di rendere possibile lo

svolgimento del processo quando ad esso partecipi una persona

portatrice di siffatti handicap piuttosto che in quella della

garanzia dei diritti dell'imputato.

4. - È dunque palese l'insufficienza delle disposizioni di cui

all'art. 119 cod. proc. pen. a soddisfare le esigenze di garanzia

effettiva del diritto di difesa dell'imputato sordo o sordomuto (ma

anche dell'imputato muto che sappia leggere e scrivere, al quale è

reso possibile di comunicare solo mediante lo scritto): sia sotto il

profilo della omessa considerazione delle esigenze di comprensione e

di comunicazione proprie dell'imputato al di là della sola ipotesi

in cui egli debba o voglia rendere dichiarazioni, e più in generale

delle esigenze che derivano dal diritto dell'imputato a partecipare

consapevolmente al procedimento; sia sotto il profilo della

esclusione della assistenza di un interprete quando l'imputato sappia

leggere e scrivere.

La lacuna va colmata attraverso una pronuncia di illegittimità

costituzionale di tipo "additivo" che estenda, agli imputati che si

trovino nelle condizioni di cui all'art. 119 cod. proc. pen., la

forma di tutela già prevista dall'art. 143 dello stesso codice per

l'imputato che non conosce la lingua italiana, con l'ulteriore

precisazione che l'interprete, secondo la regola già presente

nell'art. 119, comma 2, dovrà essere scelto di preferenza fra le

persone abituate a trattare con la persona interessata, elemento

questo destinato a facilitare ulteriormente la comunicazione. Per

ogni altro aspetto della disciplina varrà, in forza del rinvio

all'art. 119 contenuto nell'art. 143, comma 2, quanto disposto in

generale in tema di interprete che assiste l'imputato: mentre resta

ferma, per l'imputato che si trovi nelle predette condizioni, la

facoltà di avvalersi dello scritto, secondo le previsioni dell'art.

119, comma 1, del codice.

Resta assorbito ogni altro profilo della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 119 del codice

di procedura penale nella parte in cui non prevede che l'imputato

sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o

meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente

da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a

trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di

lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:341 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari