Art. 119 c.p.p. — Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento

Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto. 107 Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l'autorita' procedente nomina uno o piu' interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

107

La Corte costituzionale con sentenza 14-22 luglio 1999, n. 341 (in G.U. 1a s.s. 28/07/1999, n. 30) ha disposto l' illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa".

Testo vigente dal 29 luglio 1999

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 341/1999

    Ha colpito questo articolo
    22 luglio 1999

    Per violazione dell'art. 24, comma secondo, Cost. - assorbito ogni altro profilo della questione - l'art. 119 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, abbia diritto di farsi assistere da un interprete, deve essere dichiarato illegittimo. Nello stabilire (comma 1) riguardo non solo all'imputato, ma a qualsiasi persona che sia chiamata o abilitata, nel processo, a rendere dichiarazioni, che "quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni", si usi lo scritto, sia da parte dell'interessato che non parli, sia per rivolgere "le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni" all'interessato che non senta e col riservare nelle medesime ipotesi (comma 2) la nomina di uno o più interpreti, da parte dell'autorità procedente, al solo caso in cui la persona non sappia leggere o scrivere, le disposizioni dell'art. 119 cod. proc. pen. non tengono infatti conto della differenza sostanziale che intercorre tra il poter percepire ed esprimersi, immediatamente e direttamente, sia pure con la mediazione di un interprete, e l'essere messi in grado di percepire o di esprimersi solo attraverso lo scritto, ed appaiono dettate, in realtà, nell'ottica di rendere possibile lo svolgimento del processo quando ad esso partecipi una persona portatrice di siffatti 'handicap', piuttosto che in quella della garanzia dei diritti dell'imputato. Ed è dunque palese in esse l'insufficienza a soddisfare le effettive esigenze di tale garanzia, sia sotto il profilo della omessa considerazione delle necessità di comprensione e comunicazione, al di la' della sola ipotesi in cui l'imputato debba o voglia rendere dichiarazioni, e più in generale delle esigenze che derivano dal diritto dell'imputato a partecipare consapevolmente al procedimento; sia sotto il profilo della esclusione della assistenza di un interprete quando l'imputato sappia leggere e scrivere. Tale lacuna va dunque colmata attraverso la adottata pronuncia di illegittimità costituzionale di tipo "additivo", con la quale si estende agli imputati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 119 cod. proc. pen., la forma di tutela già prevista dall'art. 143 stesso codice per l'imputato che non conosca la lingua italiana, con l'ulteriore precisazione che l'interprete, secondo la regola, già presente nello stesso art. 119, comma 2, dovrà essere scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con la persona interessata, mentre, per ogni altro aspetto della disciplina varrà, in forza del rinvio all'art. 119 contenuto nell'art. 143, comma 2, quanto disposto in generale in tema di interprete che assiste l'imputato. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

    Art. 119 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 luglio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 29 luglio 1999. .

… per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscrittoaggiunto: . Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l'autorita' procedente nomina uno o piu' interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale con sentenza 14-22 luglio 1999, n. 341 (in G.U. 1a s.s. 28/07/1999, n. 30) ha disposto l' illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art119 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari