Corte costituzionale

Sentenza n. 34/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/02/1985 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.l. 70/1984
  • art. 3legge 219/1984
  • art. 3d.l. 70/1984

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3 e

4 del d.l. 17 aprile 1984, n. 70 (Misure urgenti in materia di tariffe,

di prezzi amministrati e di indennità di contingenza) così come

convertito dalla legge 12 giugno 1984 n. 219, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 maggio 1984 dal Pretore di Pavia nel

procedimento civile vertente tra Di Tommaso Pasquale c/S.p.A. Necchi,

iscritta al n. 932 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 1984;

2) ordinanza emessa l'11 giugno 1984 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra S.p.A. F.A.T.M.E. c/Pavinato Giuseppe

ed altri, iscritta al n. 1048 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 1984;

3) ordinanza emessa l'11 giugno 1984 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra S.p.A. Voxson e Rosolia Luigi,

iscritta al n. 1049 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 1984;

4) ordinanza emessa l'11 giugno 1984 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra S.p.A. Elettronica e Scarabotti

Roberto, iscritta al n. 1050 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 1984;

5) ordinanza emessa il 5 luglio 1984 dal Pretore di Sestri Ponente

nel procedimento civile tra S.p.A. Italcantieri e Franceschi Bruno ed

altri, iscritta al n. 1071 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 1984.

Visti gli atti di costituzione della soc. Necchi, di Pavinato

Giuseppe ed altri, di Rosolia Luigi, della soc. Elettronica, di

Scarabotti Roberto e di Franceschi Bruno ed altri, nonché gli atti

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin;

uditi gli avvocati Marcello Gorla per la S.p.A. Necchi, Roberto

Muggia per Pavinato, Rosolia ed altri, Giuliano Properzi e Renato

Scognamiglio per la soc. Elettronica, Franco Tiby per Scarabotti,

Luciano Ventura per Franceschi ed altri e l'Avvocato dello Stato Dante

Corti per il Presidente del Consiglio del ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio civile instaurato da un dipendente

della S.p.A. Necchi, per ottenere da tale società la corresponsione

dei quattro punti di contingenza maturati nel febbraio 1984, l'adito

Pretore di Pavia - con ordinanza emessa il 21 maggio 1984 - ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l.

17 aprile 1984, n. 70: in base al quale, "per il semestre

febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura

dell'indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i

lavoratori privati, e della indennità integrativa speciale..., per i

dipendenti pubblici, restano determinati in due dal 1 febbraio e non

possono essere determinati in più di due dal 1 maggio 1984".

In verità, l'ordinanza di rimessione considera manifestamente

infondate le eccezioni proposte al riguardo dall'attore, con

riferimento agli artt. 3, 36 e 77 della Costituzione. Quanto all'art.

3, il diverso trattamento dei cittadini sarebbe giustificato dalla

peculiarità delle situazioni in esame (secondo il criterio affermato

da questa Corte nella sentenza n. 141 del 1980). Quanto all'art. 36,

la giusta retribuzione andrebbe autonomamente valutata dal giudice,

senza che i contratti collettivi rappresentino in tal senso

"parametri... vincolanti" (e senza che sia sostenibile la

costituzionalizzazione dei "meccanismi di indicizzazione in atto"). E,

quanto all'art. 77, nella specie il Governo non avrebbe abusato della

decretazione d'urgenza, data l'esigenza di evitare il prodursi di

"effetti moltiplicatori" dell'inflazione; né si potrebbe ipotizzare

una violazione del terzo comma dell'articolo stesso, dal momento che

l'introduzione di misure retroattive non sarebbe riservata alle leggi

formali.

Il giudice a quo ritiene invece violato il primo comma dell'art. 39

Cost., dato il contrasto riscontrabile fra la norma predetta e la

libertà di organizzazione sindacale concepita come comprensiva della

libertà di contrattazione. Fermo restando che non sussisterebbe, allo

stato, una riserva della materia retributiva a favore dell'autonomia

collettiva (come affermato da questa Corte, nella sentenza n. 106 del

1962), il Pretore di Pavia dubita, infatti, che "la legge possa

autoritativamente rimuovere in peius il risultato già perfezionato

della contrattazione"; tanto più che, nel caso in esame, non vi

sarebbe stato il "consenso del sindacato", messo in rilievo dalla Corte

stessa nella sentenza n. 141 del 1980, data la posizione contraria

della componente maggioritaria della CGIL. Né si potrebbe argomentare

la legittimità della norma impugnata dalla transitorietà di essa,

dall'urgenza di provvedere in materia o dalla minima incidenza

dell'intervento legislativo, poiché nessuno di tali argomenti varrebbe

a giustificare la lesione d'una libertà costituzionale.

2. - Con tre ordinanze emesse l'11 giugno 1984, nel corso di

altrettanti procedimenti instaurati da lavoratori dipendenti della

S.p.A. FATME, della S.p.A. Voxson e della S.p.A. Elettronica, il

Pretore di Roma ha congiuntamente impugnato gli artt. 3 e 4 del d.l. n.

70 del 1984, per asserito contrasto con gli artt. 3, 36, 39, 70 e 77

della Costituzione.

Il principio generale d'eguaglianza risulterebbe infatti violato,

sia per la "sottrazione di parte del reddito dei lavoratori

subordinati, a favore dei datori di lavoro", sia perché i lavoratori

stessi sarebbero i soli colpiti, sia perché verrebbero egualmente

incisi i redditi più bassi e quelli più alti. Del pari, "al lavoro

prestato nella stessa quantità e qualità" farebbe riscontro "una

retribuzione con potere di acquisto diminuita rispetto a quella

corrisposta nel periodo precedente". Ancora, sarebbe di fatto impedito

"l'esercizio della libertà sindacale riconosciuta e garantita"

dall'art. 39. E ne verrebbero infine contraddette sia la norma

costituzionale che riserva alle Camere la funzione legislativa, sia

quella che consente i provvedimenti governativi con forza di legge nei

soli casi di necessità e d'urgenza.

3. - In seguito ad una opposizione proposta dalla S.p.A.

Italcantieri, quanto al decreto ingiuntivo 17 aprile 1984, emesso dal

Pretore di Sestri Ponente per intimare il pagamento di determinate

somme a titolo d'indennità di contingenza, il Pretore stesso ha

impugnato a sua volta sia l'art. 3 del d.l. n. 70 del 1984, come

convertito dalla legge 12 giugno 1984, n. 219, sia l'ultimo comma

dell'articolo unico della stessa legge di conversione, in riferimento

agli artt. 3, 36 e 39 della Costituzione.

L'ordinanza di rimessione - datata 5 luglio 1984 - considera

manifestamente infondate le eccezioni sollevate dai lavoratori

convenuti con riferimento all'art. 77, secondo e terzo comma, della

Costituzione: da un lato, perché il verificare se esistano o meno i

presupposti giustificativi della necessità e dell'urgenza sarebbe

riservato al "giudizio immediato del Parlamento" ed al "giudizio

successivo del corpo elettorale"; d'altro lato, perché le Camere

avrebbero regolato autonomamente i rapporti giuridici sorti sulla base

del non convertito d.l. n. 10 del 1984, sia pur riproducendo l'art. 4

del d.l. n. 70. Sarebbe invece violato il principio d'eguaglianza, dato

che la norma impugnata inciderebbe sui soli percettori di redditi di

lavoro subordinato o a questo equiparati, "senza la adozione di alcuna

analoga iniziativa... nei confronti di altri percettori di reddito" e

senza "alcuna forma di controllo o di indirizzo ai fini pubblici delle

somme risparmiate", che compensi il "massiccio trasferimento di

ricchezza dai lavoratori subordinati ai datori di lavoro".

Inoltre la norma impugnata - diversamente da quelle prese in esame

dalla Corte nelle sentenze n. 106 del 1962 e n. 141 del 1980 -

verrebbe a sostituirsi alle norme pattizie in vigore, peggiorando il

trattamento economico di tutti i lavoratori senza l'assenso della CGIL;

sicché ne verrebbe violata la libertà sindacale, che potrebbe dirsi

garantita "solo quando venga in concreto consentito ai lavoratori

associati ed alle loro rappresentanze di godere di una ampia libertà

negoziale" (tanto più che tale compressione non sarebbe stata

preordinata "al raggiungimento degli scopi previsti... dalla

Costituzione"). Nel medesimo tempo, d'altronde, l'eliminazione

retroattiva di aumenti periodici maturati o maturandi determinerebbe un

"evidente squilibrio della proporzione assunta a rango costituzionale"

dall'art. 36, primo comma: per di più comportando sacrifici ineguali,

secondo che si tratti di lavoratori a più o meno basso salario.

4. - a) Nel giudizio instaurato dal Pretore di Pavia si è

costituita la società Necchi, contestando la prospettata violazione

dell'art. 39 Cost.. L'inesistenza di una riserva, costituzionalmente

garantita, che abiliti la sola contrattazione collettiva a disciplinare

i rapporti di lavoro, varrebbe infatti ad escludere che la legge non

possa mai modificare i rapporti medesimi, ancorché regolati in via

contrattuale. In particolare, sarebbe di esclusiva competenza del

legislatore - come sostenuto in dottrina ed in sede di conversione

della norma impugnata - il perseguimento di interessi pubblici nel

settore in esame, tanto più quanto la legge stessa non si sovrapponga

in modo definitivo alle autodeterminazioni delle parti. Né si potrebbe

affermare che, nella specie, siano configurabili diritti ormai

acquisiti, come tali intangibili da parte del legislatore: poiché si

tratterebbe, viceversa, di diritti destinati a maturarsi appena al

termine del periodo di paga.

b) Alle motivazioni ed alle conclusioni del Pretore di Roma

aderiscono invece i costituiti lavoratori dipendenti delle società

FATME, Voxson ed Elettronica. Il dipendente della Elettronica Roberto

Scarabotti argomenta - in particolar modo - che l'art. 3 del d.l. n. 70

assumerebbe "un carattere addirittura ablativo rispetto a diritti di

carattere patrimoniale acquisiti dal lavoratore in forza di prestazioni

lavorative già erogate da mesi" donde una "confisca" di una parte del

salario che contrasterebbe con l'art. 36 della Costituzione.

Analogamente conclude il segretario generale del partito politico

"Democrazia proletaria", intervenuto ad adiuvandum nel giudizio di cui

all'ordinanza n. 1050 del 1984 (come risulta dal verbale dell'udienza

dell'11 giugno 1984). Nell'atto di costituzione si aggiunge, per altro,

che l'impugnato art. 4 del d.l. n. 70, con cui si facevano salvi gli

effetti prodotti dal decaduto d.l. n. 10 del 1984, rileverebbe tuttora

ai fini del giudizio a quo, dato che la legge di conversione n. 219 del

medesimo anno non sarebbe entrata in vigore se non a conclusione della

vacatio di 15 giorni dalla sua pubblicazione; sicché questa Corte ne

dovrebbe pronunciare l'annullamento per contrasto con l'ultimo comma

dell'art. 77 della Costituzione.

Al contrario, la convenuta società Elettronica sostiene la non

fondatezza della proposta questione, con particolare riguardo ai

parametri rappresentati dagli artt. 70 e 77: in ordine ai quali si

deduce che il Governo potrebbe legittimamente reiterare l'esercizio

della decretazione legislativa, qualora esista e permanga "il caso di

necessità e di urgenza". Del resto, il rapporto all'esame del giudice

a quo non sarebbe sorto sulla base del decaduto d.l. n. 10, che ormai

non esisteva nel momento in cui l'Elettronica propose opposizione,

appellandosi al sopravvenuto d.l. n. 70; e non sarebbe dunque

pertinente neppure il richiamo all'ultimo comma dell'art. 77 della

Costituzione.

c) Si sono finalmente costituiti i lavoratori convenuti nel

giudizio pendente presso il Pretore di Sestri Ponente: i quali

aderiscono alla tesi del giudice stesso, osservando in particolare che

l'art. 39 della Costituzione, garantendo l'autonomia sindacale,

tutelerebbe in qualche misura la corrispondente autonomia negoziale e

dunque varrebbe ad escludere che lo Stato possa "sostituirsi totalmente

al sindacato per regolare il rapporto di lavoro".

d) In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari inammissibili o non

fondate le questioni predette.

Quanto all'art. 4 del d.l. n. 70, già reso superfluo dalla portata

retroattiva del precedente art. 3, la ragion d'essere della sua

denuncia sarebbe comunque venuta meno, non appena la relativa legge di

conversione lo ha soppresso. D'altronde, per entrambe le norme

impugnate dal Pretore di Roma, le ordinanze di rimessione avrebbero

omesso ogni giudizio di rilevanza (trascurando inoltre di indicare gli

oggetti ed i termini delle vertenze sottoposte all'esame del Pretore

stesso).

Nel merito, i giudici a quibus non avrebbero tenuto presente che la

norma impugnata riguarda, in via eccezionale e temporanea, il solo

automatismo degli aumenti retributivi, peculiare del trattamento

economico dei lavoratori dipendenti; né avrebbero considerato il

quadro nel quale si colloca la norma predetta, che sarebbe stata

inserita in una manovra economica più ampia ed accompagnata da varie

misure compensative (quali il blocco dell'equo canone, la

ridistribuzione degli assegni familiari, il controllo dei prezzi, la

regolamentazione dei tickets in materia sanitaria...): il che varrebbe

ad escludere la violazione degli artt. 3 e 36 Cost.. Quanto all'art.

39, l'Avvocatura dello Stato osserva invece che l'intervento in esame

sarebbe collegato all'accordo sul costo del lavoro del 22 gennaio 1983,

oltre che sorretto dal consenso maggioritario delle organizzazioni

sindacali; ed aggiunge, comunque, il richiamo dei principi già

affermati dalla Corte, in ordine ai rapporti fra l'attività normativa

dei sindacati e l'attività del Parlamento. Quanto infine agli artt. 70

e 77 Cost., premesso che il Governo avrebbe provveduto - nella specie -

"in via di necessità ed urgenza", sarebbe stata fatta in ogni caso

salva la competenza delle Camere a regolare rapporti giuridici sorti

sulla base dei decreti-legge non convertiti.

5. - In vista della pubblica udienza, hanno depositato memorie le

società Necchi ed Elettronica, i lavoratori costituitisi nei giudizi

introdotti dalle ordinanze nn. 1048 e 1049 del Pretore di Roma e n.

1071/1984 del Pretore di Sestri Ponente, il partito politico

"Democrazia proletaria", nonché l'Avvocatura dello Stato per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Oltre che svolgere le rispettive tesi, nelle memorie dei lavoratori

dipendenti dalle società FATME e Voxson si respinge l'assunto

dell'Avvocatura dello Stato, per cui le impugnazioni promosse dal

Pretore di Roma non sarebbero rilevanti nei giudizi a quibus; e si

riafferma che, tra la decadenza del d.l. n. 10 e l'entrata in vigore

del conseguente d.l. n. 70, si sarebbe prodotto un vuoto normativo, sia

pure ridotto ad un unico giorno: il che dovrebbe indurre la Corte ad

emettere "non solo un monito ma un provvedimento che richiami il

Governo ad un rispetto di norme poste a tutela e nell'interesse della

collettività e ponga un freno ad un modo di produzione legislativa

tanto arrogante quanto improvvisato e facilone".

Viceversa, nella memoria della società Elettronica si deduce

l'attuale inesistenza od irrilevanza della questione promossa dal

Pretore di Roma in riferimento agli artt. 70 e 77 Cost., date la

conversione in legge del d.l. n. 70 e la soppressione dell'art. 4 del

decreto medesimo. Analogamente, nella memoria dell'Avvocatura dello

Stato si contesta che "la salvezza degli effetti di un decreto-legge

non convertito debba essere disposta dal Parlamento prima che il

decreto - legge perda la sua efficacia"; e conclusivamente si rileva -

per un altro verso - che il partito politico "Democrazia proletaria",

non essendo parte in nessuno dei giudizi a quibus, non avrebbe titolo

per interloquire dinanzi alla Corte. Considerato in diritto :

1. - I cinque giudizi possono essere riuniti e decisi con unica

sentenza, in quanto hanno tutti per tema - esclusivo o comunque

principale - la legittimità costituzionale dell'art. 3 del

decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70 (recante "misure urgenti in materia

di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza").

Tutte le ordinanze di rimessione ritengono infatti illegittima la

prescrizione in virtù della quale, "per il semestre febbraio-luglio

1984, i punti di variazione della misura della indennità di

contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e della

indennità integrativa speciale di cui all'articolo 3 del decreto-legge

29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25

marzo 1983, n. 79, per i dipendenti pubblici, restano determinati in

due dal 1 febbraio e non possono essere determinati in più di due dal

1 maggio 1984"; anche se nelle ordinanze stesse si fa talvolta

riferimento al solo art. 39, primo comma (R.O. 932/1984), talaltra

agli artt. 3, 36 e 39 (R.O. 1071/1984), talaltra ancora agli stessi

artt. 70 e 77 della Costituzione (R.O. 1048-1050/1984).

Né la materia del contendere viene mutata, nella sua sostanza, per

effetto delle ulteriori impugnazioni dell'art. 4 del d.l. n. 70 (R.O.

1048-1050/1984) e dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge di

conversione 12 giugno 1984, n. 219 (R.O. 1071/1984): entrambi

riguardanti "gli atti ed i provvedimenti adottati", nonché "gli

effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del

decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10". Sia l'uno che l'altro di tali

disposti devono considerarsi impugnati, cioè, nelle sole parti in cui

fanno salvi gli effetti dell'art. 3 del decaduto d.l. n. 10, relativo

appunto al cosiddetto taglio dei punti di contingenza:

indipendentemente dagli effetti prodottisi in applicazione degli artt.

1, 2 e 4 del decreto medesimo.

2. - Preliminarmente, va esaminata l'ammissibilità della

costituzione del partito politico "Democrazia proletaria", nel giudizio

instaurato dal Pretore di Roma mediante l'ordinanza n. 1050 del 1984.

L'Avvocatura dello Stato ha infatti eccepito - come si è ricordato in

narrativa - che tale soggetto non avrebbe "titolo per interloquire"; ed

ha sostanzialmente mantenuto ferma l'eccezione nella pubblica udienza -

pur riconoscendo che il partito in questione era intervenuto ad

adiuvandum dinanzi al giudice a quo - dato che l'impugnativa proposta

dal Pretore di Roma non assumerebbe giuridica rilevanza dal punto di

vista di un partito politico.

Senonché l'eccezione va respinta, in quanto non è dubbio che

anche i soggetti i quali spieghino intervento nel processo civile, ai

sensi dell'art. 105 c.p.c., rientrino pur sempre nell'ampia figura di

parte, presupposta dagli artt. 23 ss. della legge n. 87 del 1953.

Sotto questo aspetto, è determinante la circostanza che il partito

politico "Democrazia proletaria" non sia stato estromesso dal giudizio

a quo, per decisione del Pretore competente. E non si deve confondere

la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, che a

certi effetti può essere riesaminata dalla Corte, con l'interesse ad

agire o ad intervenire nel processo principale, che non si presta

affatto a formare l'oggetto di autonome valutazioni della Corte stessa

(come ha già precisato la sentenza n. 24 del 1959).

3. - L'Avvocatura dello Stato ha inoltre eccepito che le questioni

proposte dal Pretore di Roma sarebbero tutte inammissibili, per difetto

di motivazione sulla loro rilevanza. Ma la Corte ritiene che a

dimostrare la rilevanza medesima sia sufficiente la considerazione che

tali questioni sono state sollevate accogliendo le eccezioni delle

parti resistenti, ai fini di una serie di giudizi instaurati dalle

società FATME, Voxson ed Elettronica, nei confronti di numerosi

lavoratori da esse dipendenti: senza che nessuno dei soggetti

conseguentemente costituitisi dinanzi alla Corte abbia contestato gli

assunti del Pretore, quanto al carattere pregiudiziale della proposta

impugnativa rispetto alla definizione delle cause di merito.

Appare invece fondata l'ulteriore eccezione, con cui l'Avvocatura

ha messo in luce l'inattualità dell'impugnazione concernente l'art. 4

del d.l. n. 70. Effettivamente, tale disposizione è stata soppressa

dalla legge n. 219 del 1984; mentre l'identica clausola, con cui

l'ultimo comma dell'articolo unico della legge stessa ha regolato i

rapporti giuridici sorti sotto l'imperio del d.l. n. 10, si è

sicuramente sostituita all'art. 4 del d.l. n. 70 con effetto ex tunc.

A fronte di ciò, non rilevano le insistite argomentazioni delle difese

dei lavoratori interessati (e del partito politico "Democrazia

proletaria"), circa l'illegittimità costituzionale dei decreti-legge

che facciano salvi gli effetti di precedenti decreti non convertiti da

parte delle Camere, o circa la vacatio che avrebbe ritardato l'entrata

in vigore della legge n. 219 del 1984, o circa il vuoto che si sarebbe

registrato fra la decadenza del d.l. n. 10 e l'entrata in vigore del

d.l. n. 70. Comunque sia di tali problemi, fermo rimane che il

denunciato art. 4 non è più suscettibile di essere applicato nei

giudizi a quibus; sicché la relativa impugnazione dev'esser dichiarata

inammisibile.

4. - Fra i vari parametri costituzionali cui fanno richiamo le

ordinanze di rimessione, un primario rilievo spetta al primo comma

dell'art. 39: sia perché tutte le ordinanze si riferiscono alla

garanzia di libertà della organizzazione sindacale; sia perché la

verifica sulla competenza del legislatore a disciplinare i rapporti in

questione si presenta logicamente preliminare, rispetto alle indagini

sui vizi denunciati in vista degli artt. 3 e 36 della Costituzione.

I giudici a quibus riconoscono che l'art. 39 è rimasto finora

inattuato, per ciò che riguarda la registrazione dei sindacati e la

loro conseguente potestà di "stipulare contratti collettivi di lavoro

con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie

alle quali il contratto si riferisce". Ma, non potendosi mettere in

dubbio l'immediata efficacia precettiva del primo comma dello stesso

articolo, essi ritengono che ne discenda pur sempre un limite alle

intromissioni legislative nella disciplina dei rapporti di lavoro. La

libertà di organizzazione sindacale verrebbe infatti vanificata o

privata delle sue fondamentali implicazioni, se non fosse comprensiva

dell'attività contrattuale e della connessa libertà negoziale;

sicché non sarebbe contestabile, a pena di contraddire l'invocato

precetto costituzionale, che già nel diritto positivo -

indipendentemente dalla produzione delle apposite "norme di legge"

destinate a regolare la registrazione, l'ordinamento interno ed il peso

rispettivo delle varie associazioni sindacali nelle rappresentanze

unitarie previste dall'art. 39, quarto comma - sussista una competenza

propria dei sindacati. Ma, nella specie, questa competenza sarebbe

stata indebitamente invasa o compressa dal legislatore, essendo mancato

- a giustificazione dei d.l. n. 10 e n. 70 del 1984 - il consenso della

componente maggioritaria della CGIL. E in tali circostanze non si

poteva disporre autoritativamente - secondo il ricordato assunto del

Pretore di Pavia - per "rimuovere in peius il risultato già

perfezionato della contrattazione" (quale risultava dal punto 7

dell'accordo sul costo del lavoro, datato 22 gennaio 1983); tanto più

che la compressione della sfera di autonomia sindacale non si sarebbe

fondata - secondo un rilievo del Pretore di Sestri Ponente, ampiamente

svolto da alcune memorie difensive - sull'esigenza di raggiungere

nessun altro scopo indicato dalla Costituzione per la tutela del lavoro

in genere e dei lavoratori dipendenti in particolare.

Con ciò - come si vede - il problema che la Corte è chiamata a

risolvere si pone in termini almeno parzialmente nuovi, non

pregiudicati dalla precedente giurisprudenza della Corte stessa. Vero

è che, fin dalla sentenza n. 106 del 1962, è stato negato che

dall'art. 39 derivi senz'altro "una riserva, normativa o contrattuale,

in favore dei sindacati, per il regolamento dei rapporti di lavoro"; e

questa tesi, subito ripresa dalla sentenza n. 120 del 1963, ha poi

ricevuto una salda riaffermazione da parte della sentenza n. 141 del

1980, là dove si osserva che, "sino a quando l'art. 39 non sarà

attuato non si può ne si deve ipotizzare conflitto tra attività

normativa dei sindacati e attività legislativa del Parlamento...". Ma

la Corte ha del pari avvertito, già nella prima di tali decisioni, che

"una legge, la quale cercasse di conseguire questo medesimo risultato

della dilatazione ed estensione, che è una tendenza propria della

natura del contratto collettivo, a tutti gli appartenenti alla

categoria alla quale il contratto si riferisce, in maniera diversa da

quella stabilita dal precetto costituzionale, sarebbe palesemente

illegittima": il che vale a più forte ragione - come fu allora notato

dai commentatori di tale pronuncia - ad escludere che fosse e sia

consentito al legislatore ordinario di cancellare o di contraddire ad

arbitrio la libertà delle scelte sindacali e gli esiti contrattuali di

esse.

Nel caso in esame, però, a smentire la pretesa violazione

dell'art. 39, primo comma (sia pure largamente interpretato), stanno le

caratteristiche stesse delle misure adottate mediante l'art 3 del d.l.

n. 70 ed i presupposti dai quali hanno preso le mosse l'intervento del

Governo e la conseguente legge di conversione. Da un lato, non va

trascurata la considerazione che il legislatore non ha sostituito o

sovrapposto una nuova ed organica disciplina a quella già dettata dal

punto 7 del citato accordo sul costo del lavoro, bensì ha previsto un

" taglio" di singoli punti di variazione dell'indennità di contingenza

e dell'indennità integrativa speciale, con riguardo al semestre

febbraio-luglio 1984. D'altro lato, è comunque decisivo che il

legislatore abbia inteso perseguire, ed abbia in effetti perseguito,

finalità di carattere pubblico, trascendenti l'ambito nel quale si

colloca - per Costituzione - la libertà di organizzazione sindacale e

la corrispondente autonomia negoziale: con la conseguenza che si può

oggi ripetere ciò che sosteneva la sentenza n. 60 del 1968, in cui

veniva sottolineata "non solo la non avvenuta attuazione

dell'ordinamento sindacale, al quale... è collegata la contrattazione

collettiva di diritto pubblico, efficace erga omnes, ma soprattutto la

potestà, proprio della legge, al fine della tutela di superiori

interessi generali, affidata agli organi politici, di limitare l'ambito

della contrattazione stessa con norme da questa non derogabili".

Più precisamente, è l'accordo sul costo del lavoro, stipulato il

22 gennaio 1983, che risulta anomalo rispetto alle previsioni

costituzionali contenute non solo nel primo ma anche nell'ultimo comma

dell'art. 39. Stando alla Costituzione, la contrattazione collettiva

spettante ai sindacati riguarda determinate "categorie" di lavoratori,

sia pur liberamente definite dalle parti, e appare destinata a

svolgersi in un diretto ed esclusivo rapporto fra le rappresentanze dei

lavoratori e dei datori di lavoro. Per contro, gli accordi sul tipo di

quello derogato dai d.l. n. 10 e n. 70 attengono anzitutto alla

generalità dei lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici: il che

determina un contesto comprensivo di situazioni giuridicamente diverse,

tenuto conto che il trattamento economico degli impiegati dello Stato e

delle istituzioni assimilate non è immediatamente affidato alla

contrattazione collettiva, nemmeno per effetto della cosiddetta legge

quadro sul pubblico impiego (come ha ricordato la sentenza n. 219 del

1984); e già in questo senso può richiedere, per assicurare

l'uniformità del regime in questione, che l'operatività dell'accordo

sia fatta dipendere dall'entrata in vigore di una o più leggi statali.

Inoltre, gli accordi stessi rappresentano il frutto dichiarato di

trattative triangolari che vedono ufficialmente partecipe il Governo,

non solo nella veste di un semplice mediatore o in quanto datore di

lavoro per ciò che riguarda il pubblico impiego, ma quale soggetto che

assume a sua volta una serie di impegni politici, spesso assai precisi

e rilevanti: come risulta sin dalla premessa dell'accordo stipulato il

22 gennaio 1983, per cui "il Governo, le organizzazioni sindacali dei

lavoratori e dei datori di lavoro" - vista l'esigenza di contenere

l'inflazione entro il 13 per cento nell'83 ed entro il 10 per cento

nell'84 - "enunciano l'obiettivo parallelo di affrontare il grave

problema dell'occupazione mediante una serie di misure legislative ed

amministrative e di comportamenti consensuali delle parti sociali". Né

va dimenticato come fosse previsto, nello stesso punto 7 lett. d, che

"alla fine di ciascun anno" il Governo e le parti sociali si sarebbero

nuovamente incontrati, "per verificare l'andamento dell'inflazione

rispetto al tasso d'inflazione programmato e per valutare le misure di

compensazione in caso di scostamento": verifica e valutazione che sono

appunto avvenute - pur senza che la trattativa approdasse ad un esito

positivo - alla vigilia dell'emanazione del d.l. n. 10 del 1984.

È da dubitare, quindi, che i fenomeni così ricostruiti, pur non

contrastando con la Costituzione, rientrino nel quadro tipizzato

dall'art. 39, dal momento che le organizzazioni sindacali non sono in

tal campo separate dagli organi statali di governo, bensì cooperanti

con essi. Ne segue, in ogni caso, che gli interessi pubblici ed i fini

sociali coinvolti da tali trattative debbono poter venire perseguiti e

soddisfatti dalla legge, quand'anche l'accordo fra il Governo e le

parti sociali non sia raggiungibile: così come spetta alla legge

coordinare l'attività economica pubblica e privata ai sensi del terzo

comma dell'art. 41 Cost.. Diversamente, infatti, ne sarebbe alterata

la vigente forma di governo; mentre la contrattazione collettiva ne

risulterebbe, in difetto dell'ordinamento sindacale previsto dall'art.

39, ancora più estesa e garantita che in base all'inattuato quarto

comma dell'articolo stesso.

5. - Le censure già prospettate con riferimento all'art. 39, primo

comma, sono però risollevate - da parte dei Pretori di Roma e di

Sestri Ponente - anche in vista dell'art. 36 della Costituzione: a

conferma dell'intreccio che nel caso in esame si riscontra fra tali

parametri (ed anzi li collega allo stesso principio di eguaglianza,

generando una sorta di combinato disposto).

Quanto all'art. 36, le ordinanze di rimessione procedono

dall'implicita ma sicura premessa che l'indennità di contingenza e

l'indennità integrativa speciale facciano parte della retribuzione

(come la Corte ha recentemente presupposto, in ordine al secondo di

questi istituti, con la sentenza n. 277 del 1984). Ma, precisamente in

tal senso, le ordinanze e le difese dei lavoratori costituiti assumono

- in sostanza - che la giusta retribuzione garantita dall'art. 36,

primo comma, coincida con la complessiva retribuzione contrattualmente

prevista e dovuta: intaccando la quale, l'art. 3 del d.l. n. 70 avrebbe

leso i diritti costituzionalmente assicurati ai lavoratori, per ciò

che riguarda sia la proporzionalità sia la sufficienza dei salari e

degli stipendi. Da un lato, infatti, quantità e qualità del lavoro

sarebbero rimaste ferme, senza però ritrovare un corrispettivo nei

salari o negli stipendi reali, decurtati dalla perdurante inflazione;

d'altro lato, il "taglio" dell'indennità di contingenza e

dell'indennità integrativa speciale avrebbe maggiormente inciso sulle

retribuzioni più basse, cioè su quel minimo retributivo che la

cosiddetta scala mobile sarebbe intesa a salvaguardare. Di più: il

d.l. n. 10, e principalmente, il d.l. n. 70 del 1984 avrebbero disposto

in modo retroattivo circa il trimestre febbraio-aprile del medesimo

anno, violando diritti ormai maturati in relazione ad un fenomeno

inflattivo già verificatosi nel precedente trimestre; sicché né

sarebbe derivata, sotto questo aspetto, una confisca delle retribuzioni

dovute ai lavoratori dipendenti, resa ancor più grave dalla mancata

conversione del primo dei citati provvedimenti governativi.

A fronte di tale denuncia, va subito notato che non è risolutivo

l'argomento addotto dal Pretore di Pavia per dichiararne la manifesta

infondatezza: vale a dire che spetterebbe comunque al giudice di

garantire - caso per caso - la retribuzione complessivamente intesa,

senza specifico riguardo alle singole voci retributive. Tesi del

genere, in vero, sono state più volte fatte proprie dalla stessa

Corte, a partire dalla sentenza n. 156 del 1971 (che ha dichiarato

illegittimo l'art. 7, secondo comma, della legge n. 741 del 1959, nella

parte in cui si escludeva che "la sopravvenuta non corrispondenza dei

minimi economici al salario sufficiente" conferisse al giudice "i

poteri che gli vengono dall'art. 36 Cost.") fino alla ricordata

sentenza n. 141 del 1980. Ma, nel presente giudizio, simili risposte

non sarebbero adeguate, poiché i Pretori di Roma e di Sestri Ponente

contestano in radice che la legge ordinaria possa legittimamente

escludere dalle retribuzioni determinanti punti di variazione

dell'indennità di contingenza e dell'indennità integrativa speciale,

spettanti in base all'accordo del 22 gennaio 1983; e dunque argomentano

l'esistenza di un diretto contrasto tra l'art. 3 del d.l. n. 70 ed il

primo comma dell'art. 36, indipendentemente dall'entità delle concrete

lesioni che i lavoratori coinvolti nei giudizi a quibus potrebbero

avere subito.

Tuttavia, quand'anche costruita in questi termini, l'impugnativa

non è fondata. In primo luogo, non è pertinente il richiamo

all'esigenza che le retribuzioni siano proporzionate "alla quantità e

qualità" del lavoro prestato, essendo ben noto che il cosiddetto punto

unico della "scala mobile" ha determinato un notevole appiattimento

delle retribuzioni stesse, anziché la loro differenziazione secondo la

natura delle diverse attività lavorative. In secondo luogo, non si

può ritenere che il "taglio" della contingenza e dell'indennità

integrativa speciale abbia menomato la garanzia della retribuzione

sufficiente (senza più assicurare "l'esistenza libera e dignitosa" dei

lavoratori e delle loro famiglie), se non presupponendo che gli attuali

meccanismi di indicizzazione siano stati costituzionalizzati o valgano

comunque ad integrare il primo comma dell'art. 36, ai fini dei giudizi

sulla legittimità costituzionale delle norme di legge. Senonché la

Corte ha già precisato - mediante la sentenza n. 43 del 1980 - che

"il legislatore ben può adeguare la retribuzione alle variazioni nel

costo della vita con interventi adottati di volta in volta senza essere

vincolato all'adozione di meccanismi automatici". Ed anzi, nella

specie, Governo e Parlamento si sono limitati ad apportare - in una

situazione di emergenza economica - un'eccezione al normale

funzionamento della "scala mobile", senza affatto sopprimere né

sostituire integralmente il sistema di scatti delle indennità in esame

risultante dall'accordo del 22 gennaio 1983.

Se dunque si considera che tale sistema presenta un carattere

altamente convenzionale - in quanto costituisce il frutto di libere

scelte relative al valore dei punti ed alle quote dei salari e degli

stipendi protette dagli aumenti del costo della vita - occorre

concludere che non si tratta dell'unico mezzo atto a soddisfare le

esigenze indicate nell'ultima parte dell'art. 36, primo comma; bensì

di uno tra i vari strumenti possibili, il cui funzionamento può essere

desensibilizzato o rallentato - come è già avvenuto nel gennaio '83 -

senza per questo violare la Costituzione. Chi invece lo contesta, in

nome del mancato consenso di una confederazione sindacale, finisce per

riproporre in veste diversa la pretesa violazione dell'art. 39, primo

comma, su cui questa Corte si è già pronunciata.

Del resto, nel valutare le ragioni giustificative dell'art. 3 del

d.l. n. 70, in vista del principio della giusta retribuzione, non va

dimenticata la premessa di tale provvedimento, con cui sono state

ritenute "la necessità e l'urgenza di adottare misure immediate e

temporanee per conseguire il contenimento dell'inflazione nei limiti

medi del tasso programmato per l'anno 1984, al fine di favorire la

ripresa economica generale e mantenere il potere di acquisto delle

retribuzioni". Vero è che, in quel periodo, il contenimento

dell'inflazione era solo auspicato, senza che il d.l. n. 70 (come già

il d.l. n. 10) prevedesse alcun compenso per i lavoratori interessati,

qualora la manovra non avesse sortito gli effetti preordinati dal

legislatore. Ma, nel momento del presente giudizio, si può constatare

che lo scopo è stato in buona parte conseguito; e questo risultato

appare per sé stesso rilevante, in relazione a quanto disposto dal

primo comma dell'art. 36 Cost., senza che occorra stabilire in quale

misura ciò sia ricollegabile alla norma impugnata e per quali aspetti,

invece, dipenda da fattori di tutt'altro genere.

Né sembra alla Corte che si possano scindere i due periodi sui

quali incide l'art. 3, per concludere che la disciplina in discussione

sia legittima nella parte concernente il trimestre maggio - luglio 1984

e vada invece annullata - per l'effetto retroattivo di tale manovra -

quanto al trimestre febbraio-aprile (o quanto ai giorni precedenti

l'entrata in vigore del d.l. 17 aprile 1984, n. 70). Distinzioni del

genere non terrebbero nel debito conto, in primo luogo, la reale

portata del sacrificio economico imposto dall'art. 3, che non si è

riferita alle sole retribuzioni dovute per il semestre febbraio-luglio,

ma si è ripercossa e continua a ripercuotersi sugli stipendi e sui

salari, successivamente al 1 agosto 1984; sicché la parte essenziale

dell'intervento in esame ha avuto comunque riguardo all'avvenire e non

al solo passato. Ma nel medesimo senso si aggiunge il rilievo che il

principio d'irretroattività delle leggi non opera incondizionatamente

sul piano costituzionale al di fuori dell'area delle norme penali

sostanziali (ai sensi della sentenza 1 febbraio 1982, n. 15, sui limiti

massimi della carcerazione preventiva); che, anzi, la retroattività

risulta connaturata alla disciplina dei "rapporti giuridici sorti sulla

base dei decreti non convertiti" - in applicazione del terzo comma

dell'art. 77 Cost. - come si è verificato nel caso del citato ultimo

comma dell'articolo unico della legge di conversione 12 giugno 1984, n.

219 (concernente gli effetti prodotti dal d.l. 15 febbraio 1984, n.

10); e che il d.l. n. 10 è provvisoriamente entrato in vigore, a sua

volta, subito prima che l'Istituto centrale di statistica provvedesse a

stabilire le variazioni dell'indice del costo della vita per la

determinazione dell'indennità di contingenza relativa al trimestre

febbraio-aprile 1984.

6. - Quanto infine all'art. 3 Cost., le ordinanze emesse dai

Pretori di Roma e di Sestri Ponente denunciano le discriminazioni

derivanti dall'eccezione introdotta nel normale funzionamento della

"scala mobile", mediante la norma impugnata: ritenendo lesiva del

principio costituzionale d'eguaglianza sia la disparità di trattamento

riscontrabile fra gli stessi lavoratori subordinati, secondo i diversi

livelli di reddito, sia l'imposizione del detto sacrificio ai soli

percettori dei redditi di lavoro dipendente, anziché ai lavoratori

autonomi, ai beneficiari di redditi di capitale, e via discorrendo.

L'intera manovra sarebbe infatti viziata dal suo carattere parziale e

disorganico, per non aver fronteggiato nel loro complesso i fattori

dell'inflazione monetaria e non aver mirato a perseguire specifici

interessi pubblici, limitandosi invece a trasferire ricchezze dai

lavoratori dipendenti ai rispettivi datori di lavoro.

Ma, anche in tal senso, la questione non è fondata. Oltre agli

argomenti già dedotti in riferimento al primo comma dell'art. 36

Cost., vale anzitutto il rilievo che la norma in discussione non è

sprovvista - se non altro in linea di principio - di una intrinseca

ragione giustificativa. I lavoratori dipendenti non sono infatti i

passivi spettatori della vicenda in esame, in quanto incisi da una

disciplina che si limiti a privarli di una parte - sia pure esigua -

delle loro spettanze; ma risultano cointeressati alla soluzione dei

problemi del costo del lavoro in genere e della "scala mobile" in

particolare, come prova il fatto che tali questioni - già prima dei

d.l. n. 10 e n. 70 del 1984 - hanno rappresentato il tema dell'accordo

del gennaio 1983 (e costituiscono tuttora l'oggetto di continue analisi

e proposte delle parti sociali). Da un lato, cioè, dalla soluzione di

quei problemi possono dipendere la competitività se non la stessa

esistenza delle imprese private e pubbliche; dall'altro lato, vi è un

nesso fra le manovre del genere in esame e la tutela del valore reale

delle retribuzioni complessivamente intese, che resta invece esposto a

costanti pericoli, se non si realizza il contenimento dell'inflazione.

Né giova comparare - ai fini del presente giudizio - la

condizione dei lavoratori dipendenti con quella dei percettori di altri

redditi; poiché raffronti siffatti si prestano ad essere operati e

discussi sul piano politico (ed hanno già formato, in questo senso, la

materia di accese polemiche), ma non bastano a determinare

l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, per violazione

del principio di eguaglianza. Dal punto di vista del contenimento

dell'inflazione, i meccanismi di indicizzazione sul tipo della "scala

mobile" danno infatti luogo a peculiari motivi di difficoltà, che non

sono omogenei rispetto a quelli concernenti le categorie per le quali

non operano i meccanismi stessi. Se mai, regge solo il confronto con il

sistema di aggiornamento dell'"equo canone", previsto dall'art. 24

della legge 27 luglio 1978, n. 392; ma non è casuale che anche questo

meccanismo sia stato bloccato per lo scorso anno, in virtù

dell'apposita legge 25 luglio 1984, n. 337.

D'altronde, il legislatore ha variamente cercato di bilanciare il

"taglio" dei punti di variazione dell'indennità di contingenza e

dell'indennità integrativa speciale, attraverso una serie di altre

misure che vanno ricordate nel loro insieme, senza limitarsi a

considerare le disposizioni del d.l. n. 70. All'interno di questo

provvedimento, fa comunque spicco la nuova disciplina degli assegni

familiari, introdotta dall'art. 2 del decreto e dalla relativa tabella,

con il preciso scopo di alleviare il sacrificio riguardante i

lavoratori a basso reddito, che debbano farsi carico di figli minori.

Ma, più in generale, vanno tenuti presenti il blocco delle tariffe e

dei prezzi amministrati, stabilito ai sensi dell'art. 1 del decreto

medesimo, ed il mancato aggiornamento - cui si è fatto cenno -

dell'"equo canone" per il 1984; e possono ancora citarsi ulteriori

interventi protettivi del lavoro, come quelli regolati - da ultimo -

attraverso il decreto-legge n. 726 e la legge di conversione n. 863

del 1984, a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali.

7. - Complessivamente, quindi, le proposte impugnazioni devono

essere respinte. A1 richiamo degli artt. 3, 36 e 39 non aggiunge nulla,

infatti, il riferimento agli artt. 70 e 77 Cost., effettuato dal

Pretore di Roma quando non era stata ancora promulgata la legge 12

giugno 1984, n. 219: una volta sopraggiunta la conversione del d.l. n.

70 e la convalida legislativa degli effetti prodotti dal d.l. 10, non

ha più senso, cioè, dedurne la violazione della norma che attribuisce

alle Camere la funzione legislativa, né della norma che riserva alle

Camere stesse la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base dei

decreti non convertiti. E, d'altra parte, non occorre svolgere alcun

separato discorso per ciò che riguarda l'ultimo comma dell'articolo

unico della legge n. 219, impuguata dal solo Pretore di Sestri Ponente:

poiché le censure sollevate in tal senso non si distinguono affatto da

quelle proposte, e già esaminate, nei confronti del d.l. n. 70.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 del d.l. 17 aprile 1984, n. 70, sollevata

dal Pretore di Roma - in riferimento agli artt. 3, 36, 39, 70 e 77

della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 3 del d.l. n. 70 del 1984 e dell'articolo unico, ultimo

comma, della legge 12 giugno 1984, n. 219, rispettivamente sollevate

dai Pretori di Pavia, di Roma e Sestri Ponente - in riferimento agli

artt. 3, 36, 39, 70 e 77 della Costituzione - con le ordinanze indicate

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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