Corte costituzionale

Sentenza n. 34/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/04/1973 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 226, ultimo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

15 giugno 1971 dal tribunale di Bolzano nel procedimento penale a

carico di Marazzani Ignazio e Innerkofler Luigia, iscritta al n. 272

del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1973 il Giudice relatore

Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con sentenza 14 novembre 1969 del giudice istruttore presso il

tribunale di Bolzano Marazzani Ignazio e Innerkofler Luigia venivano

rinviati a giudizio per rispondere del delitto previsto e punito

dall'art. 3, nn. 1-4 e 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per avere

organizzato, esercitato e diretto una casa di prostituzione in un

albergo di Bolzano.

Nell'udienza dibattimentale del 15 giugno 1971 il tribunale, dopo

aver rilevato che uno dei principali indizi a carico degli imputati era

stato acquisito nel corso delle indagini preliminari mediante

l'intercettazione - regolarmente autorizzata dalla procura della

Repubblica - dell'apparecchio telefonico dell'albergo ove si sospettava

che avvenissero gli incontri organizzati dai prevenuti, pronunciava

ordinanza con la quale, in accoglimento della richiesta dei difensori,

sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 226,

ultimo comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt.

15 e 24 della Costituzione. Ad avviso del giudice a quo

l'intercettazione telefonica di comunicazioni è un mezzo di indagine

lesivo della facoltà, ora riconosciuta anche a chi sia soltanto

indiziato o sospettato di reato, di non rispondere agli interrogatori

degli inquirenti (art. 78 del codice di rito nel testo sostituito con

l'art. 1 della legge 5 dicembre 1969, n. 932). Mediante

l'intercettazione vengono ricavate dalla viva voce dell'indiziato

ammissioni o argomenti di prova che possono essere poi utilizzati

contro lo stesso. E questo è proprio ciò che la novella del 1969 e le

più recenti disposizioni di procedura hanno voluto evitare addossando,

invece, all'accusa l'onere di raccogliere le prove sufficienti a carico

dei sospettati o indiziati di reato.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private non si sono

costituite. Ha spiegato intervento, invece, il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato.

Nelle proprie deduzioni, depositate in cancelleria il 3 agosto

1971, l'Avvocatura afferma che la questione proposta non è fondata.

Osserva in proposito che la polizia giudiziaria ha il dovere, anche di

propria iniziativa, di prendere notizia e di scoprire la commissione di

reati nei casi in cui ne abbia sospetto (art. 219 c.p.p.). Ora è

appunto a questo dovere che va collegata la facoltà riconosciuta

all'ufficiale di polizia giudiziaria, nella fase degli atti preliminari

all'istruzione, di intercettare comunicazioni telefoniche dopo avere

ottenuto l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria (art. 226, u.c.,

c.p.p.).

La polizia procede ad intercettazione telefonica quando ha il

sospetto che un reato sia stato commesso, ma, molto frequentemente, non

conosce chi ne sia l'autore. In ipotesi del genere - e questo è il

caso portato a giudizio del tribunale di Bolzano nel quale si aveva

sospetto che in un albergo si esercitasse il meretricio, ma si ignorava

quali fossero le persone che ne favorivano l'esercizio - non si vede

come potrebbe pretendersi che vi sia avviso di procedimento. Il vero è

che in tali casi si cercano le prove della sussistenza di un reato e si

acquisiscono dichiarazioni compromettenti di soggetti, che, a quel

momento, potevano anche non essere indiziati di reità (almeno con una

certa sicurezza). Se ciò non fosse corretto, si dovrebbe dire che ogni

dichiarazione proveniente da soggetto che, al momento in cui l'ha

fatta, non era ancora indiziato di reato e, quindi, non aveva ancora

ricevuto avviso di procedimento a suo carico, dovrebbe essere sottratta

alle prove del processo penale. Il che condurrebbe a conclusione

veramente aberrante nei casi in cui il telefono costituisce strumento

di commissione del reato come ad esempio nei casi di offese, molestie e

disturbo arrecate col mezzo del telefono.

Conclude pertanto l'Avvocatura osservando che se si facesse divieto

alla polizia giudiziaria di procedere, su autorizzazione motivata

dell'autorità giudiziaria, ad intercettazioni telefoniche molti reati

non potrebbero essere scoperti e molti reati in via di commissione non

potrebbero, per di più, essere impediti.

L'Avvocatura ha depositato anche una memoria nella quale insiste

nelle conclusioni già prese. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale di Bolzano ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 226, ultimo comma, del codice di

procedura penale il quale riconosce agli ufficiali di polizia

giudiziaria, nella fase degli atti preliminari dell'istruttoria, la

facoltà di intercettare o impedire comunicazioni telefoniche o

prenderne cognizione previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria

che la concede con decreto motivato.

Questa disposizione, secondo il giudice a quo, contrasterebbe con

gli artt. 15 e 24 della Costituzione: l'intercettazione telefonica di

conversazione di indiziati o sospettati di reato rappresenterebbe un

mezzo di indagine lesivo della facoltà, ora riconosciuta anche a chi

sia soltanto indiziato o sospettato, di non rispondere agli

interrogatori degli inquirenti (art. 78 c.p.p nel testo modificato con

la legge 5 dicembre 1969, numero 932).

2. - L'eccezione di incostituzionalità in riferimento all'articolo

15 della Costituzione non è fondata. Questa norma non si limita a

proclamare l'inviolabilità della libertà e segretezza della

corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (comma primo), ma

enuncia anche espressamente che "la loro limitazione può avvenire

soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie

stabilite dalla legge" (comma secondo). Nel precetto costituzionale

trovano perciò protezione due distinti interessi; quello inerente alla

libertà ed alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come

connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili

dall'art. 2 Cost., e quello connesso all'esigenza di prevenire e

reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch'esso oggetto di

protezione costituzionale.

Nel testo dell'art. 15 figurano puntualmente indicate le condizioni

necessarie a legittimare dette limitazioni e la disposizione contenuta

nell'art. 226, ultimo comma, del codice di procedura penale è stata

modificata dal legislatore (legge 18 giugno 1955, n. 517) proprio per

armonizzarla al disposto costituzionale. A termini di detto articolo

gli ufficiali di polizia giudiziaria, nel corso degli atti

investigativi preliminari all'istruttoria, possono procedere ad

intercettazioni telefoniche non di propria iniziativa ma solo a seguito

di apposita autorizzazione dell'autorità giudiziaria che la rilascia

con decreto motivato.

Il riconoscimento di detta facoltà si ricollega evidentemente a

quel dovere di prevenzione e scoperta degli illeciti penali che è

compito istituzionale degli organi di polizia giudiziaria (articolo 219

c.p.p.).

Nel nostro sistema quindi la compressione del diritto alla

riservatezza delle comunicazioni telefoniche, che l'intercettazione

innegabilmente comporta, non resta affidata all'organo di polizia, ma

si attua sotto il diretto controllo del giudice. È al magistrato che

la legge riconosce il potere di disporre l'intercettazione e dalla

legge stessa sono desumibili i limiti di siffatto potere. La richiesta

di provvedimenti autorizzativi della intercettazione va valutata con

cautela scrupolosa giacché da provvedimenti del genere deriva una

grave limitazione alla libertà e segretezza delle comunicazioni. Nel

compiere questa valutazione il giudice deve tendere al contemperamento

dei due interessi costituzionali protetti onde impedire che il diritto

alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche venga ad essere

sproporzionatamente sacrificato dalla necessità di garantire una

efficace repressione degli illeciti penali. A tal fine è

indispensabile che accerti se ricorrano effettive esigenze, proprie

dell'amministrazione della giustizia, che realmente legittimino simile

forma di indagine e se sussistano fondati motivi per ritenere che

mediante la stessa possano essere acquisiti risultati positivi per le

indagini in corso.

Del corretto uso del potere attribuitogli il giudice deve dare

concreta dimostrazione con una adeguata e specifica motivazione del

provvedimento autorizzativo. Discende da quanto si è detto - vale a

dire dal principio che il diritto garantito dall'art. 15 Cost. possa

essere compresso solo nei limiti effettivamente richiesti da concrete,

gravi esigenze di giustizia - la conseguenza che il provvedimento di

autorizzazione stabilisca anche la durata delle intercettazioni e che,

quando una proroga si renda necessaria, se ne offra concreta, motivata

giustificazione.

Ma il rispetto della norma costituzionale di raffronto non trova

soddisfazione solo nell'obbligo della puntuale motivazione del decreto

dell'autorità giudiziaria. Altre garanzie sono richieste: a) garanzie

che attengono alla predisposizione anche materiale dei servizi tecnici

necessari per le intercettazioni telefoniche, in modo che l'autorità

giudiziaria possa esercitare anche di fatto il controllo necessario ad

assicurare che si proceda alle intercettazioni autorizzate, solo a

queste e solo nei limiti dell'autorizzazione; b) garanzie di ordine

giuridico che attengono al controllo sulla legittimità del decreto di

autorizzazione ed ai limiti entro i quali il materiale raccolto

attraverso le intercettazioni sia utilizzabile nel processo.

Sul primo punto la Corte osserva che il legislatore gode di un

ampio margine di discrezionalità nell'organizzazione del servizio, ma

sente il dovere di formulare l'auspicio che si realizzino opportuni

interventi legislativi idonei ad attuare anche sul piano tecnico le

condizioni necessarie all'effettivo controllo di cui innanzi si è

detto.

Sul secondo punto la Corte osserva che non è necessario che le

garanzie siano puntualmente poste nel testo normativo che disciplina le

intercettazioni, potendo esse essere rinvenute anche in altre norme ed

anche nei principi generali che disciplinano le attività processuali.

Sulla base di questa premessa la Corte ritiene:

1) vero è che il decreto di autorizzazione non è di per sé

impugnabile; tuttavia il decreto è sindacabile e la sua eventuale

illegittimità può essere rilevata nel corso del giudizio;

2) le risultanze delle intercettazioni sono coperte dal segreto, al

quale sono tenuti gli ufficiali di polizia giudiziaria e, nel corso

dell'istruttoria, chiunque ne abbia preso conoscenza (artt. 230 e 307

c.p.p.);

3) nel processo può essere utilizzato solo il materiale rilevante

per l'imputazione di cui si discute. Sebbene sia auspicabile che la

legge predisponga un compiuto sistema - anche a garanzia di tutte le

parti in causa - per l'eliminazione del materiale non pertinente, la

legge processuale è già ispirata e dominata dal principio

(connaturale alla finalità stessa del processo) secondo il quale non

può essere acquisito agli atti se non il materiale probatorio

rilevante per il giudizio (principio del quale sono espressione varie

norme specificative contenute negli artt. 463 e segg. c.p.p.);

4) l'applicazione del suddetto principio non solo garantisce la

segretezza di tutte quelle comunicazioni telefoniche dell'imputato che

non siano rilevanti ai fini del relativo processo, ma garantisce

altresì la segretezza delle comunicazioni non pertinenti a quel

processo che terzi, allo stesso estranei, abbiano fatto attraverso

l'apparecchio telefonico sottoposto a controllo di intercettazione

ovvero in collegamento con questo.

La Corte ritiene che il rigoroso rispetto di questo principio sia

essenziale per la puntuale osservanza degli artt. 2 e 15 della

Costituzione: violerebbe gravemente entrambe le norme costituzionali un

sistema che, senza soddisfare gli interessi di giustizia, in funzione

dei quali è consentita la limitazione della libertà e della

segretezza delle comunicazioni, autorizzasse la divulgazione in

pubblico dibattimento del contenuto di comunicazioni telefoniche non

pertinenti al processo.

In definitiva la disciplina vigente sulle intercettazioni

telefoniche qui in esame non si pone in contrasto con l'art. 15 della

Costituzione. Dal disposto di questo articolo, che espressamente

enuncia la possibilità di limitazioni del diritto alla riservatezza

delle comunicazioni telefoniche soltanto per atto motivato

dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge, è

dato inferire che il principio enunciato dal primo comma della norma

costituzionale sarebbe gravemente compromesso se a carico

dell'interessato potessero valere, come indizi o come prove,

intercettazioni telefoniche assunte illegittimamente senza previa,

motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Se ciò avvenisse,

un diritto "riconosciuto e garantito" come inviolabile dalla

Costituzione sarebbe davvero esposto a gravissima menomazione.

A questo proposito la Corte sente il dovere di mettere nella dovuta

evidenza il principio secondo il quale attività compiute in dispregio

dei fondamentali diritti del cittadino non possono essere assunte di

per se a giustificazione ed a fondamento di atti processuali a carico

di chi quelle attività costituzionalmente illegittime abbia subito.

Tuttavia la Corte ritiene che siffatta grave lesione dei diritti

costituzionali non possa verificarsi, atteso che - in riferimento

all'esigenza di legalità che presiede al processo (particolarmente

quando si tratti di osservanza della Costituzione) - si deve

riconoscere che l'ordinamento processuale non contiene, e

specificamente in ordine alle intercettazioni illegittime, alcuna norma

che ostacoli e menomi l'effettiva vigenza di quel principio. Ché,

anzi, può e deve ritenersi che tale vigenza è confermata e trova

espressione in disposizioni di recente formulazione, quale è quella

ora contenuta nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 304 c.p.p.:

una volta ammesso che la facoltà di nomina del difensore prima

dell'interrogatorio costituisce esercizio del diritto di difesa

riconosciuto dall'art. 24 Cost., coerentemente il legislatore - in

puntuale specificazione di un principio già immanente nell'ordinamento

- ha escluso la "utilizzabilità" della dichiarazione resa

dall'interessato prima di quella nomina.

3. - Del pari infondato è il motivo di incostituzionalità in

riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione sul quale

prevalentemente si sofferma l'ordinanza di rimessione. Il richiamo

della garanzia del diritto di difesa, in collegamento con la facoltà

oggi riconosciuta all'imputato di serbare il silenzio dinanzi

all'autorità giudiziaria o all'ufficiale di polizia giudiziaria

interrogante (art. 78 nel testo modificato dalla legge n. 932 del 1969)

non è affatto pertinente alla ipotesi di indagine preliminare

all'istruttoria effettuata col mezzo delle intercettazioni telefoniche

che viene in considerazione.

La garanzia del diritto a non rispondere all'autorità inquirente

è una recente specificazione del diritto di difesa enunciato dalla

Costituzione che il legislatore del 1969 ha introdotto nel nostro

ordinamento unicamente con riferimento alla situazione

dell'interrogatorio dell'imputato; ad una ipotesi cioè in cui

l'inquisito viene posto a contatto diretto con l'autorità procedente.

Scopo dell'istituto è evidentemente quello di rafforzare la libertà

morale dell'imputato per sollevarlo dallo stato di soggezione

psicologica in cui possa venire a trovarsi a cospetto dell'autorità e

per porlo a riparo da eventuali pressioni che su di lui possano essere

esercitate.

Situazione del tutto diversa dall'interrogatorio è quella delle

dichiarazioni o ammissioni di responsabilità spontaneamente fatte da

un sospettato o indiziato nel corso di una conversazione telefonica

intercettata su autorizzazione dell'autorità giudiziaria in sede di

indagini preliminari all'istruttoria. In questo caso il soggetto non è

posto a confronto diretto con l'autorità, non è da questa sollecitato

a rispondere, non può subire pressioni di sorta; trovasi quindi in

posizione nella quale la garanzia del diritto al silenzio, nei termini

in cui è stata realizzata nel nostro codice di rito, non ha alcuna

ragione e possibilità di operare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 226, ultimo comma, del codice

di procedura penale proposta dal tribunale di Bolzano, con l'ordinanza

indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 15 e 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRTSAFUEEI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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