Corte costituzionale

Sentenza n. 335/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 2001

dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torre

Annunziata nel procedimento penale a carico di F. R. e altro,

iscritta al n. 54 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale,

dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torre

Annunziata ha sollevato, con ordinanza del 31 ottobre 2001, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura

penale, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della

Costituzione.

Il giudice a quo riferisce di avere disposto il rinvio a giudizio

di taluni imputati con un decreto che è stato annullato dal giudice

del dibattimento, a norma dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen., in

relazione al comma 1, lettera c), dello stesso art. 429, per

genericità della formulazione del capo di imputazione. A seguito

dell'annullamento, il procedimento è ritornato allo stesso giudice,

che si trova ora a dovere trattare nuovamente l'udienza preliminare

nei confronti degli stessi imputati.

Il rimettente rileva quindi di essersi già pronunciato,

disponendo la prima citazione a giudizio, sia sulla esistenza di

fonti di prova della responsabilità degli imputati, idonee a

sorreggere l'accusa in giudizio, sia sulla mancanza dei presupposti

per una pronuncia di non luogo a procedere (art. 425 cod. proc.

pen.); reputa, pertanto, che la ripetizione della stessa udienza

preliminare da parte del medesimo giudice-persona fisica a seguito di

un annullamento del decreto che dispone il giudizio, per una causa di

nullità "formale" - nella specie per la genericità del capo di

imputazione - "concernente il diritto di difesa, non già per difetti

relativi al decreto" medesimo, possa fare apparire il giudice non

imparziale, appunto per la convinzione già manifestata in precedenza

circa l'esistenza di elementi di responsabilità degli imputati e

altresì che, dal punto di vista di questi ultimi, l'ulteriore

udienza preliminare possa apparire "del tutto inutile", perché

iterativa della precedente.

Sotto questo profilo, la mancata previsione di una causa di

incompatibilità alla funzione di trattazione dell'udienza

preliminare in una ipotesi come quella anzidetta appare al rimettente

in contrasto con il principio di imparzialità del giudice, posto

dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione (nonché, secondo un

riferimento contenuto nella sola motivazione dell'ordinanza, tutelato

dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'art. 14,

paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici);

da ciò la sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34 cod. proc. pen., in relazione al parametro

costituzionale anzidetto, "nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare che abbia

pronunciato il decreto che dispone il giudizio a celebrare l'udienza

preliminare dello stesso procedimento a seguito di regressione in

conseguenza della dichiarazione di nullità del decreto che dispone

il giudizio ad opera del giudice del dibattimento", questione la cui

rilevanza - conclude il rimettente - è di tutta evidenza, non

esistendo, allo stato della legislazione, né un obbligo di

astensione né una possibilità di ricusazione del giudice.

2. - Nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che, sul rilievo dell'analogia tra la questione

sollevata e altra già rimessa all'esame della Corte (r.o. n. 345 del

2000), ha fatto rinvio per relationem allegandolo, all'atto di

intervento depositato nel relativo giudizio: in detto atto,

l'Avvocatura, alla stregua della consolidata giurisprudenza

costituzionale circa la non configurabilità come "giudizio" - inteso

quale pieno apprezzamento del merito dell'accusa - della funzione di

trattazione dell'udienza preliminare, aveva concluso per una

declaratoria di infondatezza della questione sollevata. Considerato in diritto

1. - Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torre

Annunziata dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34 del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, come caso

di incompatibilità all'esercizio di funzioni giudiziarie, quello del

magistrato che nell'udienza preliminare ha pronunciato il decreto che

dispone il giudizio e che, a seguito di dichiarazione di nullità del

decreto stesso a norma dell'art. 429, commi 2 e 1, lettera c), cod.

proc. pen., si trova nuovamente a celebrare nello stesso procedimento

l'udienza preliminare, con poteri di cognizione e decisione identici

a quelli già esercitati nella precedente circostanza. Ad avviso del

giudice rimettente, in questo caso si determinerebbe una violazione

del principio di imparzialità del giudice, di cui all'art. 111,

secondo comma, della Costituzione (nonché agli artt. 6, paragrafo 1,

della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali, e 14, paragrafo 1, del Patto internazionale

sui diritti civili e politici, evocati nella motivazione

dell'ordinanza), in quanto la mancata previsione dell'anzidetta causa

di incompatibilità consente la seconda celebrazione dell'udienza

preliminare da parte di un giudice che, avendo celebrato la prima ed

essendo pervenuto alla decisione di disporre il giudizio, non può

considerarsi imparziale.

2. - La questione non è fondata, alla stregua

dell'interpretazione che segue.

2.1. - L'incompatibilità all'esercizio di funzioni giudicanti

vale a proteggere l'imparzialità del giudice, impedendo che

quest'ultimo possa pronunciarsi due volte sulla medesima res

iudicanda. Dal primo giudizio, infatti, potrebbero derivare

convinzioni precostituite sulla materia controversa, determinandosi

così, propriamente, un "pregiudizio" contrastante con l'esigenza

costituzionale che la funzione del giudicare sia svolta da un

soggetto "terzo", non solo scevro da interessi propri che possano

fare velo alla rigorosa applicazione del diritto, ma anche sgombro da

convinzioni formatesi in occasione dell'esercizio di funzioni

giudicanti in altre fasi del giudizio (sentenza n. 155 del 1996).

L'udienza preliminare disciplinata dal titolo IX del libro V del

codice di procedura penale, secondo la sua originaria configurazione,

era caratterizzata principalmente dalla funzione di verifica della

domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero, relativamente

all'inesistenza di alcuna delle ragioni del "non luogo a procedere"

previste dall'art. 425 dello stesso codice. Conseguentemente, la

giurisprudenza di questa Corte ha per lungo tempo, e costantemente,

affermato che tanto il decreto che dispone il giudizio quanto la

sentenza di non luogo a procedere, conclusivi dell'udienza

preliminare, non comportano una decisione sostanziale sul contenuto

dell'accusa, trattandosi di decisioni di natura essenzialmente

processuale, finalizzate a dare ingresso al dibattimento o a

impedirlo. Su questa base si è inizialmente negato che le

statuizioni conclusive dell'udienza preliminare presentassero un

contenuto decisorio del merito del giudizio penale tale da imporre,

per necessità costituzionale, il riferimento ad esse della ratio

dell'incompatibilità. L'udienza preliminare, pertanto, è stata

esclusa dall'ambito di operatività della giurisprudenza di questa

Corte che, in numerose circostanze, ha portato all'estensione

dell'art. 34 cod. proc. pen. a situazioni non espressamente

contemplate e le uniche incompatibilità esistenti in materia sono

(a) quella prevista originariamente dal legislatore nel comma 2 del

medesimo articolo, il quale vieta la partecipazione al giudizio al

giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza

preliminare, e (b) quella del comma 2-bis dell'art. 34, introdotto

con l'art. 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme

in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), che

esclude, con talune eccezioni (indicate nei successivi commi 2-ter e

2-quater) che il giudice che ha svolto funzioni di giudice per le

indagini preliminari possa, nel medesimo procedimento, tenere

l'udienza preliminare.

L'esclusione dell'udienza preliminare dall'ambito concettuale del

giudizio, ai fini dell'operatività del principio costituzionale di

imparzialità, è stata tenuta ferma anche dopo gli interventi del

legislatore (rispettivamente, l'art. 1 della legge 8 aprile 1993,

n. 105, e l'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 267) che

hanno modificato, nel senso di renderli più ampi e incisivi, i

poteri del giudice dell'udienza preliminare (ordinanze n. 207 del

1998 e n. 112 del 2001 e, da ultimo, ordinanza n. 185 del 2001).

2.2. - Successivamente, però, l'udienza preliminare - in

conseguenza soprattutto della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e, poi,

anche della legge 7 dicembre 2000, n. 397 - ha subito profonde

trasformazioni le cui conseguenze, in riferimento ai problemi della

garanzia dell'imparzialità del giudice, sono state tratte da questa

Corte con la sentenza n. 224 del 2001. L'udienza preliminare nella

vigente disciplina ha perduto la sua iniziale connotazione quale

momento processuale fondamentalmente orientato al controllo

dell'azione penale promossa dal pubblico ministero, in vista

dell'apertura della fase del giudizio. Infatti, "l'alternativa

decisoria che si offre al giudice quale epilogo dell'udienza

preliminare riposa [...] su una valutazione del merito della accusa

[...] non più distinguibile [...] da quella propria di altri

momenti" del processo, momenti "già ritenuti non solo "pregiudicanti

, ma anche "pregiudicabili , ai fini della sussistenza della

incompatibilità".

L'udienza preliminare e le decisioni che la concludono sono

venute oggi a caratterizzarsi per la completezza del quadro

probatorio di cui il giudice deve disporre e per il potenziamento dei

poteri riconosciuti alle parti in materia di prova, su cui incide

anche la facoltà, riconosciuta alla difesa delle parti private

dall'art. 391-octies del codice, di presentare direttamente al

giudice elementi di prova. Sul pubblico ministero grava l'obbligo di

riversare nel procedimento tutti gli elementi provenienti dalle

indagini preliminari (art. 416, comma 2, cod. proc. pen.) o comunque

acquisiti dopo la richiesta di rinvio a giudizio (art. 419, comma 3,

cod. proc. pen.), nell'ambito dell'esigenza di completezza delle

indagini preliminari (sentenze n. 115 del 2001 e n. 88 del 1991);

oltre all'ampliamento delle garanzie difensive per l'imputato,

attraverso la possibilità di rendere dichiarazioni spontanee o di

essere sottoposto all'interrogatorio (art. 421, comma 2, cod. proc.

pen.), il giudice dell'udienza preliminare può disporre

l'integrazione delle indagini (art. 421-bis cod. proc. pen.) e

assumere anche d'ufficio le prove che appaiano con evidenza decisive

ai fini della sentenza di non luogo a procedere (art. 422 cod. proc.

pen.). Come osservato nella richiamata sentenza n. 224 del 2001 di

questa Corte, in questo quadro normativo le valutazioni di merito

affidate al giudice dell'udienza preliminare sono state private di

quei caratteri di sommarietà che, fino alle indicate innovazioni

legislative, erano tipici di una decisione orientata soltanto,

secondo la sua natura, allo svolgimento (o alla preclusione dello

svolgimento) del processo.

Infine, i contenuti delle decisioni che concludono l'udienza

preliminare hanno assunto, in parallelo alle novità appena

segnalate, una diversa e maggiore pregnanza. Il giudice infatti non

è solo chiamato a valutare, ai fini della pronuncia di non luogo a

procedere, se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale

l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere

proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato,

ovvero se risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha

commesso o non costituisce reato o che si tratta di persona non

punibile per qualsiasi causa, tenendo conto, se del caso, delle

circostanze attenuanti e applicando l'art. 69 del codice penale

(art. 425, commi 1 e 2, cod. proc. pen.). Il giudice deve considerare

inoltre se gli elementi acquisiti risultino sufficienti, non

contraddittori o comunque idonei a sostenere l'accusa nel giudizio

(art. 425, comma 3, cod. proc. pen.), dovendosi determinare, se no, a

disporre il non luogo a procedere; se sì, a disporre il giudizio. Il

nuovo art. 425 del codice, in questo modo, chiama il giudice a una

valutazione di merito sulla consistenza dell'accusa, consistente in

una prognosi sulla sua possibilità di successo nella fase

dibattimentale.

2.3. - Alla stregua dunque della fisionomia che l'udienza

preliminare è venuta assumendo, le decisioni che ne costituiscono

l'esito devono così essere annoverate tra quei "giudizi" idonei a

pregiudicarne altri ulteriori e a essere a loro volta pregiudicati da

altri anteriori, con la conseguenza che, per assicurare la protezione

dell'imparzialità del giudice, l'udienza preliminare deve essere

compresa nel raggio d'azione dell'istituto dell'incompatibilità,

disciplinato dall'art. 34 cod. proc. pen., anche al di là della

limitata previsione del comma 2-bis dell'art. 34 medesimo. A questa

stregua, anche la problematica situazione in cui si trova il giudice

dell'udienza preliminare rimettente, e che ha dato luogo alla

presente questione di legittimità costituzionale, può trovare la

sua soluzione.

A tal fine, non è però necessario addivenire a una pronuncia di

incostituzionalità dell'art. 34 cod. proc. pen., quale è quella

indicata nell'ordinanza di rimessione: una pronuncia che aggiunga una

nuova ipotesi, specifica o generale, di incompatibilità a quelle

già previste. Basta assumere che l'udienza preliminare, in

conseguenza dell'evoluzione legislativa sopra accennata, è

(divenuta) anch'essa un momento di "giudizio" perché essa rientri

pienamente nelle previsioni dell'art. 34 del codice che dispongono

per l'appunto l'incompatibilità a giudicare del giudice che già

abbia giudicato sulla medesima res iudicanda.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento

all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dal giudice

dell'udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:335 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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