Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1966

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/04/1966 · relatore Antonio Manca

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 398legge 517/1955

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'articolo

398, comma terzo, del Codice di procedura penale, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 febbraio 1965 dal Pretore di Iseo nel

procedimento penale a carico di Belli Angelo, iscritta al n. 70 del

Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 122 del 15 maggio 1965;

2) ordinanza emessa il 26 marzo 1965 dal Tribunale di Ferrara nel

procedimento penale a carico di Fedozzi Egidio, iscritta al n. 72 del

Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 122 del 15 maggio 1965;

3) ordinanza emessa il 9 marzo 1965 dal Pretore di Codigoro nel

procedimento penale a carico di Pedrini Graziano ed altri, iscritta al

n. 74 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 139 del 5 giugno 1965;

4) ordinanza emessa l'8 maggio 1965 dal Pretore di Chieti nel

procedimento penale a carico di Cocco Sabatino, iscritta al n. 134 del

Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 178 del 17 luglio 1965;

5) ordinanza emessa il 23 giugno 1965 dal Comandante del porto di

Trapani nel procedimento penale a carico di Denaro Salvatore, iscritta

al n. 148 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965;

6) ordinanza emessa il 5 luglio 1965 dal Pretore di Reggio Emilia

nel procedimento penale a carico di Milanello Nevio, iscritta al n. 151

del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965;

7) ordinanza emessa l'8 luglio 1965 dal Pretore di Padova nel

procedimento penale a carico di Martinengo Tiziano, iscritta al n. 162

del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 223 del 4 settembre 1965.

Udita nella camera di consiglio del 3 febbraio 1966 la relazione

del Giudice Antonio Manca.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio penale a carico di Belli Angelo il Pretore

di Iseo, con ordinanza del 23 febbraio 1965, ha sollevato la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 398, commi terzo e quarto, del

Codice di procedura penale, per contrasto con l'art. 24, secondo comma,

della Costituzione, in quanto era stato emesso il decreto di citazione

al giudizio senza il previo interrogatorio dell'imputato.

Nell'ordinanza si osserva: che, in base alla disposizione citata

(modificata dall'art. 19 della legge del 18 giugno 1955, n. 517),

secondo l'interpretazione costante della Corte di cassazione, nei

procedimenti davanti al Pretore, l'interrogatorio dell'imputato, o la

contestazione dell'accusa in un mandato rimasto senza effetto, sono

prescritti, a pena di nullità, soltanto nel caso in cui si debba

emettere sentenza di proscioglimento per perdono giudiziale, per

amnistia o per insufficienza di prove; che, data tale interpretazione,

non sarebbe infondato il dubbio circa l'illegittimità delle

disposizioni anzidette, in quanto l'imputato, fuori delle ipotesi

espressamente prevedute dal ricordato art. 398, può essere rinviato a

giudizio ignorando l'apertura, a suo carico, di un procedimento penale.

Secondo l'ordinanza il dubbio non sarebbe superato dal considerare

che, nel caso ipotizzato, all'imputato è ampiamente garantito il

diritto di difesa nel dibattimento, e che l'imputato stesso potrebbe

sempre presentare le sue discolpe al Pretore in qualsiasi momento,

anche quindi, in sede pre-dibattimentale. Difatti, quanto al primo

punto, sarebbe da obbiettare che il diritto alla difesa deve essere

garantito anche in fase istruttoria: diritto che verrebbe pregiudicato

impedendo il proscioglimento in tale fase. E sarebbe da obbiettare,

quanto al secondo punto, che l'incolpato potrebbe non venire a

conoscenza del procedimento prima della citazione, o quando si

verificasse un errore nell'individuazione dell'imputato stesso.

Il Pretore soggiunge che, nel caso in esame, non si tratterebbe di

una particolare modalità dell'esercizio del diritto di difesa, bensì

di privazione del medesimo in uno stato del procedimento. Donde il

contrasto col secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.

Non avrebbero poi rilevanza il carattere facoltativo

dell'istruttoria nei processi davanti al Pretore, perché ciò non

eliminerebbe il fatto della sussistenza di una fase istruttoria, nella

quale l'imputato non potrebbe intervenire.

Ritenendo quindi la questione non manifestamente infondata ha

rimesso gli atti a questa Corte, sospendendo di decidere.

La stessa questione, con sostanziale identità di motivazione, è

stata sollevata: dal Tribunale di Ferrara, con ordinanza del 26 marzo

1965 (n. 72 del Registro ordinanze del 1965) nel corso del giudizio

penale a carico di Fedozzi Egidio; dal Pretore di Codigoro, con

ordinanza del 9 marzo 1965 (n. 74 del Registro ordinanze del 1965) nel

corso del giudizio penale a carico di Pedrini Graziano ed altri; dal

Pretore di Chieti, con ordinanza dell'8 maggio 1965 (n. 134 del

Registro ordinanze del 1965) nel corso del procedimento penale a carico

di Cocco Sabatino; dal Comandante del porto di Trapani, con ordinanza

del 23 giugno 1965 (n. 148 del Registro ordinanze del 1965) nel corso

del giudizio penale a carico di Denaro Salvatore; dal Pretore di Reggio

Emilia, con ordinanza del 5 luglio 1965 (n. 151 del Registro ordinanze

del 1965) nel corso del giudizio penale a carico di Milanello Nevio e

dal Pretore di Padova, con ordinanza dell'8 luglio 1965 (n. 162 del

Registro ordinanze del 1965) nel corso del giudizio penale a carico di

Martinengo Tiziano.

Le predette ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente: del 15 maggio

1965 le ordinanze 70 e 72; del 5 giugno 1965 la 74; del 17 luglio 1965

la 134; del 28 agosto 1965 la 148 e la 151 e del 4 settembre 1965 la

162.

In questa sede nessuna parte si è costituita. Considerato in diritto :

Le cause indicate nell'epigrafe, trattandosi della stessa

questione, possono essere riunite e decise con unica sentenza.

1. - Nelle ordinanze di rimessione si esprime il dubbio se possa

ritenersi compatibile con il secondo comma dell'art. 24 e con l'art. 3

della Costituzione, l'art. 398 del Codice di procedura penale

(modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517) nella parte in cui

dispone che il Pretore non può, a pena di nullità, pronunziare

sentenza di non doversi procedere per perdono giudiziale, per

insufficienza di prove, o per amnistia, se l'imputato non è stato

interrogato sul fatto, o se questo non è stato contestato in un

mandato rimasto senza effetto.

Il dubbio, secondo i giudici del merito, si ricollegherebbe

all'interpretazione che, di tale disposizione, è stata costantemente

accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nel senso che, per

converso, il compimento degli atti predetti non sarebbe obbligatorio

nei casi in cui il Pretore emette il decreto di citazione per il

dibattimento. In quest'ipotesi, data l'accennata interpretazione, si

riscontrerebbe un'illegittima menomazione del diritto di difesa.

2. - Occorre premettere peraltro che, nonostante il carattere

generico della motivazione delle ordinanze, l'indagine, ora sottoposta

all'esame della Corte, non è da ritenere estesa, in generale, a tutte

le facoltà spettanti al Pretore nei procedimenti di sua competenza.

La controversia invece in rapporto alla disposizione denunziata nei

termini anzidetti, rimane circoscritta nell'ambito dei casi in cui si

ritenga di procedere al compimento degli atti istruttori indicati nel

secondo comma dell'art. 398. Il quale, come risulta sia dalla

collocazione nel titolo III del libro secondo, sia dal titolo

dell'articolo stesso, riguarda, in particolare, i poteri attribuiti al

Pretore nel "procedimento con istruzione sommaria".

Resta quindi estranea all'attuale giudizio ed impregiudicata ogni

questione attinente ad altre facoltà che, secondo il sistema, si

ritengono proprie dei procedimenti pretorili ed inoltre ogni

discussione concernente la disposizione, di carattere generale,

contenuta nel primo comma dell'art. 231 del Codice di procedura penale,

richiamato in una delle ordinanze (peraltro come deduzione di parte

privata), in collegamento con l'art. 398.

3. - Ciò premesso la Corte è d'avviso che la questione, così

delimitata, deve ritenersi fondata.

Non si può disconoscere, infatti, che nel caso di atti istruttori

compiuti dal Pretore (a parte la questione teorica sulla configurazione

di quest'organo giurisdizionale), si è in presenza di uno stato del

processo, in cui l'espressa menzione contenuta nel precetto

costituzionale ed il rigore con cui deve essere inteso (secondo quanto

ha ritenuto questa Corte) esigono l'inviolabilità del diritto alla

difesa.

È pure comune opinione che l'interrogatorio della persona

indiziata (al quale, per evidenti esigenze di giustizia, viene

equiparata la contestazione del fatto con mandato rimasto senza

effetto) oltre una fonte di prova, costituisca anche uno dei mezzi con

cui si può esercitare tale diritto. La contestazione dell'accusa,

infatti, e la presenza della persona indiziata, offrono a quest'ultima,

con la conoscenza dell'imputazione, il modo di prospettare,

tempestivamente ed utilmente, al giudice le proprie deduzioni

difensive. All'interrogatorio inoltre è pure connessa la difesa

tecnica, poiché si deve osservare il disposto dell'art. 368, che

impone la nomina del difensore, col conseguente obbligo del deposito,

nella cancelleria, del relativo verbale, ai sensi del primo comma

dell'art. 304 quater, modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517:

obbligo esteso anche all'istruttoria sommaria, secondo quanto ha

ritenuto questa Corte con le sentenze n. 11 e n. 52 del 1965.

4. - Se quindi il Pretore, in base al primo comma del citato

articolo 231, ritiene necessario compiere, nei confronti di colui che

è indicato come imputato ai sensi dell'art. 78 del Codice processuale,

in tutto, o in parte, gli atti di istruzione, menzionati nel secondo

comma dell'art. 398, in tal caso la facoltà di prescindere dalla

contestazione del fatto prima di emettere il decreto di citazione, non

può non ritenersi in contrasto con la garanzia del diritto di difesa:

facoltà che deroga a quanto dispone, invece, per l'istruzione sommaria

del Pubblico Ministero, l'ultimo comma dell'art. 396, secondo il quale,

a pena di nullità, non si può fare la richiesta di citazione al

giudizio se non si procede all'accennata contestazione nelle forme

prescritte.

5. - Non giova richiamarsi in contrario alla celerità ed alla

semplicità, che si ritengono connaturali allo svolgimento dei processi

davanti al Pretore; giacché queste esigenze, nel caso ora in esame,

non possono che rimanere subordinate ad una esigenza preminente,

qual'è quella del contraddittorio e della difesa, particolarmente per

l'ipotesi, accennata anche nelle ordinanze, che l'imputato non sia in

grado, per varie circostanze, di conoscere l'esistenza dell'istruttoria

nei suoi confronti.

6. - D'altra parte, per la decisione della causa, appare

inconferente il richiamo - contenuto in una delle ordinanze - al

carattere facoltativo che, nei processi di competenza del Pretore,

avrebbe il compimento di atti istruttori e, quindi, di riflesso, anche

la contestazione dell'accusa. L'attuale controversia, infatti, come si

è in precedenza accennato, muove dal presupposto che si proceda in

concreto a tali atti e che, in conseguenza, in base a quanto si è

detto, la garanzia della difesa deve essere rispettata. Dovendosi,

peraltro, notare, in proposito, che si tratta pur sempre di una delle

facoltà attribuite al giudice dall'ordinamento, condizionata

necessariamente dalle obbiettive esigenze di giustizia, e preordinata,

nel procedimento penale, all'accertamento della verità, anche

nell'interesse della persona indiziata.

7. - Le considerazioni finora esposte pongono in luce altresì che

la situazione ora prospettata, non può neppure essere considerata come

un giustificabile adattamento dell'esercizio della difesa alla

particolare struttura del procedimento, come in altri casi, diversi da

quello attuale, ha ritenuto questa Corte (da ultimo con la sentenza n.

170 del 1963). Giacché si tratta, invece, della possibilità che

rimanga del tutto inoperante la garanzia costituzionale in uno stato

del processo, nel quale, come si è rilevato, siffatta garanzia è

espressamente richiesta.

Donde la illegittimità della disposizione impugnata, in

riferimento al secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, restando

assorbito ogni altro rilievo contenuto nelle ordinanze, circa la

sussistenza di un contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce le cause indicate in epigrafe;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 398 del Giudice

di procedura penale (modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517)

limitatamente alla parte in cui, nei procedimenti di competenza del

Pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio

dell'imputato, qualora si proceda al compimento di atti di istruzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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