Corte costituzionale

Sentenza n. 326/1983

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/11/1983 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2751 bis, n. 1,

cod. civ. (Privilegi sui mobili - crediti dei prestatori di lavoro

subordinato) promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1980 dal

Tribunale di Monza nel procedimento civile vertente tra Lomastro

Carmine e il Fallimento Hilde Palmarosa s.a.s., iscritta al n. 422 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 283 del 1981.

Visti l'atto di costituzione di Lomastro Carmine e l'atto

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella pubblica udienza del 7 giugno 1983 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Emilio Sernicola per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso ex art. 101 l. fall. Lomastro Carmine, premesso che

l 'importo del danno patrimoniale era da determinarsi in lire

73.810.400 mentre il danno morale era pari a lire 10.000.000, e che dal

totale di lire 83.810.400 andava dedotto l'ammontare della rendita

corrisposta dall'INAIL capitalizzata in lire 41.229.700, chiese

l'ammissione al passivo del fallimento della s.a.s. Hilde Palmarosa per

lire 42.510.700 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per il

danno che assumeva di aver subito per le gravi lesioni riportate a

seguito di infortunio sul lavoro, avvenuto il 5 febbraio 1973, in

ordine al quale Formicola Umberto, legale rappresentante della società

poi fallita, era stato ritenuto penalmente responsabile con sentenza 25

settembre 1978 del Tribunale di Monza passata in cosa giudicata.

L'adito Tribunale di Monza ha ritenuto che a) il riconoscimento del

privilegio era essenziale per la soddisfazione della situazione

creditoria del Lomastro sia in generale perché la prelazione determina

la posizione nel concorso sul ricavo, sia in particolare perché nella

specie si prospettavano ben scarse possibilità satisfattive per i

creditori chirografari, b) sulla base dell'art. 2751 bis n. 1 c.c. non

era possibile accordare il richiesto privilegio dal momento che la

norma, come tutte quelle che prevedono titoli di prelazione, ha

carattere di specialità in quanto derogante al principio generale

previsto dall'art. 2741 c.c. e, pertanto, non è suscettibile di

applicazione analogica, c) né, d'altro canto, la situazione in esame

è "riconducibile ad alcuna delle previsioni dell'art. 2751 bis n. 1

c.c." ancorché estensivamente interpretato, in quanto "il fatto stesso

che il legislatore (l. 29 luglio 1975, n. 426), introducendo la

normativa indicata, abbia limitato la previsione del privilegio solo ad

alcuni titoli di danno connessi al rapporto di lavoro, induce per ciò

stesso ad escludere l'applicabilità del titolo di prelazione a

qualunque altra ragione di danno di qualunque natura", d) "tale mancata

previsione sembra non trovare alcuna giustificazione logico-giuridica e

porsi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione della Repubblica,

creando una palese disparità di trattamento tra crediti derivanti da

rapporto di lavoro, come quelli presi in considerazione dall'art. 2751

bis n. 1 c.c., ancorché di natura risarcitoria, e crediti pur sempre

connessi al rapporto di lavoro, come quelli risarcitori per fatto

illecito del datore di lavoro che abbia compromesso la futura capacità

lavorativa del dipendente ex art. 2087 c.c.", e) "il privilegio

(destinato ad esplicare essenzialmente la sua funzione nella ipotesi di

concorso fra più creditori verso un unico debitore inadempiente) è

accordato dalla legge in considerazione della causa del credito (art.

2745 c.c.)" e "nel concetto di "causa del credito" si riflette

sostanzialmente la funzione economico sociale del singolo tipo di

situazione giuridica soggettiva, funzione apprezzata positivamente dal

legislatore con il riconoscimento di una posizione di vantaggio in

situazione di concorso", f) appare sussistente "una evidente

equivalenza, tra la funzione sociale esplicata dal diritto alla

retribuzione da parte del lavoratore ovvero dal credito risarcitorio

previsto dall'art. 2751 bis c.c. da una parte, e la funzione del

credito risarcitorio diretto ad annullare gli effetti pregiudizievoli

di una menomata capacità lavorativa del dipendente".

Sulla base delle suesposte considerazioni svolte nella ordinanza

emessa il 18 novembre 1980 (comunicata il 9 e notificata il 24 del mese

di aprile 1981; pubblicata nella G.U. n. 283 del 14 ottobre 1981 e

iscritta al n. 422 R.O. 1981) il Tribunale ha concluso che la

lumeggiata equiparazione funzionale "non trova equivalente disciplina

secondo la legge vigente in ordine alle qualificazioni accessorie dei

singoli titoli di credito in situazione di concorso, posto che il

privilegio accede soltanto ai crediti disciplinati dall'art. 2751 bis

c.c. e non è estensibile, come già sopra detto, al credito tendente

ad eliminare il pregiudizio di menomata capacità lavorativa" e,

pertanto, che "detta situazione può essere in contrasto con la

disciplina dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica", e ha

giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento

dell'art. 3 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 2751

bis, n. 1 c.c., in quanto, col riconoscere il privilegio a crediti

(anche risarcitori) collegati al rapporto di lavoro subordinato,

esclude il credito per risarcimento del danno spettante al lavoratore a

seguito di infortunio sul lavoro cagionato dal datore, in violazione

dell'art. 2087 c.c. e, pertanto, ingenera ingiustificata disparità di

trattamento tra le due categorie di crediti.

2.1. - Avanti la Corte si è costituito il solo Lomastro con atto

depositato il 16 giugno 1981, in cui ha concluso per la fondatezza

della proposta questione ribadendo a sostegno, nella memoria depositata

il 20 maggio 1983, che l'art. 2087 c.c. non rappresenta una inutile

ripetizione dell'art. 2043 c.c. con specifico riferimento

all'attività lavorativa subordinata, ma impone all'imprenditore

l'obbligo di salvaguardare la integrità fisica del lavoratore

nell'ambito dei suoi fondamentali doveri con la conseguenza che le

indennità di infortunio, anche se risarciscono l'evento dannoso, hanno

sostanziale carattere retributivo per il rapporto creato dal

legislatore tra infortunio e attività lavorativa ed hanno la natura

contrattuale ormai pacifica nella giurisprudenza, e soggiungendo che

tali considerazioni, pur se non siano sufficienti a coinvolgere sul

piano interpretativo la responsabilità ex art. 2087 nell'area del

rapporto di lavoro subordinato al fine di munire la contrapposta

pretesa del lavoratore del privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,

valgono ad evidenziare la disparità di trattamento, lesiva dell'art. 3

Cost., tra crediti derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2751 bis n.

1 c.c., e gli altri, pur derivanti dal rapporto di lavoro ma

risarcitori per violazione dell'art. 2087 c.c. e che tale risarcimento

opera anche per l'avvenire in quanto ristora il lavoratore di una

permanente perdita della retribuzione consecutiva all'infortunio.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 20 ottobre 1981, nel quale l'Avvocatura generale dello

Stato ha concluso per la infondatezza della proposta questione

argomentando da ciò che l'innovazione introdotta dall'art. 2751 bis n.

1, anche a stregua dei lavori preparatori e dell'art. 66 l. 30 aprile

1969, n. 153, evidenzia che la tutela apprestata al lavoratore

subordinato coinvolge i principali diritti di lui e non può assistere

anche il credito indennitario ex art. 2087 c.c. che riveste

caratteristiche profondamente diverse perché a) detto credito gode di

una particolare tutela attuata con l'assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni sul lavoro, che con carattere di automatismo garantisce

l'erogazione di adeguate prestazioni da parte dell'istituto

assicuratore indipendentemente dal versamento dei contributi

assicurativi, b) la violazione dell'art. 2087 (norma per la quale ha

carattere meramente sussidiario rispetto alla disciplina speciale

dettata dalla legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)

attribuisce al lavoratore una pretesa risarcibile secondo il diritto

comune né, a stare alla giurisprudenza, può costituire fonte di

alcuna obbligazione integrativa della retribuzione, c) del tutto

irrilevante è il fatto che la legge abbia limitato ad alcune attività

che presentino un determinato grado di pericolosità l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e, nel discrezionale

apprezzamento riservato al legislatore, non abbia concesso, in ipotesi

non ritenute meritevoli di tutela assicurativa, ad eventuali crediti

del lavoratore il privilegio generale sui mobili del debitore.

2.2. - Alla pubblica udienza del 7 giugno 1983, nel corso della quale

il Giudice Andrioli ha svolto la relazione, la difesa del Lomastro non

si è presentata e l'avv. dello Stato Sernicola ha insistito nelle già

prese conclusioni. Considerato in diritto :

3.1. - Con la ordinanza il cui contenuto si è riassunto (supra 1.),

il Tribunale di Monza, adito da un lavoratore dipendente, il cui datore

era stato ritenuto, con sentenza penale passata in giudicato,

responsabile dell'infortunio di cui era stato vittima sotto la data del

5 febbraio 1973, al fine di conseguire l'ammissione al passivo del

fallimento del datore, successivamente dichiarato, in via privilegiata

ex art. 2751 bis n. 1 c.c., per il danno che aveva sofferto nella

misura di lire 83.810.400, dalle quali andava dedotto l'ammontare della

rendita corrisposta dall'INAIL capitalizzata in lire 41.299.700, ha

d'ufficio sollevato la questione di illegittimità, in riferimento

all'art. 3 Cost., della norma, invocata dal lavoratore, in quanto, col

riconoscere il privilegio a crediti (anche risarcitori) collegati al

rapporto di lavoro, esclude il credito per risarcimento del danno

spettante al lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro cagionato

dal datore, in violazione dell'art. 2087 c.c. e, pertanto, ingenera

ingiustificata disparità di trattamento tra le due categorie di

crediti; questione, la cui pratica rilevanza ha pur puntualizzato nel

presente caso nel quale il lavoratore, ove non possa fruire del

privilegio generale previsto nella norma impugnata, avrebbe assai

scarsa possibilità di collocazione sul ricavo.

3.2. - La Corte, con sent. 22/1967, ebbe a dichiarare

l'incostituzionalità dell'art. 4 comma terzo r.d. 17 agosto 1935, n.

1765 nella parte in cui limitava la responsabilità civile del datore

di lavoro per infortunio sul lavoro derivante da reato all'ipotesi di

reati commessi dagli incaricati della direzione o sorveglianza del

lavoro e non dagli altri dipendenti del cui fatto debba rispondere, ai

sensi dell'art. 2087 c.c., il datore, e dell'art. 4 comma quinto r.d.

1765/1935 in quanto consentiva che il giudice civile potesse accertare

che il fatto che aveva provocato l'infortunio costituisse reato nella

sola ipotesi di estinzione dell'azione penale per morte dell'imputato o

per amnistia senza menzionare l'ipotesi di prescrizione del reato.

Nella presente specie la Corte deve muovere dalla interpretazione

(prevalente ma non consolidata per non essere uniforme sul tema di

fondo (natura della responsabilità del datore ex art. 2087 c.c.)

l'orientamento della Cassazione e non scevra di critiche non prive di

pregio nel campo dottrinale) dell'art. 2751 bis n. 1 c.c., che non

consentirebbe di applicarlo alla pretesa risarcitoria del lavoratore

occasionata da infortunio provocato dal datore sulla base dei criteri

d'interpretazione ed applicazione delle leggi, ma non è vincolata, nel

magistero applicativo dell'art. 3 Cost., da quella interpretazione:

canone di decisione che, d'altro canto, non le consente di ricorrere

alla tecnica della pronuncia di rigetto della questione ancorata

all'interpretazione - opposta alla prevalente - che vuole assistito dal

privilegio generale ex art. 2751 bis n. 1 il credito del lavoratore

dipendente de quo agitur.

Riaffermata la necessità di affrontare il merito della questione, la

Corte ne dichiara la fondatezza per essere - nei termini che saranno

precisati - manifesta la violazione dell'art. 3 Cost., perpetrata dal

legislatore ordinario per aver pretermesso il credito, di cui si

discute, nella ampliatio a favore del lavoratore dipendente della

disciplina positiva dei privilegi generali sui mobili.

Posto che l'art. 2087 c.c., pur dissociato dal sopravvenuto art. 9 l.

20 maggio 1970, n. 300, non può essere degradato ad inutile

ripetizione dell'art. 2043 c.c., né della normativa dell'assicurazione

obbligatoria sugli infortuni sul lavoro per la minore ampiezza

obiettiva oltreché per l'inidoneità di questa a ristorare ogni

prestatore di lavoro, né, infine, dell'art. 2050 (disciplina della

responsabilità per l'esercizio di attività pericolose), l'esigenza di

attribuire trattamenti equipollenti ad identiche situazioni, che sta

alla base della diuturna applicazione dell'art. 3 condotta da questa

Corte, induce a cogliere la discrasia che nella prevalente

interpretazione dell'art. 2751 bis n. 1 si avverte per munire questa

del privilegio generale sui mobili non solo a) le restituzioni dovute,

sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro, anche se il datore non

sia un imprenditore, e b) tutte le indennità dovute per effetto della

cessazione del rapporto di lavoro, ma anche c) il credito per il

risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento

inefficace, nullo o annullabile e soprattutto d), in unisono - stavolta

- con l'art. 2116 comma secondo c.c., il credito del lavoratore per i

danni conseguenti alla mancata corresponsione da parte del datore di

lavoro dei contributi previdenziali ed assistenziali, e non pure il

credito de quo.

La Corte, così giudicando, non invade l'area riservata alle scelte

economico - politiche del legislatore, nelle quali non può non

affondare le radici la "causa" del credito che, ai sensi dell'art. 2745

c.c., rappresenta la ragione giustificatrice della creazione di

qualsiasi privilegio, ma inquadra la disposizione impugnata nel sistema

del codice civile, di cui il legislatore ordinario non ha dato adeguata

rappresentazione nella pur novellata disciplina del privilegio generale

a favore del prestatore di lavoro subordinato. Il quale, se per

l'attuazione nel concorso dei creditori della responsabilità

patrimoniale del datore per infortuni sul lavoro fosse confuso nella

folla, sempre meno folta, dei creditori chirografari, sarebbe posposto

ai crediti che gli artt. 2756, 2757, 2760 e 2761 (e la moltitudine

delle leggi speciali sopravvenute) muniscono di non effimeri privilegi

speciali. Ditalché la legislazione italiana del 1975 regredirebbe ai

tempi in cui non si temeva di allineare il lavoro speso dall'uomo a

vantaggio di altri simili sul piano delle locationes bovis et rei.

4. - Non solo per il rispetto del principio della corrispondenza tra

il chiesto e il pronunciato ma anche per la necessità di evitare

indebiti arricchimenti, il privilegio generale ex art. 2751 bis n. 1

non può non assistere se non quella parte della pretesa risarcitoria

del lavoratore subordinato, che non riceve concreto ristoro, se e nei

limiti in cui questi non percepisca indennità previdenziali e

assistenziali obbligatorie in dipendenza dello stesso infortunio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751 bis n. 1 c.c.

(sub art. 2 l. 29 luglio 1975, n. 426) nella parte in cui non munisce

del privilegio generale istituito dall'art. 2 l. 426/1975 il credito

del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul

lavoro, del quale sia responsabile il datore di lavoro, se e nei limiti

in cui il creditore non sia soddisfatto dalla percezione delle

indennità previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute al

lavoratore subordinato in dipendenza dello stesso infortunio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 17 novembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1983:326 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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