Corte costituzionale

Sentenza n. 322/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/07/1998 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del

codice civile promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1996 dalla

Corte di cassazione sul ricorso proposto da GE.COL. S.r.l. contro

Romaldi Michele, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione della GE.COL. S.r.l. e di Romaldi

Michele;

Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1998 il giudice

relatore Annibale Marini;

Udito l'avvocato Giampiero Paoli per la GE.COL. S.r.l..

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di cassazione, nel corso di un giudizio di

responsabilità promosso da una società a responsabilità limitata

contro il suo amministratore per fatti commessi nel periodo in cui

l'attrice era costituita come società in accomandita semplice, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del

codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della

prescrizione tra le società di persone ed i loro amministratori,

finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di

essi.

2. - Ad avviso della Corte rimettente, la disparità di trattamento

che la norma denunciata comporterebbe tra le società di persone e

quelle di capitali sarebbe irragionevole "in quanto non ancorabile ad

una sostanziale diversità di tutela apprestata dalla legge".

La differente disciplina che il codice detta per le società di

persone e per quelle di capitali in tema di revoca degli

amministratori e di azione di responsabilità contro questi ultimi

(senza, peraltro, che l'esercizio di siffatti strumenti di tutela

possa considerarsi meno agevole nell'ambito delle società di

capitali), non varrebbe, infatti, a giustificare la diversa

regolamentazione della sospensione della prescrizione, rinvenendo

quest'ultima la sua ragion d'essere nella "pratica impossibilità o

difficoltà di esercitare il diritto per una condizione particolare

del titolare (art. 2942 cod. civ.) ovvero per una speciale relazione

esistente fra costui ed il soggetto passivo (art. 2941 cod. civ.)".

Il particolare rapporto tra le società di capitali ed i loro

amministratori - che costituirebbe la ratio della sospensione della

prescrizione di cui all'art. 2941, n. 7, del cod. civ. -

sussisterebbe, infatti, in modo ancora più incisivo nelle società

di persone, ove il vincolo personale sarebbe più intenso ed i

condizionamenti più agevoli e frequenti.

La norma denunciata, dunque, con l'escludere la sospensione della

prescrizione tra le società di persone ed i loro amministratori

finché sono in carica per le azioni di responsabilità contro di

essi, risulterebbe lesiva sia del principio di eguaglianza sancito

dall'art. 3 della Costituzione, che richiede uniformità di

trattamento di situazioni omogenee, sia del diritto di difesa di cui

all'art. 24 della Costituzione, sotto il profilo della possibilità

di una adeguata tutela delle società di persone a fronte delle

irregolarità dei loro amministratori.

La rilevanza della questione deriverebbe dalla circostanza che il

credito azionato nei confronti dell'amministratore riguarda, come si

è detto, il periodo in cui l'attrice era costituita come società in

accomandita semplice. Sicché, solo l'eventuale dichiarazione di

illegittimità costituzionale della disposizione denunciata potrebbe

consentire l'accoglimento del ricorso proposto avverso la sentenza

con cui sono stati dichiarati prescritti i diritti maturati dalla

società anteriormente ad una certa data.

3. - Si è costituita dinanzi a questa Corte la società ricorrente

nel giudizio a quo, che - argomentando in modo sostanzialmente non

dissimile dalla ordinanza di rimessione - ha concluso per

l'accoglimento della questione.

In particolare, secondo la parte privata, mentre i soci di una

società di capitali potrebbero - a nulla rilevando l'eventuale

dissenso degli amministratori - rimuovere questi ultimi dalla carica

ed esercitare nei loro confronti l'azione di responsabilità, la

stessa possibilità sarebbe condizionata per i soci di una società

in accomandita semplice - ai sensi dell'art. 2319 del cod. civ. - al

consenso dei soci accomandatari; sicché, sarebbe del tutto

immotivata la diversa e meno favorevole disciplina in tema di

sospensione della prescrizione che il codice detta per le società di

persone rispetto a quella stabilita dall'art. 2941, n. 7, del cod.

civ. per le società di capitali.

La denunciata disparità di trattamento, conclude la parte, sarebbe

ancor più ingiustificata anche alla luce di un recente orientamento

giurisprudenziale che ha riconosciuto alle società di persone "una

sia pur limitata soggettività giuridica".

4. - La parte privata resistente nel giudizio a quo ha depositato

atto di costituzione oltre il termine prescritto. Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione dubita - in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione - della legittimità costituzionale dell'art.

2941, n. 7, del codice civile, nella parte in cui non prevede la

sospensione della prescrizione tra le società di persone ed i loro

amministratori, finché sono in carica, per le azioni di

responsabilità contro di essi.

2. - La questione è fondata, nei limiti di seguito precisati.

3. - Ai fini del decidere, va anzitutto esclusa, in conformità al

diritto vivente, l'applicabilità, sia diretta che analogica, della

norma denunciata alle società di persone.

4. - Può, dunque, passarsi all'esame della questione di

costituzionalità che, in relazione all'oggetto del giudizio a quo,

riguarda la disparità di trattamento tra le società di capitali e

la società in accomandita semplice per essere le prime, in quanto

persone giuridiche, ricomprese nella previsione dell'art. 2941, n. 7,

del codice civile da cui risulta, invece, esclusa, per l'assenza

della personalità giuridica, la seconda.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "se esorbita dai

compiti del giudice delle leggi quello di creare una nuova

fattispecie di sospensione della prescrizione, deve ritenersi lecito

sindacare l'omissione legislativa nell'ambito di una ipotesi già

determinata", evidenziando altresì come in questo caso "la norma

richiamata deve costituire un valido tertium comparationis, tale da

rendere illegittima l'omissione e conseguentemente doverosa la

sentenza additiva della Corte" (sentenza n. 2 del 1998). Quel che si

tratta, allora, di accertare è se la società in accomandita

semplice possa considerarsi omogenea alle società di capitali, e se,

conseguentemente, la sua esclusione dall'ambito della norma censurata

risulti lesiva del principio di eguaglianza (art. 3, Cost.).

L'omogeneità delle fattispecie poste a raffronto deve essere, poi,

valutata in rapporto alla ratio della norma denunciata, verificando,

in particolare, se tale ratio sia riferibile indistintamente a tutte

le fattispecie che si tratta di confrontare.

È noto che le cause di sospensione della prescrizione consistono

in talune circostanze, specificate dal legislatore, che ostacolano o

rendono difficile l'esercizio del diritto e giustificano, pertanto,

l'inerzia del titolare.

Ed è del pari noto che le cause di sospensione sono suddivise dal

codice in due categorie a seconda che siano costituite da una

speciale relazione giuridica esistente tra il titolare del diritto ed

il soggetto passivo o da una condizione particolare del titolare del

diritto.

Nella prima categoria è contemplata la causa di sospensione

prevista dalla norma denunciata la quale sarebbe giustificata dalla

circostanza che la permanenza in carica degli amministratori viene di

fatto ad ostacolare la possibilità, in capo alla persona giuridica,

di acquisire una piena conoscenza del loro operato e,

conseguentemente, di valutare se gli amministratori siano incorsi in

violazioni dei loro obblighi rilevanti per l'esercizio dell'azione di

responsabilità.

Mentre, secondo una diversa tesi dottrinale, formulata sotto il

vigore del codice civile del 1865, la ratio della sospensione della

prescrizione andrebbe individuata per la società commerciale nella

identità che si verrebbe a determinare nell'esercizio dell'azione di

responsabilità tra la persona che dovrebbe agire e quella contro cui

l'azione dovrebbe essere rivolta. Si è detto, infatti, che essendo

la società commerciale, come persona giuridica, rappresentata dagli

amministratori, questi, se dovessero agire contro se stessi,

riunirebbero in sé la duplice qualità di attori (in senso formale)

e di convenuti.

Indipendentemente dall'opinione che si ritenga al riguardo

preferibile, una ratio identica a quella posta a base della norma

denunciata ricorre anche per la società in accomandita semplice che,

come quelle dotate di personalità giuridica, è gestita da uno o

più amministratori che agiscono per la stessa e che, dunque, sono

responsabili per la inosservanza degli obblighi posti a loro carico

dalla legge o dal contratto sociale.

Se, dunque, la ratio della sospensione della prescrizione è,

comunque, riferibile al rapporto gestorio che lega la società

all'amministratore, è evidente come resti del tutto irrilevante a

tal fine che si tratti di una società avente personalità giuridica

o - come nel caso sottoposto all'esame del giudice a quo - di una

società in accomandita semplice.

La diversità di disciplina che il legislatore detta per le

società di capitali e per la società in accomandita semplice in

tema di azione di responsabilità e di revoca dell'amministratore non

risulta d'altro lato in contrasto, come rilevato anche dalla Corte

rimettente, con la ricorrenza in tutti i suddetti tipi societari di

una identica ratio legittimante la sospensione della prescrizione e,

dunque, con l'omogeneità, sotto tale aspetto, della società in

accomandita semplice rispetto a quelle di capitali.

Omogeneità che rende la esclusione della società in accomandita

semplice dall'ambito applicativo della norma denunciata del tutto

priva di ragionevole giustificazione e, pertanto, lesiva del

principio di eguaglianza.

Resta in tal modo assorbita ogni altra censura.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del

codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione

rimane sospesa tra la società in accomandita semplice ed i suoi

amministratori, finché sono in carica, per le azioni di

responsabilità contro di essi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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