Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/02/1992 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi primo

e secondo, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina

sanzionatoria degli assegni bancari), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 aprile 1991 dal Pretore di Perugia -

Sezione distaccata di Assisi nel procedimento penale a carico di

Casagrande Cuppoloni Gianfranco iscritta al n. 445 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 14 giugno 1991 dal Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Alessandria nel

procedimento penale a carico di Maldini Rodolfo iscritta al n. 548

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza del 27 aprile 1991 il Pretore di Perugia, sezione

distaccata di Assisi - nel corso del giudizio di opposizione al

decreto penale di condanna emesso nei confronti di Casagrande

Cuppoloni Gianfranco per l'emissione di assegni bancari senza

copertura - ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11, 1

e 2 co., della legge 15 dicembre 1990, n. 386, norma che - per i

reati di emissione di assegni senza copertura commessi prima della

data di entrata in vigore della legge medesima - prevede la

sospensione del procedimento penale e l'improcedibilità dell'azione

penale in caso di pagamento degli assegni, degli interessi, della

penale e delle spese per il protesto, ove effettuato entro 90 giorni

da tale data.

Rileva il giudice rimettente che l'imputato, in quanto dichiarato

fallito, non può giovarsi della particolare disciplina transitoria

introdotta dall'art. 11 cit., non avendo egli la possibilità di

effettuare i pagamenti suddetti (e quindi di beneficiare della causa

di improcedibilità del reato) in quanto non "in bonis"; né tali

pagamenti potrebbero essere autorizzati dall'autorità vigilante

perché sarebbe alterata la "par condicio creditorum". Pertanto

l'imputato, proprio per la sua condizione personale di fallito,

risulterebbe irragionevolmente discriminato, soprattutto nell'ipotesi

in cui la procedura fallimentare si concludesse con il

soddisfacimento dei creditori, giacché in tal caso egli non avrebbe

potuto evitare una condanna penale e nello stesso tempo avrebbe

pagato il suo debito con gli accessori. Vi sarebbe inoltre violazione

del diritto di difesa perché l'imputato vedrebbe preclusa, sotto

tale profilo, la possibilità di far valere compiutamente le sue

ragioni.

La censura di incostituzionalità investe sia il primo comma

dell'art. 11 cit. (nella parte in cui non prevede che per l'imputato

dichiarato fallito il termine di novanta giorni debba decorrere dal

momento della chiusura della procedura fallimentare e quindi dal

rientro "in bonis"), sia il secondo comma (nella parte in cui non

prevede che il periodo di 90 giorni di sospensione del procedimento

penale debba decorrere, per l'imputato dichiarato fallito, anziché

dalla data di entrata in vigore della legge, dalla conclusione della

procedura fallimentare ovvero che lo stesso termine debba essere

sospeso dal momento della dichiarazione di fallimento, successiva

alla data di entrata in vigore della legge, fino all'esaurirsi della

procedura).

2. - Con ordinanza del 14 giugno 1991 il giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Alessandria ha sollevato, con

riferimento all'art. 3 Cost., questione incidentale di legittimità

costituzionale del medesimo art. 11, 1 e 2 comma, cit. con

argomentazioni in parte analoghe a quelle prospettate nell'ordinanza

del Pretore di Perugia e ritenendo in particolare che il fallito,

durante il periodo di sospensione previsto dalla norma censurata, si

trovi nell'impossibilità di evitare la commissione del reato di

emissione di assegni senza copertura, anche per il timore di

commettere con il pagamento il più grave reato di bancarotta

preferenziale.

3. - È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato

eccependo preliminarmente l'inammissibilità della questione di

costituzionalità perché viene richiesto alla Corte un intervento

addittivo (non già a contenuto obbligato, ma) in una materia che

vede come possibili varie opzioni talché si rientra nell'area della

discrezionalità del legislatore, il quale solo può operare tale

scelta.

Nel merito l'Avvocatura dello Stato sostiene l'infondatezza della

questione atteso che la condizione di fallito rientra nel novero

degli status riconducibili al fatto dell'interessato e non a

situazioni di caso fortuito o di forza maggiore; d'altra parte tale

condizione ha comunque effetti collaterali nell'ambito penale ad

altri fini (applicazione dell'attenuante del risarcimento del danno,

adempimento dell'obbligazione pecuniaria in relazione al reato di

insolvenza fraudolenta). Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 3 Cost. (sotto il profilo

della disparità di trattamento) e 24 Cost. (sotto il profilo della

lesione del diritto di difesa) - dell'art. 11, 1 comma, legge 15

dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni

bancari) nella parte in cui non prevede che il termine di novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (termine

entro il quale - in regime di disciplina transitoria - il pagamento

dell'assegno e degli accessori comporta l'improcedibilità

dell'azione penale) non decorra - in caso di intervenuta

dichiarazione di fallimento dell'imputato - dal momento di chiusura

della procedura e quindi dal rientro "in bonis" del fallito.

Analoga censura di sospetta illegittimità costituzionale - in

riferimento agli stessi parametri - ha investito l'art. 11, 2 comma,

della medesima legge n. 386 del 1990 nella parte in cui non prevede

che il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge stessa (termine fino al quale - in regime di disciplina

transitoria - il procedimento penale è sospeso) non decorra - in

caso di intervenuta dichiarazione di fallimento dell'imputato - dal

momento di chiusura della procedura e quindi dal rientro "in bonis"

del fallito.

2. - La legge 15 dicembre 1990 n. 386 ha introdotto la nuova

disciplina sanzionatoria degli assegni bancari prevedendo in

particolare (all'art. 2) come ipotesi delittuosa il fatto

dell'emissione di assegno senza copertura, che, presentato in tempo

utile, non venga pagato in tutto od in parte per difetto della

provvista. Nel nuovo regime quindi il mancato pagamento dell'assegno

viene ad integrare la fattispecie penale, mentre ne era fuori alla

stregua della precedente disciplina dettata dall'art. 116 R.D. 21

dicembre 1933 n. 1736, come modificato dall'art. 139 della legge 24

novembre 1981 n. 689.

Un'ulteriore innovazione introdotta dalla cit. legge n. 386 del

1990 è poi rappresentata dalla previsione di una speciale condizione

di procedibilità, disciplinata dall'art. 8, norma che contempla che

l'azione penale non può essere iniziata o proseguita se non siano

decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di

presentazione del titolo e sempre che entro tale termine non sia

stato effettuato dall'emittente il pagamento dell'assegno, degli

interessi, della penale e delle spese per il protesto (o per la

constatazione equivalente).

Per raccordare tale nuovo regime, così caratterizzato, alla

precedente disciplina, il successivo art. 11 prevede una particolare

disposizione transitoria che introduce un'analoga causa di

improcedibilità per i reati commessi prima della data di entrata in

vigore della cit. legge n. 386. L'art. 11 infatti contempla che per

tali reati non si procede se l'imputato effettua, entro novanta

giorni (e non già sessanta come secondo la disciplina a regime), il

pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese

per il protesto (o per la constatazione equivalente);

conseguentemente prevede che per lo stesso termine di novanta giorni

il procedimento penale sia sospeso.

3. - Questo essendo il quadro normativo di riferimento, va

ulteriormente puntualizzato che le censure di illegittimità

costituzionale, mosse nelle ordinanze dei giudici remittenti,

attengono entrambe a reati commessi prima della data di entrata in

vigore della legge n. 386 cit.; tale è infatti il presupposto di

applicabilità della disposizione transitoria contenuta nell'art. 11,

che altrimenti non verrebbe in rilievo. Si appalesa quindi

inconferente la prospettazione di possibile disparità di

trattamento, contenuta nell'ordinanza del g.i.p. presso il Pretore di

Alessandria, sotto il profilo che il fallito si troverebbe

nell'impossibilità di evitare la commissione del reato di emissione

di assegni a vuoto nella nuova formulazione di cui all'art. 2 della

legge n. 386 cit., temendo la commissione del più grave reato di

bancarotta preferenziale. Infatti il nuovo reato di cui all'art. 2

cit. non può che riguardare fatti successivi all'entrata in vigore

della legge stessa (in ragione dell'irretroattività di tale

disposizione in quanto norma penale) e quindi non viene affatto in

rilievo; né nella fattispecie in esame il fallito si trova nella

condizione di commettere o non commettere il reato di emissione di

assegno a vuoto dibattendosi unicamente del regime (transitorio)

della procedibilità dell'azione penale in riferimento a reati già

commessi.

4. - Così circoscritta la questione di costituzionalità, deve

dichiararsene l'inammissibilità - sotto il profilo sia dell'art. 3

Cost. che dell'art. 24 Cost. - perché attinge l'area delle scelte

discrezionali del legislatore.

Le censure mosse dai giudici rimettenti non attengono allo

specifico della disciplina transitoria dettata - per le evidenziate

ragioni di coordinamento - dall'art. 11 cit., ma muovono da

considerazioni di carattere generale sullo stato di indisponibilità

del proprio patrimonio in cui viene a trovarsi il fallito. Ma tale

status spiega effetti riflessi nella sfera penale sotto molteplici

aspetti, incidendo sulla possibilità (che di fatto è preclusa al

fallito) di risarcire il danno per beneficiare dell'attenuante di cui

all'art. 62 n. 6, c.p.; di adempiere, prima della condanna, al fine

di estinguere il reato, l'obbligazione assunta dissimulando il

proprio stato di insolvenza (art. 641 c.p.); di pagare - al medesimo

fine - la frazione della pena dell'ammenda prevista per l'oblazione

(art. 162 c.p.). Né può omettersi di notare che analoga situazione

si riscontra in riferimento alla nuova fattispecie delittuosa

introdotta dall'art. 2 della legge n. 386 del 1990, cit., atteso che

chi abbia emesso un assegno bancario senza copertura e

successivamente sia dichiarato fallito, non può ripristinare la

provvista affinché l'assegno, una volta presentato, sia pagato e

conseguentemente non risulti integrata la fattispecie penale.

Quindi sotto variegati aspetti, attinenti tutti alla sussistenza o

alla gravità di un reato, incide lo stato di indisponibilità del

proprio patrimonio in cui versa il fallito.

5. - Mette conto allora evidenziare che, se nel caso della

speciale causa di improcedibilità introdotta dall'art. 11, cit., è

possibile ipotizzare il meccanismo processuale prospettato dai

giudici rimettenti come contenuto di una pronuncia additiva di questa

Corte, per cui la già prevista sospensione del processo penale (per

novanta giorni) si dilaterebbe fino alla data della chiusura della

procedura fallimentare e solo da quella data comincerebbe (o

riprenderebbe) a decorrere il suddetto termine accordato dall'art. 11

per pagare l'assegno ed evitare la (possibile) condanna penale,

analogo meccanismo non è configurabile negli altri casi, talché la

particolare garanzia che conseguirebbe alla valorizzazione (invocata

dai giudici rimettenti) della tutela del fallito agli effetti della

disciplina transitoria in esame non sarebbe riproducibile, né

generalizzabile, e ridonderebbe in inammissibile incongruenza

rispetto agli altri effetti penali riflessi del medesimo status.

Dal che, per altro verso, emerge la possibilità di ipotizzare un

intervento del legislatore a monte, ossia un intervento nella

disciplina stessa della procedura fallimentare, che, in una visione

più organica, dia nuovo assetto alle indirette conseguenze

penalistiche della dichiarazione di fallimento, nella prospettiva di

un diverso bilanciamento - da affidare alla discrezionale valutazione

del legislatore - tra esigenze della par condicio creditorum e tutela

del fallito.

Sicché la soluzione proposta in via additiva dal giudice a quo si

palesa non la unica costituzionalmente obbligata, ma soltanto una

delle possibili, la scelta fra le quali non può non essere riservata

ancora al legislatore.

6. - Né alla dichiarazione di inammissibilità - che si viene a

pronunciare - è di ostacolo la sentenza n. 149 del 1971 di questa

Corte che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.

136, primo comma, c.p. nella parte in cui ammetteva, per i reati

commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di

fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva,

prima della chiusura della procedura fallimentare, atteso che la

violazione dell'art. 3 Cost. è stata ravvisata (non già in generale

nell'autonoma valutazione dei riflessi penalistici dello stato di

incapacità in cui versa il fallito per il fatto di non poter

disporre dei propri beni, ma) nell'illegittima equiparazione tra la

situazione di insolvibilità, che dà luogo alla conversione della

pena pecuniaria, e quella di insolvenza (condizione questa

contingente e, talvolta, provvisoria), in cui viene a trovarsi il

fallito (equiparazione peraltro non più presente nella nuova

disciplina della conversione della pena, quale introdotta dagli artt.

101 e 106 della legge 24 novembre 1981 n. 689, talché la Corte, con

ordinanza n. 295 del 1987, ha dichiarato la manifesta infondatezza di

analoga questione di costituzionalità, successivamente sollevata,

del medesimo art. 136 c.p., come modificato dall'art. 101 cit.).

L'impossibilità di trarre da tale settoriale comparazione (tra

insolvibilità ed insolvenza) elementi di valutazione a carattere

generale è già stata ritenuta da questa Corte nella sentenza n. 135

del 1976, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 162 c.p. nella parte in cui non consente

all'imputato fallito di effettuare l'oblazione per le contravvenzioni

punite con la sola ammenda in ragione della situazione di incapacità

derivante dalla dichiarazione di fallimento.

Al di là quindi di tale settoriale verifica di costituzionalità,

del tutto interna alla specifica disciplina della conversione della

pena pecuniaria, rimane il più generale disegno dei riflessi

penalistici dello status di fallito che è investito dalle ordinanze

dei giudici a quibus e che invece, per le ragioni esposte, rientra

nella sfera di dicrezionalità del legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, primo e secondo comma, della legge 15 dicembre 1990 n.

386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

Pretore di Perugia, sezione distaccata di Assisi, e dal giudice per

le indagini preliminari presso la Pretura di Alessandria con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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