Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1987 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 413 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 novembre

1978 dal Tribunale di Lecce nei procedimenti penali riuniti a carico

di Lezzi Antonio ed altri e di Mazzeo Oronzo, iscritta al n. 120 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 108 dell'anno 1979;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza del 30 novembre 1978 il Tribunale di Lecce, premesso

che contro alcuni imputati era stato emesso decreto di citazione per

il reato di peculato; che contro altro imputato era stato emesso un

distinto decreto di citazione per lo stesso reato; che all'udienza

dibattimentale era stata disposta la riunione dei due giudizi per

connessione oggettiva "ai sensi degli artt. 45, n. 1, 4 e 413

c.p.p."; che il difensore degli imputati nei confronti dei quali era

stato emesso il primo decreto di citazione aveva chiesto la

concessione di un termine a difesa per prendere visione degli atti

dell'altro procedimento "della cui esistenza esso difensore non ebbe

conoscenza"; che "il chiesto termine a difesa non può essere

concesso perché previsto esclusivamente nelle ipotesi di cui

all'art. 446 c.p." (rectius, del codice di procedura penale) "in

relazione al precedente articolo 445"; e che, peraltro, i due giudizi

dovevano essere celebrati in unico contesto, essendo stato nel

secondo "acquisito materiale probatorio (in particolare, una perizia

tecnica) di sicura rilevanza ai fini della decisione dell'altro

procedimento"; tutto ciò premesso, ha denunciato, in riferimento

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità

dell'art. 413 del codice di procedura penale "nella parte in cui non

prevede la concessione di un termine a difesa in ipotesi di riunione

di giudizi ex art. 45, nn. 1) e 4) c.p.p.".

Secondo il giudice a quo, la mancata previsione legislativa della

"possibilità di concedere un termine a difesa nel caso di riunione

di procedimenti ai sensi dell'art. 413 c.p.p." vulnererebbe

l'indicato precetto costituzionale, perché nelle ipotesi "come

quella per cui è giudizio, nelle quali vi è rilevanza probatoria di

atti acquisiti in un processo, rispetto all'altro e dei quali la

difesa degli imputati inquisiti in quest'ultimo non ha potuto avere

tempestiva conoscenza", sarebbe negata la possibilità di apprestare

gli opportuni mezzi difensivi.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 1979.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Rilevato che nel nostro sistema processuale la concessione del

termine a difesa non è che una forma speciale della sospensione del

dibattimento ex art. 431 del codice di procedura penale, l'Avvocatura

deduce che, rientrando l'ipotesi di specie fra i casi di "assoluta

necessità" previsti da detta norma, il Tribunale avrebbe dovuto

sospendere il dibattimento, "essendo noto che, nella inapplicabilità

di una regola speciale, soccorrono, comunque, i principi generali". Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Lecce, premesso che "nel caso di riunione di

procedimenti ai sensi dell'art. 413 c.p.p." mancherebbe "la

possibilità di concedere un termine" ai difensori "onde prendere

visione degli atti del procedimento" non ancora a loro conoscenza,

denuncia, per contrasto con l'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, l'art. 413 del codice di procedura penale "nella parte

in cui non prevede un termine a difesa in ipotesi di riunione di

giudizi ex art. 45 nn.1) e 4) c.p.p.", caratterizzate dalla

"rilevanza probatoria di atti, acquisiti in un processo, rispetto

all'altro".

2. - La questione non è fondata.

Già la pretesa di ritrovare nell'ambito dell'art. 413 del codice

di procedura penale la soluzione del problema che preoccupa il

giudice a quo appare decisamente fuor di luogo.

Trattandosi di una disposizione dettata con specifico riguardo

all'intera fase degli atti predibattimentali, come chiaramente emerge

sia dalla sua collocazione nel titolo dedicato agli "atti preliminari

al giudizio" sia dall'inciso "prima del dibattimento" posto

all'inizio della sua formulazione, l'art. 413 mal si presterebbe a

contenere la previsione di un termine collegato al succedersi delle

udienze dibattimentali. Tanto più che la sovente lunga durata della

fase predibattimentale lascia largo spazio all'eventualità che la

riunione venga ordinata anche ben prima dell'udienza fissata per

l'apertura del dibattimento, così da consentire ai difensori di

esaminare in cancelleria, grazie al consueto, normale deposito

previsto dall'art. 410, secondo comma, del codice di procedura

penale, tutti gli atti ed i documenti dei procedimenti riuniti.

3. - Pure l'argomentazione centrale dell'ordinanza di rimessione,

ravvisabile là dove si afferma che il termine a difesa "non può

essere concesso perché previsto esclusivamente nelle ipotesi di cui

all'articolo 446 c.p.p. in relazione al precedente articolo 445"

(nelle ipotesi, cioè, di supplementare contestazione all'imputato di

un reato concorrente o della continuazione di reato o di una

circostanza aggravante diversa dalla recidiva), trova aperta

smentita, e per più di una ragione.

In primo luogo, non è esatto che l'art. 446 sia l'unica

disposizione del codice di procedura penale preordinata alla

concessione di un termine a difesa. Il fatto che si tratti della sola

disposizione recante una rubrica espressamente intitolata alla

"concessione di un termine per la difesa" nulla toglie all'analoga

portata di altre disposizioni che, allo stesso modo dell'art. 446,

parlano di "termine per preparare la difesa" (art. 130, terzo comma;

art. 130, quarto comma; art. 503, terzo comma) o, assai similmente,

di "termine per la difesa" (art. 188, secondo comma) o di "termine

per provvedere alla difesa" (art. 505, quinto comma). Particolarmente

significativi i due commi dell'art. 130, in quanto dettati in

relazione ad ipotesi di nomina di un "nuovo difensore" all'imputato

nel dibattimento.

In secondo luogo, l'art. 446 non può dirsi richiamato del tutto

a proposito nel contesto di un discorso, come quello del Tribunale di

Lecce, soltanto preoccupato di veder riconosciuta al giudice la

"possibilità" di concedere una dilazione a fini di giustizia nel

caso di riunione fra più giudizi intervenuta all'udienza

dibattimentale: l'art. 446, e così pure gli analoghi artt. 130,

terzo e quarto comma, 188, secondo comma, 503, terzo comma, e 505,

quinto comma, vanno al di là della previsione di una mera

possibilità per il giudice, riconoscendo all'imputato addirittura il

diritto ad un termine (che è, poi, il termine a difesa propriamente

detto), così da vincolare il giudice - presidente o collegio e

pretore, a seconda dei casi - allorché gliene sia fatta richiesta

dagli interessati, salva sempre la sua discrezionalità nella

determinazione della misura.

4. - Ciò chiarito, si può anche convenire con l'Avvocatura

Generale dello Stato, quando, nell'atto di intervento per il

Presidente del Consiglio dei ministri, asserisce che la concessione

di un termine ai sensi dell'art. 446 del codice di procedura penale

"non è altro che una forma speciale di quella sospensione del

dibattimento che è prevista in forma generale nell'art. 431 c.p.p.",

cui il secondo comma del medesimo espressamente rimanda, allo stesso

modo, del resto, di quanto fa l'art. 130, terzo comma.

Più precisamente, la specialità dell'art. 446, come delle

analoghe disposizioni sopra ricordate, giustificata dalle particolari

situazioni di volta in volta prese in considerazione, emerge dal

raffronto con il secondo comma dell'art. 431 ("Il presidente o il

pretore può sospendere il dibattimento per uno o più intervalli

soltanto a cagione di assoluta

necessità e per un termine massimo che, computate tutte le

dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi") e

consiste - a parte l'entità del termine concedibile (v. pure la

sentenza n. 11 del 1971) - nel già evidenziato carattere vincolante

della richiesta avanzata dal soggetto interessato, salvo a verificare

se, in assenza di essa, il giudice possa egualmente avvalersi del

disposto dell'art. 431.

5. - Comunque sia dei rapporti con l'art. 446 e disposizioni

similari, la portata generale dell'art. 431, secondo comma, del

codice di procedura penale, nel senso di consentire la sospensione

del dibattimento qualora se ne ravvisi l'assoluta necessità" - a

meno che ricorrano gli estremi per un rinvio del dibattimento a nuovo

ruolo (art. 432) o addirittura per una sospensione del procedimento

(artt. 18, 19, 20, 88, 89, 217, secondo comma, 458, terzo comma) -

trova decisiva conferma in quelle altre prescrizioni particolari di

cui il legislatore si è avvalso per escludere, in presenza di

determinate situazioni, qualsiasi forma di sospensione o di rinvio

del dibattimento (artt. 102, secondo comma, 111, terzo comma, 127,

secondo comma, 132, 443, secondo comma, 452, terzo comma, 496,

secondo comma, quarto periodo, 501, secondo comma).

6. - Poiché nessuna previsione specifica risulta dettata per

l'ipotesi in cui all'udienza dibattimentale venga disposta la

riunione di due o più giudizi, non vi è alcun motivo per negare in

casi del genere l'applicabilità dell'art. 431, secondo comma, del

codice di procedura penale. Il Tribunale di Lecce avrebbe, quindi,

senz'altro avuto la possibilità di sospendere il già disposto

dibattimento, fissando una nuova udienza nel termine ritenuto più

idoneo a fronteggiare le necessità difensive conseguenti all'appena

ordinata riunione dei due procedimenti sottoposti al suo giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 413 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal

Tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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