Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1982

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/02/1982 · relatore Giuseppe Ferrari

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 3 febbraio

1965, n. 14 (regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotramvie

esercitate in regime di concessione), promosso con ordinanza emessa il

7 ottobre 1975 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente

tra Leonforte Paolo ed altri e la S.p.a. Ferrovie Nord Milano, iscritta

al n. 635 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976.

Visti l'atto di costituzione della S.p.a. Ferrovie Nord Milano e

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

uditi l'avvocato Giuseppe Catalano per la S.p.a. Ferrovie Nord

Milano e l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio civile, promosso ex art. 414 c.p.c.

da tale Leonforte Paolo ed altre 22 persone, che rivendicavano, in via

principale, il riconoscimento dello status e del trattamento di

lavoratori subordinati di ruolo della S.p.a. Ferrovie Nord Milano - in

luogo di quelli di assuntori titolari o aggiunti - e, in via

secondaria, lo stesso trattamento dei dipendenti di ruolo, il pretore

di Milano in funzione di giudice del lavoro sollevava, con ordinanza

emessa il 7 ottobre 1975 (Reg. ord. n. 635/1975, pubblicata nella G.U.

n. 65 del 10 marzo 1976) questione di legittimità costituzionale della

legge 3 febbraio 1965, n. 14, in riferimento agli artt. 3, primo comma,

e 35, primo comma, della Costituzione.

2. - La questione viene riproposta, benché questa Corte, con la

sentenza n. 51 del 1967, abbia già riconosciuto la legittimità della

legge n. 14 del 1965. Ma il pretore di Milano ha ritenuto che la

questione non è manifestamente infondata, se esaminata sotto nuovo e

diverso profilo. All'uopo: premette il principio che bisogna aver

riguardo al reale contenuto del rapporto e non al suo nomen juris;

ricerca poi minuziosamente nella legge e registra tutte le prestazioni

che hanno evidente carattere di lavoro subordinato; infine,

estrapolando dalla suddetta sentenza una frase - quella in cui è

ribadita la legittimità della disciplina, in quanto non tolga ad

assuntori e coadiutori alcuno dei diritti costituzionalmente connessi

agli oneri tipici del lavoro subordinato -, ed affermando di

riscontrare in essa uno "spiraglio interpretativo", ne deduce che, in

conseguenza della "artificiosa tipizzazione legislativa", operata dal

legislatore mediante la qualificazione del rapporto di assuntoria come

lavoro autonomo, anziché subordinato, il lavoratore-assuntore, oltre

che subire un trattamento inferiore a quello dei dipendenti di ruolo,

verrebbe privato di quei diritti, che "costituiscono espressione

dell'autonomia collettiva". Sarebbe appunto questo - cioè la

privazione della tutela sindacale e dell'esercizio del diritto di

sciopero - il nuovo e diverso profilo.

3. - Si è costituita la convenuta S.p.a. Ferrovie Nord Milano ed

ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

La difesa della convenuta ha preliminarmente eccepito la

inammissibilità per difetto di rilevanza della sollevata questione,

adducendone subordinatamente la infondatezza.

Sotto il primo profilo, ha rilevato nell'atto di costituzione in

giudizio - e ribadito nella successiva memoria - che in effetti il

giudizio promosso dagli attori concerneva la legittimità di una serie

di provvedimenti amministrativi (in ordine ai quali il giudice

ordinario difetta di giurisdizione); che i ricorrenti, se

"sostanzialmente agenti di ruolo", avrebbero dovuto anzitutto proporre

ricorsi gerarchici (senza e prima di che l'azione dinanzi all'autorità

giudiziaria è improponibile); che la questione è comunque

irrilevante, sia perché è stato omesso il preventivo esame delle due

sopra riassunte eccezioni pregiudiziali, sia ancora perché è stato

proposto un profilo di illegittimità che non ha relazione con

l'oggetto della controversia. Nel merito, poi, si osserva che nella

legge impugnata non esistono norme che privino assuntori e coadiutori

degli strumenti di autotutela collettiva. Al contrario, per quanto

riguarda l'intervento del sindacato, esso è espressamente previsto

negli artt. 4 e 7 della legge denunziata; per quanto riguarda lo

sciopero, a parte la considerazione che allo stato nel nostro

ordinamento non esiste altra norma che l'art. 40 Cost., è storicamente

notorio che gli assuntori, non solo della S.p.a. Ferrovie Nord Milano,

esercitano senza contestazioni il relativo diritto.

L'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Presidente del

Consiglio, ha chiesto declaratoria, di infondatezza, rilevando che la

tesi del giudice a quo trova smentita nella realtà. Relativamente alla

rappresentanza sindacale, infatti, risultano inseriti nell'ultimo patto

sulle competenze accessorie del personale di ruolo taluni miglioramenti

retributivi anche per gli assuntori, mentre sul piano nazionale gli

interessi di questi hanno trovato tutela nell'accordo

autoferrotramvieri del 22 giugno 1973, e precisamente nella apposita

clausola (art. 4) che garantisce l'utilizza degli assuntori entro i

limiti della legge n. 14 del 1965. Relativamente al diritto di

sciopero, gli assuntori in genere, compresi quelli delle Ferrovie Nord

Milano, non hanno mancato di esercitarlo a sostegno delle proprie

rivendicazioni, sia di carattere economico, che normativo.

Alla pubblica udienza, entrambe le difese hanno insistito nelle

già esposte considerazioni e conclusioni. Considerato in diritto :

La questione è inammissibile.

Con sentenza n. 51 del 1967, questa Corte ha già avuto occasione

di esaminare e risolvere la medesima questione. Anche allora: era

stata denunziata l'illegittimità della medesima legge nella sua

interezza; il riferimento risultava fatto all'art. 35, primo comma

(oltre che agli artt. 36, 38 e 41, secondo comma) Cost.; la censura di

fondo consisteva sempre nel rilievo che, pur rivelando talune

prestazioni degli assuntori e dei loro coadiutori la caratteristica del

lavoro subordinato, la legge impugnata qualificherebbe il rapporto come

lavoro autonomo, e conseguentemente veniva a privare gli assuntori di

stazioni e di passaggi a livello di alcuni dei diritti

costituzionalmente garantiti ai lavoratori subordinati. La Corte

dichiarando non fondata la questione, in quanto le disposizioni della

legge impugnata non hanno un contenuto che offenda principi o norme

costituzionali, osservò che non era necessario esaminare il problema

della natura del rapporto, quale disciplinato dal legislatore e statuì

che può configurarsi violazione di norme costituzionali solo nel caso

di "una disciplina talmente ibrida che, mentre al lavoratore si

impongono prestazioni d'un certo tipo, gli si neghino i vantaggi ad

esso collegati".

Nonostante la chiarezza della sopra richiamata pronuncia, il

pretore di Milano ha nuovamente sollevato la medesima questione nel

corso di un giudizio, il cui oggetto è pur sempre il riconoscimento ai

ricorrenti dello stato giuridico di lavoratori subordinati di ruolo e

del relativo trattamento economico. Senonché, dopo aver affermato

testualmente, in apertura - e, quindi, ad impostazione - della sua

ordinanza di rinvio di avere "già avuto occasione di aderire" a

quell'indirizzo giurisprudenziale che "ha riscontrato nel rapporto di

assuntoria, così come disciplinato dalla legge menzionata, tutti gli

elementi caratteristici del rapporto di lavoro subordinato", esprime

egualmente il dubbio che ai lavoratori previsti dalla legge impugnata

sia precluso l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 39 e 40 Cost.

Altrettanto testualmente, nella parte finale della stessa ordinanza

egli asserisce "la pregiudizialità assoluta" di questo nuovo profilo,

senza offrirne alcuna dimostrazione, per cui risulta immotivata

l'affermazione che il giudizio de quo non possa essere definito

indipendentemente dalla soluzione della dedotta questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

della legge 3 febbraio 1965, n. 14, sollevata, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, dal

pretore di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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