Corte costituzionale

Sentenza n. 311/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 15,

del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in

materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito,

con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, promosso con

ordinanza emessa l'11 novembre 1993 dal Consiglio di Stato, sezione

VI giurisdizionale, sul ricorso proposto da Paleologo Vera ed altra

contro la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

(C.C.I.A.A.) di Roma, iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1994

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Paleologo Vera ed altra e della

C.C.I.A.A. di Roma nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Francesco d'Audino per Paleologo Vera ed altra

e Alessandro Nigro per la C.C.I.A.A. di Roma e l'Avvocato dello Stato

Claudio Linda per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza del

T.A.R. Lazio n. 677 del 1991, che aveva negato il diritto delle

ricorrenti, dipendenti della Camera di Commercio di Roma, alla

rivalutazione del fondo di previdenza a norma dell'art. 1 della legge

7 febbraio 1951, n. 72, il Consiglio di Stato - sezione VI

giurisdizionale -, con ordinanza emessa l'11 novembre 1993, ma

pervenuta alla Corte costituzionale il 18 luglio 1994, ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 24, 38, 53, 101, 102 e 104 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12,

comma 15, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni

urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica),

convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68, nella parte in cui, nel

prevedere che l'indennità integrativa speciale, nonché ogni altro

emolumento accessorio quiescibile è incluso nei fondi di previdenza

a capitalizzazione, stabilisce che non è dovuta la rivalutazione di

cui all'art. 1 della legge n. 72 del 1951.

A parere del giudice a quo, la norma impugnata, d'interpretazione

autentica, modifica con effetto retroattivo, ed in senso peggiorativo

per gli interessati, il disposto dell'art. 1 della legge n. 72 del

1951 incidendo sulla definizione delle controversie in corso mediante

la sovrapposizione d'imperio di una interpretazione della norma

opposta a quella risultante da un consolidato indirizzo

giurisprudenziale; la norma si porrebbe così in contrasto con il

principio della certezza dei rapporti giuridici e con quello secondo

cui al potere giudiziario deve essere riconosciuta la facoltà di

interpretare la legge.

Anche gli artt. 3 e 38 della Costituzione sarebbero violati in

quanto si realizzerebbe una disparità di trattamento tra i

dipendenti che hanno goduto della rivalutazione sulla base dei

principi affermati dalla giurisprudenza e quelli che, in forza della

nuova disposizione, si vedono rivalutare solo lo stipendio tabellare;

infine, anche a voler considerare che la norma in questione sia stata

dettata dalla esigenza della contrazione della spesa pubblica, tale

esigenza non potrebbe porsi a carico di determinati soggetti,

piuttosto che sulla generalità degli interessati, senza incorrersi

nella violazione del disposto di cui all'art. 53 della Costituzione.

2. - Nel giudizio avanti a questa Corte si sono costituite

entrambe le parti private.

In particolare, la difesa delle ricorrenti ha insistito per

l'accoglimento della sollevata questione di costituzionalità

richiamando le considerazioni svolte nelle memorie depositate nel

giudizio avanti al Consiglio di Stato.

La difesa della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di

Roma ha concluso per la manifesta infondatezza della questione

rilevando, preliminarmente, che i presupposti su cui si fondano le

censure di incostituzionalità sono errati: la norma impugnata,

infatti, non avrebbe avuto l'effetto di capovolgere un consolidato e

contrario indirizzo giurisprudenziale, ma anzi si sarebbe limitata a

fornire una interpretazione autentica dell'art. 1 della legge n. 72

del 1951 confermando le precedenti pronunce giurisprudenziali.

Pertanto, non potendo dirsi costituita in capo ai dipendenti del

predetto organo alcuna aspettativa in ordine all'attribuzione della

rivalutazione delle indennità accessorie, non potrebbe essere

ritenuta sussistente la violazione degli artt. 3, 24, 101 e 102 della

Costituzione. Né, infine, potrebbero dirsi violati gli artt. 38 e 53

della Costituzione in quanto, con riguardo al primo dei parametri

invocati, è sufficiente osservare che la norma si limita ad

escludere dalla rivalutazione alcune indennità accessorie allo

stipendio, mentre, in ordine al secondo, la scelta di non rivalutare

le indennità accessorie va vista in termini di mancata concessione

di un incremento del trattamento previdenziale in considerazione

dello stato dei bilanci camerali.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

concludendo per la manifesta infondatezza della questione.

Ha in particolare osservato la difesa erariale, che rientra nella

discrezionalità del potere legislativo intervenire a disciplinare

situazioni normative "oggetto di particolare giurisprudenza,

rilevando altresì che secondo l'orientamento della Corte

costituzionale non si ha disparità di trattamento quando questa "è

il risultato di difformi orientamenti giurisprudenziali o legislativi

o della successione di leggi nel frattempo", tanto più quando, come

nel caso, il legislatore è intervenuto disciplinando in modo

uniforme tutte le situazioni giuridiche analoghe. Considerato in diritto

1. - Il Consiglio di Stato ritiene rilevante e non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12,

comma 15, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni

urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica),

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.

68, nella parte in cui, con norma di interpretazione autentica,

esclude dalla rivalutazione di cui all'art. 1 della legge n. 72 del

1951, l'indennità integrativa speciale ed ogni altro emolumento

quiescibile accessorio allo stipendio tabellare inclusi nei fondi di

previdenza o capitalizzazione, affermando che esso sia in contrasto:

a) con gli artt. 24, 101, 102 e 104 della Costituzione in

quanto impone una interpretazione dell'art. 1 della legge n. 72 del

1951 di segno contrario a quella risultante dalla giurisprudenza

consolidata, così invadendo la sfera riservata al potere

giudiziario, con conseguente compressione della tutela

giurisdizionale;

b) con gli artt. 3 e 38 della Costituzione in quanto produce

un'ingiustificata disparità di trattamento tra i dipendenti in

favore dei quali la rivalutazione prevista dall'art. 1 della legge n.

72 del 1951 è stata concessa sulla base dei principi affermati in

giurisprudenza e quelli che in forza della nuova disposizione si

vedranno rivalutare solo lo stipendio tabellare;

c) con l'art. 53 della Costituzione in quanto pone solo a

carico di determinati soggetti l'esigenza di contrazione della spesa

pubblica in funzione del riequilibrio finanziario dei bilanci degli

enti pubblici.

2. - Le questioni sono infondate.

Riguardo al primo profilo, a parere del giudice a quo, la norma

impugnata, d'interpretazione autentica, modifica con effetto

retroattivo, ed in senso peggiorativo per gli interessati, il

disposto dell'art. 1 della legge n. 72 del 1951 incidendo sulla

definizione delle controversie in corso mediante la sovrapposizione

d'imperio di una interpretazione della norma opposta a quella

risultante da un consolidato indirizzo giurisprudenziale; la norma si

porrebbe così in contrasto con il principio della certezza dei

rapporti giuridici e con quello secondo cui al potere giudiziario

deve essere riconosciuta la facoltà di interpretare la legge.

In proposito va anzitutto osservato che la legge di

interpretazione autentica deve rispondere alla funzione che le è

propria: quella di chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di

imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col tenore

letterale, sia al fine di eliminare eventuali incertezze

interpretative (sentenze nn. 163 del 1991 e 413 del 1988), sia per

rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la

linea di politica del diritto perseguita dal legislatore (sentenze

nn. 397 e 6 del 1994; 424 e 402 del 1993; 455 e 454 del 1992 ed

altre).

Nella specie, questi principi risultano rispettati poiché ci si

trovava appunto nell'ipotesi di un contrasto giurisprudenziale sorto

sulla questione della spettanza o meno della rivalutazione estesa

anche agli emolumenti accessori alla retribuzione stipendiale, ed il

legislatore ha inteso risolvere tale contrasto imponendo una delle

possibili interpretazioni.

3. - La riconosciuta natura effettivamente interpretativa di una

legge non è sufficiente ad escludere che la stessa determini

violazioni costituzionali. Invero, la sovrana volontà del

legislatore nell'emanare dette leggi incontra una serie di limiti che

questa Corte ha da tempo individuato, e che attengono alla

salvaguardia, oltre che di norme costituzionali, di fondamentali

valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della

norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il

rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel

divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento

(sentenze nn. 397 e 6 del 1994; 424 e 283 del 1993; 440 del 1992 e

429 del 1993); la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei

soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto (sentenze

nn. 397 e 6 del 1994; 429 del 1993; 822 del 1988), e il rispetto

delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.

L'ordinanza di rimessione si duole della violazione di questi

principi, ma infondatamente. Anzitutto, il potere di interpretazione

di una legge non è riservato dalla Costituzione in via esclusiva al

giudice, né tantomeno è sottratto alla potestà normativa degli

organi legislativi: le due attività operano infatti relativamente a

piani diversi, in quanto mentre l'interpretazione del legislatore

interviene sul piano generale ed astratto del significato delle fonti

normative, quella del giudice opera sul piano particolare come

premessa per l'applicazione concreta della norma alla singola

fattispecie sottoposta al suo esame.

4. - Inoltre, ad avviso del Consiglio di Stato la norma denunziata

violerebbe anche gli artt. 3 e 38 della Costituzione in quanto si

realizzerebbe una disparità di trattamento tra i dipendenti che

hanno goduto della rivalutazione sulla base dei principi affermati

dalla giurisprudenza e quelli che, in forza della nuova disposizione,

si vedono rivalutare solo lo stipendio tabellare.

Anche tale censura va disattesa poiché questa Corte ha più volte

ribadito - da ultimo anche con la sentenza n. 237 del 1994 - che non

può contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato

trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in

momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo

costituisce di per sé un elemento diversificatore.

Ed è stato altresì più volte affermato il principio secondo cui

la determinazione della base retributiva, utile ai fini del

trattamento di quiescenza, appartiene alla discrezionalità del

legislatore cui spetta il potere di disporre circa la misura e le

modalità di tale trattamento. Tale discrezionalità risulta usata

nel caso di specie entro i limiti consentiti, introducendosi un

elemento di razionalizzazione del sistema pensionistico (v. ordinanze

nn. 111 del 1991 e 402 del 1990, sentenza n. 531 del 1988 ed altre).

5. - Quanto, infine, all'ultimo profilo di censura, relativo alla

violazione dell'art. 53 della Costituzione, è sufficiente osservare

in proposito che questa norma riguarda la materia tributaria, alla

quale è estranea quella previdenziale, oggetto della presente

controversia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12, comma 15, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8

(Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di

contabilità pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 19 marzo 1993, n. 68, sollevata, in riferimento agli artt. 3,

24, 38, 53, 101, 102 e 104 della Costituzione dal Consiglio di Stato,

sezione VI giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:311 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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