Corte costituzionale

Sentenza n. 310/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/2000 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 662/1996
  • art. 36legge 448/1998
  • art. 182legge 662/1996
  • art. 183legge 662/1996

citata

  • art. 1legge 79/1997
  • art. 3-bislegge 79/1997
  • art. 36legge 140/1997

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 181,

182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche e

dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure

urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo),

promossi con ordinanze emesse il 15 aprile 1999 dal Tribunale di

Genova, il 27 maggio 1999 dal Tribunale di Urbino, il 5 maggio 1999

(n. 2 ordinanze) dal pretore di Macerata, il 26 maggio e il 21 giugno

1999 dal Tribunale di Parma, il 28 giugno 1999 dal Tribunale di

Milano, il 18 marzo 1999 dal pretore di Torino, il 7 luglio (n. 2

ordinanze) e il 20 maggio 1999 dal Tribunale di Parma, il 4 marzo

1999 dal Tribunale di Teramo, il 28 e il 30 settembre 1999 dal

Tribunale di Bologna, il 23 novembre, il 14 dicembre 1999 (n. 3

ordinanze), l'11 gennaio 2000 (n. 2 ordinanze), il 23 novembre 1999,

l'11 e il 25 gennaio, e il 22 febbraio 2000 (n. 3 ordinanze) dal

Tribunale di Treviso, rispettivamente iscritte ai nn. 400, 422, 442,

443, 504, 505, 553, 559, 560, 561, 597, 624, 669, 670, 746 del

registro ordinanze 1999, 45, 46, 47, 90, 91, 92, 97, 116, 176, 177,

178 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 29, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 50, prima serie

speciale, dell'anno 1999 e nn. 4, 9, 11, 13 e 17, prima serie

speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Martelli Nella ed altra, di

Dallatomasina Anna e Castellazzo Costantina, di Quaretti Orvea,

Bianchi Tiziana e Fogliazza Virginia, di Crespi Maria Carolina ed

altri, di Codato Anna Maria ed altra, Poser Emma e Pin Antonia ed

altre, dell'INPS, nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 maggio 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Uditi gli avvocati Adolfo Biole' per Martelli Nella ed altra,

Salvatore Cabibbo per Dallatomasina Anna e Castellazzo Costantina,

Franco Agostini per Quaretti Orvea, Bianchi Tiziana e Fogliazza

Virginia, Sante Assennato per Crespi Maria Carolina ed altri,

Giovanni Angelozzi per Codato Anna Maria ed altra, Poser Emma e Pin

Antonia ed altre, Carlo De Angelis per l'INPS e l'avvocato dello

Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Nel corso di un giudizio d'appello - vertente in materia

di ricostruzione di trattamenti pensionistici in base alla sentenza

n. 240 del 1994 di questa Corte - il Tribunale di Genova, con

ordinanza emessa il 15 aprile 1999 (R.O. n. 400 del 1999), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 1,

comma 181, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato

dall'art. 3-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure

urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito in

legge 28 maggio 1997, n. 140; b) dell'art. 1, comma 182, della legge

n. 662 del 1996, come modificato dall'art. 36, comma 1, della legge

23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo); c) dell'art. 1, comma 183, della

legge n. 662 del 1996 e dell'art. 36, comma 5, della legge n. 448 del

1998.

Premette il rimettente che i dubbi di legittimità, già

prospettati in precedenza da altre autorità giudiziarie riguardo a

parte della normativa oggi denunciata - sopravvenuta nelle more del

giudizio e contenente una serie di disposizioni dirette a risolvere

il problema del pagamento delle somme vantate dagli aventi diritto in

applicazione della citata sentenza oltre che della sentenza n. 495

del 1993 -, permangono all'esito della nuova valutazione della

rilevanza delle sollevate questioni, alla luce delle innovazioni

introdotte dalla legge n. 448 del 1998 (che avevano comportato la

restituzione degli atti ai rispettivi giudici a quibus con ordinanza

di questa Corte n. 31 del 1999), e coinvolgono anche tali ultime

disposizioni.

In particolare, a giudizio del rimettente, siffatti dubbi

investono: a) l'art. 1, comma 181, della legge 662 del 1996, come

modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge n. 79 del 1997,

convertito in legge n. 140 del 1997, nella parte in cui prevede la

soddisfazione degli aventi diritto in sei annualità, per violazione

degli artt. 3 e 38 Cost., trattandosi di disposizione che realizza

una disparità di trattamento dei pensionati rispetto alla generale

categoria dei creditori, ai quali il codice civile attribuisce la

facoltà di esigere immediatamente l'adempimento dell'obbligazione

nella sua interezza; b) l'art. 1, comma 182, della legge n. 662 del

1996, come modificato dall'art. 36, comma 1, della legge n. 448 del

1998, nella parte in cui prevede che sugli arretrati maturati al 31

dicembre 1995 è dovuta esclusivamente una somma pari al cinque per

cento dell'importo maturato a tale data, per violazione degli artt. 3

e 38 Cost., determinando la norma un trattamento deteriore rispetto a

quello previsto per ogni altro credito; c) dell'art. 1, comma 183,

della legge n. 662 del 1996 e dell'art. 36, comma 5, della legge

n. 448 del 1998, nella parte in cui prevedono l'estinzione d'ufficio

con compensazione delle spese dei giudizi pendenti alla data di

entrata in vigore delle rispettive leggi e privano di effetto i

provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, per

violazione degli artt. 3, 24 e 25, primo comma, Cost., poiché tale

disposizione vanifica il diritto alla tutela giurisdizionale

dell'interessato senza neppure la giustificazione della sopravvenuta

soddisfazione delle ragioni fatte valere nel giudizio di cui è

prevista l'estinzione, nonché per violazione degli artt. 102 e 113

Cost., attesa l'illegittima compressione del diritto di azione ed

indebita ingerenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale, che

si evidenziano anche con riguardo alla disposta compensazione delle

spese di lite.

1.2. - Si sono costituite le parti private del giudizio a quo che

hanno concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale

delle denunciate norme, sostanzialmente ribadendo - anche in una

memoria depositata nella imminenza dell'udienza - le stesse

motivazioni svolte dal rimettente, in particolare con riferimento

alla previsione della estinzione dei giudizi con compensazione delle

spese di lite, che - secondo la parte - determinerebbe sia la

soppressione della tutela giurisdizionale e la negoziazione del

diritto alla difesa, sia l'indebita interferenza del potere

legislativo nelle attribuzioni del potere giudiziario.

2. - Nel corso di analogo giudizio, il Tribunale di Urbino -

premesso di aver già sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662

del 1996, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 38 Cost., e

di ritenere tuttora rilevante la questione, anche all'esito della

nuova valutazione condotta alla luce della normativa sopravvenuta -

con ordinanza emessa il 27 maggio 1999 (R.O. n. 422 del 1999), ha

"ribadito il giudizio di rilevanza della questione di legittimità

costituzionale sollevata con ordinanza del 30 gennaio 1997",

disponendo la "restituzione degli atti" alla medesima Corte

costituzionale.

3. - Con due ordinanze di contenuto sostanzialmente analogo,

emesse in data 5 maggio 1999 (R.O. nn. 442 e 443 del 1999), il

pretore di Macerata ha sollevato questione di legittimità

costituzionale: a) dell'art. 36, comma 1, della legge n. 448 del

1996, nella parte in cui, modificando il comma 182 dell'art. 1 della

legge n. 662 del 1996, prevede il pagamento esclusivamente di una

somma pari al cinque per cento sugli arretrati di pensione maturati

al 31 dicembre 1995, per violazione dell'art. 3 della Costituzione -

dato il deteriore trattamento rispetto ai normali crediti

previdenziali, che, fino all'entrata in vigore della legge n. 412 del

1991, producevano il cumulo di interessi e rivalutazione - e per

violazione dell'art. 38 Cost., in quanto la mancata previsione del

pagamento di interessi e rivalutazione del credito maturato a titolo

di integrazione incide su una componente non ancora liquidata della

pensione; b) del citato art. 36, comma 5, nella parte in cui prevede

l'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese, per

violazione degli artt. 23 [recte: 25] e 24 Cost., in quanto tale

previsione lede il diritto di azione del soggetto interessato, senza

un correlativo arricchimento del patrimonio di questo, nonché

sottrae al giudice naturale la decisione su una componente accessoria

della controversia; c) dell'art. 3-bis della legge n. 140 del 1997,

nella parte in cui prevede il pagamento dell'arretrato in sei

annualità, per violazione dell'art. 3 Cost., stante la disparità di

trattamento rispetto alla generalità dei crediti, esigibili

immediatamente nella loro interezza; d) dell'art. 36, comma 3, della

legge n. 448 del 1998, per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte

in cui impone agli eredi non aventi titolo alla pensione ai

superstiti, dei pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996 -

quali i ricorrenti nel giudizio a quo [solo R.O. n. 442 del 1999] -,

l'onere di presentare a pena di decadenza domanda in sede

amministrativa entro un anno dall'entrata in vigore della predetta

legge, anche in caso di previa proposizione di domanda in sede

giudiziaria;

4.1. - Con cinque ordinanze di contenuto sostanzialmente analogo,

emesse il 20 maggio (R.O. n. 597 del 1999), il 26 maggio (R.O. n. 504

del 1999), il 21 giugno (R.O. n. 505 del 1999) ed il 7 luglio 1999

(R.O. nn. 560 e 561 del 1999), il Tribunale di Parma ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 182,

della legge n. 662 del 1996, come modificato dal decreto-legge n. 79

del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997, e

come sostituito dall'art. 36 della legge n. 448 del 1998.

Secondo il rimettente, la denunciata norma, nella parte in cui

prevede l'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese di

lite - pur se gli intervenuti mutamenti normativi non hanno

comportato una soddisfazione delle pretese fatte valere in via

giurisdizionale, continuando a permanere viceversa una sostanziale

vanificazione del diritto agli interessi e rivalutazione del credito

maturato - si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione Il

giudice a quo deduce, inoltre, che la norma impugnata, nella parte in

cui riconosce una somma solo simbolica (cinque per cento) in luogo

del rimborso degli interessi legali e della rivalutazione, lede gli

artt. 3 e 38 della Costituzione per l'ingiustificato deteriore

trattamento del credito previdenziale. Nei giudizi promossi con R.O.

nn. 560 e 561, il Tribunale rimettente deduce, inoltre, che la

previsione dell'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese

di lite si pone in contrasto - per le ragioni già esposte - anche

con gli artt. 3, 102 e 113 Cost.

4.2. - Nei giudizi promossi con R.O. nn. 504, 505, 560 e 597, si

sono costituite le parti private dei processi principali, che hanno

concluso tutte per l'accoglimento delle sollevate questioni, con

motivazioni analoghe a quelle svolte nelle ordinanze di rimessione.

5.1. - Con ordinanza emessa il 28 giugno 1999 (R.O. n. 553 del

1999), il Tribunale di Milano ha anch'esso sollevato questione di

legittimità costituzionale: a) dell'art. 1, comma 182 [recte: 183],

della legge n. 662 del 1996 [che il rimettente cita testualmente come

modificato dal decreto-legge n. 79 del 1997], nel testo sostituito

dall'art. 36 della legge n. 448 del 1998, nella parte in cui prevede

- nonostante l'incidenza negativa su diritti perfetti ed esigibili -

l'estinzione dei giudizi pendenti, con compensazione delle spese di

lite, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., e nella parte in cui

prevede che i provvedimenti giudiziari non ancora passati in

giudicato restano privi di effetto, per violazione degli stessi

parametri oltre che degli artt. 101 e 102 Cost.; b) del medesimo

art. 1, comma 182, della legge n. 662 del 1996, sostituito

dall'art. 36, comma 1, della legge n. 448 del 1998, nella parte in

cui prevede che sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 è

dovuta esclusivamente una somma pari al cinque per cento dell'importo

maturato a tale data, per violazione degli artt. 3, 38 e 53 della

Costituzione (quest'ultimo parametro evocato in quanto il rimettente

interpreta detta previsione quale sorta di tributo sul credito

previdenziale sganciato dalla capacità contributiva del titolare).

5.2. - Si sono costituite le parti private del giudizio

principale, che - facendo proprie le motivazioni svolte dal

rimettente a sostegno della non manifesta infondatezza della

sollevata questione - concludono chiedendo la declaratoria di

illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

6.1. - Il pretore di Torino, con ordinanza emessa il 18 marzo

1999 (R.O. n. 559 del 1999), ha a sua volta sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge n. 448

del 1998, nella parte in cui impone al giudice di estinguere i

giudizi aventi ad oggetto il rimborso delle somme maturate fino al 31

dicembre 1995, in conseguenza dell'applicazione della sentenza della

Corte costituzionale n. 495 del 1993, con compensazione delle spese

di lite tra le parti, per violazione dell'art. 24, primo comma, Cost.

6.2. - Si è costituita la parte privata del giudizio principale,

che - facendo proprie le motivazioni svolte dal rimettente a sostegno

della non manifesta infondatezza della sollevata questione - conclude

per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma

censurata.

7. - Il Tribunale di Teramo, con ordinanza emessa il 4 marzo 1999

(R.O. n. 624 del 1999), ha sollevato - negli stessi termini del

pretore di Torino - questione di legittimità costituzionale

dell'art. 36, comma 5, della legge n. 448 del 1998, per violazione

dell'art. 24 Cost.

8. - Con due ordinanze di identico contenuto, emesse in data 28 e

30 settembre 1999 (R.O. nn. 669 e 670 del 1999) il Tribunale di

Bologna - sulla base di motivazioni coincidenti nella sostanza con

quelle svolte dagli altri rimettenti - ha sollevato questione di

legittimità costituzionale: a) dell'art. 36, comma 5, della legge

n. 448 del 1998, nella parte in cui prevede - senza alcun

arricchimento della posizione dell'avente diritto - l'estinzione

d'ufficio dei giudizi pendenti, con compensazione delle spese di

lite, per violazione degli artt. 3, 24 e 38 Cost.; b) dell'art. 1,

comma 182, della legge n. 662 del 1996, come modificato dal

decreto-legge n. 79 del 1997, convertito in legge n. 140 del 1997, e

dall'art. 36 della legge n. 448 del 1998, nelle parti in cui viene

esclusa la rivalutazione monetaria e viene ridotta la misura degli

interessi legali sui ratei delle somme dovute, per violazione degli

att. 3, 36 e 38 Cost.

9.1. - Infine, con dodici ordinanze di contenuto identico, emesse

il 23 novembre (R.O. nn. 746 del 1999 e 92 del 2000), il 14 dicembre

1999 (R.O. nn. 45, 46 e 47 del 2000), l'11 gennaio (R.O. nn. 90, 91 e

97 del 2000), il 25 gennaio (R.O. n. 116 del 2000), ed il 22 febbraio

del 2000 (R.O. nn. 176-178 del 2000), il Tribunale di Treviso ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi

181 e 182, della legge n. 662 del 1996, come modificato

dall'art. 3-bis della legge n. 140 del 1997, e dall'art. 36, comma 1,

della legge n. 448 del 1998, per violazione: a) dell'art. 3 Cost.,

nella parte in cui - prevedendo una liquidazione forfettaria del

cinque per cento degli interessi sul dovuto e dilazionando i tempi di

adempimento - introducono un ingiustificato deteriore trattamento

degli accessori dei crediti dei pensionati aventi diritto alla

cosiddetta cristallizzazione; b) dell'art. 38 Cost., per la

conseguente compressione di tali diritti di natura previdenziale,

intesi a garantire il minimo vitale. Il rimettente ha inoltre

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 36,

comma 5, della legge n. 448 del 1998, per violazione dell'art. 24

Cost., in quanto la previsione dell'estinzione dei giudizi con

compensazione delle spese di lite - in assenza di un contestuale

arricchimento della posizione giuridica del creditore - vanifica il

diritto di agire per la tutela integrale del diritto sostanziale, cui

accede la rifusione delle spese, con l'ulteriore rischio per

l'interessato di vedersi opporre dall'INPS, in sede amministrativa,

argomentazioni ed eccezioni già dedotte in giudizio.

9.2. - Nei giudizi promossi con R.O. n. 746 del 1999, nn. 46 e 47

del 2000, si sono costituite le parti private dei processi

principali, le quali, con identiche motivazioni, hanno concluso per

la declaratoria di illegittimità costituzionale delle denunciate

norme, in particolare deducendo: a) l'ingiustificata previsione

dell'estinzione dei giudizi pendenti (che le parti assumono

verificarsi non ope legis bensì solo dopo una valutazione ad opera

del giudice dell'esatto adempimento dell'INPS al disposto normativo),

attesa la natura non satisfattiva dei diritti (preesistenti, perfetti

ed esigibili) vantati dai pensionati da parte delle disposizioni

impugnate; b) la sottrazione al giudice naturale della decisione

sulle spese di lite - componente accessoria della controversia - che

si risolve in un costo per l'interessato; c) l'ingiustificata

previsione di forme particolari di modalità e tempi di pagamento

delle somme costituenti il capitale maturato.

10.1. - Nei giudizi promossi con R.O. nn. 400, 422, 442, 504,

553, 559, 560, 597, 669, 670, 746 del 1999 e nn. 45, 90, 97, 116 e

176 del 2000, si è costituito l'INPS, concludendo per l'infondatezza

delle sollevate questioni, poiché le denunciate norme - la cui ratio

va rinvenuta nell'esigenza di eliminare il contenzioso, contemperando

le esigenze dei pensionati con quelle del bilancio dello Stato -

costituiscono un intervento legislativo di segno certamente positivo

rispetto alle aspettative dei pensionati, le quali, in virtù delle

citate sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, avevano bensì

assunto il rango di diritti di credito, ma restavano tali in

relazione ai tempi ed ai modi dell'adempimento. Sicché, secondo

l'INPS, il congruo bilanciamento operato dal legislatore nella sua

discrezionalità appare idoneo a far sì che tutti i dedotti dubbi di

costituzionalità possano essere superati, ed in primo luogo quello

relativo alla declaratoria di estinzione dei giudizi, non eludibile

dal giudice di merito, la cui infondatezza preclude la possibilità

di esame del merito delle altre censure.

In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, l'Istituto

ha inoltre richiamato le varie pronunce con le quali la Corte di

cassazione ha dichiarato la menifesta infondatezza di questioni

sostanzialmente identiche a quelle sollevate dagli odierni

rimettenti, affermando il carattere satisfattivo del complessivo

intervento normativo censurato, che - seppure non integralmente -

consente la concreta realizzabilità dei diritti riconosciuti dalle

sentenze costituzionali, nel contempo provvedendo in ordine alla

indispensabile copertura finanziaria dell'onere per l'erario, sì da

contemperare la soddisfazione dei crediti con le scelte di politica

economica relative al reperimento delle risorse.

10.2. - In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero

per la manifesta infondatezza di tutte le sollevate questioni,

sottolineando in via pregiudiziale la piena legittimità della

previsione dell'estinzione dei giudizi, in quanto giustificata dalla

intervenuta soddisfazione, seppure non integrale, delle ragioni fatte

valere dai ricorrenti nei giudizi a quibus. Considerato in diritto

1. - Le questioni sollevate dalle diverse autorità giudiziarie

rimettenti investono, sotto differenti profili, l'art. 1, commi 181,

182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), l'art. 3-bis del

decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il

riequilibrio della finanza pubblica), convertito in legge 28 maggio

1997, n. 140, nonché l'art. 36, commi 1, 3 e 5, della legge 23

dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo). Le denunciate norme, sopravvenute

nelle more dei giudizi principali, contengono disposizioni relative

alle modalità di pagamento delle somme maturate dagli aventi diritto

in applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.

In particolare, i prospettati dubbi di legittimità

costituzionale possono essere così sintetizzati:

a) l'art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996 e

l'art. 36, comma 5, della legge n. 448 del 1998 sono censurati, in

riferimento agli artt. 3, 24, 25, 38, 101, 102 e 113 Cost., nelle

parti in cui prevedono l'estinzione d'ufficio, con compensazione

delle spese, dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore

delle rispettive leggi - aventi ad oggetto le questioni di cui

all'art. 1, commi 181 e 182, della medesima legge n. 662 del 1996 - e

privano di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in

giudicato;

b) l'art. 1, comma 182, della legge n. 662 del 1996, come

modificato dall'art. 36, comma 1, della legge n. 448 del 1998, è a

sua volta censurato, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost.,

nella parte in cui prevede che sugli arretrati spettanti al 31

dicembre 1995 è dovuta esclusivamente una somma pari al cinque per

cento dell'importo maturato a tale data;

c) l'art. 1, comma 181, della legge 662 del 1996, come

modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge n. 79 del 1997, è

censurato, con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in

cui prevede la soddisfazione degli aventi diritto in sei annualità;

d) l'art. 36, comma 3, della legge n. 448 del 1998 viene

censurato per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui

impone agli eredi, non aventi titolo alla pensione ai superstiti, dei

pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996, l'onere di

presentare a pena di decadenza domanda in sede amministrativa entro

un anno dall'entrata in vigore della predetta legge, anche nel caso

di previa proposizione di domanda in sede giudiziaria.

2. - I giudizi, per l'evidente connessione dei temi, riguardanti

le medesime disposizioni, debbono essere riuniti e congiuntamente

decisi.

3. - Preliminarmente va dichiarata la manifesta inammissibilità

della questione sollevata dal Tribunale di Urbino (R.O. n. 422 del

1999), che ha soltanto "ribadito il giudizio di rilevanza della

questione di legittimità costituzionale [già] sollevata con

ordinanza del 30 gennaio 1997", disponendo la "immediata restituzione

degli atti alla Corte costituzionale", senza minimamente argomentare

in merito alle singole censure. Questa Corte ha infatti più volte

affermato che la motivazione dell'ordinanza di rimessione dev'essere

autosufficiente e non può limitarsi a richiamare per relationem il

contenuto di altri atti o provvedimenti (v., da ultimo, ordinanze

n. 242 e n. 98 del 1999).

4. - Nel merito, va innanzitutto rilevato come l'esame delle

sollevate questioni debba necessariamente muovere dalla preventiva

valutazione di quella concernente l'asserita illegittimità della

norma che impone la declaratoria di estinzione dei giudizi pendenti,

con compensazione delle spese fra le parti. Solo la caducazione di

tale norma, infatti, potrebbe dare ingresso al giudizio di

legittimità costituzionale delle altre, considerato che - secondo la

giurisprudenza di questa Corte - "ove dovesse riconoscersi

l'infondatezza delle censure formulate in ordine alle norme di

previsione della sopra descritta disciplina processuale dei giudizi

pendenti, le dichiarazioni di estinzione d'ufficio dei giudizi

medesimi, non eludibili dai magistrati che ne sono investiti,

precluderebbero, conformemente alla loro funzione, qualsiasi esame

del merito e quindi la pronuncia di sentenze di condanna aventi un

contenuto rispetto al quale si profili ostativo il dettato delle

altre norme oggetto di censura" (sentenza n. 103 del 1995; in senso

conforme v., da ultimo, proprio con riferimento a questioni analoghe

a quelle odierne, ordinanza n. 76 del 1999).

Come già ritenuto con tale sentenza, al fine di individuare i

limiti di costituzionalità dell'intervento del legislatore nel

processo, quando di questo venga definito l'esito attraverso una

norma che ne imponga l'estinzione, si deve valutare il rapporto tra

siffatto intervento ed il grado di realizzazione che alla pretesa

azionata sia stato accordato in via legislativa.

4.1. - I rimettenti muovono dalla premessa che, nella specie,

l'intervento del legislatore sia costituzionalmente illegittimo

perché l'assetto impresso dalle nuove norme ai rapporti sostanziali

oggetto dei giudizi pendenti non coincide col riconoscimento agli

attori del diritto loro spettante a percepire interamente, non solo

gli arretrati, ma anche gli accessori (interessi e rivalutazione

monetaria) sui crediti risultanti dalle pronunce di questa Corte, cui

il legislatore ha dato esecuzione.

Ora, che la regola in tema di pagamento dei crediti vantati anche

nei confronti delle pubbliche amministrazioni sia quella del

riconoscimento di capitale e accessori, è indubbio. Ma non si può

non dare rilievo alla circostanza che i crediti in questione erano

venuti ad emergere a séguito della dichiarazione di

incostituzionalità di precedenti norme, e che dunque, in forza

dell'efficacia "retroattiva" delle pronunce di accoglimento di questa

Corte, l'amministrazione si era trovata nella necessità di far

fronte ad un onere assai gravoso per le finanze dello Stato,

corrispondente a crediti relativi anche al periodo anteriore al

prodursi di tale efficacia. Si versa, quindi, non in un caso

ordinario di ritardo nel pagamento di debiti dell'amministrazione, ma

in una situazione del tutto eccezionale, involgente il riflesso sul

passato di crediti per prestazioni rivelatesi dovute solo a

posteriori.

Ciò posto, occorre sottolineare che in materia di diritti di

prestazione, anche costituzionalmente garantiti, come si riconosce al

legislatore una certa sfera di discrezionalità nel graduarne il

soddisfacimento nel tempo, tenendo anche conto delle risorse

finanziarie disponibili, egualmente si deve ammettere che esso abbia

in linea di principio la possibilità, quando si tratti di crediti

relativi ad epoca anteriore al loro acclaramento - scaturiti dalla

pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme che li

escludevano o li limitavano - di prevederne il soddisfacimento con

modalità e in misura diverse rispetto ai casi normali.

Quando opera così, disciplinando in via eccezionale la misura e

le modalità del riconoscimento dei crediti anteriori, il legislatore

può certamente intervenire anche sui processi in corso, instaurati

per chiedere il pieno soddisfacimento dei crediti medesimi,

imponendone una definizione ex lege. In tal caso, onde escludere che

sia stato menomato il diritto di azione, è necessario e sufficiente

accertare, da parte di questa Corte, che il nuovo assetto dato dal

legislatore alla materia non si traduca in una sostanziale

vanificazione dei diritti azionati, ma attui una nuova disciplina del

rapporto, tale da far venire meno le basi del preesistente

contenzioso, in quanto realizza - nella misura e con le modalità

ritenute dal legislatore compatibili con i limiti, ragionevolmente

apprezzati, consentiti dalle circostanze nelle quali esso si è

trovato ad operare - le pretese fatte valere dagli interessati.

4.2. - Tanto premesso, va osservato che le denunciate

disposizioni costituiscono l'esito finale di una delicata attività

legislativa, articolatasi nel tempo, volta a dare concreta attuazione

alle pretese vantate dagli interessati sulla base delle sentenze

n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, con cui questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale, rispettivamente, dell'art. 22 della

legge 21 luglio 1965, n. 903 ("nella parte in cui non prevede che la

pensione di riversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione

diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato

o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire") e

dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ("nella

parte in cui - nel caso di concorso di due o più pensioni integrate

o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il

diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 [...], convertito, con

modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando

superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi

precedenti prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o

delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento

di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad

assorbimento degli aumenti della pensione-base derivanti dalla

perequazione automatica").

Ebbene, a nessuno può sfuggire che le disposizioni stesse

realizzano un'evidente evoluzione rispetto alla originaria ben più

restrittiva disciplina (anch'essa censurata davanti a questa Corte da

numerose autorità giudiziarie, cui gli atti sono stati

successivamente restituiti per jus superveniens: v. ordinanza n. 31

del 1999 e, da ultimo, ordinanza n. 435 del 1999), dettata in materia

per la prima volta dal decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, reiterato

con identico contenuto dai decreti-legge 27 maggio 1996, n. 295, 26

luglio 1996, n. 396, e 24 settembre 1996, n. 499, tutti decaduti ma i

cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 6, della legge

28 novembre 1996, n. 608, ed i cui contenuti precettivi sono stati

quindi riformulati, con modifiche, dall'art. 1, commi 181, 182 e 183,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Dapprima l'eliminazione, con l'art. 3-bis del decreto-legge n. 79

del 1997, delle modalità di estinzione del debito mediante

assegnazione di titoli di Stato (ai sensi dell'art. 1, comma 181,

della legge n. 662 del 1996); poi la previsione, nell'art. 36, comma

1, della legge n. 448 del 1998 (a modifica del comma 182 dell'art. 1

della legge n. 662 del 1996), della corresponsione, originariamente

esclusa, di una somma pari al cinque per cento sull'importo degli

arretrati maturato al 31 dicembre 1995; infine, la ricomprensione

(nel testo, riformulato dall'art. 36, comma 2, della legge n. 448 del

1998, del comma 181 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996) degli

eredi del pensionato defunto nella categoria degli aventi diritto al

rimborso (che precedentemente spettava solo ai superstiti aventi

diritto alla pensione di reversibilità in data 30 marzo 1996),

costituiscono soluzioni normative tutte di segno positivo rispetto

alle aspettative degli interessati, le quali, pur avendo, appunto in

virtù delle citate sentenze di illegittimità costituzionale,

assunto il rango di diritti di credito, restavano ancora

necessariamente da precisare con riguardo ai modi e ai tempi di

adempimento.

Ad avviso della Corte, la definitiva quantificazione del dovuto e

la congrua procedimentalizzazione della sua erogazione (a causa anche

della necessità di predisporre la relativa copertura finanziaria)

realizzano un assetto nuovo, corrispondente a quanto il legislatore,

nella sua responsabilità, ha ritenuto possibile fare, in una

situazione palesemente eccezionale, onde consentire la concreta

realizzazione dei diritti controversi, tenuto conto - nel quadro

generale delle compatibilità - del rapporto corrente fra l'ingente

entità delle pretese e le effettive disponibilità finanziarie,

consentite dalla congiuntura economica del Paese.

Pertanto, va espresso un giudizio di sufficienza nel senso sopra

indicato, ritenendo conseguentemente non censurabile la norma che

dichiara estinti i giudizi in corso e priva di effetto i

provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato.

5. - Poiché tale estinzione non deriva dal potere dispositivo

delle parti, ma appunto direttamente dalla legge, va inoltre ritenuta

non contrastante con gli evocati parametri la contestuale previsione

della compensazione delle spese di lite. Infatti, originando da fonte

normativa l'assetto degli interessi in conflitto, la situazione non

è in alcun modo assimilabile ad una comune cessazione della materia

del contendere; sicché il giudice neppure astrattamente sarebbe

stato in grado - atteso l'iter particolarissimo attraverso cui è

maturato il soddisfacimento dei diritti fatti valere in giudizio - di

affermare la soccombenza virtuale e di tenerne conto al fine della

condanna alla rifusione delle spese processuali (v. la già citata

sentenza n. 103 del 1995).

Le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 183, della legge

n. 662 del 1996, e 36, comma 5, della legge n. 448 del 1996 - le

quali, come non compromettono il diritto di difesa dell'interessato,

così non incidono sull'assetto che la Costituzione riserva

all'esercizio dell'attività giurisdizionale ed alle sue prerogative

anche nei rapporti con il legislatore - risultano quindi immuni dai

denunciati vizi di illegittimità costituzionale.

6. - Per i motivi già enunciati sub n. 4, la declaratoria

d'infondatezza dell'esaminata questione rende inammissibili le altre,

per difetto di rilevanza nei giudizi principali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure

di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 36, comma 5,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza

pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevate - in

riferimento agli artt. 3, 24, 25, 38, 101, 102 e 113 della

Costituzione - da venticinque autorità giudiziarie, rispettivamente

con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara inammissibili le restanti questioni di legittimità

costituzionale, concernenti: a) l'art. 1, comma 182, della legge

n. 662 del 1996, come modificato dall'art. 36, comma 1, della legge

n. 448 del 1998, sollevate - in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53

della Costituzione - da ventidue delle citate autorità giudiziarie;

b) l'art. 1, comma 181, della legge 662 del 1996, come modificato

dall'art. 3-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure

urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito in

legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevate - in riferimento agli artt. 3

e 38 della Costituzione - da tredici delle predette autorità

giudiziarie; c) l'art. 36, comma 3, della legge n. 448 del 1998,

sollevata - in riferimento all'art. 24 della Costituzione - dal

pretore di Macerata, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della

legge n. 662 del 1996, sollevata - in riferimento agli artt. 3, primo

comma, 24 e 38 della Costituzione - dal Tribunale di Urbino, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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