Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/01/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 174, primo

comma, n. 3, c.p.m.p., promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 dicembre 1993 dal Tribunale militare

di Padova nel procedimento penale a carico di Beruschi Luca ed altri,

iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 1 marzo 1994 dal Tribunale militare di

Padova nel procedimento penale a carico di Romito Salvatore ed altri,

iscritta al n. 273 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Beruschi Luca, nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'avvocato Antonio Romeo per Beruschi Luca e l'Avvocato

dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Il Tribunale militare di Padova, investito della richiesta

di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. - formulata,

con il consenso del pubblico ministero, da alcuni militari imputati

di vari reati, tra i quali quello di rivolta commesso nella forma

degli "eccessi", previsto dall'art. 174, primo comma, n. 3, c.p.m.p.,

- ha sollevato questione di legittimità costituzionale di

quest'ultima disposizione in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo

comma, della Costituzione.

Dopo aver affermato che la questione è rilevante nel giudizio a

quo, dal momento che a tutti gli imputati è contestato il reato di

rivolta nella forma degli eccessi, il Tribunale osserva che il

concetto di "eccessi" utilizzato dall'art. 174, primo comma, n. 3,

c.p.m.p. appare indeterminato, per la mancanza di qualsiasi termine

di confronto, e, perciò, non sembra idoneo ad individuare il

comportamento che, nell'ambito di una gamma pressoché infinita di

condotte contrarie a norme giuridiche, possa esser ritenuto di

gravità tale da giustificare la previsione di una sanzione penale.

In altri termini, la utilizzazione della espressione "eccessi", senza

ulteriori specificazioni, corrispondendo alle manifestazioni estreme

dell'indisciplina, vale, nella sostanza, a delegare alla valutazione

discrezionale del giudice l'individuazione, fra i vari comportamenti

indisciplinati, della condotta penalmente rilevante, con conseguente

violazione del principio di cui all'art. 25, secondo comma, della

Costituzione e di quello della parità di trattamento, a causa delle

diverse interpretazioni che possono essere adottate anche con

riferimento alla medesima condotta.

Andando alla ricerca di possibili significati in grado di evitare

il predetto sospetto d'incostituzionalità, il giudice a quo esclude

che il concetto di "eccessi" possa indicare un qualsiasi

comportamento che si discosti dalla normale condotta disciplinare

delineata nel regolamento. Infatti, il riferimento a tali parametri,

comprendendovi anche l'infrazione di norme di tratto, da un lato,

comporterebbe che ben raramente potrebbe realizzarsi il meno grave

reato di ammutinamento (art. 175 c.p.m.p.), consistente in una

generica disobbedienza collettiva e, dall'altro, determinerebbe

l'equiparazione della disobbedienza collettiva armata (art. 174, nn.

1 e 2) alla disobbedienza collettiva in qualsiasi modo

"indisciplinata", con conseguente violazione del principio di

eguaglianza.

Né, secondo il giudice a quo, potrebbe darsi un contenuto

determinato all'espressione "abbandonarsi ad eccessi", intendendola

come equivalente a quella di "dare in escandescenze" (cioè a

manifestazioni verbali o anche gestuali determinate da irrefrenabile

ira), sia perché questa interpretazione non è condivisa né in

dottrina né in giurisprudenza, sia perché, se gli eccessi dovessero

risolversi in manifestazioni verbali o gestuali, riaffiorerebbe la

violazione del principio di eguaglianza, considerato che

residuerebbero altri comportamenti indisciplinati che, pur dovendosi

ritenere più gravi delle semplici manifestazioni verbali o gestuali,

sarebbero tuttavia inidonei a tramutare l'ammutinamento nel più

grave reato di rivolta.

Del resto, un indice della inadeguatezza della formulazione della

disposizione impugnata può desumersi, ad avviso del giudice a quo,

dal rilievo che l'art. 73 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nel

delineare la rivolta per gli appartenenti alla polizia di Stato, ha

sostanzialmente riprodotto l'art. 174 c.p.m.p., ad esclusione delle

ipotesi della rivolta commessa mediante "eccessi".

1.2. - Si è costituito nel presente giudizio uno degli imputati

del giudizio a quo, il quale, aderendo alle argomentazioni svolte

nella ordinanza di rimessione, chiede che venga accolta la questione

di legittimità costituzionale con la stessa sollevata.

1.3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non

fondata.

Nell'atto di intervento l'Avvocatura generale dello Stato rileva

che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal

Tribunale militare di Padova tende a spostare sulla Corte

costituzionale un'attività ermeneutica, che appare invece propria

del giudice ordinario. Tanto ciò è vero, prosegue l'Avvocatura, che

lo stesso giudice a quo con una argomentata motivazione è pervenuto

a definire gli eccessi come "le manifestazioni estreme

dell'indisciplina", non riconducibili alla condotta consistente in

"atti violenti" (art. 174) o all'ammutinamento (art. 175).

Sul piano del merito, prosegue l'Avvocatura, non può essere

sottovalutato il rilievo che a definire la fattispecie incriminatrice

non contribuisce la sola espressione "abbandonandosi ad eccessi", ma

concorrono gli altri elementi descritti nella stessa norma

incriminatrice, vale a dire il rifiuto, l'omissione o il ritardo di

obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine

fatta da un superiore.

2.1. - Identica questione è stata sollevata dallo stesso

Tribunale militare di Padova con ordinanza emessa il 1 marzo 1994,

nel corso di un procedimento a carico di tre militari imputati, tra

l'altro, del reato di cui all'art. 174, primo comma, n. 3, c.p.m.p..

2.2. - Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri svolgendo argomentazioni identiche a quelle

riportate sub 1.3. Considerato in diritto

1. - Con due distinte ordinanze il Tribunale militare di Padova ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 174,

primo comma, n. 3, c.p.m.p., nella parte in cui stabilisce che il

reato di rivolta possa consistere anche nella condotta dei militari

che, riuniti in numero di quattro o più, "abbandonandosi ad

eccessi", rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla

intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un

loro superiore. Oggetto specifico delle contestazioni dei giudici a

quibus è l'espressione "eccessi", la quale, essendo ritenuta

sostanzialmente indeterminata, configurerebbe: a) una violazione

dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in quanto

affiderebbe alla valutazione assolutamente discrezionale del giudice

l'identificazione, entro una gamma pressoché infinita di condotte,

del comportamento da sottoporre a sanzione penale; b) una lesione del

principio di parità di trattamento, riconosciuto dall'art. 3 della

Costituzione, derivante dal fatto che le probabili differenze di

interpretazione giudiziale di un concetto indeterminato diano luogo

ad altrettante diversità di trattamento di una medesima condotta.

Poiché le due ordinanze sollevano una identica questione di

legittimità costituzionale, i relativi giudizi possono venir riuniti

per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Va, innanzitutto, respinta l'eccezione d'inammissibilità

sollevata dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri,

tendente a escludere che i giudici a quibus propongano una questione

di costituzionalità, apparendo le loro argomentazioni rivolte,

piuttosto, a richiedere a questa Corte quale sia l'interpretazione

corretta da attribuire all'espressione "abbandonarsi ad eccessi". In

realtà, i giudici rimettenti, dopo aver ricercato inutilmente tra i

vari possibili significati quello ritenuto conforme a Costituzione,

hanno concluso che, essendo l'unica interpretazione a loro avviso

plausibile quella che fa coincidere l'espressione contestata con le

"manifestazioni estreme dell'indisciplina", l'art. 174, primo comma,

n. 3, c.p.m.p. appare contrario tanto al principio di determinatezza

delle fattispecie legali del reato, sancito dall'art. 25, secondo

comma, della Costituzione, quanto al principio di parità di

trattamento, stabilito dall'art. 3 della Costituzione. Stando così

le cose, non si può negare che i giudici a quibus formulino nelle

ordinanze di rimessione una vera e propria questione di

costituzionalità, non già una d'interpretazione, avendo individuato

con precisione sia una disposizione di legge ordinaria, alla quale

essi ritengono di conferire una non implausibile interpretazione, sia

i parametri costituzionali in riferimento ai quali gli stessi giudici

dubitano della legittimità della norma denunziata.

3. - La questione non è fondata, nei sensi di cui in motivazione.

Occorre premettere che i due profili sollevati dai giudici

rimettenti - violazione del principio nullum crimen sine lege e del

principio di parità di trattamento - non corrispondono a due

distinte questioni di costituzionalità, ma rappresentano, nella

prospettazione dei giudici a quibus, due versanti dell'unica

questione: segnatamente quella concernente l'asserita

indeterminatezza di un elemento della fattispecie penale contenuta

nell'art. 174, primo comma, n. 3, c.p.m.p. - cioè l'espressione

"abbandonandosi ad eccessi" - ritenuta tale da rendere assolutamente

vaga la fattispecie legale del reato. Tuttavia, sulla base della

costante giurisprudenza costituzionale in materia di principio

penalistico di legalità, l'assunto fatto proprio dai giudici

rimettenti non può essere condiviso.

Questa Corte ha da tempo affermato che le norme penali possono

contenere, senza con ciò violare il principio di legalità,

descrizioni sommarie, elementi valutativi, espressioni meramente indicative di comuni esperienze o termini presi dal linguaggio

comunemente usato, purché siano comunque tali da permettere,

attraverso l'ordinario procedimento d'interpretazione,

l'identificazione del bene tutelato dalle stesse norme (v., ad

esempio, sentt. nn. 122 del 1993, 247 del 1989, 84 del 1984, 79 del

1982, 49 del 1980, 27 del 1961). La stessa Corte ha anche precisato

che "la determinatezza dell'indicazione legislativa del significato

d'un termine (o d'una espressione) non può stabilirsi prescindendo

dal rapporto che lo stesso termine ha con gli altri elementi della

fattispecie" e dalla relazione di quest'ultima con le ipotesi

delittuose più prossime (v. sent. n. 247 del 1989).

Seguendo i comuni criteri d'interpretazione delle norme

giuridiche, la giurisprudenza penale militare ha conferito

all'espressione contestata un significato univoco, tale da portare a

distinguere sostanzialmente la fattispecie del reato di rivolta di

cui all'art. 174, primo comma, n. 3, c.p.m.p. realizzata attraverso

"eccessi" tanto da quella di rivolta realizzata attraverso "atti

violenti", prevista nella stessa disposizione, quanto da quella

dell'"ammutinamento", riferita ai militari che, riuniti in numero di

quattro o più, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un

ordine di un loro superiore (art. 175, primo comma, n. 1, c.p.m.p.).

Più precisamente, il significato dell'espressione "abbandonandosi

ad eccessi", riferita alle modalità di comportamento di chi commette

il reato militare di rivolta rifiutando, omettendo o ritardando di

obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine

fatta da un loro superiore, è comunemente individuato negli atti di

intensa indisciplina concretanti una minacciosa pressione morale

collettiva sulla volontà del superiore. In tal modo, alla

fattispecie penale sospettata d'indeterminatezza dai giudici a quibus

è dato un significato chiaro, preciso e determinato, che porta a

interpretare la parola "eccessi" come equivalente a comportamenti di

estrema indisciplina tendenti a esercitare una forma di "violenza morale" nei confronti del superiore che ha fatto l'intimazione: un

significato che distingue nettamente la fattispecie contestata sia da

quella della rivolta di cui al n. 3 realizzata con atti violenti, la

quale comporta atti diretti a sopraffare con la forza la volontà del

superiore, sia dalla fattispecie dell'ammutinamento regolata nel n. 1

dell'art. 175 c.p.m.p., la quale consiste meramente nel rifiuto,

nell'omissione o nel ritardo di obbedire a un ordine del superiore da

parte di militari riuniti in numero di quattro o più.

Se, dunque, hanno ragione i giudici a quibus a ritenere che

l'espressione "eccessi", ricompresa nella fattispecie di rivolta

contestata, non denota qualsiasi comportamento che si discosti dalla

normale condotta disciplinare, attualmente delineata nel regolamento

approvato con d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, ma si riferisce soltanto

alle manifestazioni estreme dei comportamenti contrari alla

disciplina militare, nello stesso tempo essi erroneamente omettono di

considerare che tali manifestazioni devono essere qualificate da un

obiettivo contenuto intimidatorio nei confronti del superiore.

Così interpretata l'espressione contestata, non è irragionevole

che il legislatore abbia sottoposto alla stessa pena edittale la

rivolta compiuta mediante "eccessi" e quella commessa mediante "atti

violenti", trattandosi di lesioni del bene protetto dalla norma

incriminatrice realizzate con modalità diverse, ma omogenee

(comportamento intimidatorio-violenza), salvo sempre il potere

discrezionale del giudice, all'atto della determinazione in concreto

della sanzione, di calibrare l'applicazione di quest'ultima tra gli

ampi termini della pena edittale prevista (da tre a quindici anni)

alla reale entità della condotta posta in essere e alla differente

attitudine degli "eccessi" (o degli atti violenti) realizzati a

ledere il bene della disciplina militare. Né è irragionevole che,

nel definire la rivolta di cui all'art. 174, primo comma, n. 3,

c.p.m.p., il legislatore ne abbia previsto l'ipotesi realizzata

mediante "eccessi", oltre a quella commessa con "atti violenti",

mentre, nel delineare il reato di rivolta per gli appartenenti alla

polizia di Stato (art. 73, primo comma, n. 2, legge 1 aprile 1981, n.

121), abbia omesso il riferimento agli "eccessi": infatti,

l'atteggiamento intimidatorio nei confronti del superiore concorre

significativamente a determinare la gravità dell'offesa al bene

tutelato dalla norma incriminatrice, nel caso di un delitto, come

quello previsto dall'art. 174 c.p.m.p., che è un "reato contro la

disciplina militare"; mentre lo stesso elemento può essere visto in

diversa prospettiva nella delineazione del reato di rivolta quando

questo sia riferito ad appartenenti a un corpo smilitarizzato,

qual'è la polizia di Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in

motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

174, primo comma, n. 3, c.p.m.p. sollevata, in riferimento agli artt.

3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di

Padova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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