Corte costituzionale

Sentenza n. 308/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/10/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1997

dal pretore di Trento, sezione distaccata di Cles, nel procedimento

penale a carico di Valentini Ivano, iscritta al n. 177 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Motivazione

Ritenuto in fatto Il pretore di Trento, sezione distaccata di Cles, ha sollevato

d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del

codice di procedura penale, nella parte in cui, limitando

l'incompatibilità ai casi in cui il giudice abbia previamente

compiuto atti nel medesimo procedimento, non prevede l'ipotesi in cui

il giudice del dibattimento abbia precedentemente pronunciato

sentenza in un procedimento di opposizione a provvedimento

amministrativo ai sensi della legge n. 689 del 1981, valutando

incidentalmente la sussistenza del fatto-reato.

Il rimettente rileva che, in qualità di giudice del dibattimento,

è chiamato a conoscere della imputazione di guida in stato di

ebbrezza, a norma dell'art. 186 decreto legislativo n. 285 del 1992

(codice della strada). Tuttavia, prima del rinvio a giudizio, come

giudice nel procedimento di opposizione instaurato ex art. 22 della

legge n. 689 del 1981 avverso il provvedimento di sospensione della

patente di guida, emesso ai sensi dell'art. 223 del codice della

strada dal Commissario per il Governo per la provincia di Trento

quale sanzione accessoria per il reato di guida in stato di ebbrezza,

aveva pronunciato sentenza, annullando il provvedimento di

sospensione provvisoria della patente, sul presupposto della

insussistenza del reato del quale ora si trova a giudicare come

giudice penale.

Il rimettente riconosce che tale situazione si differenzia da

quelle esaminate e decise dalla Corte costituzionale, perché la

decisione pregiudicante è relativa ad attività compiuta

nell'esercizio di funzioni giurisdizionali extrapenali; osserva,

però, che ricorrono le stesse ragioni poste dalla Corte

costituzionale a sostegno delle pronunce di accoglimento delle

questioni di costituzionalità dell'art. 34 cod. proc. pen. Qualora,

infatti, abbia avuto necessità di valutare, incidentalmente ma in

maniera completa, il fatto costituente reato e la relativa

responsabilità in un procedimento di opposizione a provvedimento

amministrativo che irroghi sanzioni accessorie a reati, e nel quale

l'opposizione sia motivata sulla base di vizi non meramente formali

dell'atto, ma dell'insussistenza dei presupposti del provvedimento,

il giudicante inevitabilmente deve procedere ad un esame di merito

sulla responsabilità penale.

In questa ipotesi, del tutto simile nella sostanza al caso di

decisione sul merito della regiudicanda presa dal medesimo giudice in

altre fasi dello stesso procedimento penale, la mancanza di una

previsione di incompatibilità contrasta, secondo il rimettente, con

i parametri costituzionali salvaguardati dalla Corte nelle decisioni

che hanno accolto le questioni di legittimità dell'art. 34 cod.

proc. pen.

D'altro canto, prosegue il rimettente, dalla sentenza della Corte

costituzionale n. 371 del 1996, che ha esteso l'incompatibilità ad

ipotesi in cui la decisione pregiudicante e quella pregiudicata

attengono a procedimenti penali diversi nei confronti del medesimo

imputato, dovrebbe discendere il superamento della preclusione legata

alla rubrica dell'art. 34 cod. proc. pen. ed al fatto che in essa si

fa riferimento soltanto ad atti compiuti "nel procedimento"; con la

conseguenza che, dopo la sentenza n. 371 del 1996, limitare

l'operatività del sistema delle incompatibilità al compimento di

attività decisionali nelle sole sedi penali costituirebbe "opzione

formalistica e priva di razionalità".

Di conseguenza la mancata previsione della incompatibilità,

nell'ipotesi in cui il giudice del dibattimento abbia già valutato,

pronunciando sentenza nell'ambito di un procedimento di opposizione a

sanzione amministrativa, la sussistenza del fatto-reato, violerebbe,

secondo il giudice a quo, l'art. 24 della Costituzione, cioè il

principio del "giusto processo" sotto forma della garanzia

dell'imparzialità del giudice. Il "principio di prevenzione, inteso

come naturale tendenza a mantenere un giudizio già reso", opererebbe

infatti nel caso in esame "con maggiore intensità (...) che non in

altri pur già considerati dalla Corte come fonte di

incompatibilità" (sentenze n. 432 del 1995, n. 131 e 155 del 1996),

attesa la natura della decisione pregiudicante pronunciata dal

medesimo giudice.

Del pari, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione, per

l'irragionevolezza della disparità di trattamento riservata

all'imputato tratto a giudizio dinanzi a giudice che non ha

conosciuto della fattispecie in sede di opposizione alla sanzione

amministrativa ex legge n. 689 del 1981, rispetto all'imputato che ha

invece proposto opposizione già decisa dal medesimo giudice che

dovrà poi giudicarlo in sede penale. Considerato in diritto

1. - La questione sottoposta all'esame della Corte ha per oggetto

l'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede l'incompatibilità a procedere al giudizio del giudice che

abbia pronunciato una precedente sentenza in un procedimento di

opposizione ad una sanzione amministrativa alla stregua degli artt.

22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il giudice rimettente rileva che la situazione di incompatibilità

è particolarmente evidente quando la funzione pregiudicante si

esplica nel giudizio di opposizione a provvedimenti amministrativi

che irrogano sanzioni accessorie a reati, come nel caso di specie, in

cui il Prefetto ha disposto, a seguito della contestazione del reato

di guida in stato di ebbrezza, la sospensione provvisoria della

patente di guida a norma degli artt. 186 e 223 del codice della

strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285): ove l'opposizione non sia

basata su motivi meramente formali e procedimentali, il rapporto di

accessorietà tra la sanzione amministrativa e il reato comporterebbe

necessariamente un esame di merito sulla sussistenza del reato e,

quindi, sulla responsabilità penale dell'imputato.

Ad avviso del giudice rimettente, in tale situazione il principio

del "giusto processo", posto a garanzia dell'imparzialità del

giudice, risulterebbe violato, con riferimento all'art. 24 della

Costituzione, in forma ancora più intensa rispetto ad altri casi in

cui la Corte costituzionale ha ritenuto che la "forza della

prevenzione", intesa come naturale tendenza a mantenere il giudizio

già reso, costituisca fonte di incompatibilità, per avere il

giudice già valutato, sia pure incidenter tantum, la sussistenza

della responsabilità penale. Risulterebbe violato anche l'art. 3

della Costituzione, a causa della irrazionale disparità di

trattamento fra l'imputato rinviato a giudizio senza che il giudice

del dibattimento abbia già preso in esame la sua posizione nel

giudizio di opposizione, e l'imputato che venga giudicato in sede

penale dal medesimo giudice che ha già pronunciato sentenza in sede

di opposizione.

Il giudice rimettente è consapevole che la questione proposta "si

differenzia strutturalmente da tutti i casi, precedentemente

affrontati dalla Corte costituzionale", in quanto si dovrebbe ora

"attribuire rilievo non già al previo compimento di atti compiuti in

diverse fasi del procedimento penale, ma addirittura ad atti compiuti

dal medesimo magistrato nell'esercizio di funzioni giurisdizionali

extrapenali", ma ritiene che la ratio delle precedenti decisioni

della Corte ricorra anche nel caso di specie, e che comunque la

sentenza n. 371 del 1996 abbia superato la preclusione del medesimo

procedimento risultante dalla rubrica dell'art. 34 cod. proc. pen.,

estendendo l'incompatibilità nei confronti della funzione di

giudizio svolta in un altro e separato processo dal giudice che in

precedenza aveva valutato la responsabilità penale del medesimo

imputato.

Ad avviso del giudice rimettente, limitare la sfera di applicazione

dell'art. 34 cod. proc. pen. al compimento di precedenti atti di

natura penale si tradurrebbe in "un'opzione formalistica e priva di

razionalità in un sistema processuale che consente la decisione

incidentale delle questioni pregiudiziali penali nel processo civile,

e addirittura la impone in processi come quello di opposizione ex

art. 205 del codice della strada, dove generalmente non è possibile

una decisione che prescinda dall'accertamento della fattispecie

penale".

2. - La questione non è ammissibile.

3. - Non vi è dubbio che, nelle ipotesi in cui l'opposizione alla

sanzione amministrativa in esame non sia circoscritta a profili

meramente formali e procedimentali, ma si basi su motivi di merito

che coinvolgono la sussistenza del fatto e la riconducibilità al suo

autore, il giudice dell'opposizione si trova necessariamente a

esprimere valutazioni sul fatto e sulla responsabilità

dell'imputato, che saranno poi oggetto del giudizio penale.

Per i reati per cui sono previste, come appunto nel caso della

guida in stato di ebbrezza, oltre alle pene principali, sanzioni

accessorie, applicabili provvisoriamente anche dall'autorità

amministrativa, quali la sospensione o la revoca della patente di

guida, dal combinato disposto degli artt. 205, 218 e 223 del codice

della strada (questi ultimi due articoli così come integrati

dall'art. 117 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360) si ricava

infatti, conformemente alla recente giurisprudenza delle Sezioni

unite della Corte di cassazione, che avverso il provvedimento

prefettizio di sospensione provvisoria della patente è ammessa

opposizione avanti all'autorità giudiziaria a norma degli artt. 22 e

23 della legge n. 689 del 1981 anche in costanza del procedimento

penale. Come affermato da questa Corte, l'opposizione non è neppure

subordinata al previo esperimento del ricorso in via amministrativa

al prefetto (v. sentenze n. 366 e n. 311 del 1994, nonché la

sentenza n. 31 del 1996, che ha esteso la tutela giurisdizionale

avverso il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della

patente al caso di lesioni personali o di omicidio colposo derivanti

da violazione di norme del codice della strada).

Alla stregua della disciplina apprestata dagli artt. 22 e 23 della

legge n. 689 del 1981, l'opposizione avanti al pretore civile si

sostanzia in un vero e proprio giudizio di merito: il pretore dispone

anche d'ufficio i mezzi di prova che ritiene necessari, può disporre

la citazione di testimoni, può modificare la sanzione anche in

relazione alla sua entità, deve accogliere l'opposizione quando non

vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (art.

23, sesto, undicesimo e dodicesimo comma). Il carattere di merito del

giudizio di opposizione ha trovato conferma in via interpretativa

nella giurisprudenza costituzionale (v., ex plurimis, sentenza n.

507 del 1995) e in quella di legittimità, al fine di assicurare

all'opponente, sotto il profilo del diritto di difesa, una tutela

analoga a quella apprestata all'imputato nel giudizio penale.

È dunque evidente che avverso il provvedimento prefettizio di

sospensione provvisoria della patente può di fatto instaurarsi in

sede di opposizione avanti al pretore civile un pieno giudizio di

merito, che si conclude con sentenza e si sovrappone, anticipandolo,

al giudizio penale sul fatto di reato; giudizio che a sua volta, a

norma dell'art. 222 del codice della strada, si estende

all'applicazione definitiva di quelle medesime sanzioni accessorie

della revoca e della sospensione della patente eventualmente già

disposte in via provvisoria dal prefetto.

4. - Sulla base di queste premesse, la questione sottoposta

all'esame della Corte sollecita alcune riflessioni generali sugli

strumenti di tutela del valore dell'imparzialità del giudice

apprestati dal codice di procedura penale e sulla loro idoneità a

garantire in forma razionale ed esaustiva il principio del giusto

processo.

Da un lato, le valutazioni di merito espresse, nel caso di specie,

dal giudice rimettente in sede di giudizio civile di opposizione

costituiscono effettivamente una anticipazione del giudizio penale:

la sentenza con cui è stata accolta l'opposizione ed è stato

annullato il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria

della patente si basa, infatti, "sull'espresso presupposto

dell'insussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza ...

contestato in sede penale" avanti al medesimo magistrato già

investito del giudizio di opposizione. Sotto questo punto di vista,

ricorrono entrambi i termini della relazione di incompatibilità, in

quanto la funzione di giudizio in sede penale può risentire della

forza della prevenzione esercitata dalla precedente valutazione di

merito operata, sia pure in via incidentale, dal medesimo giudice sul

medesimo fatto di reato e sulla responsabilità dell'imputato.

D'altro canto però - e lo stesso pretore rimettente ha posto in

rilievo queste peculiarità - la funzione di cui è denunciato

l'effetto pregiudicante non è stata esercitata nel medesimo

procedimento penale, ma addirittura in un procedimento extrapenale,

cioè fuori della sfera di previsione dell'art. 34 cod. proc. pen.;

inoltre, la decisione presa e la precedente attività giudiziaria

svolta nel giudizio civile non hanno necessariamente una valenza

pregiudicante nei confronti del successivo giudizio penale, ma il

pregiudizio per il principio dell'imparzialità si può verificare

solo quando, essendo l'opposizione basata su motivi di merito, il

giudice civile è conseguentemente chiamato ad esprimere - come nel

caso di specie - valutazioni sul fatto e sulla responsabilità

dell'imputato.

Si deve dunque accertare, anche alla luce della giurisprudenza di

questa Corte e, in particolare, della sentenza n. 371 del 1996, se

nel caso di specie il principio del giusto processo possa essere

tutelato mediante un ulteriore ampliamento della sfera di

applicazione dell'art. 34 cod. proc. pen., ovvero si debba ricorrere

ad altri istituti predisposti per assicurare le medesime garanzie di

imparzialità e di terzietà del giudice penale.

5. - L'esigenza di individuare gli strumenti processuali più

idonei ed efficaci ai fini della tutela del principio di

imparzialità induce a prendere in considerazione le rispettive sfere

di applicazione dei casi di incompatibilità e di astensione o

ricusazione, sotto il profilo degli elementi comuni e di quelli

differenziali che rispettivamente caratterizzano le situazioni

disciplinate dagli artt. 34 e 36-37 cod. proc. pen.

Emerge in primo luogo che i casi di incompatibilità e di

astensione o ricusazione sono sottoposti ad una disciplina

sostanzialmente unitaria e sono sorretti dalla comune matrice di

condizioni impeditive dell'esercizio di specifiche funzioni

giurisdizionali, le quali, sotto il profilo dell'imparzialità,

verrebbero pregiudicate dalle attività svolte in precedenza dal

medesimo soggetto processuale.

Sul terreno procedimentale, l'elemento comune alle cause di

incompatibilità, di astensione e di ricusazione del giudice penale

va ravvisato nei meccanismi attivabili per assicurarne l'osservanza.

Da un lato, infatti, le situazioni di incompatibilità costituiscono

altrettante cause di astensione (art. 36, comma 1, lettera g, cod.

proc. pen.), dall'altro le cause di astensione determinano la

facoltà delle parti di ricusare il giudice che non si sia astenuto

(art. 37, comma 1, lettera a, cod. proc. pen.).

Alla regola della corrispondenza tra casi di astensione e di

ricusazione fa eccezione l'ipotesi prevista dall'art. 36, comma 1,

lettera h, cod. proc. pen. (esistenza di "altre gravi ragioni di

convenienza"); specularmente, vi è poi un caso di ricusazione (art.

37, comma 1, lettera b, cod. proc. pen.: l'avere il giudice,

nell'esercizio delle funzioni, "manifestato indebitamente il proprio

convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione") che non comporta

l'obbligo di astensione.

Sul terreno sostanziale, le cause di incompatibilità e di

astensione o ricusazione sono accomunate dall'esigenza di evitare

situazioni che, comunque, incidano sull'imparzialità e obiettività

di giudizio. Si può trattare di funzioni svolte dal giudice nel

medesimo procedimento, ovvero di uffici ricoperti o condotte da lui

tenute, precedentemente o nel corso del procedimento, in relazione

all'oggetto di questo o ad alcune delle parti: cioè situazioni a

vario titolo ritenute dal legislatore capaci di avere effetti

pregiudicanti nei confronti delle successive funzioni di giudizio o

in genere giurisdizionali.

6.1. - A questi tratti comuni fanno riscontro alcuni caratteri

peculiari che contrassegnano, rispettivamente, le ipotesi di

incompatibilità e quelle di astensione o ricusazione.

Per quanto riguarda le prime, il giudice è inabilitato a

esercitare funzioni di giudizio (art. 34, comma 2, cod. proc. pen.)

o, più in generale, giurisdizionali (art. 34, commi 1 e 3, cod.

proc. pen.) a causa degli atti precedentemente compiuti nell'ambito

dello stesso procedimento (art. 34, commi 1 e 2, cod. proc. pen.),

ovvero perché vi ha esercitato determinate funzioni o prestato

determinati uffici o ha compiuto atti propulsivi del giudizio stesso

(art. 34, comma 3, cod. proc. pen.). Su un diverso terreno si pongono

le particolari ipotesi previste dall'art. 35 cod. proc. pen.,

peraltro sempre riferite a rapporti che interessano il medesimo

procedimento.

Le situazioni pregiudicanti descritte dall'art. 34 cod. proc. pen.

operano dunque all'interno del medesimo procedimento in cui

interviene la funzione pregiudicata (vedi sentenza n. 131 del 1996);

inoltre sono espressamente predeterminate dal legislatore in base

alla presunzione che quelle funzioni e quegli atti tipicizzati siano

oggettivamente incompatibili con l'esercizio di ulteriori attività

giurisdizionali svolte nel medesimo procedimento. Tali

incompatibilità riguardano, infatti, non tanto la "capacità del

giudice di rivedere sempre di nuovo i propri giudizi alla luce degli

elementi via via emergenti nello svolgimento del processo, quanto

l'obiettività della funzione del giudicare, che esige, per quanto è

possibile, la sua massima spersonalizzazione" (sentenza n. 155 del

1996). È questa la ragione per cui gli effetti pregiudicanti di tali

situazioni sono stati valutati a priori dal legislatore, a

prescindere dalle modalità con cui la funzione è stata svolta,

ovvero dal concreto contenuto dell'atto preso in considerazione. Ne

deriva che le situazioni di incompatibilità, proprio perché

astrattamente tipicizzate dal legislatore come pregiudicanti,

dovrebbero consentire di organizzare preventivamente l'esercizio

della giurisdizione nel pieno rispetto dei principi della terzietà e

dell'imparzialità del giudice (vedi sentenza n. 307 in pari data).

6.2. - I casi di astensione o ricusazione propriamente detti, cioè

ulteriori rispetto a quelli di incompatibilità, si ricollegano,

invece, a situazioni pregiudizievoli per l'imparzialità della

funzione di giudizio che possono anche preesistere, e anzi

normalmente preesistono, al procedimento (art. 36, comma 1, lettere

a, b, d, e, f, cod. proc. pen.), ovvero si collocano comunque al di

fuori di esso (art. 36, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.). In

sintesi, nei casi ora menzionati il giudice è a vario titolo

interessato al procedimento, ovvero ha manifestato il suo

convincimento sull'oggetto del procedimento stesso.

Anche l'ipotesi di ricusazione descritta dall'art. 37, comma 1,

lettera b, cod. proc. pen. non si sottrae a tale criterio di massima:

il giudice che nell'esercizio delle sue funzioni ha manifestato

indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto

dell'imputazione, senza alcuna necessità e senza alcun collegamento

con l'attività giurisdizionale, opera - per usare le espressioni

della prevalente giurisprudenza di legittimità - fuori della sede

processuale e dei compiti che gli sono propri.

Le ragioni del pregiudizio appaiono cioè oggettivamente identiche

sia nel caso in cui il giudice abbia manifestato il proprio

convincimento come privato (art. 36, comma 1, lettera c, cod. proc.

pen.), sia in quello in cui il convincimento sia stato manifestato

indebitamente nell'ambito di funzioni svolte nello stesso

procedimento (art. 37, comma 1, lettera b, cod. proc. pen.), operando

egualmente, in entrambi i casi, la cosiddetta forza della

prevenzione.

Identica ragione di pregiudizio ricorre, poi, nei casi in cui il

giudice abbia espresso legittimamente il proprio convincimento

sull'oggetto del procedimento nell'ambito di un diverso procedimento,

penale o anche non penale.

6.3. - Dal confronto tra le ipotesi di astensione o ricusazione e

quelle di incompatibilità emerge dunque che, ove la situazione si

verifichi al di fuori del procedimento penale, entrano in campo gli

istituti della astensione o ricusazione, mentre quando il pregiudizio

è ricollegabile a funzioni esercitate nell'ambito del medesimo

procedimento penale trova applicazione l'art. 34 cod. proc. pen. In

effetti, se la manifestazione del convincimento sull'oggetto del

procedimento è espressione tipicizzata e, come tale, necessitata

delle funzioni del giudice, l'atto pregiudicante non può che essere

tipicamente individuato in base ad una valutazione presuntiva di

pregiudizio dell'imparzialità.

È così possibile cogliere anche le ragioni per cui i casi di

astensione o di ricusazione - ovviamente diversi da quelli costituiti

da rapporti interpersonali tra il giudice e le parti, anch'essi

oggettivamente e astrattamente tipicizzati come situazioni

pregiudicanti (art. 36, comma 1, lettere a, e, f, cod. proc. pen.) -

debbono sempre essere oggetto di una puntuale valutazione di merito,

che consenta di verificare in concreto l'eventuale effetto

pregiudicante. Sarebbe infatti impossibile pretendere dal legislatore

uno sforzo di astrazione e di tipicizzazione idoneo a individuare a

priori tutte le situazioni in cui il giudice, avendo esercitato

funzioni giudiziarie in un diverso procedimento, potrebbe poi venire

a trovarsi in una situazione di incompatibilità nel successivo

procedimento penale.

La scelta del legislatore di qualificare una situazione come causa

di incompatibilità, ovvero di astensione o ricusazione, discende, in

altri termini, dalla possibilità o dalla impossibilità di valutarne

preventivamente e in astratto l'effetto pregiudicante per

l'imparzialità del giudice penale. Nel primo caso, le

incompatibilità trovano la loro ratio nell'esigenza obiettiva,

attinente alla stessa logica del processo, di garantire l'autonomia

della funzione giudicante nei confronti di attività compiute in fasi

e gradi precedenti (v. sentenza n. 306 in pari data): il legislatore

ha cioè ritenuto che l'atto o la funzione abbiano di per sé un

effetto pregiudicante, a prescindere dallo specifico contenuto

dell'atto stesso o dalle modalità con cui la funzione è stata

esercitata. Nel secondo caso - tra cui rientra in modo emblematico la

situazione oggetto del presente giudizio di costituzionalità -

l'effetto pregiudicante è meramente eventuale, e deve quindi essere

accertato in concreto e, ove necessario, rimosso, ricorrendo agli

istituti dell'astensione e ricusazione, ogniqualvolta ne venga

verificata l'esistenza.

7. - In altra occasione (sentenza n. 371 del 1996) questa Corte ha

ritenuto che anche le valutazioni di merito in ordine alla

responsabilità di un terzo non imputato espresse in una precedente

sentenza penale rientrano tra le situazioni di incompatibilità,

essendo idonee a determinare un pregiudizio per l'imparzialità del

giudice chiamato a giudicare il medesimo soggetto in un diverso

procedimento penale, ma tale estensione è stata operata in un

contesto caratterizzato dal fatto che i due procedimenti, derivanti

da un procedimento originariamente unico, riguardavano la medesima

vicenda processuale (vedi sentenze n. 306 e n. 307 in pari data),

sicché la valutazione pregiudicante risultava espressa

sostanzialmente nel medesimo procedimento, intendendo l'unicità di

questo in senso non formalistico (cfr. ordinanza n. 404 del 1995).

Queste considerazioni, insieme al rilievo che la valutazione

pregiudicante era stata espressa in una sentenza penale, cioè

nell'atto con cui viene definito il processo e che è l'espressione

tipica della funzione giurisdizionale (vedi sentenza n. 307 in pari

data), rendono evidente che la questione oggetto del presente

giudizio di legittimità non è assimilabile alla situazione presa in

esame dalla sentenza n. 371 del 1996.

8. - Sulla base della distinzione tra le situazioni in cui le

funzioni pregiudicante e pregiudicata intervengono nel medesimo

procedimento penale e quelle in cui il rapporto di interferenza

riguarda procedimenti diversi, anche non penali, si può quindi

concludere che la tutela dell'imparzialità è assicurata, mediante

una razionale ed esaustiva utilizzazione degli istituti volti ad

assicurare il principio del "giusto processo", ricorrendo, a seconda

dei casi, alle incompatibilità delineate dall'art. 34, ovvero alle

ipotesi di astensione e di ricusazione di cui agli artt. 36 e 37 cod.

proc. pen.

Se i termini della relazione di incompatibilità intercorrono nel

medesimo procedimento, la tutela è apprestata dai casi

preventivamente e astrattamente predeterminati dall'art. 34 cod.

proc. pen., così come integrato dalle sentenze di questa Corte. Si

tratta delle situazioni in cui, per la sua stessa natura, l'atto non

può non contenere valutazioni di merito tali da pregiudicare le

successive funzioni giurisdizionali.

Se poi, sempre all'interno del medesimo procedimento, la

valutazione di merito non è imposta dal tipo di atto, che anzi, di

per sé, non presuppone accertamenti sulla responsabilità penale,

l'ipotesi non rientra nella sfera di applicazione dell'art. 34 cod.

proc. pen., sicché l'eventuale effetto pregiudicante dovrà essere

accertato in concreto, ricorrendo, ove ne sussistano i presupposti,

agli istituti dell'astensione o della ricusazione.

Analogamente, quando i due termini della relazione di

incompatibilità intercorrono tra procedimenti diversi, sia penali

che non penali, si è fuori dal modello di incompatibilità delineato

dall'art. 34 cod. proc. pen. (salva l'estensione ai procedimenti

diversi operata, nei limiti sopra indicati, dalla sentenza n. 371 del

1996): in tali casi, ove si accerti che - non importa se

legittimamente o illegittimamente - è stata espressa una valutazione

di responsabilità con effetti pregiudicanti per le successive

funzioni giurisdizionali, la tutela dell'imparzialità deve essere

assicurata mediante gli istituti dell'astensione o della ricusazione.

9. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal

giudice rimettente è dunque inammissibile, in quanto nel caso di

specie la dedotta violazione del principio dell'imparzialità del

giudice non è riconducibile alla sfera dell'art. 34 cod. proc. pen.

Dall'ordinanza di rimessione emerge, peraltro, una situazione di

fatto che potrebbe determinare un pregiudizio per l'imparzialità del

giudice chiamato a decidere in sede penale sulla responsabilità

dell'imputato. Spetterà al giudice rimettente valutare se nella

specie il dedotto pregiudizio sia riconducibile ad alcuna delle

ipotesi di astensione o ricusazione già previste dall'ordinamento, o

se invece le esigenze di tutela del valore dell'imparzialità

postulino un intervento di questa Corte sulla disciplina di tali

istituti, al fine di garantire comunque la tutela del giusto

processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di

Trento, sezione distaccata di Cles, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:308 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari