Corte costituzionale

Sentenza n. 294/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/07/1995 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 623 e 624 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7

dicembre 1994 dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta nel

procedimento penale a carico di Greco Michele, iscritta al n. 136 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11,

prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 7 dicembre 1994, la Corte di assise di

appello di Caltanissetta, in sede di giudizio di rinvio, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

24 e 25, primo comma, della Costituzione, degli artt. 623 e 624 del

codice di procedura penale.

2. - La Corte remittente premette, in fatto, quanto segue.

Il processo si riferisce all'omicidio del capitano dei Carabinieri

Emanuele Basile, comandante della Compagnia di Monreale, commesso il

4 maggio 1980 nella stessa cittadina. Per questo delitto furono

instaurati a distanza di tempo l'uno dall'altro due processi, uno

contro gli esecutori materiali, l'altro (nato da separazione dal

maxiprocesso palermitano) contro i mandanti. Dopo varie vicende, i

due processi pervennero alla stessa sezione della Corte di assise di

appello di Palermo per vie diverse: il primo a seguito di

annullamento con rinvio (il secondo) da parte della Corte di

cassazione, cioè "dall'alto"; l'altro, per la prima volta, in

appello, cioè "dal basso". La Corte di assise di appello di

Palermo, dopo alcuni rinvii, dispose la riunione dei processi e, con

sentenza del 14 febbraio 1992, per quanto qui interessa, condannò

alcuni imputati all'ergastolo, tra i quali Michele Greco. Sui

ricorsi delle parti, la Corte di cassazione, con sentenza del 14

novembre 1992, annullò la predetta sentenza nei confronti del solo

Greco (imputato nel secondo processo e giudicato quindi dalla Corte

di assise di appello palermitana in fase di appello e non di rinvio),

rinviando il giudizio per nuovo esame alla Corte di assise di appello

di Caltanissetta, odierna remittente. Con ordinanza del 24 gennaio

1994, la Corte medesima rimise gli atti alla Corte di cassazione, con

richiesta di correzione dell'errore materiale contenuto nella citata

sentenza del 14 novembre 1992, relativo alla designazione del giudice

di rinvio. A sostegno della richiesta la Corte di Caltanissetta

espose, in sintesi, quanto segue:

a) i processi soggettivamente e/o oggettivamente cumulativi

sono il risultato della riunione originaria o lungo il loro iter di

più processi semplici, soprattutto per motivi di economia

processuale, senza che tuttavia questi perdano la loro identità e,

in certo senso, la propria autonomia. La formazione del processo

cumulativo importa modificazioni sulla competenza; anche per il

rispetto del principio costituzionale del giudice naturale il nuovo

codice processuale ha ridotto le possibilità di riunione: questa è

impossibile per la diversità di fase o grado processuale in cui i

processi si trovano;

b) la diversità fra giudizio di rinvio e giudizio di appello

è radicale, anche quando l'annullamento è totale. Basta considerare

che il giudice di rinvio è vincolato dai principi di diritto

affermati dalla Cassazione, sui quali si forma il giudicato, mentre

il giudice di appello non ha vincoli del genere. Anche sotto

l'aspetto della competenza la disciplina è diversa perché il

giudice di rinvio è lo stesso (come ufficio, ma in sezione diversa)

fino a quando può disporsi di sezione diversa, o è diverso e ciò

necessariamente per evitare incompatibilità; il giudice di appello

è quello predeterminato dal codice senza che vi siano situazioni di

incompatibilità da evitare: tutto ciò nel rispetto del diritto,

costituzionalmente garantito, al giudice naturale (art. 25, primo

comma, della Costituzione);

c) proprio in attuazione di questo precetto sono state

modificate alcune norme del codice processuale penale del 1930, fra

le quali l'art. 543, che lasciava libertà alla Cassazione di

scegliere il giudice di rinvio, ora invece rigorosamente

predeterminato, e anche il nuovo codice del 1988 è in linea con

l'applicazione dell'art. 25 della Costituzione, che deve costituire

un obbligatorio punto di riferimento per l'interpretazione e

l'applicazione della legge in senso costituzionale;

d) in questo quadro appare ancora più evidente l'anomalia

della riunione dei due processi in fasi processuali radicalmente diverse, operata dalla Corte di assise di appello di Palermo,

riconosciuta (pur in termini addolciti) dalla Cassazione con la

citata sentenza del 14 novembre 1992. Tuttavia, si è considerato che

dalla riunione non era derivata alcuna conseguenza nociva agli

imputati, né di ordine processuale, né di ordine sostanziale,

perché sia nel grado/fase di appello/rinvio, sia nel successivo

grado di cassazione la tipologia e la disciplina del giudizio di

rinvio non aveva influito su quello di appello e viceversa;

e) la situazione, quindi, poteva durare fino a quando non si

verificasse una lesione dei diritti delle parti. Orbene, respinti gli

altri ricorsi ed accolto con annullamento con rinvio quello di Greco,

imputato come mandante, il cui processo era stato trattato dalla

Corte palermitana in fase e grado di appello, questi aveva diritto ad

essere giudicato dal suo giudice naturale che è altra sezione della

Corte palermitana ed in prosieguo, in caso di nuovo rinvio, ancora da

altra delle tre sezioni di essa prima di essere rinviato, come invece

è avvenuto, alla Corte nissena. Ne è derivata, quindi, una duplice

lesione del diritto del Greco: quella di non essere giudicato dal

giudice naturale e quella di avere reso molto più onerosa la difesa,

com'è per ogni processo che si svolge fuori dalla propria residenza,

onerosità che può costringere a limitare questo diritto;

f) in tali casi non giova rifarsi all'esatto principio che

giudice naturale precostituito è quello determinato dalla legge,

anche in deroga alle norme fondamentali sulla competenza ed anche in

conseguenza di riunione di processi per connessione: ciò, infatti,

può valere se la riunione è avvenuta nel rispetto della legge e non

se essa è stata anomalamente disposta pur nell'opposizione delle

parti.

La Corte di cassazione, tuttavia, con sentenza del 4 luglio 1994

dichiarò inammissibile la richiesta di correzione, considerando: che

la riunione, una volta disposta, consolida i suoi effetti sulla

competenza; che l'errore materiale, per essere suscettibile di

correzione, non deve essere partecipe del processo volitivo del

giudice, ma deve semplicemente consistere in mancanza di

corrispondenza fra il contenuto reale di una decisione e la sua

formale estrinsecazione; che la sentenza di rinvio della Cassazione

è sempre attributiva della competenza, per cui non è consentito

discuterne e l'eventuale errore non è correggibile né è possibile

alcuna modifica.

3. - Tutto ciò premesso, la Corte remittente osserva che la

situazione determinatasi presenta più aspetti di incostituzionalità

che è opportuno rimuovere, come ha chiesto la difesa del Greco.

3.1. - Un primo attiene all'intangibilità assoluta delle pronunce

della Cassazione, con relativa impossibilità di riesame, anche in

quelle statuizioni implicite o conseguenziali, che non sono state

oggetto di dibattito, non sono manifestazione di un giudizio come

decisione e giungono, per il contenuto, quasi a sorpresa. Nel caso

in esame l'errore materiale non può celarsi con l'affermazione (per

altri casi ovvia) che ogni pronuncia della Cassazione, comunque

emessa, è sempre attributiva della competenza e, quindi, espressione

di una volontà decisoria, per cui bisogna fare ossequio all'ipse

dixit. Del resto, prosegue il giudice a quo, pronunce contrastanti in

materia si ripetono da anni fino a tempi recentissimi e v'è stata la

tendenza ad interpretare anche estensivamente le norme sull'errore

materiale per evitare lesioni di diritti ed ingiustizie, superando

talora ostacoli meramente formali. Il contrasto delle pronunce

dimostra l'insufficienza dell'istituto della correzione per evitare

le sostanziali ingiustizie che nei casi di rifiuto ne derivano (e

d'altro lato la possibilità di scantonamenti che dall'adattamento

interpretativo della norma possono derivarne); dimostra anche il

trattamento opposto di casi identici o molto simili, che sono molto

più numerosi di quanto non si creda e comunque di quelli, già

numerosi, che affiorano, con lesione di diritti e, fra l'altro, del

principio di giustizia distributiva, che è poi lesione del principio

di eguaglianza costituzionalmente garantito. Appare, quindi,

costituzionalmente illegittima la mancanza di una norma che regoli

l'impugnazione dei provvedimenti emessi de plano dalla Corte di

cassazione, allorché essi siano o possano subito essere lesivi di

diritti, al di fuori e svincolata dai limiti prescritti per la

correzione materiale degli atti (attribuendone, se del caso, la

competenza alle sezioni unite). Non si tratta di creazione di un

ulteriore grado di giurisdizione, per mancanza del carattere di

generalità e per la sostanziale configurazione di opposizione,

destinata ad evitare le conseguenze negative di errori a sorpresa.

3.2. - Il secondo aspetto - prosegue la Corte remittente - attiene

al principio della perpetuatio iurisdictionis. È certo, e lo ha

riconosciuto la stessa Cassazione nella sentenza 14 novembre 1992,

che nel caso in esame mancavano gli elementi necessari per procedersi

a riunione, anzi vi erano elementi impeditivi destinati a permanere.

La Cassazione ha riconosciuto l'irregolarità della riunione, ma

ha constatato che nel caso specifico particolare non si erano

verificate nullità per il tratto processuale svoltosi davanti alla

Corte di assise di appello di Palermo. Se ciò la Cassazione ha

constatato per circostanze del tutto particolari coincidenti,

tuttavia non ha reso (né mai poteva rendere) regolare la riunione

dei processi che era, restava e resta irregolare e poteva essere

tollerata solo fino a quando non avesse leso diritti. Ma con la

stessa pronuncia ed il rinvio a giudice diverso da quello al quale,

secondo le regole e senza l'irregolare riunione, spetta la competenza

per il giudizio di rinvio, si verificava la lesione del diritto al

giudice naturale, che la Cassazione non ha considerato, né preso in

esame.

Orbene, non si può stabilizzare un'irregolarità; tanto meno la

si può stabilizzare con lesione di diritti.

Né si può dire che il giudice naturale è quello indicato dalle

norme del codice e, in caso di riunione di processi, quello indicato

dalle norme conseguenziali che regolano le modifiche della

competenza. Ciò è esatto per le riunioni regolari; non lo può

essere per quelle irregolari, peraltro oggetto di rilievi fin

dall'inizio, per cui non potrebbe parlarsi neanche di acquiescenza.

Le variazioni di competenza per connessione possono resistere se sono

legittime e se tali restano, non quando cessano di esserlo.

3.3. - Non può, d'altra parte, sfuggire ancora - prosegue il

giudice a quo - che il principio della perpetuatio iurisdictionis è

una fictio non assolutamente necessaria, che spesso si risolve

soltanto in una violazione non giustificata del diritto al giudice

naturale, specie nei casi di processi cumulativi con conseguenze

sulla competenza, secondo applicazioni che finiscono con l'essere

esasperate. Non può sfuggire che, quando una componente del

processo cumulativo si esaurisce per qualsiasi motivo, non vi è più

alcuna ragione perché essa continui ad influire sull'intero

processo, del quale nella realtà non fa più parte, specie se ciò

influisca su diritti o li leda. Nella realtà in tal caso si tratta

di una separazione automatica, fisiologica, conseguente all'esaurirsi

di un elemento componente.

Nel caso in esame con la sentenza della Corte di cassazione è

cessata la cumulatività soggettiva ed anche quella oggettiva. La

Corte di Caltanissetta viene chiamata a conoscere del processo contro

Michele Greco, solo perché irregolarmente riunito a quello contro

gli esecutori materiali, dal quale, per l'esaurirsi di quel processo,

è ormai separato e vive seguendo un iter processuale suo proprio,

processo del quale ben due delle tre sezioni della Corte di assise di

appello di Palermo possono conoscere per altre due volte e sono esse

i giudici naturali del Greco. Non può sfuggire che resta leso o

quanto meno enormemente compresso il diritto di difesa (oltre lo

scopo di conoscibilità diretta dei processi e del loro svolgimento

nei luoghi in cui i fatti sono stati commessi), che diventa

eccessivamente oneroso con conseguenti limitazioni (per restare a

questo processo, è ben evidente che altro è subire il processo di

rinvio ed eventualmente altro ancora nella stessa città, specie se

coincidente con la propria residenza, altro è subirne un secondo in

altra residenza ed un terzo ancora in altra). In conclusione, la

Corte remittente ritiene che in caso di rinvio dalla Cassazione, per

annullamento parziale di sentenza, che importa il venir meno, in un

processo cumulativo, dell'elemento componente che ha determinato

spostamento di competenza, esso debba essere disposto a quel giudice

che è competente per l'imputato e per il reato oggetto del rinvio.

La mancanza di questa previsione (che è anche nella disciplina delle

impugnazioni) importa la sostanziale violazione del diritto al

giudice naturale (che il principio della perpetuatio iurisdictionis,

fondandosi su una fictio, non salva) (art. 25 della Costituzione),

nonché del diritto di difesa, rendendolo molto più oneroso e quindi

comprimendolo (art. 24 della Costituzione).

4. - È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri, il quale ha concluso per l'infondatezza della

questione.

Osserva, in primo luogo, l'Avvocatura generale dello Stato che le

norme impugnate ribadiscono il principio generale di diritto

processuale della c.d. perpetuatio iurisdictionis, già presente in

via generale nel processo civile (art. 5 del codice di procedura

civile) e valevole anche per il processo penale. La ratio sottesa al

detto principio riposa, oltre che su esigenze di economia

processuale, in caso di processi riuniti, anche e soprattutto sulla

certezza delle situazioni giuridiche accertate e sull'esigenza di

evitare giudicati contrastanti. Da ciò consegue che non vi è

violazione del giudice naturale precostituito quando si versa in

ipotesi di processo cumulativo per disposta riunione soggettiva e/o

oggettiva e tale situazione perduri anche nella fase del giudizio

rescissorio conseguente ad annullamento operato dalla Cassazione. Le

osservazioni svolte circa la funzione assolta dalle norme della cui

legittimità costituzionale si tratta escludono anche, ad avviso

dell'Avvocatura, l'esistenza della dedotta violazione del diritto di

difesa costituzionalmente garantito ex art. 24 della Costituzione.

Gli argomenti della ordinanza di rimessione sul punto si riferiscono

ad una asserita "compressione" del diritto di difesa. Ma questi

argomenti provano troppo, in quanto, così ragionando si dovrebbe

sospettare della legittimità costituzionale anche di altre

disposizioni, quali ad esempio gli artt. 45 e ss. del codice di

procedura penale in tema di "rimessione del processo", che, invece,

per la ratio sottostante alle stesse giustificano l'eventuale

compressione del diritto di difesa derivante dallo spostamento

territoriale.

Ciò premesso in linea generale, osserva l'interveniente che il

profilo dell'ordinanza di rimessione riguardante la fattispecie

concreta non appare pertinente. Praticamente il giudice di merito

lamenta l'erroneità della pronuncia della Corte di cassazione sul

rinvio, la erroneità della pronuncia di rigetto da parte della

medesima Corte dell'istanza di correzione di errore materiale, la

inaccettabilità del principio che rende inoppugnabili i

provvedimenti emessi de plano dalla Corte stessa allorché essi siano

o possano subito essere lesivi di diritti. È più che evidente che

eventuali errori di giudizio della Corte di cassazione non possano

essere sindacati in questa sede: in conseguenza non sembra che si

possa discutere se bene o male abbia fatto la Corte Suprema a

rinviare al giudice di Caltanissetta e non piuttosto al giudice di

Palermo; né se bene o male abbia fatto la Corte a non ritenere

ammissibile l'istanza di correzione di errore materiale.

Quanto al problema della intangibilità di alcune pronunce della

Corte Suprema, il problema di costituzionalità, adombrato nella

motivazione dell'ordinanza del giudice di rinvio, non è stato

esplicitamente sollevato nella parte dispositiva. Ad ogni buon fine,

non può non ritenersi la manifesta infondatezza del rilievo di

incostituzionalità, posto che è tutt'altro che illogica la norma

che ritiene inoppugnabili le pronunce della Suprema Corte e fissa

solo alcuni rimedi specifici, come la correzione di errore materiale,

che si concludono anch'essi con una pronuncia inoppugnabile:

l'esigenza di concludere alfine il processo, dopo aver assicurato le

più idonee e ragionevoli garanzie lungo il suo articolato iter,

prevalgono anche sul margine di errore cui nessuna pronuncia, neanche

dei supremi giudici, può sottrarsi. Considerato in diritto

1. - La Corte di assise di appello di Caltanissetta, in sede di

giudizio di rinvio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 25,

primo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 623 e 624 del codice di procedura penale,

i quali, in materia di giudizio di cassazione, disciplinano

rispettivamente l'annullamento con rinvio - con la predeterminazione

dei criteri di designazione del giudice di rinvio - e l'annullamento

parziale delle sentenze.

Più precisamente, dal complesso iter argomentativo dell'ordinanza

di rimessione emerge con chiarezza che il giudice a quo ha inteso

porre due diverse questioni di costituzionalità delle citate norme

del codice di procedura penale, le quali vanno quindi esaminate

distintamente.

2.1. - La prima questione, come testualmente afferma la Corte

remittente, "attiene all'intangibilità assoluta delle pronunce della

Cassazione con relativa impossibilità di riesame anche in quelle

statuizioni implicite o conseguenziali, che non sono state oggetto di

dibattito, non sono manifestazione di un giudizio come decisione e

giungono, per il contenuto, quasi a sorpresa". Si lamenta, quindi, la

"mancanza di una norma che regoli l'impugnazione dei provvedimenti

emessi de plano dalla Corte di cassazione, allorché essi siano o

possano subito essere lesivi di diritti, al di fuori e svincolata dai

limiti prescritti per la correzione materiale degli atti

(attribuendone, se del caso, la competenza alle sezioni unite)". Va

premesso, ai fini dell'esatto inquadramento della questione, che,

come si è ampiamente riferito nella narrativa del fatto, la Corte di

cassazione, a seguito di annullamento (parziale) di sentenza emessa

dalla Corte di assise di appello di Palermo, rinviò il giudizio alla

Corte di assise di appello di Caltanissetta (attuale remittente), la

quale tuttavia, ritenendo che la propria designazione quale giudice

di rinvio fosse frutto di errore materiale, presentò richiesta di

correzione, ai sensi dell'art. 130 del codice di procedura penale,

alla Corte di cassazione: questa, a sua volta, dichiarò

inammissibile l'istanza, ritenendo che non sussistessero, nella

fattispecie, le condizioni di applicabilità dell'invocato istituto.

Anche alla luce della riferita vicenda processuale, le argomentazioni

del giudice a quo devono, pertanto, intendersi dirette non tanto a

denunciare in assoluto l'incensurabilità delle decisioni della Corte

di cassazione, bensì, più specificamente, a lamentare l'inesistenza

di un rimedio straordinario avverso determinate statuizioni

("implicite o conseguenziali" ed "emesse de plano", come afferma il

remittente), quale - in particolare - quella relativa alla

designazione del giudice di rinvio, con conseguente violazione degli

indicati parametri costituzionali.

2.2. - È utile premettere, in linea generale, - anche in ordine a

quanto si dirà in prosieguo -, che questa Corte ha già avuto modo

più volte di affermare che il principio della irrevocabilità ed

incensurabilità delle decisioni della Corte di cassazione, oltre ad

essere rispondente al fine di evitare la perpetuazione dei giudizi e

di conseguire un accertamento definitivo - il che costituisce, del

resto, lo scopo stesso dell'attività giurisdizionale e realizza

l'interesse fondamentale dell'ordinamento alla certezza delle

situazioni giuridiche -, è pienamente conforme alla funzione di

giudice ultimo della legittimità affidata alla medesima Corte di

cassazione dall'art. 111 della Costituzione (cfr., da ultimo,

sentenza n. 247 del 1995, nonché sentenze nn. 21 del 1982, 136 del

1972, 51 e 50 del 1970).

Ciò posto, la questione si rivela chiaramente inammissibile.

Appare, infatti, evidente che il petitum del remittente - come

risulta dalla sua stessa formulazione - si traduce nella richiesta di

introduzione nel sistema processuale di un mezzo straordinario di

impugnazione che, in presenza di determinate condizioni, consenta di

ovviare alle conseguenze, ritenute lesive di diritti dell'imputato,

di (presunti) errori contenuti nelle pronunce della Corte di

cassazione.

Ma è assorbente rilevare, in proposito, - e fermo restando quanto

sopra detto sull'esigenza che il processo si concluda alfine

irretrattabilmente -, che una siffatta richiesta di pronuncia

additiva è palesemente inammissibile, comportando l'introduzione di

innovazioni che, per la loro ampiezza e per la pluralità di

soluzioni e modalità attuative, non possono che discendere da scelte

riservate al legislatore, nell'esercizio della sua sfera di

discrezionalità nell'opera di conformazione del processo (v., oltre

alle citate sentenze nn. 21 del 1982 e 136 del 1972, anche, più in

generale, la sentenza n. 471 del 1992).

3.1. - La seconda questione sollevata dalla Corte nissena si

riassume nel censurare le norme del codice di procedura penale sopra

menzionate nella parte in cui non prevedono che "in caso di rinvio

dalla Cassazione, per annullamento parziale di sentenza, che importa

il venir meno, in un processo cumulativo, dell'elemento componente

che ha determinato spostamento di competenza, esso debba essere

disposto a quel giudice che è competente per l'imputato e per il

reato oggetto del rinvio".

Osserva, in particolare, il giudice remittente che, a seguito

della sentenza della Corte di cassazione sopra menzionata, era ormai

cessata la cumulatività oggettiva e soggettiva del processo,

peraltro originata da un'irregolare riunione, con la conseguenza che

non sussisteva più alcuna ragione per rinviare il giudizio - in base

ad una inadeguata applicazione del principio della perpetuatio

iurisdictionis - alla Corte di Caltanissetta, anziché al giudice

(nella specie, la Corte di assise di appello di Palermo) competente,

secondo le regole ordinarie, a giudicare l'unico imputato residuo.

La mancanza di una previsione normativa in tal senso comporta, ad

avviso del medesimo giudice a quo, la violazione del principio del

giudice naturale (art. 25, primo comma, della Costituzione), nonché

la lesione del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione),

rendendone molto più gravoso l'esercizio.

3.2. - Anche questa seconda questione si rivela inammissibile per

un duplice ordine di ragioni strettamente connesse.

Non può sfuggire, in primo luogo, il rilievo, - espresso anche

dall'Avvocatura dello Stato -, che la Corte remittente, nel porre

l'indicata questione, finisca in realtà con il censurare non tanto

la norma che indica i criteri di designazione del giudice di rinvio,

quanto, in realtà, la stessa sentenza della Cassazione che ha

applicato, secondo il giudice a quo in modo erroneo, la norma

medesima. Che l'effettivo oggetto dell'impugnativa sia costituito

dalla pronuncia della Corte di cassazione discende dalla

considerazione che, secondo la costante giurisprudenza di detta Corte

(anche relativamente alle norme del nuovo codice di procedura penale

in materia di annullamento con rinvio), la sentenza con cui essa

devolve il giudizio di rinvio a un determinato giudice è sempre

attributiva della competenza, come risulta dall'art. 627, comma 1,

del codice vigente, di tenore identico a quello dell'art. 544, primo

comma, del codice abrogato: pertanto, il titolo della legittimazione

del giudice di rinvio a conoscere del processo è costituito

direttamente dalla pronuncia della Cassazione (cfr., in tal senso, la

citata sentenza di questa Corte n. 51 del 1970). Ne deriva, in

conclusione, che, sub specie di giudizio di costituzionalità, la

questione in esame si traduce in realtà nella richiesta a questa

Corte di operare una sorta di "revisione in grado ulteriore" della

sentenza della Corte di cassazione che ha dato origine al giudizio a

quo, e cioè di svolgere un ruolo di giudice dell'impugnazione che

ovviamente non le compete (cfr. la citata sentenza n. 247 del 1995, e

le ordinanze nn. 410 e 44 del 1994).

3.3. - Ma vi è un secondo aspetto di inammissibilità della

questione, intimamente connesso a quello già evidenziato, che si

rivela comunque decisivo e che trae origine anch'esso dalla natura

definitiva ed irretrattabile delle decisioni della Corte di

cassazione.

Tale principio - sulla cui piena legittimità si è già detto

sopra al punto

2.2. - ha sempre trovato applicazione, attraverso

norme specifiche, anche in materia di giurisdizione e di competenza.

Limitando l'esame al codice di procedura penale vigente, l'art. 25

dispone, in linea generale, che "la decisione della Corte di

cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel

corso del processo" (salvo fatti nuovi che comportino determinate

conseguenze); l'art. 32, comma 3, richiama, in tema di sentenze di

risoluzione dei conflitti, l'art. 25; a sua volta, per quanto qui

più specificamente interessa, l'art. 627, comma 1, stabilisce che

"nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza

attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto

dall'art. 25". Va ricordato, in proposito, che con la citata sentenza

n. 51 del 1970 questa Corte dichiarò non fondata - in riferimento

agli artt. 24 e 25, primo comma, della Costituzione - la questione di

legittimità costituzionale dell'identica norma contenuta nell'art.

544, primo comma, del codice del 1930. Ciò posto, non può che

ribadirsi la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui

dalla autorità di giudicato delle decisioni della Cassazione in

materia discende la irrilevanza di questioni che tendano a rimettere

in discussione la competenza attribuita nel caso concreto dalla

Cassazione medesima, in quanto ogni ulteriore indagine sul punto deve

ritenersi definitivamente preclusa e quindi nessuna influenza

potrebbe avere una qualsiasi pronuncia di questa Corte nel giudizio a

quo (cfr. sentenze nn. 25 del 1989, 237 e 216 del 1976, 132 del

1970).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 623 e 624 del codice di procedura penale, sollevate, in

riferimento agli artt. 24 e 25, primo comma, della Costituzione,

dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:294 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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