Corte costituzionale

Sentenza n. 271/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/2002 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 55r.d. 1127/1939

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del regio

decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative

in materia di brevetti per invenzioni industriali), promosso con

ordinanza emessa il 2 marzo 2001 dalla Commissione dei ricorsi contro

i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi sul ricorso

proposto da Franco Prinari, iscritta al n. 816 del registro ordinanze

2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª

serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice

relatore Franco Bile.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 2 marzo 2001, la Commissione dei ricorsi

contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ha

sollevato, in riferimento agli articoli 3, 9 e 35 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del regio

decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative

in materia di brevetti per invenzioni industriali), in quanto la

previsione, in esso contenuta, della sanzione della decadenza dal

brevetto per invenzione industriale per il mancato pagamento, entro

sei mesi dalla scadenza, della tassa annuale dovuta, sarebbe in

contrasto con la tutela dello sviluppo della ricerca scientifica e

tecnica e del diritto al lavoro, nonché irragionevole, per non

essere proporzionata alla gravità della violazione ed all'esigenza

di tutela dell'interesse protetto.

La questione è stata sollevata nel corso del giudizio di

impugnazione introdotto da Franco Prinari avverso il provvedimento

del 16 dicembre 1998, con il quale l'Ufficio italiano brevetti e

marchi ha dichiarato la sua decadenza dal brevetto rilasciatogli il

27 gennaio 1992, relativamente ad un'invenzione indicata con il

titolo "servocambio fluidodinamico".

In ordine alla vicenda oggetto di giudizio la rimettente

riferisce che l'ufficio aveva dichiarato la decadenza dal brevetto,

con provvedimento del 16 dicembre 1998, nel presupposto dell'omesso

pagamento della tassa della quarta e quinta annualità,

rispettivamente per il 1991 ed il 1992; che il Prinari aveva

impugnato il provvedimento e ne aveva dedotto l'illegittimità per

carenza di motivazione ed insussistenza del preteso inadempimento

delle due annualità; che nelle conclusioni il ricorrente aveva

chiesto anche sollevarsi questione di legittimità costituzionale

dell'art. 55 cit. nella parte in cui non prevederebbe un formale atto

di diffida per la regolarizzazione preventivo alla decadenza.

La rimettente - ritenuta la tempestività del ricorso - rileva

che nel merito esso non apparirebbe fondato ed il provvedimento

sarebbe legittimo, giacché effettivamente non sarebbe stato provato

dal ricorrente il pagamento delle due annualità per il 1991 ed il

1992.

2. - La rimettente argomenta, quindi, la non manifesta

infondatezza della sollevata questione, osservando che la sanzione

della decadenza non sarebbe funzionale alla tutela dell'interesse

erariale al prelievo sulle concessioni governative ed anzi lo

penalizzerebbe, in conseguenza della perdita delle annualità della

tassa di mantenimento per la durata ventennale, che altrimenti

avrebbe la privativa. In realtà la decadenza avrebbe una diversa

finalità, alla stregua delle seguenti considerazioni: a) nel quadro

della garanzia costituzionale della libertà di iniziativa economica

privata (art. 41 Cost.), le privative industriali si presenterebbero

"come regimi eccezionali dell'impresa, in quanto sottraggono

temporaneamente alla concorrenza .. le produzioni tecnicamente

innovative" dando luogo ad un "privilegio" per il titolare; b) tanto

giustificherebbe l'imposizione al medesimo di particolari oneri e la

previsione della sanzione della perdita del privilegio per il caso

della loro inosservanza: il pagamento delle annualità di

mantenimento sarebbe appunto uno di tali oneri; un altro sarebbe

l'attuazione tempestiva e continuata dell'invenzione brevettata.

Tuttavia, pur individuata nei suddetti termini la funzione della

decadenza per mancato pagamento delle annualità, tale sanzione

sembra alla rimettente eccessivamente rigorosa, in quanto la

previsione di oneri per la conservazione delle privative a garanzia

della libertà di iniziativa economica dovrebbe avvenire in modo

compatibile con gli altri valori costituzionali che il brevetto

intende promuovere. Tra questi vi sarebbe quello della tutela del

lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni" ex art. 35 della

Costituzione e quello dello "sviluppo della ricerca scientifica e

tecnica", posto che non potrebbe dubitarsi che l'attribuzione a chi

innova o investe risorse economiche nell'innovazione della riserva

del suo sfruttamento economico temporaneo "stimoli il lavoro

intellettuale di ricerca applicata all'innovazione tecnica, quanto la

destinazione di risorse all'innovazione". Sotto tale profilo, secondo

la rimettente, la decadenza dal brevetto per mancato pagamento di un

tributo, come la tassa di concessione governativa, sarebbe "una

sanzione sovradimensionata rispetto all'inadempimento

dell'obbligazione" in questione, che potrebbe sanzionarsi con una

soprattassa o penalità.

Inoltre, risulterebbe di dubbia razionalità, "nella prospettiva

del principio di parità di trattamento, da intendersi come principio

di proporzionalità della regola alla realtà regolata (art. 3 della

Costituzione)". Invero, la restituzione al regime di libera

concorrenza dello sfruttamento imprenditoriale della innovazione ed

il disconoscimento degli interessi ad una remunerazione del lavoro

creativo e degli investimenti dell'inventore, provocati dalla

decadenza, sembrerebbero "risalire ad una illegalità (il mancato

pagamento di una tassa) che con la costituzione economica ha poco o

nulla a che fare" apparendo la regolarità del versamento del tributo

funzionale ad interessi di gettito dell'amministrazione e non già ad

"interessi correlati all'assetto, concorrenziale o monopolistico, del

mercato e al contributo che l'assetto prescelto può dare alla

crescita tecnologica del Paese".

L'irragionevolezza della sanzione della decadenza sarebbe,

inoltre, ben più evidente, ove si consideri: a) che l'inadempimento

di un onere ben più significativo (in quanto pregiudica l'interesse

collettivo a fruire dell'innovazione), quale quello dell'attuazione

dell'invenzione brevettata non è sanzionato con la decadenza, bensì

con la soggezione del brevettante inerte a licenza obbligatoria "a

favore di ogni interessato che ne faccia richiesta" (giusta l'art. 54

del r.d. n. 1127 del 1939, come novellato dal d.P.R. 26 febbraio

1968, n. 849), in linea con quanto dispone il diritto internazionale

della proprietà industriale, e particolarmente l'art. 5/A della

Convenzione dell'Unione di Parigi del 20 marzo 1883, nel testo

riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e ratificato in Italia con la

legge 28 aprile 1976, n. 424 (Ratifica ed esecuzione di accordi

internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottato a

Stoccolma il 14 luglio 1976) e l'art. 31 del recente Accordo TRIPS

(testo di Marrakech del 15 aprile 1994), ratificato in Italia con la

legge 29 dicembre 1994, n. 747 (Ratifica ed esecuzione degli atti

concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a

Marrakech il 15 aprile 1994); b) che il diritto comunitario e

nazionale (vengono citati gli artt. 30, 81 e 82 del Trattato CE e gli

artt. 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela

della concorrenza e del mercato) a tutela della libertà di

concorrenza e della libera circolazione dei prodotti e dei servizi

nel mercato interno, pur non rifiutando la privativa offrono come

strumento per temperarne gli effetti la repressione della posizione

dominante; c) che la precarietà in difetto di regolare versamento

della tassa di mantenimento non sussiste per altri diritti di

proprietà intellettuale, come la registrazione delle topografie dei

prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70, Norme per

la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori),

per cui non è prevista una tassa di mantenimento (art. 12 della

tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, Disciplina delle tasse

sulle concessioni governative), mentre per le c.d. "creazioni utili"

(come il software e le banche di dati), che si concreterebbero in

"innovazioni preordinate, al pari delle invenzioni, a risolvere

problemi prevalentemente tecnici" non è nemmeno prevista una tassa

di concessione all'atto della costituzione, in relazione al

riconoscimento - pur acquisito, secondo la rimettente, "all'esito di

itinerari normogenetici ben poco lineari" - della protezione concessa

dalla legge sul diritto d'autore (viene citato l'art. 2, nn. 8 e 9

del testo vigente della legge 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del

diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

Sulla base di tali premesse, la rimettente ha sollevato d'ufficio

la questione nei termini innanzi esposti.

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha

depositato memoria, nella quale ha sostenuto l'infondatezza della

sollevata questione, premettendo anzitutto che nell'ordinamento

esistono moltissime norme che sanzionano con la decadenza il mancato

adempimento di un onere, di qualsivoglia natura, in un determinato

termine e che la sanzione apparirebbe giustificata, di volta in

volta, dall'esigenza di tutela di contrapposti interessi superiori o

di pari livello. Allo stesso modo vi sarebbero altrettanti casi in

cui la sanzione sarebbe meno pesante, ma la scelta fra il maggiore o

minore rigore sarebbe rimessa al legislatore. La contestazione della

ragionevolezza della scelta operata nella fattispecie, svolta dalla

rimettente sotto il profilo della violazione del principio di

proporzionalità, sarebbe smentita dalla considerazione che la

finalità della decadenza di cui trattasi non sarebbe solo di

tutelare l'interesse erariale, ma anche quello alla libertà di

iniziativa economica.

D'altro canto, la situazione di cui alla norma denunciata non

sarebbe assimilabile a quella dell'inadempimento dell'onere di

attuazione del brevetto, perché tale inadempimento potrebbe essere

conseguenza di una scelta tattica e provvisoria del brevettante, "che

può avere interesse a congelare la situazione, scelta che il

legislatore ha ritenuto contrastabile efficacemente con l'apertura in

favore dei terzi per l'ottenimento di una licenza obbligatoria"

mentre l'inerzia del brevettante, in caso di mancato pagamento della

tassa, in quanto protrattasi oltre un ragionevole lasso di tempo,

sarebbe stata ritenuta sintomo di "un disinteresse a cospetto del

quale non v'è ragione di mantenere la tutela speciale".

Nell'imminenza della camera di consiglio, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, nella

quale, richiamando l'art. 90 del r.d. n. 1127 del 1939, argomenta

che, per effetto di esso, il titolare del brevetto incorso nella

decadenza potrebbe usufruire di un ulteriore termine per evitarla,

sia pure nei casi in cui possa dimostrare di avere usato la massima

diligenza ai fini dell'osservanza del termine scaduto. Tale argomento

confermerebbe l'insussistenza della irragionevolezza della scelta del

legislatore di far discendere la decadenza dal mancato pagamento

della tassa annuale. Considerato in diritto

1. - La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti

dell'Ufficio italiano brevetti e marchi propone - in riferimento agli

articoli 3, 9 e 35 della Costituzione - la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 55 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127

(Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per

invenzioni industriali), secondo cui "il brevetto decade per mancato

pagamento entro sei mesi dalla scadenza della tassa annuale dovuta".

2. - La legittimazione della Commissione dei ricorsi contro i

provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi a sollevare

giudizi di costituzionalità in via incidentale è stata affermata

implicitamente dall'ordinanza n. 77 del 1971, ed espressamente dalla

sentenza n. 158 del 1995 e da altre.

3. - La questione non è fondata.

4. - La violazione degli artt. 9 e 35 della Costituzione è

argomentata dalla rimettente sotto il profilo che la sanzione

comminata per il mancato tempestivo pagamento della tassa annuale

sarebbe eccessivamente rigorosa, in particolare sotto il profilo

della sua incompatibilità con i valori costituzionali della

promozione dello "sviluppo della ricerca scientifica e tecnica"

(art. 9) e della tutela del lavoro "in tutte le sue forme ed

applicazioni" (art. 35).

5. - La norma impugnata non viola l'art. 9 della Costituzione.

L'interesse tutelato da tale precetto - soddisfatto nel momento

in cui, consentendosi all'autore dell'invenzione industriale di

brevettarla, si rende particolarmente conveniente la correlata

attività inventiva - non è certamente sacrificato dalla

comminazione della decadenza dal brevetto per il mancato pagamento

della tassa annuale. Infatti, essendo stata l'attività inventiva

già svolta, il solo modo in cui la "ricerca tecnica" può al

riguardo progredire attiene alle modalità di sfruttamento

dell'invenzione, e la decadenza dal brevetto comporta, con la

generale fruibilità dell'invenzione, l'ampliamento della platea di

coloro che a quello sfruttamento possono procedere.

6. - Infondata è anche la censura di violazione dell'art. 35

della Costituzione.

Il parametro - invocato in modo generico - non è pertinente, in

quanto il lavoro intellettuale dell'inventore trova riconoscimento

all'atto della concessione del brevetto, mentre il pagamento della

tassa annuale di mantenimento coinvolge piuttosto la possibilità

dello sfruttamento economico dell'invenzione, che è tutelato invece

dall'art. 41 della Costituzione, non considerato dall'ordinanza di

rimessione.

E comunque, ove pure la decadenza dal brevetto incidesse

sull'attività lavorativa del brevettante, la preclusione della

continuazione di questa attività derivante dalla decadenza -

correlandosi al mancato pagamento della tassa annuale, e quindi

caratterizzandosi in termini sanzionatori - non può di per sé

ledere l'art. 35 della Costituzione.

7. - Il contrasto con l'art. 3 Cost. è ravvisato anzitutto sotto

il profilo dell'irragionevolezza intrinseca della sanzione per

difetto di proporzione, in quanto la restituzione al regime di libera

concorrenza dello sfruttamento imprenditoriale dell'innovazione ed il

disconoscimento dell'interesse ad una remunerazione del lavoro

creativo e degli investimenti dell'inventore, provocati dalla

decadenza, sembrano alla rimettente "risalire ad una illegalità (il

mancato pagamento di una tassa) che con la costituzione economica ha

poco o nulla a che fare" essendo la regolarità del versamento del

tributo funzionale ad interessi di gettito dell'amministrazione (che

potrebbero essere soddisfatti con l'imposizione di una soprattassa o

penalita) e non già ad "interessi correlati all'assetto,

concorrenziale o monopolistico, del mercato e al contributo che

l'assetto prescelto può dare alla crescita tecnologica del Paese".

8. - La censura è infondata.

La norma impugnata prevede sostanzialmente una sanzione per il

mancato pagamento di una tassa di concessione governativa.

Orbene, in tema di sanzioni, quale che sia la natura della

violazione sanzionata, il legislatore ha un'ampia discrezionalità in

ordine all'individuazione delle condotte sanzionabili, nonché della

tipologia e della misura delle sanzioni (cfr., da ultimo, ordinanze

n. 282, n. 260, n. 60 e n. 33 del 2001 e n. 175 del 2000).

Ciò non significa che il concreto esercizio di tale potere

discrezionale sia sottratto al controllo di conformità al principio

di ragionevolezza, ma comporta che la violazione di quest'ultimo sia

configurabile solo se l'irragionevole esercizio della

discrezionalità risulti in modo palese (cfr. ordinanza n. 60 del

2001), nel senso che la concreta determinazione della sanzione da

parte del legislatore esuli all'evidenza dal novero delle possibili

scelte adeguate al caso, e quindi sconfini nell'arbitrarietà.

Nella specie, è vero che - come afferma la rimettente la norma

impugnata tutela un interesse erariale (correlandosi la sanzione al

mancato pagamento di una tassa di concessione) e che questo interesse

potrebbe essere soddisfatto anche con il pagamento di una soprattassa

o di una penalità o comunque in modo diverso dalla decadenza dal

brevetto.

Ma il legislatore - scegliendo, in una vasta tipologia di

sanzioni astrattamente applicabili, proprio la decadenza dal brevetto

come la misura più adatta a colpire il mancato pagamento della tassa

annuale ha evidentemente inteso collegare il mantenimento della

privativa ad un persistente interesse del brevettante.

Questa scelta - volta a garantire l'effettiva attuazione della

privativa - non può considerarsi irragionevole, tenendo anche conto

dell'art. 47 del r.d. n. 1127 del 1939, che ammette il brevettante al

pagamento tardivo della tassa annuale, con una soprattassa, nei sei

mesi successivi alla scadenza del termine di pagamento, e

dell'art. 90 dello stesso decreto, che concede al brevettante incorso

nella decadenza pur avendo usato la massima diligenza esigibile di

chiedere, entro l'anno dalla scadenza del termine, di essere

"reintegrato nei suoi diritti" e di poter quindi effettuare, nei sei

mesi successivi a tale scadenza, il pagamento tardivo della tassa

annuale, con una soprattassa.

9. - In secondo luogo, il contrasto con l'art. 3 Cost. è

prospettato dal giudice rimettente sotto il profilo che la

fattispecie in esame sarebbe disciplinata in modo ingiustificatamente

diverso rispetto al trattamento riservato: a) al ben più

significativo inadempimento, idoneo a pregiudicare l'interesse

collettivo a fruire dell'innovazione, consistente nella mancata

attuazione dell'invenzione brevettata, sanzionato non con la

decadenza, bensì con la soggezione del brevettante inerte a licenza

obbligatoria "a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta"

(art. 54 del r.d. n. 1127 del 1939, novellato dal d.P.R. 26 febbraio

1968, n.849); b) ad altri diritti di proprietà intellettuale, come

la registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori

(legge 21 febbraio 1989, n. 70), per cui non è prevista una tassa di

mantenimento (art. 12 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del

1972), o come le c.d. "creazioni utili" (quali le banche di dati),

per cui non è prevista nemmeno una tassa di concessione all'atto

della costituzione, in relazione al riconoscimento della protezione

concessa dalla legge sul diritto d'autore (art. 2, n. 9, della legge

22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'art. 2 del d.lgs.

6 maggio 1999, n.169).

10. - Anche questa censura è infondata.

La diversa sanzione comminata dal citato art. 54 per il caso di

mancata attuazione del brevetto non è comparabile alla decadenza per

mancato pagamento della tassa annuale, perché il comportamento

sanzionato è del tutto diverso da quello considerato dalla norma

impugnata; perché di fronte ad esso il brevettante non ha rimedi che

lascino immutata la sua situazione (e dunque solo in apparenza la

sanzione appare meno grave della decadenza); e perché il

comportamento sanzionato presuppone il pagamento della tassa in

questione.

Infine, le altre due situazioni ricordate non prevedono,

rispettivamente, né la tassa di mantenimento né quella di

concessione e tale diverso regime - espressione di discrezionalità

del legislatore - rende di conseguenza impossibile un confronto con

la situazione di cui alla norma censurata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo 55 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo

delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni

industriali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 9 e 35 della

Costituzione, dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti

dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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