Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1966 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 506 del

Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 luglio

1965 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Pesaro

Ruggero, iscritta al n. 193 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 30 ottobre 1965.

Udita nella camera di consiglio del 3 febbraio 1966 la relazione

del Giudice Giuseppe Verzì.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 19 luglio 1965, emessa nel procedimento penale

contro Pesaro Ruggero, il Pretore di Padova ha sollevato la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 506 del Codice di procedura

penale, ritenendo che la facoltà concessa al Pretore di pronunciare

condanna per decreto senza avere prima interrogato l'imputato o

enunciato il fatto in un mandato rimasto senza effetto violi il diritto

di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Premesso che, con precedente ordinanza, lo stesso Pretore aveva

sollevato, sempre in riferimento all'art. 24 della Costituzione, altra

questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, - terzo comma,

del Codice di procedura penale, nella parte in cui dà facoltà al

Pretore di rinviare l'imputato a giudizio senza che l'imputato sia

stato interrogato sul fatto o il fatto sia stato enunciato in un

mandato rimasto senza effetto, l'ordinanza afferma che le medesime

ragioni valgono anche nel caso del decreto penale, che è una decisione

di condanna. Si pone inoltre in rilievo come un mezzo difensivo così

importante quale è l'interrogatorio dell'imputato serve a

puntualizzare meglio l'accusa, conferisce al giudice elementi per

dedurre se convenga oppur no (anche sotto il punto di vista

dell'economia processuale) definire il processo per decreto e dà la

possibilità di graduare la pena tenendo conto delle condizioni

soggettive di cui all'art. 133 del Codice penale.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata, e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 30

ottobre 1965.

Non vi è stata costituzione di parti nel giudizio innanzi questa

Corte, onde la decisione è stata adottata in camera di consiglio. Considerato in diritto :

1. - L'omissione dell'interrogatorio dell'imputato nel giudizio per

decreto, previsto dagli artt. 506 e seguenti del Codice di procedura

penale, non viola il diritto di difesa garantito dal l'art. 24 della

Costituzione.

La questione proposta dal Pretore di Padova deve ritenersi

Sostanzialmente decisa dalla sentenza di questa Corte n. 170 del 23

dicembre 1963, la quale ha ritenuto che, nel detto giudizio, il diritto

di difesa viene realizzato in quanto, proponendo l'opposizione prevista

dall'art. 507, primo e secondo comma, del Codice di procedura penale,

l'opponente è in grado di svolgere le sue ragioni con ampia conoscenza

non soltanto delle risultanze processuali, ma anche della valutazione

fattane in precedenza dal giudice. Per dissentire da questa decisione

l'ordinanza di rimessione adduce, fra l'altro, ragioni di opportunità,

le quali non possono costituire motivo di illegittimità

costituzionale, ma soltanto oggetto di valutazione discrezionale, nei

singoli casi, da parte del Pretore, l'art. 506 del Codice di procedura

penale consente di procedere alle "investigazioni che reputa

necessarie" e quindi anche all'interrogatorio dell'imputato.

2. - Il giudizio per decreto, collocato dal Codice di procedura

penale fra i "Giudizi speciali", viene adottato per ragioni di economia

processuale, allo scopo di definire rapidamente sine strepitu et figura

iudicii quei procedimenti per i quali il Pretore, in seguito all'esame

degli atti, ritiene superfluo il dibattimento. Ed è un procedimento

che, appunto per la semplicità della forma, che tuttavia non menoma le

garanzie difensive, ha dato ottimi risultati, tanto che mentre nel

Codice di procedura penale del 1913 era limitato alle contravvenzioni,

dal legislatore del 1930 è stato esteso anche ai delitti perseguibili

di ufficio, quando il Pretore ritenga di dovere infliggere soltanto la

pena pecuniaria. Emesso qualora il giudicante preveda che l'imputato

non abbia a lamentarsi del provvedimento, il decreto penale è una

decisione di condanna sottoposta a condizione risolutiva dipendente

dalla volontà dell'imputato.

3. - In riferimento all'art 24 della Costituzione, è da porre in

rilievo che, nel caso in esame, trattasi di un giudizio speciale, e

che, pertanto, ai fini della tutela del diritto di difesa, non va

discusso se un singolo atto processuale sia opportuno o necessario, ma

va stabilito se gli strumenti apprestati dalla legge, con quella

diversità dipendente dall'adattamento alla struttura di ciascun

procedimento, consentano egualmente pieno esercizio di tale diritto.

Orbene, secondo l'attuale disciplina, la difesa è garantita, sotto un

duplice aspetto. In primo luogo, si concede all'imputato facoltà di

scelta: accettare o meno la condanna; ed è evidente che l'accettazione

non solo elimina di per se stessa qualsiasi questione difensiva, ma

dimostra che l'imputato non ha motivo né interesse di chiedere che si

proceda all'esperimento del pubblico dibattimento. Il che si traduce

molto spesso in un vantaggio per lo stesso interessato. In secondo

luogo, la volontà di difendersi, manifestata attraverso l'opposizione

al decreto, ha l'immediato effetto di far perdere ogni efficacia

giuridica alla condanna, di metterla cioè nel nulla, come se non fosse

stata mai pronunziata. Ed a seguito della opposizione, il processo

prende il normale corso, mentre il decreto penale assume la funzione di

contestazione dell'accusa e quindi costituisce la base della

discussione dibattimentale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 506 del Codice di procedura penale, nella parte in cui dà

facoltà al Pretore di pronunziare condanna per decreto penale senza

aver prima interrogato l'imputato od enunciato il fatto in un mandato

rimasto senza effetto, questione sollevata in riferimento all'art. 24

della Costituzione, con ordinanza 19 luglio 1965 del Pretore di Padova.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIPACIO.

ECLI:IT:COST:1966:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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