Corte costituzionale

Sentenza n. 268/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1994 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1,

della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa

integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di

dirittive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre

disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con

ordinanza emessa il 26 maggio 1993 dal Pretore di Torino nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Arena Salvatore ed altri e

la s.r.l. Whirlpool Italia, Divisione Aspera, iscritta al n. 582 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione della s.r.l. Whirlpool Italia,

Divisione Aspera;

Udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1994 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Giacinto Favalli, Carlo Mezzanotte, Rosario

Flammia e Paolo Tosi per la s.r.l. Whirlpool, Divisione Aspera;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di due giudizi riuniti, promossi da Salvatore Arena

ed altri e da Luigi Lopez contro la S.r.l. Whirlpool Italia per

ottenere la declaratoria di illegittimità dei licenziamenti loro

intimati e la reintegrazione nei rispettivi posti di lavoro, con gli

ulteriori provvedimenti di cui all'art. 18 della legge n. 300 del

1970, il Pretore di Torino, con ordinanza del 26 maggio 1993, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 39 e 41, primo comma, Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della

legge 23 luglio 1991, n. 223, "nella parte in cui prevede che un

accordo sindacale possa derogare alla legge in relazione ai criteri

di scelta dei lavoratori da licenziare stabiliti alle lettere a), b),

c) della stessa norma".

Ad avviso del giudice remittente, l'efficacia del contratto

collettivo di diritto comune è regolata dai principi privatistici

del mandato. Perciò la norma impugnata - in quanto attribuisce alle

associazioni sindacali il potere non solo di regolare il contenuto

dei contratti individuali di lavoro, ma anche di dettare regole, in

deroga a norme di legge, per la loro risoluzione, comprimendo il

"diritto dei singoli alla prosecuzione del rapporto" - viola: a) il

principio di libertà di iniziativa economica, il quale garantisce

anche l'autonomia contrattuale dei singoli prestatori di lavoro

subordinato; b) il principio di libertà di organizzazione sindacale,

al quale è estraneo il potere delle associazioni sindacali di

stipulare "qualsiasi negozio destinato a produrre effetti nei

confronti di un singolo rapporto di lavoro": l'associazione

sindacale, in base al mandato conferitole dagli associati, non

diventa titolare anche dei diritti del singolo inerenti alla

risoluzione del rapporto di lavoro.

È denunciata inoltre la violazione dell'art. 3 Cost. e ancora

degli artt. 39 e 41, primo comma, Cost., sul riflesso che ai

contratti collettivi previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n.

223 del 1991 è attribuita efficacia erga omnes senza le condizioni

cui tale efficacia è subordinata dal quarto comma dell'art. 39 Cost.

La questione è ritenuta rilevante anche sotto questo ulteriore

profilo perché "nella specie buona parte dei ricorrenti non è

iscritta ad alcuna associazione sindacale".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituita la società Whirlpool Italia chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata.

L'inammissibilità è dedotta sia per il fatto che i ricorrenti o

hanno stipulato specifici atti di transazione della lite o non hanno

impugnato il licenziamento nei termini di legge, sia perché la

rilevanza della questione è motivata in ragione della pretesa

necessità di valutare, alla luce dei richiamati parametri

costituzionali, se un accordo sindacale possa "derogare a norme di

legge in materia di risoluzione del contratto di lavoro senza violare

i diritti dei singoli", mentre è proprio la legge ad attribuire, in

via principale, alla contrattazione collettiva la possibilità di

individuare i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in

mobilità". I criteri legali hanno una funzione sussidiaria, essendo

destinati ad operare solo in mancanza di accordi sindacali sul punto.

Nel merito la difesa della società osserva che l'ordinanza di

rimessione muove da un presupposto completamente errato, quasi che

nel caso in esame la fonte costitutiva della risoluzione dei singoli

contratti di lavoro e delle modalità della stessa fosse l'accordo

sindacale, anziché l'atto unilaterale di recesso posto in essere dal

datore di lavoro in conformità dell'accordo, rispetto al quale i

criteri legali di scelta hanno natura di norma suppletiva. I

contratti collettivi, cui rinvia la norma impugnata, sono un esempio

di "quegli accordi che vengono qualificati da dottrina e

giurisprudenza come accordi gestionali o di procedimentalizzazione, i

quali contengono la determinazione, in via generale ed astratta,

delle condizioni economiche e normative di trattamento dei

lavoratori, bensì la determinazione dei modi e delle condizioni

nelle quali verrà esercitato nell'immediato il potere organizzativo

dell'imprenditore".

Di fronte a contratti collettivi di questo tipo è "esclusa in

radice l'ipotizzabilità di una collisione col principio di libertà

sindacale di cui all'art. 39 Cost. da parte di una legge la quale,

come nel nostro caso, attribuisce all'autonomia collettiva la

funzione di controllo e limitazione del potere di licenziamento

collettivo". In questo senso si è pronunciata ripetutamente la Corte

di cassazione in relazione agli accordi sindacali, anteriori alla

legge n. 223 del 1991, in tema di criteri di selezione dei lavoratori

da collocare in Cassa integrazione guadagni. Viene pure richiamata la

sentenza n. 694 del 1988 di questa Corte, secondo cui "legittimamente

ed utilmente opera il potere rappresentativo e negoziale degli

organismi sindacali, soprattutto di fabbrica, in funzione di

temperamento del potere imprenditoriale". Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt.

3, 39 e 41, primo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.

223, "nella parte in cui prevede che un accordo sindacale possa

derogare alla legge in relazione ai criteri di scelta dei lavoratori

da licenziare stabiliti alle lettere a), b), c) della stessa norma".

2. - La Società Whirlpool Italia ha eccepito l'inammissibilità

della questione per il duplice motivo, da un lato, che i lavoratori

in causa o hanno stipulato specifici atti di transazione della lite o

non hanno impugnato tempestivamente il licenziamento, dall'altro, che

il giudice rimettente ha ritenuto rilevante la questione alla stregua

di una interpretazione errata della norma denunziata.

L'eccezione non può essere accolta. Sotto il primo profilo, essa

è fondata su circostanze di fatto, delle quali l'accertamento e la

valutazione spettano esclusivamente al giudice del merito; sotto

l'altro profilo è contraddetta dalla giurisprudenza costante di

questa Corte, secondo cui, ai fini dell'ammissibilità della

questione, è sufficiente che la rilevanza sia coerentemente motivata

sulla base di premesse non manifestamente implausibili (cfr., da

ultimo, sent. n. 183 del 1994).

3. - La questione non è fondata.

Improprio è anzitutto il riferimento all'art. 41, primo comma,

Cost., richiamato per primo nella sequenza argomentativa

dell'ordinanza di rimessione, sul riflesso che esso garantirebbe

l'autonomia privata dei singoli, e in particolare "la libertà di

ciascun singolo di stipulare un contratto di lavoro subordinato con

l'imprenditore, nonché di risolverlo secondo le norme vigenti". La

censura non è comprensibile se non collegandola all'assunto,

palesemente insostenibile, che il contratto collettivo cui rinvia

l'art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 sia "destinato a

produrre effetti nei confronti di un singolo rapporto di lavoro", sia

cioè, esso stesso, la causa immediata della risoluzione del rapporto

individuale nei confronti dei lavoratori "collocati in mobilità".

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, l'autonomia

contrattuale dei singoli è tutelata a livello di Costituzione solo

indirettamente, in quanto strumento di esercizio di libertà

costituzionalmente garantite (cfr. sentenze nn. 89 del 1984, 159 del

1988, 241 del 1990). L'art. 41 tutela l'autonomia negoziale come

mezzo di esplicazione della libertà di iniziativa economica, la

quale si esercita normalmente in forma di impresa. Chi stipula un

contratto di lavoro subordinato con un imprenditore non assume, per

parte sua, una iniziativa economica, bensì accetta di essere

inserito nell'organizzazione produttiva costituita dall'iniziativa

della controparte.

4. - In riferimento all'art. 39 Cost. la norma impugnata è

ritenuta lesiva:

a) dell'art. 39, primo comma, in quanto eccederebbe i limiti di

competenza dell'autonomia collettiva attribuendo ai sindacati

maggiormente rappresentativi (ai sensi dell'art. 19 della legge n.

300 del 1970) il potere di disporre del diritto dei singoli alla

stabilità del posto di lavoro, in deroga ai criteri legali di scelta

dei lavoratori da collocare in mobilità;

b) dell'art. 39, quarto comma, perché ai contratti collettivi

da essa richiamati conferisce efficacia vincolante anche per i

lavoratori non aderenti ai sindacati stipulanti, senza le condizioni

alle quali l'efficacia erga omnes del contratto collettivo è

subordinata dalla norma costituzionale.

La censura sub a) prende le mosse da una interpretazione che,

rovesciando l'ordine logico delle due parti in cui si articola la

disposizione in esame, attribuisce alla seconda, dove sono enunciati

tre criteri di scelta in concorso tra loro, carattere di norma

imperativa, alla quale la prima parte autorizzerebbe deroghe ad opera

della contrattazione collettiva. Perciò i contratti collettivi cui

fa rinvio l'art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 sarebbero da

annoverare nella categoria degli "accordi sindacali in deroga",

analogamente agli accordi sindacali autorizzati dall'art. 4, comma

11, a derogare all'art. 2103 cod. civ.

La lettera della legge resiste insuperabilmente a una simile

interpretazione. La disposizione impugnata non prevede alcun potere

sindacale di deroga a norme imperative di legge, bensì sostituisce

alla determinazione unilaterale dei criteri di scelta,

originariamente spettante all'imprenditore nell'esercizio del suo

potere organizzativo, una determinazione concordata con i sindacati

maggiormente rappresentativi; essa tende a "procedimentalizzare"

l'esercizio di un potere imprenditoriale. Solo in mancanza di accordo

vengono in applicazione i criteri indicati nella seconda parte della

disposizione, la quale, sotto questo aspetto, ha natura di norma

suppletiva. La sussidiarietà della regola legale, intesa a favorire

una gestione concordata della messa in mobilità dei lavoratori,

risponde all'esigenza di adattamento dei criteri di individuazione

del personale in soprannumero alle condizioni concrete dei processi

di ristrutturazione aziendale, tenuto conto dei notevoli oneri

finanziari imposti dalla nuova disciplina dell'intervento

straordinario della Cassa integrazione guadagni alle imprese che si

avvalgono delle procedure di mobilità dei lavoratori.

Così precisato il significato dell'art. 5, comma 1, gli accordi

sindacali che stabiliscono i criteri di scelta dei lavoratori da

collocare in mobilità non appartengono alla specie dei contratti

collettivi normativi, i soli contemplati dall'art. 39 Cost.,

destinati a regolare i rapporti (individuali) di lavoro di una o più

categorie professionali o di una o più singole imprese. Si tratta di

un tipo diverso di contratto, la cui efficacia diretta - in termini

di limiti e modalità di esercizio del potere di licenziamento

finalizzato alla riorganizzazione del lavoro nell'impresa - si

esplica esclusivamente nei confronti degli imprenditori stipulanti (o

del singolo imprenditore nel caso di accordo aziendale). Il contratto

collettivo, cui rinvia la norma in esame, incide sul singolo

prestatore di lavoro indirettamente, attraverso l'atto di recesso del

datore in quanto vincolato dalla legge al rispetto dei criteri di

scelta concordati in sede sindacale.

5. - Non vale obiettare che i contratti collettivi di cui si

controverte, poiché regolano l'esercizio del potere di licenziamento

in ordine alla selezione dei lavoratori da dismettere, dispongono in

pari tempo del diritto dei singoli alla stabilità del posto

(denominato nell'ordinanza di rimessione "diritto alla prosecuzione

del rapporto di lavoro") e in questo senso sarebbero, essi pure,

contratti normativi. Il diritto alla stabilità del posto non ha una

propria autonomia concettuale, ma è nient'altro che una sintesi

terminologica dei limiti del potere di licenziamento sanzionati

dall'invalidità dell'atto non conforme, e quindi si risolve

interamente nel diritto (potestativo) di impugnare il licenziamento

illegittimo. In correlazione al recesso dell'imprenditore nell'ambito

di una procedura di riduzione del personale, il diritto alla

conservazione del posto non preesiste all'accordo sindacale, ma

dipende da questo e si identifica col diritto all'applicazione dei

criteri di scelta in esso previsti.

L'accordo non è valido - con conseguente annullabilità del

recesso intimato dal datore di lavoro - quando è contrario a

principi costituzionali o a norme imperative di legge. Poiché

adempie una funzione regolamentare delegata dalla legge, la

determinazione pattizia dei criteri di scelta deve rispettare non

solo il principio di non discriminazione sanzionato dall'art. 15

della legge n. 300 del 1970, ma anche il principio di razionalità,

alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri

dell'obiettività e della generalità e devono essere coerenti col

fine dell'istituto della mobilità dei lavoratori. Come parametro del

giudizio di razionalità o di ragionevolezza possono venire in

considerazione anche i criteri legali, non come tali, ma in quanto

riproducono criteri tradizionalmente praticati nei rapporti

collettivi connessi ai licenziamenti per riduzione del personale nel

settore dell'industria, sicché lo scostamento da essi deve essere

giustificato. Per esempio, la svalutazione del privilegio

tradizionale dell'anzianità di servizio, nei confronti dei

lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti di età e di

contribuzione per fruire di un trattamento di quiescenza, può essere

giustificata in una situazione del mercato del lavoro tale da

escludere per i lavoratori più giovani la possibilità di trovare a

breve termine un altro posto di lavoro, oppure, secondo un criterio

accolto dalla stessa legge n. 223 (art. 28), nei casi di

ristrutturazioni industriali caratterizzate da elevati livelli di

innovazione tecnologica.

6. - Alla luce delle precisazioni esposte nei paragrafi

precedenti, perde consistenza la censura di violazione dell'art. 39,

quarto comma, Cost. coordinato con l'art. 3 Cost. Il problema

dell'efficacia erga omnes del contratto collettivo si pone per i

contratti normativi, non per quelli del tipo ora in discorso, la cui

efficacia nei confronti dei singoli lavoratori (mediata dai

provvedimenti individuali di licenziamento) si fonda sulla legge che

ad essi rinvia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in

materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di

disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea,

avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del

lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 39 e 41, primo

comma, della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:268 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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