Corte costituzionale

Sentenza n. 263/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/2000 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 120 del codice

penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 29

settembre 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale militare di Torino, iscritta al n. 660 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

militare di Torino, dovendo pronunciare sulla richiesta di emissione

di decreto penale di condanna nei confronti di un imputato del

delitto di violata consegna, per avere, in qualità di militare

effettivo dell'ufficio locale marittimo di Sestri Levante, comandato

di servizio di guardia giornaliera h 24, violato la consegna avuta

svolgendo il servizio in abiti civili e non indossando, come

prescritto, la divisa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25,

24, 112, 13 e 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 120 del codice penale militare di pace, il

quale assoggetta alla sanzione della reclusione militare fino a un

anno la violazione della consegna avuta.

In primo luogo, ad avviso del giudice a quo la disposizione

denunciata violerebbe la riserva di legge di cui all'art. 25, secondo

comma, della Costituzione, in quanto il legislatore si sarebbe

limitato a prevedere la sanzione, lasciando all'amministrazione la

descrizione del precetto, in tal modo spogliandosi del compito di

effettuare scelte di politica criminale-militare attraverso la

definizione dei presupposti, del contenuto e dei limiti della

consegna e delle conseguenze della sua violazione; e poiché nella

legislazione militare la nozione di consegna può comprendere

qualsiasi atto che così venga qualificato dal comandante, l'art. 120

del codice penale militare di pace finirebbe con il prevedere una

sanzione penale per la mera violazione delle prescrizioni impartite.

Peraltro, prosegue il remittente, quand'anche si volesse ritenere

che la riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, della

Costituzione sia una riserva relativa, ugualmente sarebbe violato il

principio di legalità, poiché il legislatore avrebbe comunque

omesso di determinare in modo sufficiente i presupposti, i caratteri,

il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'amministrazione

specificativi dell'astratta e generica nozione di consegna, sicché,

nel caso, sarebbe rimessa all'amministrazione addirittura la scelta

se sanzionare penalmente o solo sul piano disciplinare le violazioni

dei doveri imposti ai militari.

L'art. 25, secondo comma, della Costituzione sarebbe poi violato,

ad avviso del giudice a quo sotto il concorrente profilo del

principio di tassatività o di determinatezza della fattispecie

penale. La indeterminatezza della nozione di consegna, nella quale

possono rientrare anche le prescrizioni di dettaglio e persino quelle

implicite, non potrebbe, infatti, non riverberarsi sulla disposizione

incriminatrice. Si sarebbe, quindi, in presenza di un difetto

strutturale nella descrittività del precetto, che sarebbe privo di

qualsiasi indicazione circa i presupposti, i contenuti e i limiti

della fattispecie penale, dando luogo a una incertezza congenita che

potrebbe determinare arbitri in sede applicativa.

Il remittente prospetta inoltre il contrasto tra l'art. 120 del

codice penale militare di pace e l'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, rilevando come la violazione della riserva di legge e

del principio di tassatività non potrebbe non comportare un

pregiudizio al diritto di difesa, dal momento che il cittadino

militare non sarebbe posto in grado di conoscere ciò che è

penalmente vietato e ciò che viceversa è consentito ovvero è

sanzionato solo sul piano disciplinare, con conseguente

impossibilità di decidere con coscienza e volontà il proprio

comportamento in relazione alle prescrizioni impostegli. Neppure il

pubblico ministero, a dispetto della obbligatorietà dell'azione

penale di cui all'art. 112 della Costituzione, avrebbe la

possibilità di individuare con certezza i comportamenti da

reprimere.

Ed ancora, l'art. 120 del codice penale militare di pace

violerebbe, ad avviso del remittente, l'art. 3 della Costituzione,

sotto un duplice profilo. In primo luogo, alla indeterminatezza della

fattispecie criminosa potrebbero seguire decisioni difformi dei

giudici pur in presenza di identiche situazioni di fatto. In secondo

luogo, verrebbe rimesso alla amministrazione, attraverso l'emissione

di atti amministrativi costituenti consegna, di determinare ciò che

è delitto e ciò che delitto non è, ovvero di stabilire, mediante

la revoca o l'annullamento della consegna, ciò che non è più

reato, di guisa che i cittadini militari sarebbero esposti

all'arbitrio assoluto dell'esecutivo e a sperequazioni nel

trattamento sanzionatorio.

Infine, il giudice a quo deduce la illegittimità costituzionale

dell'art. 120 del codice penale militare di pace, in riferimento agli

art. 25, secondo comma, e 13 della Costituzione, in quanto, in

contrasto con il principio di offensività, per il quale la sanzione

penale dovrebbe essere utilizzata come extrema ratio la disposizione

censurata configurerebbe un reato di pericolo presunto, un illecito

di mera disubbidienza disancorato dalla effettiva lesione di un bene

giuridico: il militare, infatti, verrebbe punito con la reclusione

militare solo per avere disobbedito a doveri imposti, non dal

legislatore, ma dall'amministrazione in forza di una delega in

bianco.

Quanto alla rilevanza, il remittente ne afferma la sussistenza,

osservando che le sollevate questioni coinvolgono la stessa norma

incriminatrice, sulla base della quale è stata nella specie elevata

l'imputazione.

2. - È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura rileva che le argomentazioni svolte nell'ordinanza

di rimessione non considerano le peculiarità del sistema militare,

ordinato su base gerarchica e nel quale è insita l'esigenza di

assicurare il rispetto di doveri di disciplina; la pretesa del

remittente di limitare le fattispecie penali ai soli episodi lesivi

di beni costituzionalmente non indifferenti, del resto, potrebbe al

più valere come indicazione di tendenza e non sarebbe unanimemente

condivisa.

Quanto alle censure relative alla asserita violazione della

riserva di legge e del principio di tassatività, dalla quale

discenderebbero tutte le altre indicate dal remittente, l'Avvocatura

osserva che quest'ultimo non terrebbe conto degli sforzi dottrinali e

giurisprudenziali diretti a circoscrivere la portata della norma

incriminatrice. L'art. 120 del codice penale militare di pace,

infatti, poggerebbe su una endiade, i cui termini sono rappresentati

dal servizio e dalla consegna. In relazione a questa l'approdo

giurisprudenziale, che risponderebbe anche all'esigenza di

individuare il proprium del delitto di violata consegna rispetto a

quello di disobbedienza ad un ordine (articolo 173 del codice penale

militare di pace), sarebbe nel senso che il provvedimento gerarchico

suscettibile di trasformarsi in consegna non potrebbe consistere in

un mero ordine individuale o collettivo, essendo comunque necessaria

l'esistenza di uno schema normativo astratto e predeterminato di

regolamentazione, rispetto al quale il provvedimento individualizzi

l'attività e configuri una consegna. Affinché possa aversi il

reato, la consegna deve essere precisa, deve cioè determinare

tassativamente senza spazi di discrezionalità il comportamento del

militare di servizio, e al militare devono anche essere assicurati i

mezzi per adempiere. Considerato in diritto

1. - Viene all'esame della Corte l'art. 120 del codice penale

militare di pace, il quale sanziona con la pena della reclusione fino

ad un anno il militare che viola la consegna avuta. Il giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino ne

denuncia il contrasto con gli artt. 25, 24, 112, 13 e 3 della

Costituzione. I parametri, nell'ordinanza di rimessione, sono assunti

secondo un ordine che riflette la sequenza logica dell'argomentare:

se nella legge penale - sembra ragionare il giudice a quo - fa

difetto quella sufficiente descrizione del fatto-reato che è imposta

dall'art. 25 della Costituzione, la determinazione della fattispecie

criminosa sarebbe interamente rimessa alla pubblica amministrazione,

l'illecito penale non sarebbe più distinguibile, in astratto, dalla

condotta penalmente lecita, l'imputato verrebbe privato del diritto

di difendersi, l'esercizio dell'azione penale, non orientabile verso

condotte adeguatamente specificate, non potrebbe che essere

arbitrario, la stessa libertà personale potrebbe finire con l'essere

sacrificata in presenza di fatti che non offendono beni

costituzionalmente rilevanti, e non vi sarebbe più alcuna garanzia

che i militari ricevano eguale trattamento dinanzi al giudice.

Nonostante la pluralità delle disposizioni costituzionali

richiamate è unicamente nella pretesa violazione dell'art. 25,

secondo comma, della Costituzione e del principio di legalità e

determinatezza delle fattispecie penali ad esso riconducibile che si

racchiude l'essenza delle censure mosse all'art. 120 del codice

penale militare di pace. Gli altri parametri non postulano un

autonomo e distinto scrutinio, poiché, nell'economia dell'ordinanza

di rimessione, servono soltanto ad accentuare il ritenuto carattere

condizionante di quel principio, la sua attitudine a porsi come

cardine del sistema delle garanzie in materia penale e la conseguente

esigenza di interpretarne il contenuto avendo sempre presente il

complessivo contesto costituzionale.

2. - Così precisato l'ambito della sollevata questione, è da

dire che l'art. 120 del codice penale militare di pace non merita gli

addebiti che l'ordinanza gli rivolge.

Ad avviso del remittente, la formulazione di questa disposizione

non sarebbe idonea ad assicurare il rispetto del principio di

"legalità" inteso come tassatività-determinatezza delle norme

incriminatrici, poiché il contenuto della consegna, la cui

violazione comporta la sanzione della reclusione militare, non

sarebbe stabilito in maniera precisa ed in via generale dal

legislatore, ma verrebbe integrato di volta in volta dalle

prescrizioni impartite dal comandante.

Va in contrario rilevato che il termine consegna, che nel

linguaggio comune possiede una molteplicità di significati, anche

eterogenei, nell'ambito dell'ordinamento militare è da sempre stato

inteso in una accezione fortemente tecnica, che lo rende oltremodo

preciso e per nulla indeterminato. È in primo luogo chiaro, dalla

stessa collocazione nel Titolo II sotto la rubrica "Dei reati contro

il servizio militare", che l'incriminazione della violata consegna è

diretta a tutelare il servizio e non anche la disciplina militare,

alla cui salvaguardia sono invece preordinate le fattispecie comprese

nel Titolo III. Deve inoltre considerarsi, quanto alla sfera

soggettiva degli autori, che la giurisprudenza ha da tempo chiarito

che il reato può essere commesso non, genericamente, da un militare

in servizio, ma solo da un militare che sia comandato ad un servizio

determinato ed al quale siano assicurati i mezzi per l'esecuzione

della consegna. Per quanto riguarda infine il contenuto di ciò che

può legittimamente costituire consegna, è pacifico nella

giurisprudenza di legittimità che non sono configurabili spazi di

discrezionalità da parte del militare comandato e che pertanto la

consegna deve essere precisa, nel senso che essa deve determinare

interamente e tassativamente il comportamento del militare di

servizio. In breve vi è, nella consegna, il massimo di

formalizzazione delle prescrizioni impartite al militare.

3. - La norma penale censurata risponde al requisito, invocato

dal remittente, della offensività in astratto, che va intesa come

limite di rango costituzionale alla discrezionalità legislativa in

materia penale e che spetta indubbiamente a questa Corte rilevare

(sentenza n. 360 del 1995). Una volta accertato che il bene giuridico

protetto dall'art. 120 del codice penale militare di pace è la

funzionalità e l'efficienza di servizi determinati, che il

legislatore ha inteso garantire rendendone rigide e tassative le

modalità di esecuzione da parte del militare comandato, non vi è

ragione di dubitare che la violazione della consegna sia di per sé

suscettibile di ledere interessi di rilievo costituzionale

riconducibili ai valori espressi dall'art. 52 della Costituzione.

L'accertamento in concreto della sussistenza dei presupposti che

identificano la consegna è invece compito dell'autorità giudiziaria

militare, alla quale spetta altresì valutare se tutte le

prescrizioni impartite siano, nei singoli casi, finalizzate al

corretto svolgimento del servizio comandato; se, cioè, l'eventuale

inadempimento del militare ad alcuna di esse sia idoneo a

pregiudicare l'integrità del bene protetto ed abbia quindi carattere

di offensività anche in concreto. L'art. 25, quale risulta dalla

lettura sistematica a cui fanno da sfondo, oltre ai parametri

indicati dal remittente, l'insieme dei valori connessi alla dignità

umana, postula, infatti, un ininterrotto operare del principio di

offensività dal momento della astratta predisposizione normativa a

quello della applicazione concreta da parte del giudice, con

conseguente distribuzione dei poteri conformativi tra giudice delle

leggi e autorità giudiziaria, alla quale soltanto compete di

impedire, con un prudente apprezzamento della lesività in concreto,

una arbitraria ed illegittima dilatazione della sfera dei fatti da

ricondurre al modello legale (cfr. ancora la sentenza n. 360 del

1995, nonché le sentenze nn. 247 del 1997; 133 del 1992; 333 del

1991, 144 del 1991).

Appurato il duplice operare del principio di offensività sia sul

piano della previsione normativa sia su quello dell'applicazione

giudiziale, e chiarite le ragioni per le quali esulano dai compiti di

questa Corte le valutazioni del fatto sollecitate dall'ordinanza di

rimessione, non rileva in questa sede la questione se l'offensività

in concreto apprezzabile dal giudice sia dotata di autonomia

concettuale o se essa non sia nient'altro che il riflesso della non

sussumibilità di singoli casi sotto la previsione della norma penale

a causa del necessario concorrere dell'offensività con gli altri

elementi che tipizzano il reato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 120 del codice penale militare di pace sollevata, in

riferimento agli artt. 25, 24, 112, 13 e 3 della Costituzione, dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di

Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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