Corte costituzionale

Sentenza n. 263/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/1994 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 del

decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di

imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile

abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni

e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli

interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti

correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie),

convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75; 2 della legge 24 marzo

1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia

di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile

abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni

e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli

interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti

correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie); 1 del

decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287 (Disposizioni urgenti in materia

di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo

e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla

delimitazione delle zone censuarie); 1 del decreto-legge 9 ottobre

1993, n. 405 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle

commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite

delle unità immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle

zone censuarie); del Capo I (artt. 1-18) del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti

territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n.

421) e dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al

Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in

materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza

territoriale), promossi con ordinanze emesse il 4 agosto 1993 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, il 13 maggio 1993

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia, il 23

novembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Rossano,

il 2 ottobre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Piacenza, il 10 novembre 1993 dal Tribunale amministrativo regionale

dell'Umbria (n. 2 ordinanze) e il 20 novembre 1993 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Perugia, iscritte rispettivamente ai

nn. 628, 656 e 798 del registro ordinanze 1993 e ai nn. 5, 31, 33 e

118 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, prima serie speciale, nn. 43 e 44 dell'anno 1993 e

nn. 5, 6, 8 e 13 dell'anno 1994.

Visti gli atti di costituzione di Boselli Ernestina,

dell'Associazione della proprietà edilizia di Perugia ed altro, del

Comune di Perugia, nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1994 il Giudice relatore

Massimo Vari;

Uditi gli Avvocati Valerio Onida per Boselli Ernestina, Valerio

Onida, Gaspare Falsitta e Mario Rampini per l'Associazione della

proprietà edilizia di Perugia ed altro, Alarico Mariani Marini e

Gaetano Ardizzone per il Comune di Perugia e l'Avvocato dello Stato

Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Nel corso di un giudizio promosso da Boselli Ernestina nei

confronti dell'U.T.E. di Piacenza per ottenere - previa

disapplicazione, se del caso, degli atti generali relativi alla

formazione della tariffa d'estimo (ovvero il decreto ministeriale 20

gennaio 1990) - che sia dichiarata "nulla e di nessun effetto" la

rendita attribuita sulla base della tariffa medesima agli immobili di

proprietà della ricorrente (o, in subordine, la riduzione della

rendita stessa), la Commissione tributaria di primo grado di

Piacenza, con ordinanza 4 agosto 1993 (R.O. n. 628 del 1993), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3, 24, 53, 102 e 103 della Costituzione, dell'art. 2 del

decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo

1993, n. 75. Premesso che il Tribunale amministrativo regionale del

Lazio, con decisione n. 1184 del 6 maggio 1992, ha annullato i

decreti del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990 e del 27

settembre 1991, con i quali era stato posto alla base della revisione

delle tariffe d'estimo il valore unitario di mercato ordinariamente

ritraibile, il giudice a quo rileva che il Governo ha riprodotto il

contenuto dei citati decreti ministeriali in una serie di

decreti-legge, l'ultimo dei quali, e cioè il decreto-legge n. 16 del

1993, è stato convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75. Tale

decreto-legge, all'art. 2, ha stabilito che le nuove tariffe, che

entreranno in vigore dal 1 gennaio 1995, dovranno essere basate sul

parametro della redditività anziché su quello del valore

commerciale dell'immobile. Tuttavia, osserva il remittente, il

decreto-legge, sia pure per un periodo di tempo limitato, ovvero fino

al 31 dicembre 1994, ha resuscitato le disposizioni contenute nei

decreti ministeriali dichiarati illegittimi dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio con sentenza "divenuta

definitiva", ponendosi in tal modo in contrasto: a) con gli artt.

102, primo comma, e 103, primo comma, della Costituzione,

configurando una ipotesi di "straripamento" del potere legislativo

nel campo riservato istituzionalmente al potere giudiziario: i

contribuenti, sebbene per un periodo limitato, sarebbero obbligati a

conformarsi ad atti amministrativi illegittimi, né tale rilievo

sarebbe superabile considerando che la norma stabilisce che, se le

tariffe in vigore dal 1 gennaio 1995 risulteranno inferiori a quelle

derivanti dall'applicazione dei decreti ministeriali, il contribuente

potrà recuperare la somma versata in più sotto forma di credito

d'imposta nella dichiarazione successiva all'entrata in vigore delle

nuove tariffe, in quanto al momento i contribuenti sarebbero

obbligati a pagare somme superiori a quelle effettivamente dovute.

Né è previsto un termine per la restituzione delle somme versate,

né la corresponsione di interessi;

b) con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, non essendo conforme né

al principio della capacità contributiva, né a quello di

progressività, la tassazione, sia pure in via provvisoria, delle

rendite immobiliari fondata su una ipotesi di fruttuosità del valore

capitale dell'immobile determinato in base a criteri di tipo

patrimoniale, che la stessa norma mostra di voler abbandonare per i

periodi successivi al 1994, palesando, inoltre, la propria intrinseca

irrazionalità; c) con gli stessi artt. 3 e 53, nonché con l'art. 24

della Costituzione, in quanto, differendo al periodo successivo

all'entrata in vigore dei nuovi estimi la possibilità, per i

contribuenti, di recuperare quanto eventualmente pagato in più del

dovuto ed il relativo contenzioso, sottoporrebbe, medio tempore, il

contribuente ad una tassazione avulsa dalla sua capacità

contributiva e ripristinatoria di una forma di solve et repete.

1.2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. In una

successiva memoria, l'Avvocatura, precisato che la sentenza del

Tribunale amministrativo regionale del Lazio non è "divenuta

definitiva", deduce, rinviando alla memoria depositata per il

giudizio di cui al R.O. n. 656 del 1993, l'infondatezza della

questione, osservando, in particolare, che la Costituzione rende

possibile utilizzare anche gli indici di capacità contributiva che

derivano dal possesso di cespiti patrimoniali; indici che risultano

automaticamente informati al principio di progressività. Peraltro,

le imposte sui redditi e l'imposta comunale sugli immobili (ICI) non

sono divenute imposte patrimoniali solo perché si è adottato uno

dei possibili metodi di estimo degli immobili urbani. Infine, il

terzo dei profili prospettati sarebbe inammissibile, in quanto le

questioni attinenti alla riscossione dei tributi sarebbero

irrilevanti in una controversia sulla attribuzione delle rendite.

1.3. - Si è costituito in giudizio anche il contribuente,

depositando una memoria nella quale si sostiene che la norma, se

interpretata nel senso (più attendibile) di "convalidare" gli atti

amministrativi annullati, appare caratterizzata da un fine

fraudolento in quanto, incidendo retroattivamente nei confronti di

situazioni sub judice, lede, in violazione degli artt. 24, 101, 102,

103 e 113 della Costituzione, la funzione attribuita dalla

Costituzione al potere giudiziario e il diritto dei singoli alla

tutela giurisdizionale. Inoltre la stessa, restituendo efficacia ai

contenuti di un atto amministrativo illegittimo e già annullato,

viene a sostituirsi all'attività amministrativa, con l'effetto di

togliere ogni rilievo al procedimento amministrativo, in contrasto

con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, specie in riferimento al

principio del giusto procedimento. Essa urta, altresì, contro l'art.

24 della Costituzione, in quanto, attraverso la legificazione

dell'atto amministrativo, porta a vanificare la articolata tutela

giudiziaria prevista in tema di controversie catastali. La norma

contrasta, infine, con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, in

particolare in quanto estimi determinati col criterio del valore non

potrebbero essere utilizzati ai fini della applicazione delle imposte

sul reddito. Da ultimo, con una memoria depositata in prossimità

dell'udienza, la difesa della parte privata, ricordato che,

recentemente, è intervenuta la decisione del Consiglio di Stato su

una delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio

che hanno annullato i decreti ministeriali, ribadisce le

argomentazioni già svolte, osservando, conclusivamente, come il

legislatore, mirando proprio a togliere di mano al giudice l'oggetto

del giudizio, abbia disposto dei rapporti tributari e patrimoniali

facenti capo ai cittadini, trascurando ogni esigenza di giusto

procedimento e precludendo la strada al controllo giudiziale dei

provvedimenti adottati per via legislativa.

2.1. - Nel corso di un giudizio promosso da La Guardia Giuseppe e

altra contro l'U.T.E. di Venezia, per l'annullamento della decisione

con cui la Commissione tributaria di primo grado di Venezia ha

dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l'attribuzione

della nuova rendita catastale all'immobile dei contribuenti, la

Commissione tributaria di secondo grado di Venezia, con ordinanza 13

maggio 1993 (R.O. n. 656 del 1993), ha sollevato - in riferimento

agli artt. 70, 77, secondo comma, 24, 101, 102, 104, 3 e 53 della

Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 2

del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24

marzo 1993, n. 75, nella parte in cui dispone che "fino alla data del

31 dicembre 1993 restano in vigore e continuano ad applicarsi le

tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del

decreto ministeriale 20 gennaio 1990". Il giudice a quo, premesso

che i prospetti di tariffa divenuti ormai obbligatori ex lege

determinano la lesione diretta ed immediata delle situazioni

soggettive fatte valere, ritiene che il Governo, attraverso la

"legificazione" dei decreti ministeriali annullati dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, operata con la legge di

conversione n. 75 del 1993, al termine di una catena di decreti-legge

non convertiti, avrebbe condizionato la libera scelta del Parlamento

"con la irreversibilità delle situazioni nel frattempo intervenute,

quindi influenzandone la libera formazione del consenso circa

l'opportunità di convertire o meno il decreto in discorso". Secondo

l'ordinanza, "le suesposte considerazioni sono assorbenti della

violazione del principio della divisione dei poteri dedotto dai

contribuenti, per l'evidente fine dell'art. 2 del decreto-legge n. 16

del 1993 e della relativa legge di conversione (come dei precedenti

decreti-legge) di superare l'annullamento della determinazione

tariffaria discendente dalla sentenza del Tribunale amministrativo

regionale del Lazio". L'ordinanza ripete quindi le censure avanzate

ai punti sub b) e c) dalla Commissione tributaria di primo grado di

Piacenza (R.O. n. 628 del 1993).

2.2. - Nel giudizio di fronte alla Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile o sia rigettata. Nell'atto di intervento ed

in una successiva memoria l'Avvocatura sostiene che il giudizio di

fronte alla Commissione tributaria di primo grado era stato promosso

prima e indipendentemente dalla nascita di uno specifico rapporto di

imposta, consistendo nella impugnativa in via principale del decreto

ministeriale sulla determinazione delle tariffe, per cui

correttamente tale Commissione aveva dichiarato il suo difetto di

giurisdizione. Questo impedimento sarebbe ulteriormente accentuato

dalla legificazione del decreto ministeriale, alla quale consegue una

impugnazione in via principale dell'atto avente forza di legge,

giacché manca del tutto la incidentalità della questione e non

esiste un rapporto di imposta controverso. La questione sarebbe

comunque infondata, in quanto: - non sussisterebbe la violazione

degli artt. 70 e 77 della Costituzione, poiché "l'autonomia del

Parlamento è al di sopra di ogni sospetto e comunque non valutabile

in questa sede"; - l'accenno al tentativo di superare la sentenza del

Tribunale amministrativo regionale del Lazio sarebbe inconsistente,

sia perché questa non è passata in giudicato, sia perché la

principale ragione di annullamento posta a base di essa consisteva

nella inadeguatezza della fonte normativa in una materia che

richiedeva la forma della legge; peraltro, la giurisprudenza della

Corte riconosce al legislatore la possibilità di disciplinare

retroattivamente il quadro normativo precedente, senza con ciò

violare né il diritto di difesa né l'autonomia del potere

giurisdizionale (da ultimo, v. la sentenza n. 6 del 1994); inoltre,

il decreto ministeriale 20 gennaio 1990 "era già stato anteriormente

legificato con norme di cui non è contestata la legittimità"; - il

fatto che le nuove tariffe siano stabilite sulla base del valore

unitario di mercato non contrasterebbe con il principio della

capacità contributiva né con quello della progressività

dell'imposizione, fermo comunque che tale censura dovrebbe essere

considerata inammissibile, in quanto questo passaggio dell'ordinanza

sarebbe incomprensibile; - ferma la ragionevolezza del criterio

seguito dalla norma denunciata, va considerato che, al valore di

mercato degli immobili, per ottenere il reddito è stato applicato un

bassissimo saggio di interesse (1% per le abitazioni, 2% per gli

uffici, 3% per i negozi), in conformità delle deliberazioni della

commissione censuaria centrale (23 aprile 1990, n. 3666 e 18 giugno

1990, n. 3668); - le nuove tariffe hanno lasciato indenni situazioni

meritevoli di considerazione, quali i fabbricati non di lusso

utilizzati dal proprietario come abitazione principale, oppure i

fabbricati dati in locazione per effetto di regimi legali ad un

canone che, ridotto di un quarto, risulti inferiore alla rendita

catastale; - il riferimento alla reintroduzione di una forma di solve

e repete sarebbe irrilevante, consistendo in "una mera dissertazione

accademica del tutto avulsa da un interesse concreto dedotto in

giudizio'; inoltre, l'eventualità che siano pagate somme di cui si

possa successivamente chiedere il rimborso, che è normale in molti

tributi, non avrebbe nulla in comune con il richiamato principio del

solve et repete.

3.1. - Con ordinanza emessa il 23 novembre 1993 (R.O. n. 798 del

1993) - sui ricorsi riuniti promossi da Via Elena ed altri avverso

l'U.T.E. di Cosenza per chiedere che sia dichiarata "nulla e priva di

effetti" la rendita attribuita agli immobili di loro proprietà - la

Commissione tributaria di primo grado di Rossano ha sollevato

questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 2 del decreto-legge n. 16 del 1993, convertito in

legge 24 marzo 1993, n. 75, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 102

e 103 della Costituzione;

b) dell'art. 1 del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287 e dell'art.

1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, convertito in legge 10

novembre 1993, n. 457, in riferimento agli artt. 3, 102 e 103 della

Costituzione. Sostiene il remittente che la soluzione adottata dal

potere legislativo nel ripristinare, sia pure per un periodo

limitato, le disposizioni contenute nei decreti ministeriali

annullati dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio,

costituirebbe uno straripamento del potere legislativo nel campo

istituzionalmente riservato al potere giudiziario, in violazione

degli artt. 102, primo comma, e 103, primo comma, della Costituzione.

La disposizione menzionata violerebbe inoltre gli artt. 3 e 53 della

Costituzione, introducendo una tassazione delle rendite immobiliari

attraverso una determinazione operata non più su base reddituale, ma

patrimoniale. Inoltre, si ripristinerebbe una forma di solve et

repete, in contrasto con gli artt. 3, 53 e 24 della Costituzione, per

effetto dell'applicazione in via provvisoria delle tariffe annullate,

essendo previsto il varo dal 1 gennaio 1995 di nuovi estimi che

sostituiscano quelli illegittimi con il recupero delle somme

eventualmente versate in più. L'art. 1 del decreto-legge n. 287 del

1993 (e l'art. 1 del decreto-legge n. 405 del 1993, che lo reitera),

in quanto dà esclusiva competenza alla commissione censuaria

centrale in tema di revisione degli estimi, esautorando le

commissioni distrettuali e provinciali ed escludendo l'interpello dei

comuni interessati da parte degli uffici tecnici erariali, violerebbe

l'art. 3 della Costituzione, "sotto il profilo del diverso

trattamento normativo riservato a situazioni del tutto analoghe tra

loro". Tale norma, inoltre, rimettendo nei termini il Ministero delle

finanze per inoltrare i ricorsi presso la commissione censuaria

centrale, modificherebbe il valore sostanziale della res iudicata e

porrebbe in essere uno straripamento del potere legislativo in un

campo riservato al potere giudiziario.

3.2. - Nel giudizio di fronte alla Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che le questioni siano

dichiarate infondate. Soffermandosi in particolare sulla censura

rivolta avverso il decreto-legge n. 287 del 1993 e il successivo n.

405 del 1993, l'Avvocatura rileva che tali atti hanno inteso colmare

una lacuna dell'art. 2, comma 1- bis del decreto-legge n. 16 del

1993, che non ha previsto l'ipotesi della inesistenza "per mancata

costituzione" della commissione censuaria provinciale, alla quale

taluni comuni hanno indirizzato i ricorsi previsti dal comma sesto.

Pertanto, appare erronea la congettura secondo cui il comma 1- bis

avrebbe inteso rimettere nei termini l'amministrazione finanziaria.

Inoltre, non essendo le commissioni censuarie organi giurisdizionali,

non ha senso parlare di res iudicata e di "straripamento in un campo

riservato al potere giudiziario".

4.1. - Con ordinanza emessa in data 2 ottobre 1993 (R.O. n. 5 del

1994), la Commissione tributaria di primo grado di Piacenza - sui

ricorsi proposti da Paperi Giorgio ed altro avverso l'applicazione da

parte dell'U.T.E. di Piacenza delle tariffe di estimo di cui ai

decreti ministeriali 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991 - ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del

decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo

1993, n. 75, in relazione agli artt. 3, 24, 53, 77, 101, 102 e 104

della Costituzione. Secondo il remittente, la disposizione impugnata

violerebbe l'art. 77 della Costituzione, per difetto dei presupposti

di necessità e di urgenza ai quali è subordinata l'emanazione dei

decreti-legge. Inoltre, essa, in contrasto con gli artt. 24, 101,

102 e 104 della Costituzione, "finisce per incidere sui giudizi in

corso, proponendosi come interpretazione autentica di una norma di

natura interpretativa". L'adozione, poi, sia pure in via temporanea,

di un criterio impositivo basato sul valore degli immobili, anziché

sulla loro redditività, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e

53 della Costituzione, perché consentirebbe, tra l'altro,

l'applicazione di tariffe d'estimo espressione di un unico saggio di

interesse determinato per tutto il territorio nazionale, con perdita

di ogni collegamento con il bene e con la sua produttività.

4.2. - Nel giudizio di fronte alla Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura dello Stato, deducendo l'inammissibilità della

censura relativa alla violazione dell'art. 77 della Costituzione,

essendo rimessa al Parlamento la verifica dei presupposti della

necessità e dell'urgenza dei decreti-legge. Si sostiene, inoltre,

che, a seguire la prospettazione dell'ordinanza, si attribuirebbe a

qualsiasi privato il potere di bloccare l'attività legislativa

mediante la proposizione di ricorsi. In riferimento alla esistenza di

tariffe espressione di un unico saggio di interesse su tutto il

territorio nazionale, si rileva che "il saggio di interesse di

riferimento è stato determinato in misura (per solito 1% annuo) di

gran lunga inferiore al praticato e che non sono individuabili saggi

di interesse differenziati per comune o per provincia".

5.1. - Con due identiche ordinanze, emesse il 10 novembre 1993

(R.O. n. 31 del 1994 e R.O. n. 33 del 1994) - sui ricorsi proposti,

l'uno, dall'Associazione della proprietà edilizia di Perugia e da

Mantellini Gino e, l'altro, da Amati Carlo, per l'annullamento delle

deliberazioni con cui è stata determinata la misura della aliquota

dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1993 e successivi,

nel Comune di Perugia e, per l'anno 1993, nel Comune di Terni - il

Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge

24 marzo 1993, n. 75 e, in via derivata, dell'art. 5, primo, secondo

e quarto comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e del Capo I (artt.

1-18) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in

riferimento agli artt. 3, 24, 53, 55, 70, 77, 92, 97, 101, 102, 104,

108 e 113 della Costituzione, "nei termini precisati in motivazione".

Nella parte motiva, il giudice a quo, ritenuto il carattere

pregiudiziale delle questioni di legittimità costituzionale,

rispetto a quella della legittimità o meno della delibera comunale

determinativa dell'aliquota dell'ICI, sostiene che non sia

manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 24, 55 e segg.,

92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della

Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art.

2, primo comma, seconda parte, della legge n. 75 del 1993 e, in via

derivata, dell'art. 5, primo, secondo e quarto comma, del decreto

legislativo n. 504 del 1992, che avrebbero prevaricato il diritto di

difesa dei cittadini, nonché le prerogative del potere

giurisdizionale, attraverso il ripristino di decreti ministeriali

annullati. Del pari, non manifestamente infondata sarebbe la

questione di legittimità costituzionale delle disposizioni stesse,

in riferimento agli artt. 3, 55 e segg., 70 e segg. e 97 della

Costituzione per aver prevaricato le prerogative di autotutela della

pubblica amministrazione, alla quale esclusivamente spetta il

potere-dovere di riesaminare i propri atti, allo scopo di renderli

conformi a legge. Ancor più pregnante e significativa, in

riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione,

sarebbe, ad avviso del remittente, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge n. 421 del 1992 e dell'intero

Capo I (artt. 1-18) del decreto legislativo n. 504 del 1992, per

l'istituzione di un'imposta comunale sugli immobili basata su valori

di redditività astratti e rivalutabili sulla base di parametri non

pertinenti e non attendibili calcolati non sul solo effettivo

andamento del mercato locativo, ma, altresì, sull'andamento del

mercato immobiliare (ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 16

del 1993), sicché l'imposta viene a gravare sul patrimonio

immobiliare lordo del contribuente, anziché sul reddito

effettivamente ritraibile dal medesimo. L'imposta, in violazione

dell'art. 3 della Costituzione, discriminerebbe illegittimamente i

contribuenti, a seconda che siano o meno proprietari di immobili,

senza tener conto di altre possibili espressioni di ricchezza.

Inoltre, non attribuendo rilievo significativo agli oneri e alle

passività che gravano sul patrimonio immobiliare, essa

illegittimamente si attesterebbe, con riferimento all'art. 42, terzo

comma, della Costituzione, sullo stesso piano degli istituti

ablatori; infine, essa contrasterebbe con il principio della

capacità contributiva, "squilibrando la stessa capacità di

contribuzione a tutto danno del contribuente proprietario di

immobili, senza considerazione alcuna in ordine alla pressione

tributaria specifica che già opprime tali cespiti". È prevista,

infatti, una aliquota a misura unica, applicabile sulla medesima base

imponibile già gravata dall'aliquota progressiva dell'IRPEF, ovvero

dall'aliquota proporzionale dell'IRPEG, senza alcun beneficio di

detrazione dall'IRPEF (o dall'IRPEG) medesima, così come già

previsto per l'ILOR. Tutto ciò, secondo il Tribunale amministrativo

regionale remittente, non è sminuito dall'intervento del

decreto-legge n. 16 del 1993, giacché - come è stato evidenziato

nell'ordinanza 4 agosto 1993 della Commissione tributaria di primo

grado di Piacenza (R.O. n. 628 del 1993) e nell'ordinanza 13 maggio

1993 della Commissione tributaria di secondo grado di Venezia (R.O.

n. 656 del 1993) - tale disciplina (con forzature di scelta anche nei

confronti del libero dibattito parlamentare) dà corso

all'imposizione secondo criteri che incidono sul patrimonio e che

sanano l'attività di prelievo fiscale già operata, ma, ponendosi in

contrasto con gli artt. 70, 77, 101, 102, 104 e segg. della

Costituzione, viola il principio della divisione dei poteri.

5.2. - In entrambi i giudizi di fronte alla Corte è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che le questioni siano

dichiarate inammissibili o infondate. Con due identiche memorie,

l'Avvocatura dello Stato sostiene in primo luogo l'irrilevanza della

questione di legittimità costituzionale, in quanto al Tribunale

amministrativo regionale compete, quanto all'ICI, "la giurisdizione

solo sull'altezza dell'aliquota in misura superiore a quella minima

di legge", restando, invece, estranea "ogni questione concernente la

base imponibile e, in genere, l'obbligazione tributaria". Nel

merito, l'Avvocatura deduce l'infondatezza della censura relativa

alla violazione del principio della separazione dei poteri, con

argomentazioni analoghe a quelle di cui alle memorie relative alle

ordinanze delle Commissioni tributarie di cui si è già fatto

menzione. In ordine alla prevaricazione delle prerogative di

autotutela dell'amministrazione, si sostiene che non vi è alcun

ostacolo alla traduzione in norma di legge di un atto amministrativo,

essendo la stessa amministrazione soggetta alla legge. Inoltre, il

sistema di determinazione del reddito dei fabbricati basato sul

valore di mercato degli immobili non si porrebbe in contrasto con

l'art. 53 della Costituzione, in quanto al valore di mercato è stato

applicato un bassissimo saggio di interesse. La memoria, così come

quella depositata per il giudizio di cui al R.O. n. 656 del 1993,

ricorda, inoltre, che le nuove tariffe hanno lasciato indenni molte

situazioni meritevoli di considerazione. Riguardo all'imposta

comunale sugli immobili, l'Avvocatura sostiene che l'art. 53 della

Costituzione non vieta la istituzione di imposte di tipo

patrimoniale, mentre rientra nelle scelte del legislatore, non

impedite da principi costituzionali, l'esclusione delle somme

corrisposte per l'ICI dalla deduzione dell'imponibile IRPEF o IRPEG.

5.3. - Nel giudizio iscritto al n. 31 del 1993 del registro

ordinanze si sono costituiti l'Associazione della proprietà edilizia

di Perugia e il Sig. Mantellini, la cui difesa ha presentato una

memoria, simile, nella prima parte, a quella presentata dalla parte

privata nel giudizio introdotto con l'ordinanza della Commissione

tributaria di primo grado di Piacenza (R.O. n. 628 del 1993).

Si sostiene, al riguardo: - che l'art. 2 del decreto-legge n. 16

del 1993 tende ad incidere retroattivamente su situazioni sub judice;

- che la stessa norma intende ridare efficacia ad un atto

amministrativo illegittimo e già annullato; - che in base al

principio del giusto procedimento "è da escludere che la legge possa

disporre nei casi singoli del contenuto e degli effetti degli atti

amministrativi". Soffermandosi sulla dedotta incostituzionalità

della normativa sull'ICI, la memoria osserva, poi, che l'art. 5 del

decreto legislativo n. 504 del 1992 prevede coefficienti di

capitalizzazione elevatissimi e vincolanti, comportando

l'introduzione di una presunzione assoluta, in contrasto con gli

artt. 3 e 53 della Costituzione, giacché in un elevato numero di

casi il prelievo sarebbe destinato a gravare su un imponibile assai

superiore al valore effettivo del bene, senza che all'interessato sia

offerta la possibilità di dimostrare che tali valori superano il

valore venale dell'unità immobiliare. Inoltre, le norme sull'ICI -

in specie l'art. 5, terzo comma, del decreto legislativo n. 504 del

1992 - appaiono irrazionali ed arbitrarie, contrastando perciò con

gli artt. 3 e 53 della Costituzione, sia perché sottopongono

all'imposta anche gli impianti ed i macchinari posseduti da imprese,

cioè beni soggetti ad un intenso logorio, senza che sia introdotto

alcun correttivo, sia per le modalità previste per la rivalutazione

del costo storico degli immobili industriali. La mancata previsione

della rilevanza delle passività che gravano l'immobile, ai fini

della determinazione della base imponibile, costituirebbe ulteriore

violazione dell'art. 53 della Costituzione. Il mancato esonero della

prima casa si configurerebbe altresì come mancato esonero del minimo

vitale, con effetto ablatorio, a fronte del quale sarebbe

insufficiente la detrazione prevista dall'art. 15 della legge n. 537

del 1993. L'effetto ablatorio dell'imposta deriverebbe anche

dall'aliquota assai elevata, nonché dalla indetraibilità

dall'imponibile IRPEF o IRPEG. Le imposte patrimoniali, infatti, sono

conformi al dettato costituzionale solo se possono essere pagate con

il reddito, in quanto, diversamente, impongono l'alienazione del bene

e assumono carattere espropriativo, intaccando le fonti produttive a

disposizione del privato, in violazione dell'art. 53, inteso alla

luce dell'art. 42, della Costituzione. Rilevato, inoltre, che la

struttura complessiva dell'imposta personale e dell'ICI, combinandosi

con il divieto di detrazione, sfocia nell'espropriazione dell'intero

reddito, si lamenta, infine, l'incostituzionalità dell'art. 12 del

decreto legislativo n. 504, relativo alla riscossione coattiva

dell'imposta.

5.4. - Anche il Comune di Perugia si è costituito nel giudizio

iscritto al n. 31 del 1994 del registro ordinanze, sostenendo che la

questione relativa all'art. 2, primo comma, seconda parte, della

legge 24 marzo 1993, n. 75, sarebbe inammissibile, in quanto dal suo

accoglimento non discenderebbe la dichiarazione di illegittimità "in

via derivata" dell'art. 5 del decreto legislativo sull'ICI. La stessa

sarebbe comunque infondata, nel merito, non potendosi opporre al

legislatore una riserva di amministrazione, e conseguentemente di

giurisdizione, né risultando pregiudicato il diritto di difesa.

Quanto alla disciplina dell'ICI, secondo la memoria, l'introduzione

del parametro del valore del fabbricato razionalizzerebbe il sistema

di determinazione del reddito medio ordinario, ove si consideri che

lo stesso esprime l'attitudine del bene a produrre reddito. Circa il

rilievo relativo alla tassazione del patrimonio immobiliare lordo, da

questo non potrebbe discendere la illegittimità dell'intero Capo I

(artt. 1-18) del decreto legislativo n. 504 del 1992. Premesso che la

questione andrebbe rimessa al Tribunale amministrativo regionale per

una migliore specificazione o che, in alternativa, dovrebbe essere

dichiarata inammissibile, si osserva comunque che il valore

dell'immobile è determinato sulla base del reddito lordo diminuito

delle spese di riparazione e manutenzione e di ogni altra spesa

necessaria a produrlo. Rilevato che il patrimonio ben può essere

considerato sintomo di capacità contributiva, la memoria ritiene di

escludere anche il contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta di alcune

situazioni, anziché di altre, come indicative di capacità

contributiva, ed apparendo l'imposta ragionevole, anche in virtù del

carattere di generalità. Il tributo non avrebbe poi carattere

ablatorio, ove si tenga conto della mitezza delle aliquote e del

reddito catastale preso in considerazione, mentre l'art. 15 della

legge n. 537 del 1993 delineerebbe in modo ancora più netto

l'intento del legislatore (di cui agli artt. 8 e 17 del decreto

legislativo n. 504 del 1992) di attenuare l'imposizione, in

particolare quando il bene sia adibito all'uso del contribuente.

5.5. - Nell'imminenza dell'udienza, la difesa della Associazione

della proprietà edilizia e di Mantellini Gino ha depositato due

ulteriori memorie. La prima, in replica alle memorie dell'Avvocatura

dello Stato e del Comune di Perugia, ricorda, in particolare, che nel

frattempo è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato sugli

atti amministrativi annullati dal Tribunale amministrativo regionale

del Lazio, onde è ormai inoppugnabile che la disposizione di legge

qui contestata abbia come scopo ed effetto di ridare efficacia a

detti atti, con illegittima interferenza sull'esercizio della

funzione giurisdizionale ed indebita commistione fra attività

legislativa ed attività amministrativa. La seconda memoria,

soffermandosi specificamente sulla disciplina dell'ICI, deduce che

appare irrazionale e contrastante con i principi di uguaglianza e di

capacità contributiva la scelta del legislatore di istituire una

imposta patrimoniale ordinaria, avente ad oggetto i soli immobili,

per di più senza considerare i debiti che ineriscono ai cespiti cui

si riferisce. La memoria si sofferma criticamente su vari aspetti

della disciplina dell'ICI relativi ai coefficienti di

capitalizzazione "elevatissimi e vincolanti"; all'impossibilità per

il contribuente di dimostrare che il valore scaturente dalla

capitalizzazione delle nuove rendite catastali è di gran lunga

superiore al valore venale; alla mancanza di correttivi riguardanti

l'esistenza di regimi vincolistici di determinazione del canone; ai

criteri di valutazione dei fabbricati classificati nel gruppo D; agli

indici fissati per la rivalutazione del costo storico degli immobili

industriali; all'inadeguatezza dell'esonero accordato al c.d. minimo

vitale e all'omessa considerazione della composizione del nucleo

familiare del soggetto; ai criteri di tassazione degli immobili

inagibili; alla previsione di un'aliquota elevata (tra 4 e 7%) e al

divieto di detrazione dell'ICI dall'imposta personale; al mancato

esonero degli opifici utilizzati direttamente dai piccoli

imprenditori commerciali; alla disciplina della riscossione delle

somme liquidate dal comune per imposte, sanzioni e interessi.

5.6. - Anche il Comune di Perugia ha depositato un'ulteriore

memoria, nella quale, ribadite le considerazioni già svolte sulla

irrilevanza e sulla infondatezza delle questioni sollevate dal

Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, si osserva che con la

legge n. 75 del 1993 il legislatore ha utilizzato una tecnica

normativa particolare per dettare la disciplina relativa alla

determinazione degli estimi catastali. Quanto alla norma istitutiva

dell'ICI, poiché la commissione censuaria centrale ha adottato saggi

di interesse bassissimi per la determinazione della rendita, il

valore degli immobili non può che essere determinato adottando i

moltiplicatori previsti per legge, precisando che i valori hanno

carattere vincolante non perché derivino da una presunzione

assoluta, ma perché individuati sulla base di criteri di calcolo

fissati dal legislatore. Dedotta l'infondatezza di quanto assunto

dalle parti private a proposito dei beni di impresa, si osserva,

quanto alla mancata deduzione delle passività, che ogni acquisto a

titolo oneroso esige una spesa che viene compensata dall'entrata del

valore dell'immobile acquistato. Rilevato, poi, che ai fini del

minimo vitale occorre valutare l'insieme dell'importo che il soggetto

è chiamato a pagare, si osserva, quanto all'effetto ablatorio

dell'ICI, che esso non deriva da quest'ultima, bensì dal cumulo di

più imposte.

6.1. - Con ordinanza emessa in data 20 novembre 1993 (R.O. n. 118

del 1994), la Commissione tributaria di secondo grado di Perugia -

nel corso del giudizio di appello promosso dall'U.T.E. di Perugia

avverso varie decisioni della Commissione tributaria di primo grado

di Perugia, emesse nei confronti di Sebastiani Bruno ed altri - ha

sollevato, in relazione agli artt. 3, 24, 53, 102, 103 e 104 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2

del decreto-legge n. 16 del 1993, convertito in legge 24 marzo 1993,

n. 75.

Il remittente sostiene che la disposizione in esame viola: - gli

artt. 102, primo comma, 103, primo comma, e 104, primo comma, della

Costituzione, in quanto, facendo rivivere, sia pure per un periodo di

tempo limitato, le disposizioni annullate con la sentenza del

Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1184 del 1992,

darebbe luogo ad uno straripamento del potere legislativo nel campo

riservato al potere giudiziario; - gli artt. 3 e 53 della

Costituzione, "non essendo conforme né al principio della capacità

contributiva, né a quello della progressività, la tassazione delle

rendite immobiliari, su una ipotesi di fruttuosità del capitale

dell'immobile determinato in base a criteri di tipo patrimoniale"; -

gli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, ripristinando una forma di

solve et repete.

6.2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Si rileva nella memoria che il Consiglio di Stato, pronunziandosi su

uno degli appelli avverso le decisioni rese dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, ha affermato che, essendo stato

il contenuto dei decreti ministeriali annullati trasfuso in

disposizioni legislative, sarebbe venuto meno l'interesse a

ricorrere. Ciò testimonierebbe la inesistenza di un giudicato su cui

avrebbe inciso la norma impugnata, mentre "appare indubbio che il

legislatore può recepire il contenuto di un atto amministrativo,

conferendo, così, ad esso il valore di legge". Si osserva, poi, che

la retroattività al 1 gennaio 1992 non è prevista per le tariffe e

le rendite determinate a seguito della revisione generale che avrà

effetto dal 1 gennaio 1995, ma è circoscritta alle tariffe e alle

rendite modificate con l'intervento del decreto legislativo n. 568

del 1993. In ordine alla violazione degli artt. 3 e 53 della

Costituzione, si nega la lesione del principio di uguaglianza, attesa

la generale applicazione delle tariffe in questione. Circa la

capacità contributiva, si afferma che rientra nella discrezionalità

del legislatore assumere determinate situazioni, e non altre, come

indicative della capacità contributiva, né ha rilevanza, ai fini

della progressività del sistema impositivo, la determinazione della

base imponibile dei fabbricati effettuata sulla base delle tariffe

d'estimo e delle rendite in questione. Sarebbe, infine, del tutto

inconferente il riferimento alla introduzione del principio del solve

et repete, in quanto la norma impugnata non pone alcun limite al

diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

7. - Per tutti i giudizi, l'Avvocatura dello Stato ha presentato,

in prossimità dell'udienza, una ulteriore memoria, nella quale, nel

ribadire le argomentazioni già svolte, si osserva: - quanto al

decreto-legge n. 16 del 1993, che è "del tutto normale che l'atto

annullato, perché la materia in esso contenuta richiedeva la forma

di norme aventi rango legislativo, sia stato legificato non in

contrasto, ma in conformità al giudicato"; - la questione di

incostituzionalità dell'ICI nel suo complesso e nei singoli aspetti

è inammissibile, perché "riguarda esclusivamente il rapporto di

imposta di diritto soggettivo ed esula totalmente da quanto è

oggetto del giudizio principale innanzi al Tribunale amministrativo

regionale"; - così come è sollevata dalle ordinanze del Tribunale

amministrativo regionale dell'Umbria, la questione si pone in termini

astratti ed accademici, senza nessun nesso con controversie concrete,

ma, soprattutto, assume il contenuto di una discussione de futuro,

dal momento che l'ICI ha cominciato a manifestare i suoi effetti nel

1993, mentre i ricorsi al Tribunale amministrativo regionale sono

anteriori; - la non deducibilità dell'ICI dall'IRPEF non viola alcun

precetto costituzionale; comunque, l'eccezione non riguarderebbe la

disciplina dell'ICI, bensì quella dell'IRPEF o dell'IRPEG; - una

serie di censure si rinvengono nella memoria di parte, ma non nelle

ordinanze del Tribunale amministrativo regionale, quali quelle

relative alla misura elevata dei coefficienti di capitalizzazione del

reddito; alla necessità che il contribuente abbia il diritto di

offrire la prova di un valore venale inferiore; all'imposta su

fabbricati posseduti da imprese; al mancato rilievo delle passività;

alla tassazione della casa destinata ad abitazione principale; al

fatto che l'imposta patrimoniale debba essere concepita in modo da

consentire il pagamento con il reddito derivante dal patrimonio

stesso; al procedimento previsto dall'art. 12 del decreto legislativo

n. 504 per la riscossione dell'imposta. Infine, si sostiene che

l'imposta non può essere sospettata di incostituzionalità solo

perché patrimoniale, mentre infondata, come è dato evincere anche

dalla sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1985, n. 159

(relativa alla SOCOF), è anche la censura relativa alla non

universalità dell'imposta che non colpisce i patrimoni mobiliari. Considerato in diritto

1. - I giudizi di cui in epigrafe, ponendo questioni identiche o

quantomeno connesse, vanno riuniti in rito per essere decisi con

un'unica sentenza.

2.1. - Le ordinanze delle varie commissioni tributarie di cui si

è riferito in narrativa - e cioè Commissione tributaria di primo

grado di Piacenza (R.O. n. 628 del 1993), Commissione tributaria di

secondo grado di Venezia (R.O. n. 656 del 1993), Commissione

tributaria di primo grado di Rossano (R.O. n. 798 del 1993),

Commissione tributaria di primo grado di Piacenza (R.O. n. 5 del

1994), Commissione tributaria di secondo grado di Perugia (R.O. n.

118 del 1994) - chiamano la Corte a stabilire se l'art. 2 del

decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo

1993, n. 75, nella parte in cui ripristina, sia pure in via

transitoria, le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 20

gennaio 1990 e 27 settembre 1991, relativi alla revisione delle

tariffe di estimo del catasto edilizio urbano, dichiarate illegittime

dal giudice amministrativo, violi gli artt. 3 e 53 della

Costituzione, in quanto la tassazione delle rendite immobiliari,

fondata su una ipotesi di fruttuosità del valore capitale di un

immobile determinata con criteri di tipo patrimoniale, apparirebbe in

contrasto con i principi della capacità contributiva e della

progressività, palesando altresì la propria irrazionalità, come si

evince dalla circostanza che lo stesso criterio viene abbandonato per

i periodi successivi al 1994. Le medesime ordinanze di cui sopra,

con esclusione di quella della Commissione tributaria di primo grado

di Piacenza (R.O. n. 5 del 1994), denunciano le stesse norme per

violazione degli artt. 3, 53 e 24 della Costituzione, in quanto

ripristinatorie di una forma di solve et repete, differendo al

periodo di imposta successivo all'entrata in vigore dei nuovi estimi

la possibilità da parte dei contribuenti di recuperare quanto

eventualmente pagato in più e il relativo contenzioso.

2.2. - Le

ordinanze predette sollevano le seguenti ulteriori questioni relative

al già citato art. 2 del decreto-legge n. 16 del 1993, e cioè se

esso:

a) configuri una ipotesi di "straripamento" del potere legislativo

nel campo riservato istituzionalmente al potere giudiziario, con

violazione degli artt. 102 e 103 della Costituzione, secondo quanto

prospettato dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza,

nella prima ordinanza di rimessione (R.O. n. 628 del 1993), e dalla

Commissione tributaria di primo grado di Rossano (R.O. n. 798 del

1993); con violazione degli artt. 102, 103 e 104 della Costituzione,

secondo quanto prospettato dalla Commissione tributaria di secondo

grado di Perugia (R.O. n. 118 del 1994); con violazione degli artt.

24, 101, 102 e 104 della Costituzione, secondo quanto prospettato

dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza nella seconda

ordinanza di rimessione (R.O. n. 5 del 1994);

b) violi l'art. 77, secondo comma, della Costituzione, in quanto

la reiterazione dei decreti-legge si sarebbe tradotta in una

coartazione della volontà delle Camere, secondo quanto prospettato

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia (R.O. n. 656

del 1993), che ritiene questo profilo assorbente della violazione del

principio della divisione dei poteri per l'evidente fine dell'art. 2

del decreto-legge n. 16 del 1993 e della relativa legge di

conversione di superare l'annullamento della determinazione

tariffaria discendente dalla sentenza del Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, non senza invocare, sia pure nel solo

dispositivo dell'ordinanza, la violazione anche degli artt. 70, 101,

102 e 104; ovvero violi lo stesso art. 77, per mancanza dei

presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge, secondo quanto

prospettato dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza

(R.O. n. 5 del 1994).

3.1. - Le due ordinanze del Tribunale

amministrativo regionale dell'Umbria (R.O. n. 31 e R.O. n. 33 del

1994) pongono questioni che investono, anzitutto, l'art. 2, primo

comma, della legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui prevede

che "fino al 31 dicembre 1993 resta fermo per i comuni e i

contribuenti l'effetto di cui al primo comma, terzo periodo,

dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 16 del 1993". Investono,

altresì, l'art. 5, primo, secondo e quarto comma, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Secondo il Tribunale

amministrativo regionale dell'Umbria, le dette disposizioni

contrastano, la prima in via diretta e la seconda in via derivata,

con:

a) gli artt. 24, 55 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102,

103, 104, 108 e segg., e 113 della Costituzione, ledendo il diritto

di difesa dei cittadini e le prerogative del potere giurisdizionale,

in quanto legittimano, fino alla data del 31 dicembre 1993, un

decreto ministeriale annullato e producono una "sanatoria con

efficacia retroattiva di una procedura amministrativa illegittimà;

censura che, ad avviso del Tribunale amministrativo regionale, "non

è sminuita" dall'intervento del decreto-legge n. 16 del 1993, il cui

contrasto con gli artt. 70, 77, 101, 102 e 104 e segg. della

Costituzione è stato già evidenziato nelle ordinanze di rimessione

alla Corte di cui al R.O. n. 628 del 1993 e R.O. n. 656 del 1993, per

avere il Governo, da una parte, inciso sul patrimonio dei proprietari

e, dall'altra, operato precludendo le scelte che potevano scaturire

da un libero dibattito parlamentare;

b) gli artt. 3, 55 e segg., 70 e segg. e 97 della Costituzione,

per avere il legislatore, con la sanatoria di cui sopra, sia pure in

via transitoria, leso le prerogative di autotutela della pubblica

amministrazione.

3.2. - Le medesime ordinanze del Tribunale

amministrativo regionale dell'Umbria chiedono, altresì, alla Corte

di stabilire se l'art. 4 della legge n. 421 del 1992 e il Capo I

(artt. 1-18) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

nell'istituire l'imposta comunale sugli immobili, violino gli artt.

3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione, per avere il legislatore

concepito un'imposta sugli immobili basata su valori di redditività

assolutamente astratti e rivalutabili sulla base di parametri non

pertinenti e comunque non attendibili, venendo a colpire il

patrimonio immobiliare lordo del contribuente, anziché il reddito

effettivamente ritraibile dal medesimo; nonché contrastino con:

a) l'art. 3 della Costituzione, discriminando illegittimamente i

contribuenti, a seconda che siano o meno proprietari di immobili,

senza tener conto di altre possibili espressioni di ricchezza;

b) l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto non

attribuiscono rilievo significativo agli oneri e alle passività che

gravano sul patrimonio immobiliare, sicché l'imposta

illegittimamente si attesterebbe sullo stesso piano degli istituti

ablatori, "con l'ulteriore aggravante che la relativa disciplina non

concede ristoro alcuno, in termini di componenti negativi del reddito

tassabile";

c) l'art. 53 della Costituzione, collidendo con il principio della

capacità contributiva, in quanto "viene squilibrata la stessa

capacità di contribuzione a tutto danno del contribuente

proprietario di immobili, senza considerazione alcuna in ordine alla

pressione tributaria specifica che già opprime tali cespiti'; ciò

atteso che l'ICI prevede una aliquota a misura unica, applicabile

sulla medesima base imponibile già gravata dall'aliquota progressiva

dell'IRPEF, ovvero dall'aliquota proporzionale dell'IRPEG, senza

alcun beneficio di detrazione dall'IRPEF (o dall'IRPEG) medesima,

così come previsto, a suo tempo, per l'ILOR.

4. - Infine, l'ordinanza della Commissione tributaria di primo

grado di Rossano (R.O. n. 798 del 1993) solleva le seguenti ulteriori

questioni: - se l'art. 1 del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287 e

l'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405 - nel dare

competenza esclusiva alla commissione censuaria centrale in tema di

revisione degli estimi, con esautoramento delle commissioni

distrettuali e provinciali ed esclusione dell'interpello dei comuni

interessati - violino l'art. 3 della Costituzione, "sotto il profilo

del diverso trattamento normativo riservato a situazioni del tutto

analoghe tra loro"; - se le stesse norme di cui sopra violino gli

artt. 102 e 103 della Costituzione, in quanto rimettono nei termini

il Ministero delle finanze per inoltrare i ricorsi presso la

commissione censuaria centrale, modificando così il valore

sostanziale della res iudicata e ponendo in essere uno straripamento

del potere legislativo in un campo riservato al potere giudiziario.

5. - Nei giudizi di cui sopra, l'Avvocatura dello Stato, oltre a

contestare nel merito il fondamento delle questioni sottoposte

all'esame della Corte, ha dedotto l'inammissibilità delle questioni

sollevate da tre delle ordinanze menzionate, sotto il profilo

dell'inesistenza dei presupposti atti a dare ingresso al giudizio di

costituzionalità.

Più in particolare, viene negata l'ammissibilità: a) delle

questioni sollevate con l'ordinanza della Commissione tributaria di

secondo grado di Venezia (R.O. n. 656 del 1993), per mancanza del

carattere di incidentalità, non essendo controverso un rapporto di

imposta e trattandosi, in ipotesi, di una impugnazione in via

principale di un atto avente forza di legge, cioè dell'art. 2 del

decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16; b) della questione di

costituzionalità dell'art. 2, primo comma, della legge 24 marzo

1993, n. 75, e dell'art. 5, primo, secondo e quarto comma, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata dal Tribunale

amministrativo regionale dell'Umbria, in quanto la stessa esulerebbe

dall'ambito di cognizione del giudice amministrativo e sarebbe

comunque irrilevante nel processo a quo, in quanto al Tribunale

amministrativo regionale spetterebbe, in tema di imposta comunale

sugli immobili, "la giurisdizione solo sull'altezza dell'aliquota, in

misura superiore a quella minima di legge". Quanto alla prima delle

eccezioni, il giudice remittente, come risulta dall'ordinanza, si è

dato carico di esaminare il profilo della rituale introduzione

innanzi a sé del giudizio, individuandone l'oggetto nella lesione

diretta ed immediata delle situazioni soggettive dei ricorrenti, "in

quanto gli interessati non possono in alcun modo sottrarsi alla

tariffazione del loro immobile come operata dall'amministrazione".

Tanto è sufficiente perché il giudizio di costituzionalità possa

ritenersi ritualmente introdotto, in quanto il controllo della Corte

costituzionale, ai fini dell'ammissibilità della questione di

legittimità ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va limitato

all'adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai

quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente

instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum, separato

e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale

il giudice remittente sia chiamato a decidere. Quanto all'altra

eccezione, con la quale si deduce l'inammissibilità della questione

per il fatto che essa esulerebbe dal thema decidendum affidato al

giudice amministrativo nella materia di cui trattasi, giova

ricordare, in linea generale, che, secondo il costante indirizzo

della Corte, il difetto di giurisdizione del giudice a quo, per

comportare l'irrilevanza della questione, deve risultare chiaramente

dalla legge o corrispondere ad un univoco orientamento

giurisprudenziale, sì da rivestire il carattere dell'evidenza. Nel

giudizio pendente innanzi al Tribunale amministrativo regionale

dell'Umbria, nel quale è in discussione la legittimità di un

provvedimento amministrativo, vale a dire la delibera comunale

determinativa dell'aliquota dell'ICI, il controllo della Corte - una

volta accertata l'esistenza di un giudizio sulla legittimità di un

atto della pubblica amministrazione, e cioè dell'oggetto tipico del

giudizio amministrativo - non può implicare un sindacato circa

l'iter logico seguito dal giudice remittente per affermare la propria

competenza a fronte della specifica questione, ma deve limitarsi alla

verifica di una ragionevole possibilità, valutata a priori in limine

litis, che la disposizione denunziata sia applicabile ai fini della

pronunzia da emettere nel giudizio stesso.

6. - Definite come sopra le eccezioni pregiudiziali poste dalla

difesa erariale, la Corte ritiene, prima di passare al merito delle

questioni di costituzionalità, e per delineare un più chiaro quadro

di riferimento, svolgere una breve puntualizzazione sulla vicenda

normativa della quale è chiamata ad occuparsi. L'esigenza

dell'aggiornamento del catasto edilizio urbano, resa manifesta

dapprima con il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, e ribadita, da

ultimo, dalla legge 30 dicembre 1989, n. 427, ebbe avvio con il

decreto ministeriale 20 gennaio 1990, che, nel dettare i criteri per

la revisione del catasto, fece riferimento, per la determinazione

delle tariffe di estimo, nonché per le rendite catastali delle

unità immobiliari a destinazione speciale o particolare, al "valore

unitario di mercato ordinariamente ritraibile", determinato "come

media dei valori riscontrati nel biennio 1988-1989". All'esito delle

operazioni di revisione seguì il decreto ministeriale 27 settembre

1991 che stabilì le tariffe di estimo per l'intero territorio

nazionale, con effetto dal 1 gennaio 1992, in conformità ai criteri

di cui al precedente decreto ministeriale 20 gennaio 1990. I predetti

provvedimenti formarono oggetto di diverse sentenze del Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, che li dichiararono illegittimi

per aver trasformato, in contrasto con il d.P.R. 1 dicembre 1949, n.

1142, da eccezionale a generale il criterio della determinazione

delle tariffe di estimo sulla base dell'interesse del capitale

fondiario, anziché sulla base del reddito virtualmente ritraibile,

trasformazione che non era consentito effettuare in via

amministrativa. Dopo l'annullamento dei predetti decreti, il Governo

è intervenuto con una serie di decreti-legge, l'ultimo dei quali è

stato finalmente convertito in legge, e cioè quello in data 23

gennaio 1993, n. 16, il cui art. 2 ha disposto - con effetto dal 1

gennaio 1995 - una nuova revisione generale delle zone censuarie,

delle tariffe di estimo, delle rendite delle unità immobiliari

urbane e dei criteri di classamento, ad opera di un decreto

ministeriale che, al fine di determinare la redditività media

ordinariamente ritraibile, faccia riferimento al valore del mercato

degli immobili e delle locazioni. Lo stesso art. 2 del decreto-legge

ha peraltro previsto, fino al 31 dicembre 1993, la permanenza in

vigore e quindi l'applicazione delle tariffe di estimo e delle

rendite già determinate in esecuzione del decreto 20 gennaio 1990

(art. 2, primo comma, terzo periodo). A sua volta la legge 24 marzo

1993, n. 75, nel convertire il decreto menzionato, ha aggiunto al

predetto art. 2 i commi 1-bis, 1- ter e 1-quater, con i quali si è

data facoltà ai comuni di ricorrere alle commissioni censuarie

provinciali e, in sede di appello, alla commissione censuaria

centrale "con riferimento alle tariffe di estimo e alle rendite

vigenti ai sensi del primo comma" del medesimo art. 2. Le tariffe

d'estimo e le rendite modificate in conseguenza di tali ricorsi,

nonché quelle derivanti da ulteriori modificazioni al fine di

mantenere l'invarianza del gettito, recepite in un apposito decreto

legislativo, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della legge 24

marzo 1993, n. 75, si sarebbero applicate per l'anno 1994. Peraltro,

ai fini delle imposte dirette (salve alcune esclusioni),

l'applicazione sarebbe stata anticipata al 1 gennaio 1992 ove fossero

risultate inferiori a quelle stabilite col decreto ministeriale 27

settembre 1991. Di ciò i contribuenti avrebbero tenuto conto nella

dichiarazione dei redditi da presentare per il 1993, secondo criteri

indicati sempre dal predetto art. 2 del decreto-legge 23 gennaio

1993, n. 16, peraltro modificati con decreto-legge 31 maggio 1994, n.

330. È venuta così a determinarsi una articolata e complessa

disciplina non priva di farraginosità, in spregio alla chiarezza dei

rapporti fra fisco e contribuenti, per effetto della quale:

a) dal 1995 dovrebbero entrare in vigore i nuovi estimi, in

attuazione della prevista revisione generale, che dovrebbe tener

conto, ai fini della "redditività media ordinariamente ritraibile",

dei "valori del mercato degli immobili e delle locazioni";

b) per il 1992-1993 è stata riconfermata l'applicabilità

delle tariffe stabilite con il decreto ministeriale 27 settembre

1991;

c) per il 1994, ma con eventuale retroattività, in caso di

maggior favore, si applicano le tariffe eventualmente modificate -

all'esito dei ricorsi previsti dai commi 1-bis, 1- ter e 1-quater

dell'art. 2 del decreto-legge n. 16 del 1993 - dall'apposito

provvedimento che la legge di conversione aveva previsto e che, nel

frattempo, risulta emanato, vale a dire il decreto legislativo 28

dicembre 1993, n. 568.

7.1. - Passando all'esame del merito delle varie questioni di

legittimità, non fondata è, anzitutto, quella sollevata dalle varie

Commissioni tributarie menzionate, le quali lamentano la violazione,

da parte dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, degli

artt. 3 e 53 della Costituzione, deducendo, in particolare, che la

tassazione delle rendite immobiliari fondata su un'ipotesi di

fruttuosità di un immobile, determinata con criteri di tipo

patrimoniale, colliderebbe con il principio della capacità

contributiva e della progressività, evidenziando, altresì, profili

di irrazionalità. Al riguardo va, in primo luogo, rilevato che il

riferimento al principio di progressività appare inconferente,

giacché tale principio si riferisce, come la giurisprudenza

costituzionale ha avuto occasione di precisare, al sistema tributario

nel suo complesso e non ai singoli tributi, dal momento che il

principio stesso, se inteso come crescita dell'aliquota correlata con

l'ammontare del reddito, non può che aver riguardo al rapporto

diretto fra imposizione e reddito personale complessivo del

contribuente (sentenza n. 159 del 1985). Quanto agli altri profili

dedotti, la Corte osserva come, nella specie, il legislatore, con la

norma denunciata, rimane nell'ottica tipica del catasto, sistema che

già a suo tempo ha superato positivamente il vaglio di

costituzionalità (sentenza n. 16 del 1965) e la cui finalità è

quella di fissare in valori obiettivi, rappresentati dalla c.d.

rendita catastale, l'attitudine del bene a produrre reddito. Nel caso

della disposizione portata all'esame della Corte, il procedimento

seguito, anziché fondarsi sul tradizionale parametro del valore

locatizio, si basa sul valore di mercato del bene in sé,

nell'implicito presupposto, tratto dall'esperienza, di una

connessione fra valore del bene e idoneità dello stesso a produrre

un reddito. Il criterio, presumibilmente ispirato dalla

constatazione di una scarsa attuale rappresentatività del mercato

delle locazioni in ordine alla potenziale capacità di produrre

reddito da parte del bene, in presenza di una contingente situazione

legislativa quale quella connessa al regime vincolistico degli

alloggi, si discosta indubbiamente da quello codificato nell'art. 15

del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142; questo pone, infatti, a base del

calcolo "il canone annuo di fitto, ordinariamente ritraibile", salvo

i casi, pure previsti per legge, in cui un siffatto calcolo non sia

possibile, vale a dire quando la locazione non esista o abbia

carattere d'eccezione (così l'art. 27 del medesimo d.P.R. n. 1142

del 1949). Ma tutto ciò non è sufficiente per dedurre la

illegittimità costituzionale del criterio seguito, per contrarietà

al principio della capacità contributiva, tanto più che ciò che

viene qui in discussione non è la disciplina di una specifica

imposta, quanto un sistema come quello catastale, volto a definire

valori, i quali hanno la limitata funzione di fornire una base di

riferimento generale per l'applicazione delle singole imposte,

secondo la disciplina apprestata per ciascuna di esse dal

legislatore, sicché sarà piuttosto nell'ambito della

regolamentazione delle singole imposte che si potrà verificare il

rispetto del predetto canone costituzionale. È pur vero che i

criteri di determinazione delle tariffe di estimo e delle rendite

catastali, ove non ispirati a principi di ragionevolezza, potrebbero,

benché le tariffe e le rendite non siano di per sé atti di

imposizione tributaria, porre le premesse per l'incostituzionalità

delle singole imposte che su di essi si fondino. Peraltro, nel

momento in cui, per determinare tariffe di estimo e rendite

catastali, si abbandona il tradizionale ancoraggio al reddito

ritraibile e si privilegia il valore di mercato del bene, si opera

una scelta procedimentale alla quale non è logicamente estraneo il

rischio di determinazione di rendite catastali tali da superare per

la loro misura il reddito effettivo, sicché imposte ordinarie, che a

tali rendite si rifacessero, porterebbero ad una sostanziale

progressiva erosione del bene. Ma, a parte il fatto che, al di là di

generiche doglianze di non razionalità, le ordinanze non prospettano

profili idonei a concretamente evidenziare una incongruità dei

criteri di determinazione dei valori adottati nella norma denunciata

rispetto al fine che con essi si è inteso perseguire, è importante

rilevare la transitorietà della disciplina denunciata, peraltro

ripetutamente sottolineata anche dalle ordinanze di rimessione e

superata, a partire dal 1995, dai nuovi criteri indicati dal

legislatore, e cioè il valore di mercato insieme al valore locativo,

nei quali si è evidentemente tenuto conto della più recente

evoluzione legislativa che tende, come è noto, a superare il regime

vincolistico delle locazioni.

7.2. - Del pari infondata è la

doglianza relativa alla pretesa reintroduzione della regola del solve

et repete, in violazione degli artt. 3, 53 e 24 della Costituzione.

In realtà le ordinanze muovono da una erronea premessa

interpretativa dell'ultima parte dell'art. 2 del decreto-legge n. 16

del 1993, assumendo che detta norma preveda che, ove gli estimi

catastali, determinati con decreto ministeriale, secondo i criteri

previsti a decorrere dal 1995, risultino inferiori a quelli già

vigenti per gli anni precedenti, il contribuente possa tenerne conto

ai fini della imposta personale che dovrà essere pagata a partire

dal 1992. Come già rilevato, nell'illustrare, nelle sue linee

generali, il quadro normativo discendente dall'art. 2 del

decreto-legge n. 16 del 1993 e dalla relativa legge di conversione n.

75 del 1993, il raffronto va fatto non fra le tariffe di estimo di

cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991 e quelle

che entreranno in vigore dal 1995, bensì fra quelle di cui al

predetto decreto e quelle risultanti all'esito dei ricorsi alle

commissioni censuarie, proposti dai comuni ai sensi dei commi 1-bis,

1- ter e 1-quater dello stesso art. 2. In ogni caso, a parte

l'erroneità della premessa interpretativa, la censura è infondata,

non essendo la situazione ipotizzata dalla disposizione impugnata in

alcun modo assimilabile a quelle che si ispirano al principio del

solve et repete, dichiarato a suo tempo incostituzionale (sentenza n.

21 del 1961), riguardante, come è noto, l'imposizione dell'onere di

pagamento di un tributo quale presupposto indefettibile

dell'esperibilità dell'azione giudiziaria diretta a ottenere la

tutela del diritto del contribuente, mediante l'accertamento

giudiziale dell'illegittimità del tributo stesso.

7.3. - Neppure fondata è la doglianza concernente la violazione

degli artt. 24, 101, 102, 103 e 104 della Costituzione, per il

lamentato straripamento del potere legislativo nel campo riservato al

potere giudiziario. Il tema delle leggi, per lo più interpretative

o innovative con effetto retroattivo, che interagiscono con

controversie in corso, ha formato, come è noto, oggetto di

ricorrente esame da parte della giurisprudenza costituzionale, la

quale ritiene che tali leggi non urtino, in linea di principio,

contro la Costituzione, né vulnerino le attribuzioni degli organi

giurisdizionali, a meno che non siano preordinate a vanificare i

giudicati, dovendosi tener conto che l'opera del legislatore si

svolge su un piano diverso da quello dell'opera interpretativa ed

applicativa affidata al giudice (sentenza n. 455 del 1992). D'altro

canto, non può negarsi al legislatore nemmeno la facoltà di

disciplinare settori per i quali vi sia una insufficiente copertura

legislativa, come talora la Corte ha avuto occasione di precisare

(sentenza n. 356 del 1993). Nel caso di specie, per negare fondamento

alla proposta censura, appare decisiva la considerazione che a ben

vedere il legislatore, più che a vanificare pronunzie giudiziali, ha

provveduto a dare fondamento legislativo a criteri che il giudice

amministrativo aveva considerato illegittimi proprio perché

enunciati in un decreto ministeriale, in contrasto con le norme sul

catasto, sovraordinate in quanto contenute in un regolamento

governativo.

7.4. - Inammissibile è poi la questione che l'ordinanza della

già menzionata Commissione tributaria di primo grado di Piacenza

(R.O. n. 5 del 1994) solleva in ordine al medesimo art. 2 del

decreto-legge n. 16 del 1993, deducendo che sarebbero mancati i

presupposti della necessità e dell'urgenza, per l'emanazione dello

stesso. Come più volte affermato da questa Corte, intervenuta la

conversione, perdono rilievo e non possono trovare ingresso nel

giudizio di costituzionalità le censure di illegittimità dedotte

con riguardo ai limiti dei poteri del Governo nell'adozione dei

decreti-legge. Quanto, poi, al rilievo che la ripetuta reiterazione

del decreto-legge avrebbe coartato, in violazione dell'art. 77,

secondo comma, della Costituzione la libera espressione della

volontà delle Camere, secondo quanto sostenuto dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Venezia, trattasi di notazione

espressiva di null'altro che di un mero punto di vista, come tale

inidonea ad attivare lo scrutinio di costituzionalità e che quindi

non può che mettere capo ad una pronuncia di inammissibilità. Come

ad una pronuncia di inammissibilità non possono che mettere capo i

profili sollevati nella stessa ordinanza, richiamando, nel solo

dispositivo, gli artt. 70, 101, 102 e 104 della Costituzione, senza

addurre alcun cenno di motivazione.

8. - Quanto alle questioni prospettate dal Tribunale

amministrativo regionale dell'Umbria, vanno anzitutto esaminate

quelle che investono l'art. 2, primo comma, della legge 24 marzo

1993, n. 75 e, in via derivata l'art. 5, primo, secondo e quarto

comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per

violazione degli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97

e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione.

Poiché, l'art. 2 della legge n. 75 del 1993, nella parte in cui

forma oggetto di censura, dispone che "fino al 31 dicembre 1993,

resta fermo per i comuni e i contribuenti l'effetto di cui al primo

comma, terzo periodo," del decreto-legge n. 16 del 1993, ne consegue

che, sia pure nella diversità delle disposizioni investite, la

sostanza delle questioni portate all'esame della Corte corrisponde a

quella di cui alle ordinanze delle già ricordate Commissioni

tributarie, segnatamente nella parte in cui si lamenta la lesione del

diritto di difesa dei cittadini e delle prerogative del potere

giurisdizionale. A ciò si aggiunge l'ulteriore profilo attinente

alla denunciata lesione delle prerogative di autotutela della

pubblica amministrazione. La Corte sarebbe portata a dubitare della

corretta proposizione di una questione di costituzionalità, quando

il giudice remittente, come nella specie, invochi a sostegno di essa

parametri puntualmente indicati, ma faccia, al tempo stesso, generico

richiamo a quelli che ad essi seguono, per di più senza

adeguatamente ed analiticamente motivare in ordine a ciascuno dei

parametri che si assumono violati. Ad ogni modo, valgono le

considerazioni già svolte, nel senso che, nella specie, il

legislatore ha provveduto a dare fondamento legislativo a criteri che

il giudice amministrativo aveva considerato illegittimi, proprio

perché enunciati in un decreto ministeriale che contrastava con la

disciplina del catasto contenuta nel d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142.

Tutto ciò, se da una parte vale ad escludere, come già precisato,

una illegittima interferenza nell'esercizio della funzione del

giudice, non consente nemmeno di scorgere una lesione dei poteri di

autotutela della pubblica amministrazione, in quanto nel caso di

specie il legislatore è intervenuto a sanare situazioni derivanti

proprio dall'accertata inidoneità dello strumento amministrativo a

realizzare una determinata disciplina. Fermo quanto detto, non è

comunque configurabile un profilo di illegittimità derivata

nell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992, rispetto

all'art. 2 della legge n. 75 del 1993, posto che la prima norma,

anche per essere cronologicamente anteriore, non fa, né in alcun

modo potrebbe fare, rinvio ai criteri enunciati nella seconda, ma si

limita, nel definire la base imponibile per l'imposta comunale sugli

immobili, a richiamare le rendite risultanti in catasto, da

rivalutare "periodicamente in base a parametri che tengono conto

dell'effettivo andamento del mercato immobiliare", ma senza

qualificare la relativa fonte.

9. - Il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria dubita,

poi, della legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 421

del 1992 e del Capo I (artt. 1-18) del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 504, per violazione degli artt. 3, 42, terzo comma,

e 53 della Costituzione.

La lesione di tali parametri viene prospettata sotto molteplici

profili, attinenti all'incidenza dell'imposta sul patrimonio

immobiliare lordo anziché sul reddito, alla discriminazione fra

contribuenti, a seconda che siano o meno proprietari di immobili,

alla mancata considerazione degli oneri e passività nonché della

pressione tributaria specifica che già grava sugli immobili stessi.

A proposito del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, occorre

osservare che la denuncia proposta, la quale investe il Capo I (artt.

1-18) nella sua totalità, si risolve sostanzialmente nella censura

dell'intero complesso normativo riguardante l'istituzione e la

disciplina, nei suoi aspetti sostanziali e procedimentali,

dell'imposta comunale sugli immobili. Nei termini in cui viene

proposta, la questione è da dichiarare inammissibile, in quanto le

disposizioni del testo impugnato hanno oggetti eterogenei, fra i

quali non è dato ravvisare quella reciproca, intima connessione che

consente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, di introdurre

validamente un giudizio di legittimità costituzionale quando questo

ha ad oggetto un intero testo legislativo. Né possono valere a

superare un siffatto rilievo le puntuali censure prospettate dalla

difesa delle parti private, in quanto, secondo costante

giurisprudenza, la Corte deve esaminare le questioni nei limiti in

cui esse sono state precisate nelle ordinanze di rinvio (da ultimo,

ordinanza n. 469 del 1992). Per la stessa ragione è da considerare

inammissibile la questione di costituzionalità in quanto riferita

all'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - disposizione dalla

quale trae fondamento la delega a suo tempo conferita al Governo per

la istituzione dell'ICI - e che si compone di molteplici proposizioni

normative, in riferimento a ben diciannove principi e criteri

direttivi. Quanto, infine, ai rilievi che le due ordinanze svolgono

in ordine all' art. 2 del decreto-legge n. 16 del 1993, per

violazione degli artt. 70, 77, 101, 102, 104 e segg. della

Costituzione - senza sollevare, almeno a quanto risulta

dall'articolazione espositiva delle ordinanze medesime, specifica

questione di costituzionalità - possono valere le argomentazioni

svolte a proposito delle questioni sollevate con le ordinanze della

Commissione tributaria di primo grado di Piacenza (R.O. n. 628 del

1993) e della Commissione tributaria di secondo grado di Venezia

(R.O. n. 656 del 1993), alle cui prospettazioni il giudice

amministrativo remittente fa del resto rinvio.

10. - Inammissibile è, infine, la questione sollevata dalla

Commissione tributaria di primo grado di Rossano nei confronti

dell'art. 1 del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287 e dell'art. 1 del

decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, in riferimento agli artt. 3,

102 e 103 della Costituzione. Anzitutto, il primo di essi non è

stato convertito in legge, anche se i suoi effetti sono stati fatti

salvi dalla legge 10 novembre 1993, n. 457, di conversione del

successivo decreto-legge n. 405 del 1993. In ogni caso, i due

decreti-legge riguardano le procedure di ricorso previste dai commi

1- bis e 1- ter del decreto-legge n. 16 del 1993, per la

contestazione degli estimi fra comuni e amministrazione finanziaria,

destinate a concludersi con le pronunzie poi recepite con il decreto

legislativo n. 568 del 28 dicembre 1993. Le norme denunziate

dispongono, in particolare, che i ricorsi non decisi per mancata

costituzione delle commissioni censuarie alla data di entrata in

vigore del decreto stesso si intendono accolti, fissando, a decorrere

da questa medesima data, un termine di trenta giorni per i ricorsi,

da parte dell'amministrazione, alla commissione censuaria centrale.

Poiché nel giudizio pendente innanzi alla Commissione tributaria di

primo grado di Rossano si discute delle rendite catastali, quali

derivanti dagli estimi di cui al decreto ministeriale 27 settembre

1991, assunti a contenuto dell'art. 2 del decreto-legge n. 16 del

1993, risulta estranea al thema decidendum ogni questione attinente

alle procedure di ricorso di cui sopra, peraltro non ancora definite

all'epoca dell'ordinanza di rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di

immobili di civile abitazione, di termini per la definizione

agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione

della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da

depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni

tributarie), convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, sollevata con

le ordinanze della Commissione tributaria di primo grado di Piacenza

(R.O. n. 628 del 1993), in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 102 e

103 della Costituzione; della Commissione tributaria di secondo grado

di Venezia (R.O. n. 656 del 1993), in riferimento agli artt. 24, 3 e

53 della Costituzione; della Commissione tributaria di primo grado di

Rossano (R.O. n. 798 del 1993), in riferimento agli artt. 3, 24, 53,

102 e 103 della Costituzione; della Commissione tributaria di primo

grado di Piacenza (R.O. n. 5 del 1994), in riferimento agli artt. 3,

24, 53, 101, 102 e 104 della Costituzione; della Commissione

tributaria di secondo grado di Perugia (R.O. n. 118 del 1994), in

riferimento agli artt. 3, 24, 53, 102, 103 e 104 della Costituzione;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale del medesimo art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993,

n. 16, sollevata con la ordinanza della Commissione tributaria di

secondo grado di Venezia (R.O. n. 656 del 1993), in riferimento

all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, e con la ordinanza

della Commissione tributaria di primo grado di Piacenza (R.O. n. 5

del 1994), in riferimento all'art. 77 della Costituzione;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale del medesimo art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993,

n. 16, sollevata con la ordinanza della Commissione tributaria di

secondo grado di Venezia (R.O. n. 656 del 1993), in riferimento agli

artt. 70, 101, 102 e 104 della Costituzione;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 24 marzo 1993,

n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23

gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui

redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di

termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze

tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi

ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,

nonché altre disposizioni tributarie) e dell'art. 5, primo, secondo

e quarto comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

(Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4

della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101,

102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale dell'Umbria, con due ordinanze in data 10

novembre 1993 (R.O. n. 31 del 1994 e R.O. n. 33 del 1994);

5) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

(Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle

discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza

e di finanza territoriale) e del Capo I (artt. 1-18) del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli

enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,

n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e

53 della Costituzione, con le menzionate ordinanze del predetto

Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria;

6) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287

(Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni

censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità

immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie)

e 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405 (Disposizioni urgenti in

materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe

d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla

delimitazione delle zone censuarie), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 102 e 103 della Costituzione, dalla Commissione tributaria

di primo grado di Rossano, con la menzionata ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 20 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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