Corte costituzionale

Sentenza n. 261/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/09/1983 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4

della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine

pubblico) promossi con le ordinanze emesse il 22 aprile 1976 dal

Pretore di Pizzo e il 26 maggio 1980 dal Tribunale di Rovigo iscritte

al n. 478 del registro ordinanze 1976 e al n. 607 del registro

ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 246 del 1976 e n. 304 del 1980;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella pubblica udienza del 25 gennaio 1983 il Giudice

relatore Antonio La Pergola;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Pretore di Pizzo Calabro, con ordinanza emessa il 22 aprile

1976, ha nel corso del procedimento penale a carico di Iellimo Giacomo,

sollevato - in riferimento agli artt. 13 e 24 della Costituzione -

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 22

maggio 1975, n. 152.

Il 9 dicembre 1975, i carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia

sottoponevano a perquisizione il suddetto Iellimo, perché dava segni

"di irrequietudine, destando sospetti".

Nel corso della perquisizione veniva rinvenuto un coltello del tipo

vietato. Di tale atto di polizia non è stata avvertita, entro il

termine di 48 ore, l'autorità giudiziaria competente.

Osserva il giudice a quo che questa Corte ha con sentenza n. 173/74

ritenuto applicabili le norme poste negli artt. 224 e 227, 304 bis e

ter del codice di procedura penale - i quali concernono,

rispettivamente, le perquisizioni di polizia giudiziaria, la

trasmissione di atti di informazione all'autorità giudiziaria, gli

atti cui possono assistere i difensori dell'imputato in sede di

istruzione formale, l'avviso al difensore - alle ipotesi previste

nell'art. 41 del T.U. leggi di pubblica sicurezza. Quest'ultima

disposizione abilita ad effettuare perquisizioni e sequestri gli

ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, i quali abbiano notizia,

anche per indizio, dell'esistenza, in qualsiasi locale pubblico o

privato, o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie

esplodenti, non denunciate, non consegnate o comunque abusivamente

detenute.

Non potendo il caso di specie ricondursi a tale previsione, l'atto

di polizia, che qui viene in rilievo, sarebbe stato adottato in base al

disposto dell'art. 4 della legge n. 152 del 1975. Ivi si configura, con

riguardo ad eccezionali situazioni di necessità ed urgenza, che non

consentono il tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria,

l'immediata perquisizione sul posto - ad opera di ufficiali ed agenti

della polizia giudiziaria o della forza pubblica, e al solo fine di

accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di

effrazione - di soggetti, il cui atteggiamento o la cui presenza, in

relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo o di tempo, non

appaiono giustificabili; si prevede altresì che la perquisizione possa

estendersi ai mezzi di trasporto utilizzati dalle persone suindicate

per giungere sul posto; si prescrive infine che il verbale della

perquisizione, redatto in apposito modulo, debba essere trasmesso entro

quarantotto ore al Procuratore della Repubblica.

La giurisprudenza di questa Corte - ricorda il giudice a quo -

muove dal presupposto che la perquisizione debba effettuarsi in

conseguenza dell'esistenza di elementi indiziari e non solo di meri

sospetti, per affermare che non può essere lasciato all'iniziativa e

alla valutazione degli organi di polizia giudiziaria "un potere che la

Costituzione riserva invece a casi che devono essere tassativamente

indicati dalla legge".

Per contro, la formulazione della norma denunciata permetterebbe

alle forze di polizia di operare le previste perquisizioni in base al

loro semplice personale convincimento, e non a fatti oggettivamente

certi, o a più fatti certi e concordanti fra di loro.

A parere del giudice a quo, la norma denunciata viene pertanto a

violare l'art. 13, secondo comma, Cost.

Si deduce pure che l'art. 4 della legge n. 152 del 1975,

disposizione eccezionale come l'atto legislativo in cui è contenuta,

non prevede l'applicazione degli artt. 304 bis e ter c.p.p. invece,

sicuramente applicabili, secondo la giurisprudenza di questa Corte,

alle perquisizioni di polizia giudiziaria contemplate nell'art. 224 del

c.p.p. Difettando la previsione dell'avviso al soggetto da perquisire,

in ordine all'assistenza di un difensore, la norma in questione

contrasterebbe anche con l'art. 24 Cost. La rilevanza della questione

è dedotta sull'assunto che, in caso di sua fondatezza, dovrebbero

essere dichiarati nulli tutti gli atti successivi alla perquisizione.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri per tramite dell'Avvocatura dello Stato, la quale richiama

anzitutto le gravi ed urgenti esigenze di ordine pubblico che hanno

determinato l'emanazione della legge in esame.

L'art. 4, con il prevedere che la perquisizione personale possa

essere compiuta "al solo fine di accertare l'eventuale possesso di

armi, esplosivi e strumenti di effrazione" durante "operazioni di

polizia" in determinate circostanze e quando non possa chiedersi ed

ottenersi tempestivamente un provvedimento dell'autorità giudiziaria

verso un soggetto, il cui comportamento o la cui presenza non sia

giustificabile, definirebbe chiaramente, in conformità all'art. 13

Cost., la sfera in cui agisce la polizia giudiziaria.

Precisa poi l'Avvocatura che la garanzia accordata alla libertà

personale serve a delimitare l'opposto potere di coazione dello Stato

ma non è per questo indiscriminata, una volta che lo stesso precetto

costituzionale fissa espressamente l'ambito entro il quale il diritto

dell'individuo può essere qui esercitato.

Peraltro, il dubbio di costituzionalità sollevato appare

incomprensibile, dato che proprio nella fattispecie la persona

perquisita è stata trovata in possesso di un coltello vietato. Non

appare congruo - osserva l'Avvocatura - parlare di "personali

convincimenti" in riferimento ad un caso nel quale il senso del dovere

degli agenti ha portato all'accertamento di un reato.

In riferimento poi alla pretesa violazione dell'art. 24 Cost.,

l'Avvocatura osserva che il diritto di difesa è garantito davanti

all'autorità giudiziaria cui si perviene a seguito del provvedimento

emesso dall'autorità di polizia, ai sensi dello stesso art. 13 Cost.

3. - Identica questione è posta dal Tribunale di Rovigo, nel corso

di un procedimento penale a carico di tre imputati di furto

pluriaggravato.

Il 10 aprile 1980, i carabinieri della stazione di Ficarolo

(Rovigo) venivano informati che tre zingare introdottesi in una

abitazione, avevano rubato 55.000 lire ed erano fuggite con un'auto.

Poco dopo una pattuglia dell'Arma si imbatteva nelle tre donne, sempre

a bordo della stessa auto e le conduceva in caserma; sottoposte a

perquisizione personale, esse risultavano avere in loro possesso una

banconota di 5.000 lire, ed altra di 50.000 lire. La somma era comunque

corrispondente a quella rubata. Pertanto si procedeva al loro arresto e

successivamente al rinvio a giudizio per furto pluriaggravato.

Rileva il Tribunale che la norma denunciata, mentre ricalca nella

prima parte il dettato dell'art. 13 Cost., adopera nella seconda parte

una formula "generica e fumosa", che consente le perquisizioni

personali sul posto, anche in caso di semplice sospetto: il che non

basterebbe, però, a legittimare le perquisizioni, come esige la

sentenza n. 173 del 1974.

Il Tribunale di Rovigo nota come sia ritenuto atteggiamento

sospetto la mancata adesione spontanea alla perquisizione. Peraltro,

secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudizio

relativo alla sussistenza dei presupposti di fatto giustificativi della

perquisizione spetta insindacabilmente agli organi di polizia.

Il provvedimento ristrettivo della libertà personale, come si

atteggia nella specie, non sarebbe, del resto, sorretto da quelle

esigenze di pronta ed efficace tutela dell'ordine sociale, che

soccorrono nel caso delle perquisizioni domiciliari, previste nell'art.

41 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, di cui la Corte ha in

altra occasione (sentenza n. 173/74) ritenuto la legittimità

costituzionale. Osserva al riguardo il giudice a quo che la

perquisizione ai sensi della disposizione censurata serve anche ad

accertare il possesso di strumenti di effrazione: il che ben

difficilmente appare suscettibile di costituire grave pericolo per la

sicurezza e l'ordine pubblico. Pare quindi al Tribunale che la norma

sacrifichi la libertà personale a valori, quali quelli patrimoniali,

di minor rilievo costituzionale, anche di fronte al semplice sospetto

di una loro lesione. Quanto alla perquisizione illegittima, viene

osservato che la nullità delle perquisizioni, prive di convalida da

parte dell'autorità giudiziaria, non determina, secondo la

giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'inefficacia del contestuale

sequestro. L'art. 4 della cit. legge n. 152 avrebbe quindi dovuto

espressamente prevedere l'inutilizzabilità processuale delle

perquisizioni illegittime. Così, per esempio, dispone l'art. 226

quinquies c.p.p., introdotto dalla legge 18 aprile 1974, n. 98, a

proposito delle intercettazioni telefoniche.

A fugare i prospettati dubbi di costituzionalità non gioverebbe,

d'altra parte, nemmeno l'opinione della dottrina, secondo la quale la

perquisizione sul posto va compiuta solo su iniziativa od

autorizzazione dell'autorità giudiziaria, e cioè in caso di flagranza

o di fondato sospetto dell'avvenuta commissione di un reato. Secondo la

lettera e lo spirito della legge, il provvedimento in questione ha

invero - rileva il Tribunale di Rovigo - natura spiccatamente

preventiva e può essere emesso dalle forze di polizia in genere e non

solo dalla polizia giudiziaria. In ogni caso la censurata disciplina

mancherebbe di distinguere tra atti di polizia di sicurezza ed atti di

polizia giudiziaria, diretti all'acquisizione di prove per il futuro

processo, e mancherebbe conseguentemente di prevedere, con riguardo a

questi ultimi atti, il possibile intervento del difensore, quale invece

sancito, nei confronti delle perquisizioni su iniziativa della polizia

giudiziaria, dagli artt. 224 e 304 ter, terzo comma, del c.p.p. Con

ciò si delinea un ulteriore motivo di illegittimità, in riferimento

all'art. 24 Cost.

4. - Anche in questo giudizio, per il tramite dell'Avvocatura dello

Stato, spiega intervento il Presidente del Consiglio. Le deduzioni sono

del tutto identiche a quelle prodotte in relazione all'ordinanza del

Pretore di Pizzo Calabro.

5. - All'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 l'Avvocatura dello

Stato ha insistito sulle conclusioni già prese. Considerato in diritto :

1. - La statuizione all'esame della Corte, posta nell'art. 4 della

legge n. 152 del 1975, è così formulata: "In casi eccezionali di

necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento

dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia

giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia

possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata

perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso

di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui

atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete

circostanze di luogo o di tempo non appaiono giustificabili.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può

estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato

dalle persone suindicate per giungere sul posto.

Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere

redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto

ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo

comma, consegnato all'interessato".

Il Pretore di Pizzo Calabro ed il Tribunale di Rovigo denunziano il

testé citato disposto di legge per le seguenti considerazioni:

a) La forza pubblica e la polizia giudiziaria, si deduce anzitutto,

sono abilitate ad eseguire la perquisizione sul posto solo che

"l'atteggiamento" o la "presenza" di chi è perquisito non appaiano

giustificabili in relazione alle circostanze di luogo e di tempo. Il

provvedimento restrittivo della libertà personale, che così si

configura, sarebbe adottato sulla base non di elementi indiziari, ma di

meri sospetti, ed in definitiva della discrezionale e soggettiva

determinazione degli organi di polizia: spetta, si soggiunge, invero a

questi ultimi, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, di

valutare se sussistano i presupposti di fatto giustificativi della

perquisizione, mentre tale apprezzamento non è sindacabile dal

giudice. La riserva di legge stabilita nell'art. 13 Cost. rimarrebbe

nel caso in esame insoddisfatta anche alla stregua delle pregresse

decisioni di questa Corte, sull'assunto che difetta la

predeterminazione tassativa della fattispecie legale, indispensabile

perché la prevista restrizione della libertà personale possa operare

in conformità del dettato costituzionale.

b) La violazione dell'art. 13 è dedotta dal Tribunale di Rovigo

anche sotto questo riflesso: che la perquisizione serve secondo legge

al pronto ed efficace intervento della forza pubblica e della polizia

giudiziaria, in eccezionali situazioni di necessità ed urgenza, nelle

quali la sicurezza e l'ordine sociale risultano esposti a grave

pericolo; senonché, tolto il caso della flagranza di reato, simili

estremi difficilmente ricorrerebbero quando si tratta di accertare il

possesso non di armi o di esplosivi, bensì, come pur prevede il

disposto censurato, di strumenti di effrazione. Per questa via, si

asserisce, l'inviolabilità della libertà personale è posposta alla

tutela che invece sussiste riguardo alla lesione, anche solo sospetta,

di beni di minor rilievo costituzionale, quali sono quelli

patrimoniali.

c) Osserva ancora il Tribunale di Rovigo che la norma in questione

manca di vietare espressamente l'utilizzazione processuale delle

perquisizioni illegittime. Tale divieto è stato per esempio introdotto

nel codice di procedura penale, con riguardo alle intercettazioni

telefoniche (226 quinquies c.p.p.) dalla legge 18 aprile 1974, n.

98. Il non averlo configurato per il caso di specie concreterebbe,

sotto un ulteriore profilo, la lamentata infrazione all'art. 13 Cost.:

e ciò - precisa il giudice remittente - in considerazione delle

pronunzie, rese dalla Corte di Cassazione nel senso che la nullità per

omessa convalida delle perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria

non implica l'inefficacia del contestuale sequestro. Così

orientandosi, la giurisprudenza avrebbe disatteso il precetto,

consacrato nell'art. 13 Cost., secondo cui qualsiasi provvedimento

restrittivo della libertà personale, adottato in difformità dalle

prescrizioni in detto articolo stabilite, resta necessariamente privo

di effetto.

d) Nessun pregio, sempre ad avviso del suddetto giudice, ha poi

l'interpretazione adeguatrice che della norma censurata propone una

parte della dottrina, per la quale la perquisizione è consentita agli

organi di polizia solo nei casi in cui può ai sensi del codice

disporla l'autorità giudiziaria (flagranza o fondato sospetto

dell'avvenuta commissione del reato). Tale tesi si assume contraddetta

dalla prassi della polizia e, prima ancora, dalla natura spiccatamente

preventiva che la perquisizione riveste nella disciplina in discorso;

anche ad accoglierla, si asserisce, non risulterebbe d'altra parte

eliminato un ulteriore ed autonomo motivo di censura, che deriva

dall'avere la disposizione in esame indifferentemente contemplato, ai

fini del provvedimento limitativo della libertà personale, atti

ricadenti nella sfera sia della polizia di sicurezza, sia della polizia

giudiziaria: senza, però, che, in ordine alla seconda categoria di

questi atti, sia previsto il possibile intervento del difensore, pur

sancito dal codice di rito, entro i limiti stabiliti dagli artt. 304

ter, terzo comma, e 224 c.p.p. Di qui l'asserita lesione dell'art. 24

Cost. Analoga censura, in relazione al parametro testé richiamato,

prospetta il Pretore di Pizzo. Le perquisizioni della polizia

giudiziaria, osserva infatti tale ultimo giudice, sono nel sistema del

codice coperte dalle previsioni degli artt. 304 bis e ter,

rispettivamente riguardanti gli atti cui possono assistere i difensori

e l'avviso ai difensori. Diverso risultato si imporrebbe, invece,

riguardo alle perquisizioni che vengono in rilievo nel presente

giudizio. Le suddette disposizioni generali del codice non sono state

espressamente richiamate dalla norrna censurata, né possono, ad avviso

del Pretore di Pizzo, venire estese alla specie in via

d'interpretazione, essendo la disciplina del caso in esame contenuta in

una normativa che tutela l'ordine pubblico ed ha carattere eccezionale.

Si versa dunque, vien dedotto, in un'ipotesi in cui il perquisito non

è avvertito della possibilità di farsi assistere da un difensore,

mentre il difensore non ha, dal canto suo, diritto al preavviso. Il

che, appunto, concreterebbe la prospettata lesione del diritto di

difesa.

2. - Le ordinanze in epigrafe sollevano la stessa questione. I

relativi giudizi sono pertanto riuniti e congiuntamente decisi.

3. - La Corte ritiene di dover preliminarmente controllare, in

punto di rilevanza, l'ammissibilità della questione. Giova a questo

riguardo considerare distintamente i due provvedimenti introduttivi del

presente giudizio.

4. - Diversamente dal Pretore di Pizzo, il Tribunale di Rovigo non

ha appositamente delibato la rilevanza della questione, ma non ha

trascurato di descrivere il caso di specie, di cui esso è investito; e

da tale descrizione risulta che le giudicabili - e l'autovettura, a

bordo della quale si trovavano - sono state perquisite dai carabinieri

subito dopo ricevuta notizia del reato alle stesse contestato (furto

pluriaggravato). Il che basta per affermare che gli organi della

polizia giudiziaria hanno agito nella quasi flagranza del reato, quindi

nell'esercizio - e nell'ambito - dei poteri loro conferiti ai sensi

degli artt. 224 e 237 del codice di procedura penale. Il censurato art.

4 della legge n. 152, che invece prevede, nei termini sopra

testualmente riportati, l'altra ipotesi della perquisizione sul posto,

non veniva per nessun verso in rilievo; e con ciò resta escluso che ne

sia stata fatta, come assume il Tribunale di Rovigo, applicazione nella

specie. La questione deve dunque ritenersi inammissibile.

5.1 - Nell'ordinanza del Pretore di Pizzo, la rilevanza della

questione forma invece, come si è premesso, oggetto di espressa e

puntuale delibazione, ed è così argomentata: a) la norma dedotta in

giudizio costituisce, nel vigente ordinamento, la sola base sulla quale

la perquisizione possa nel caso in esame ritenersi eseguita; b) detta

statuizione - norma eccezionale, si dice, e contenuta in una legge

sull'ordine pubblico (v. sopra, n. 1) - priverebbe il soggetto delle

garanzie di difesa, che lo assistono secondo le generali previsioni del

codice di rito (artt. 304 bis e ter e 224 c.p.p.): con il risultato che

il perquisito non sarebbe avvertito della possibilità di farsi

assistere da un difensore, e il difensore, dal canto suo, non avrebbe

diritto al preavviso; c) un'eventuale pronunzia di accoglimento, in

relazione alla prospettata lesione dell'art. 24 Cost., estenderebbe

alla specie le garanzie di cui si lamenta la mancata previsione; d)

l'imputato sarebbe stato tuttavia perquisito senza l'osservanza di tali

garanzie, con conseguente nullità "assoluta ed insanabile" della

perquisizione e di tutti gli altri atti compiuti.

Le deduzioni testé esposte non possono essere accolte. Soccorrono

in proposito le riflessioni svolte qui di seguito.

5.2 - Lo stesso giudice a quo, com'è riferito in narrativa,

asserisce che il verbale dell'avvenuta perquisizione non è stato

redatto e trasmesso, nell'apposito modulo ed entro il termine previsto

dalla disposizione censurata, alla competente autorità giudiziaria. Si

potrebbe, quindi, già per questo dubitare che nella specie difettino

gli estremi contemplati dal legislatore perché detta norma riceva

applicazione. Anche, poi, a voler condividere l'assunto del giudice a

quo, non si può consentire sulle conseguenze che egli ne trae, quanto

alla rilevanza della questione sollevata in riferimento all'art. 24

Cost. Posto, infatti, che la perquisizione nella specie cada sotto la

previsione dell'art. 4 della legge n. 152, si versa nel caso

eccezionale di necessità ed urgenza ivi configurato, che legittima

l'esercizio dell'attività di polizia, anche nella sfera della

prevenzione; tale sfera si atteggia peraltro, nella stessa

prospettazione del giudice a quo, come estranea e irriducibile al

sistema del processo penale: e se così è, una violazione del diritto

di difesa non è neppure ipotizzabile.

Invero, dove sussistano gli estremi della necessità ed urgenza,

con la conseguente impossibilità del tempestivo provvedimento

dell'autorità giudiziaria, la previa autorizzazione di quest'ultima

non è prescritta - occorre ricordare - nemmeno ai sensi dell'art. 224

del codice di rito, che ha riguardo, in via generale, alle

perquisizioni della polizia giudiziaria. In relazione all'ipotesi qui

considerata, il sistema processuale penale non esige né che il

perquisito sia avvertito della possibilità di avvalersi del diritto di

difesa, né che alcun preavviso sia dato al difensore: per il quale

ultimo la facoltà di intervento resta aperta se ne è in concreto

possibile l'esercizio, come risulta anche dalla giurisprudenza di

questa Corte (cfr. sentenze 63/72; 173/74). La richiesta estensione

delle previsioni del codice di procedura penale (artt. 224 e 304 ter)

al caso di specie - e così all'ambito in cui operano le eccezionali

esigenze di necessità ed urgenza, sottostanti alla legge n. 152 - non

potrebbe, allora, avere le conseguenze prospettate nell'ordinanza di

rinvio. Ammesso pure che il perquisito non sia stato avvertito della

possibilità di farsi assistere dal difensore, e che il difensore non

fosse presente nel luogo in cui sono intervenuti gli organi

perquirenti, ciò non implicherebbe la nullità della perquisizione: e

dunque, nemmeno la nullità di tutti gli atti successivi. La dedotta

rilevanza della questione, in conclusione, non sussiste.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n.

152, sollevata dal Pretore di Pizzo Calabro e dal Tribunale di Rovigo,

in riferimento agli artt. 13 e 24 Cost., con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:261 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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