Corte costituzionale

Sentenza n. 256/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1996 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 39 della

legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della

finanza pubblica) in relazione ai capi IV e V della legge 28 febbraio

1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), e degli artt. 38 e 35, penultimo comma (recte: ventesimo

comma), della citata legge n. 47 del 1985, promosso con ordinanza

emessa il 12 luglio 1995 dal giudice per le indagini preliminari

presso la pretura di Roma nel procedimento penale a carico di De Rosa

Carmine ed altri, iscritta al n. 794 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Carmine De

Rosa ed altri, imputati, tra l'altro, di avere, in concorso tra loro,

realizzato una costruzione edilizia (villino bifamiliare) in assenza

della relativa concessione, il giudice per le indagini preliminari

presso la pretura di Roma, con ordinanza emessa in data 12 luglio

1995 (r.o. n. 794 del 1995), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) in relazione

alle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985,

n. 47, per contrasto con gli artt. 3, 32, primo comma, 41, primo e

secondo comma, 42, secondo comma, 101, secondo comma, 117 e 118 della

Costituzione.

La norma impugnata, che estende il cosiddetto "condono edilizio"

previsto dall'art. 31 della legge n. 47 del 1985 alle costruzioni

ultimate entro il 31 dicembre 1993, determinerebbe anzitutto, ad

avviso del giudice a quo, una disparità di trattamento tra il

cittadino rispettoso delle leggi e quello che, avendole violate,

dispone di opere di dimensioni maggiori rispetto a quelle consentite

dagli strumenti urbanistici vigenti. Disparità irragionevole anche

perché originata dalla reiterazione di un provvedimento di clemenza

che già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 369 del 1988,

aveva giustificato solo in quanto misura di carattere eccezionale,

destinata a "chiudere" un passato di illegalità.

La normativa sul condono violerebbe, altresì, l'art. 32, primo

comma, della Costituzione, in quanto, non facendo alcuna distinzione

tra abusi meramente formali ed abusi sostanziali, consente che siano

sanate anche opere in contrasto con gli strumenti urbanistici

vigenti, e, quindi, anche con disposizioni dettate a tutela della

salute (ad esempio, in tema di abitabilità di edifici ai sensi

dell'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie).

Il giudice a quo denuncia, poi, la violazione degli artt. 32 e 3,

secondo comma, della Costituzione sotto il profilo che il condono

indiscriminato di tutte le costruzioni, con l'impedire la

programmazione (e, quindi, la previsione di aree destinate ad

ospedali, scuole ecc.) finirebbe per provocare danni alla salute

psico-fisica e conculcare la tutela del pieno sviluppo della

personalità umana.

Sarebbero, altresì, violati gli artt. 3 e 101, secondo comma,

della Costituzione, in quanto, prevedendo il quarto comma, secondo

periodo, dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994 che l'interessato

rilasci un'autocertificazione ex art. 4 della legge 4 gennaio 1968,

n. 15, e, sostanzialmente, si sostituisca all'amministrazione

nell'accertamento dei fatti, la punibilità per il fatto commesso

sarebbe determinata dalla sola volontà dell'interessato. Inoltre,

essendo prevista l'estinzione dei reati e delle relative sanzioni,

ivi compresa la demolizione, solo sulla base dell'ultimazione del

rustico e della copertura entro il termine del 31 dicembre 1993, a

prescindere dalla circostanza che oltre tale termine i lavori siano

illecitamente proseguiti, sia pure per suddividere il fabbricato in

più appartamenti, in tale ultimo caso si eviterebbe la demolizione

solo perché si sarebbero già eseguite, alla predetta data, le

tamponature esterne del fabbricato e posto un tetto di copertura, in

contrasto sia con l'art. 3 che con l'art. 101, secondo comma, della

Costituzione.

Gli stessi parametri sono invocati con riferimento alla prevista

sospensione del processo conseguente alla domanda di condono, e alla

circostanza che la sentenza di proscioglimento dipenderebbe

esclusivamente dall'attività dell'imputato.

Il giudice a quo lamenta, ancora, il vulnus agli artt. 117 e 118

della Costituzione, in quanto, in sostanza, il governo del territorio

fino al 31 dicembre 1993 verrebbe sottratto agli enti preposti e

cioè, regioni, province, comuni a carico dei quali sarebbero posti

ingenti oneri d'urbanizzazione. Da ciò scatuirebbe la necessità di

nuove imposte anche nei confronti di chi ha osservato la legge:

donde la violazione, ancora una volta, dell'art. 3 e degli artt. 41,

primo e secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione. E

ciò perché i cittadini rispettosi della legge subirebbero proprio

dall'ossequio alla stessa inevitabili limitazioni sia all'iniziativa

privata sia al diritto di proprietà.

Con la medesima ordinanza di rimessione viene anche sollevato il

dubbio di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3

(parametro che risulta, peraltro, invocato a tale riguardo solo dal

dispositivo della ordinanza di rimessione, ma non è specificato

nella parte motiva della stessa) e 32, primo comma, della

Costituzione, dello stesso art. 39 della legge n. 724 del 1994,

nonché dell'art. 38 della legge n. 47 del 1985, nella parte in cui

prevede l'estinzione del reato di cui all'art. 221 del testo unico

delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) e dell'art. 35,

penultimo comma (recte: ventesimo comma) della medesima legge, che

consente il rilascio della licenza di abitabilità anche in deroga

alle disposizioni vigenti (salvo in materia di statica o di

prevenzione incendi), con ciò privilegiando l'uso del bene da parte

del privato rispetto alla tutela della salute sia di chi abita

l'immobile condonato, sia dei condomini e degli abitanti del

quartiere.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che

ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994,

in riferimento agli artt. 41, primo e secondo comma, 42, secondo

comma, 117 e 118 della Costituzione. La difesa dello Stato ha, in

proposito, ricordato le recenti sentenze della Corte costituzionale

nn. 416 e 427 del 1995, che hanno escluso la violazione dei precetti

costituzionali invocati dal giudice a quo.

Per quanto riguarda il rilievo secondo il quale le norme sul

condono edilizio prevedono effetti sananti anche di violazioni di

prescrizioni non urbanistiche, quali quelle poste a salvaguardia

della salute in tema di abitabilità degli edifici, l'Avvocatura

esclude che i comuni, in conseguenza delle norme sul condono, siano

costretti a rilasciare licenze di abitabilità per locali che non

siano realmente abitabili. È pur vero che l'art. 38 della legge n.

47 del 1985 prevede, tra gli effetti penali del condono, anche

l'estinzione del reato previsto dall'art. 221 del testo unico delle

leggi sanitarie, ma tale estinzione riguarda il reato strettamente

connesso con la realizzazione della costruzione abusiva, mentre non

esonera il comune dall'accertare l'effettivo stato della "res

abusiva" sotto il profilo igienico-sanitario, ai fini della sua

destinazione.

Quanto alla lamentata violazione dell'art. 101 della Costituzione,

dovuta al fatto che il sistema dell'autocertificazione di alcune

circostanze di fatto e la previsione del silenzio-assenso contenuti

nell'art. 39, quarto comma, della legge impedirebbero al giudice di

sindacare la concessione e consentirebbero al privato di determinare

tutti i presupposti per il rilascio della concessione e per la

declaratoria di estinzione del reato, l'Avvocatura rileva, per un

verso, che le false attestazioni contenute nelle dichiarazioni rese

ai sensi della legge n. 15 del 1968 sono soggette alle sanzioni

previste dalla stessa legge; per l'altro, che lo stesso quarto comma

dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994 prevede che, ove l'oblazione

sia stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso, le

costruzioni realizzate senza licenza o concessione siano assoggettate

alle sanzioni richiamate dagli artt. 40 e 45 della legge n. 47 del

1985. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso la pretura di

Roma sottopone all'esame di legittimità costituzionale l'art. 39

della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica) in relazione alle disposizioni di cui ai capi

IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da quello richiamate e

fatte proprie.

La norma impugnata, disponendo sostanzialmente la riapertura dei

termini del condono edilizio di cui alla citata legge n. 47 del 1985,

si esporrebbe, ad avviso del giudice a quo, a diverse censure. La

prima di esse riguarda il vulnus all'art. 3 della Costituzione, sotto

il profilo della ingiustificata discriminazione tra i cittadini che

non hanno commesso abusi edilizi e coloro che, avendo realizzato

opere in difformità dagli strumenti urbanistici vigenti, beneficiano

degli effetti del condono. La cui disciplina sarebbe tanto più

irragionevole in quanto sprovvista di quel carattere di

straordinarietà ed eccezionalità, che, sola, la giustificherebbe.

Altro parametro invocato è l'art. 32, primo comma, della

Costituzione, in quanto, per un verso, la normativa sul condono

consentirebbe la sanatoria anche di opere costruite in spregio alle

norme urbanistiche a tutela della salute (ad esempio, in tema di

abitabilità degli edifici); per l'altro, essa, impedendo la

programmazione, con specifico riferimento alle aree destinate

all'insediamento di ospedali, posti di pronto soccorso, polizia,

caserme di vigili del fuoco, ovvero al verde, finirebbe per provocare

danni alla salute psico-fisica. E la medesima mancanza di

programmazione, consentendo la nascita di quartieri privi di

importanti infrastrutture come le scuole, determinerebbe condizioni

di sottosviluppo culturale, in contrasto con il principio di cui

all'art. 3, secondo comma, della Costituzione.

Il meccanismo del condono, poi, con il prevedere

un'autocertificazione da parte dell'interessato, subordinerebbe alla

volontà di costui la punibilità per il fatto commesso, in

violazione degli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione. I

medesimi parametri vengono invocati anche con riferimento alla

circostanza che, essendo l'estinzione dei reati collegata alla

avvenuta ultimazione del rustico e della copertura entro il termine

del 31 dicembre 1993, si potrebbe evitare la demolizione allorché i

lavori siano illecitamente proseguiti oltre tale data purché entro

la stessa data si siano eseguite le tamponature esterne e posto un

tetto di copertura.

Ed ancora gli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione

sarebbero violati dalla prevista sospensione del processo in caso di

domanda di condono, oltre che dal collegamento dell'estinzione del

reato all'attività dell'imputato.

Ulteriore profilo di illegittimità della normativa censurata viene

ravvisato in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in

quanto il condono impedirebbe agli enti competenti - regione,

provincia, comune - qualsiasi intervento di governo del territorio,

mentre le ingenti spese di urbanizzazione determinerebbero aumenti di

imposte anche a carico di chi ha rispettato la legge, che subirebbe

da ciò limitazioni sia alla libera iniziativa privata sia al diritto

di proprietà, in violazione degli artt. 3, 41, primo e secondo

comma, e 42, secondo comma.

Il giudice a quo sottopone, poi, al giudizio della Corte la

questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 39 della

legge n. 724 del 1994 e degli artt. 38 e 35, ventesimo comma, della

legge n. 47 del 1985, nella parte in cui prevedono l'estinzione del

reato di cui all'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie ed il

conseguente rilascio della licenza di abitabilità anche in deroga

alle disposizioni vigenti.

Il sospetto del rimettente è che, in tal modo, sia violato il

principio della tutela della salute di cui all'art. 32, primo comma,

della Costituzione, impedendosi sia l'accertamento della salubrità

del singolo appartamento, sia la verifica della esistenza di idonee

infrastrutture.

2. - La prima delle questioni sollevate è manifestamente

infondata.

2.1. - Questa Corte, già chiamata a verificare la conformità alla

maggior parte dei parametri costituzionali, oggi invocati, dapprima

delle norme sul condono edilizio di cui alla legge n. 47 del 1985

(sentenza n. 369 del 1988), e, successivamente, di quelle di cui

all'art. 39 della legge n. 724 del 1994 (sentenze n. 427 e n. 416 del

1995), ha avuto occasione di affermare la insussistenza della lesione

dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della

irragionevolezza e della disparità di trattamento tra cittadini,

sottolineando il carattere eccezionale e straordinario della

normativa di cui si tratta. Eccezionalità e straordinarietà

sicuramente riscontrabili nel condono concesso nel 1985, e non venute

meno a distanza di dieci anni, ove si consideri la persistenza del

fenomeno dell'abusivismo, con conseguente esigenza di recupero della

legalità. Ciò dà anche ragione della infondatezza della questione

sotto il profilo del lamentato contrasto con gli artt. 41, primo e

secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

2.2. - Del pari, questa Corte si è già pronunciata sulla

legittimità della normativa sul condono di cui all'art. 39 della

legge n. 724 del 1994 in riferimento agli artt. 117 e 118 della

Costituzione, escludendo che la riapertura e l'estensione dei termini

del condono vanifichi l'azione di controllo e di repressione delle

amministrazioni locali. Al riguardo, si è anzi rilevato che la

diffusione del fenomeno dell'abusivismo edilizio è da addebitare,

almeno in parte, proprio alla scarsa incisività e tempestività

dell'azione di controllo del territorio da parte degli enti locali e

delle regioni a ciò preposte (sentenze n. 427 e n. 416 del 1995).

Ciò a prescindere dalla considerazione che l'art. 81, primo comma,

lettera a), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in attuazione degli

invocati artt. 117 e 118 della Costituzione, riserva allo Stato il

potere di fissare le linee fondamentali dell'assetto del territorio

nazionale (sentenze n. 427 del 1995 e n. 302 del 1988).

2.3. - È, altresì, da escludere, alla stregua della già citata

giurisprudenza costituzionale, il contrasto con gli artt. 32, primo

comma, e 3, secondo comma, della Costituzione. Per un verso, infatti,

la Corte ha avvertito che, tra le finalità del condono, si pone

quella di realizzare un contemperamento dei diritti in giuoco, quali,

tra gli altri, quello, oggi invocato, alla salute, e quelli, pure di

fondamentale rilevanza sul piano della dignità umana,

all'abitazione e al lavoro (sentenza n. 427 del 1995). Peraltro, non

può essere condivisa l'affermazione del giudice a quo in ordine alla

circostanza che il condono indiscriminato di tutte le costruzioni,

impedendo la programmazione del territorio, danneggerebbe la salute

oltre che lo sviluppo della personalità umana. La disciplina del

condono è stata, infatti, dettata proprio dalla necessità di

procedere ad un definitivo riordino della materia della

regolamentazione dell'assetto del territorio. Ed infatti, come pure

già sottolineato dalla Corte, essa presenta aspetti direttamente

volti al ripristino della tutela del controllo sul territorio, come

dimostrano le previsioni di limiti di cubatura per l'ammissione alla

sanatoria, e, in genere, tutto il sistema del nuovo condono edilizio

(legato da un disegno essenzialmente unitario), risultante dalle

disposizioni dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994 e da quelle, da

valutare in connessione indissolubile con le prime, dettate dal

decreto-legge 25 maggio 1996, n. 285 (ultimo di una lunga catena di

decreti-legge reiterati). Tale sistema, infatti, "introduce una serie

di restrizioni che tendono a circoscrivere l'ambito della definizione

agevolata, e a riequilibrare situazioni di eccessivo vantaggio nella

valutazione del legislatore di preminenti interessi pubblici"

(sentenza n. 427 del 1995).

2.4. - Manifestamente infondato è, infine, il rilievo di

illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 39 per violazione

del principio della soggezione del giudice soltanto alla legge, ex

art. 101, secondo comma, della Costituzione, sollevato sotto il

profilo che l'art. 39, quarto comma, secondo periodo, prevedendo

un'autocertificazione del privato, rimetterebbe sostanzialmente alla

sola volontà di quest'ultimo la punibilità dei reati edilizi.

Al riguardo basta considerare che la normativa denunciata prevede

un sistema sanzionatorio per l'ipotesi di attestazioni false - di cui

pertanto l'interessato assume ogni responsabilità - comminando le

medesime sanzioni previste dal capo I della legge n. 47 del 1985, e

cioè sanzioni penali, civili e amministrative.

Inoltre l'amministrazione, in tutti i casi di procedimento

amministrativo, è sempre tenuta, nella persona del responsabile del

procedimento (art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241), ad un

riscontro istruttorio della documentazione esibita dal soggetto

interessato e conserva questo potere-dovere anche se taluni fatti o

circostanze siano documentati attraverso l'autocertificazione, non

precludendo questa le possibilità di accertamento di ufficio e di

ispezioni ove ritenute utili o opportune.

Né il contrasto con l'art. 101, secondo comma, oltre che con

l'art. 3 della Costituzione, può ravvisarsi, come vorrebbe il

giudice a quo, nel collegamento della estinzione del reato

all'avvenuta ultimazione del rustico e della copertura entro il

termine del 31 dicembre 1993, che consentirebbe la prosecuzione dei

lavori oltre tale data per il solo fatto che a quella data siano

state già eseguite le tamponature esterne e la copertura.

E ciò in quanto il legislatore si è preoccupato di fissare un

termine idoneo ad impedire che la sanatoria potesse estendersi senza

limiti temporali ai lavori di elevazione dei rustici, onde pervenire

ad una regolarizzazione dell'assetto del territorio, da cui partire

per il definitivo riordino della materia.

E nemmeno i detti parametri possono dirsi violati dalla prevista

sospensione del processo penale in caso di domanda di condono, ovvero

dal collegamento dell'estinzione del reato all'attività

dell'imputato.

Valgono al riguardo le considerazioni svolte nella sentenza n. 369

del 1988 in merito all'esclusione di una totale sottrazione al

giudice penale di ogni potere di accertamento dei requisiti del fatto

estintivo. A ciò si aggiunga la considerazione del potere dello

stesso giudice di disapplicare la concessione in sanatoria rilasciata

al di fuori dei presupposti di legge.

3. - Resta da esaminare la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994 - in quanto rende

applicabili alle opere abusive realizzate fino al 31 dicembre 1993 le

norme di cui agli artt. 38 e 35, ventesimo comma, della legge n. 47

del 1985 - nonché delle stesse norme citate, la prima nella parte in

cui prevede l'estinzione del reato di cui all'art. 221 del t.u. delle

leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265), la seconda nella

parte in cui consente il rilascio della licenza di abitabilità anche

in deroga alle disposizioni vigenti.

Tali disposizioni violerebbero, secondo il giudice a quo, l'art.

32, primo comma, della Costituzione.

La questione è infondata nei sensi appresso specificati.

L'art. 38 della legge n. 47 del 1985 prevede, tra gli effetti

penali del condono, anche l'estinzione del reato previsto dall'art.

221 del t.u. delle leggi sanitarie, il quale, al secondo comma,

sanziona penalmente il comportamento del proprietario che abiti (o

consenta che venga abitato) un edificio o parte di esso in assenza di

certificato di abitabilità.

La nuova disciplina contenuta nel d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425

(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione

all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto)

all'art. 4, primo comma, prevede, per la utilizzazione degli edifici,

la necessità che il proprietario richieda "il certificato di

abitabilità al sindaco, allegando alla richiesta il certificato di

collaudo, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto

dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione

dell'avvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore dei

lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la

conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura

dei muri e la salubrità degli ambienti". Il comma secondo del citato

articolo 4 dispone che, entro trenta giorni dalla data di

presentazione della domanda, il sindaco rilascia il certificato di

abitabilità e che, entro tale termine, "può disporre una ispezione

da parte degli uffici comunali che verifichi l'esistenza dei

requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata

abitabile".

Il terzo comma prevede, poi, un meccanismo di silenzio-assenso, in

ordine alla richiesta, che scatta decorsi quarantacinque giorni dalla

data di presentazione della domanda; peraltro, viene lasciata

all'autorità competente la possibilità di disporre l'ispezione di

cui al citato secondo comma nei successivi centottanta giorni e di

dichiarare, eventualmente, la non abitabilità, nel caso in cui

verifichi l'assenza dei requisiti richiesti.

In coerenza con la previsione di tale più snella procedura, l'art.

5 dello stesso d.P.R. n. 425 del 1994 abroga il primo comma dell'art.

221 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, il quale imponeva, ai fini

dell'abitabilità degli edifici o di parti di essi, l'autorizzazione

del podestà (id est, sindaco) che la concedeva quando, previa

ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato,

risultasse che la costruzione fosse stata eseguita in conformità del

progetto approvato, che i muri fossero convenientemente prosciugati e

che non sussistessero altre cause di insalubrità - requisiti

comunque, come si è visto, tuttora richiesti dal menzionato art. 4,

primo comma, del d.P.R. n. 425 del 1994 - lasciando, peraltro,

sopravvivere, come ritiene anche la giurisprudenza prevalente della

Cassazione, la sanzione penale di cui al secondo comma dello stesso

art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie.

L'estinzione del reato disposta, come rilevato, dall'art. 38 della

legge n. 47 del 1985, recepito dall'art. 39 della legge n. 724 del

1994, è l'unico effetto penale scaturente dalla disciplina del

condono; ma essa non vale ad escludere ogni obbligo da parte del

comune di accertamento delle condizioni di salubrità ai fini

dell'abitabilità degli edifici, proprio per ciò che si è dianzi

osservato in ordine alla sopravvivenza dei requisiti cui le norme di

legge subordinano l'abitabilità stessa.

D'altro canto, il certificato di abitabilità non deve

necessariamente autorizzare in maniera uniforme tutto l'edificio o

parte di esso, dovendo essere distinti gli usi abitativi o di

semplice agibilità, quando alcuni locali siano utilizzabili solo

come accessori o come locali non destinabili a usi abitativi stabili

o come depositi o con altri usi non abitativi, quando non siano

strutturalmente idonei sotto il profilo igienico-sanitario per una

abitabilità piena, ancorché oggetto di concessione edilizia in

sanatoria.

Né rileva la circostanza che l'art. 35, ventesimo comma, preveda,

a seguito della concessione in sanatoria, il rilascio del certificato

di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da

norme regolamentari, purché non sussista contrasto con le

disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione

degli incendi e degli infortuni.

La deroga non riguarda, infatti, i requisiti richiesti da

disposizioni legislative, e deve, pertanto escludersi una

automaticità assoluta nel rilascio del certificato di abitabilità -

pur nella più semplice forma disciplinata dal d.P.R. n. 425 del 1994

- a seguito di concessione in sanatoria, dovendo invece il comune

verificare che al momento del rilascio del certificato di

abitabilità siano osservate non solo le disposizioni di cui all'art.

221 del testo unico delle leggi sanitarie (rectius, di cui all'art. 4

del d.P.R. n. 425 del 1994), ma, altresì, quelle previste da altre

disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali

relativi e rispettiva normativa tecnica, quali quelle a tutela delle

acque dall'inquinamento, quelle sul consumo energetico, ecc.

Alla luce di una tale interpretazione, sono infondati i timori del

giudice a quo in ordine al venir meno, a seguito della normativa

censurata, non solo di ogni tutela della salubrità dei singoli

edifici, ma altresì della necessità della verifica di idoneità di

infrastrutture (come il sistema fognario).

Permangono, infatti, in capo ai comuni tutti gli obblighi inerenti

alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie per l'abitabilità

di edifici, con l'unica possibile deroga ai requisiti fissati da

norme regolamentari (in maggior parte regolamenti comunali).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale degli art. 39 della legge 23 dicembre

1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), 38

e 35, ventesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in

materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,

recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento

all'art. 32, primo comma, della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari presso la pretura di Roma, con l'ordinanza in

epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39 della medesima legge n. 724 del 1994, in

relazione alle disposizioni di cui ai capi IV e V della citata legge

n. 47 del 1985, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e

secondo comma, 32, primo comma, 41, primo e secondo comma, 42,

secondo comma, 101, secondo comma, 117 e 118 della Costituzione,

dallo stesso giudice con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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