Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/1984 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2758

e 2772 del codice civile, così come modificati dall'art. 5 della legge

29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30

aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi); combinato disposto degli

artt. 2751 bis, n. 2, 2758 e 2778, n. 7, del codice civile, promossi

con le ordinanze 14 maggio 1980, 28 febbraio 1980, 16 ottobre 1980, 1

aprile 1981, 12 novembre 1981, 7 gennaio 1982 e 20 maggio 1982,

rispettivamente dal Giudice delegato del Tribunale di Reggio Emilia,

dai Tribunali di Milano (n. 4), di Reggio Emilia (n. 2), di Udine,

iscritte ai nn. 521 e 732 del registro ordinanze 1980, ai nn. 72, 385 e

386, del registro ordinanze 1981, ai nn. 35, 325 e 672 del registro

ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nn. 270, 338

dell'anno 1980, nn. 105, 276 dell'anno 1981, nn. 129, 297 dell'anno

1982 e n. 60 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. SIPRA e dell'ENEL

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri:

udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1983 il Giudice relatore

Dott. Arnaldo Maccarone;

uditi gli avvocati Carmine Punti per la s.p.a. SIPRA, Michele

Giorgianni per l'ENEL e l'avvocato dello Stato Emilio Sernicola per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

L'Azienda Gas Acqua consorziale di Reggio Emilia, con istanza

diretta al giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Reggio

Emilia, chiedeva fra l'altro di essere ammessa al passivo del

fallimento "La Nuova Pneus" s.r.l., per la somma di Lit. 52.412 in via

privilegiata per credito di rivalsa I.V.A. per la cessione dei propri

prodotti.

Il giudice, con ordinanza del 14 maggio 1980, osservava che, alla

stregua della normativa vigente, il credito risultava assistito dal

solo privilegio speciale sui mobili, ai sensi del secondo comma

dell'art. 2758 cod. civ. come modificato dall'art. 5 della legge 29

luglio 1975 n. 426, e non più dal privilegio generale di cui all'art.

1 D.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687, istituito allora allo scopo di

ovviare alla non esercitabilità concreta del privilegio in relazione

alla cessione di quei beni che non avrebbero potuto essere mai

rintracciati nel patrimonio del debitore perché consumati o

trasformati. Invero, proseguiva il Tribunale, la legge 29 luglio 1975

n. 426, aveva modificato l'art. 2758 cod. civ., istituendo una nuova

disciplina dei privilegi dei crediti dello Stato relativi alle imposte

indirette, nonché dei crediti di rivalsa verso il cessionario ed il

committente previsti dalla norma relativa all'I.V.A. limitando il

privilegio afferente questi ultimi ai soli "beni che hanno formato

oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio", e tale

disciplina era stata intesa dalla giurisprudenza come abrogativa di

quella precedente, in quanto regolante in maniera compiuta l'intera

materia dei privilegi che assistono i crediti I.V.A. compresi quelli

dell'avente diritto a rivalsa, come nella specie, senza lasciare spazio

ad altra normativa posta al di fuori del codice.

Ciò posto, il giudice con ordinanza 14 maggio 1980 ha ritenuto

rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità

dell'art. 5 della legge n. 426 del 1975, in riferimento agli artt. 3 e

53 Cost.

Sotto il primo profilo, osserva che il privilegio speciale sui soli

mobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce

il servizio non sarebbe idoneo a tutelare chi, come nella specie

l'Azienda sopra indicata, ceda beni consumabili o energie, in quanto in

tali casi non si rinviene mai nel patrimonio del debitore l'oggetto del

privilegio. La tutela quindi si rivelerebbe solo nominale perché per

definizione il bene su cui dovrebbe esercitarsi il privilegio cessa di

esistere nel momento stesso in cui viene ceduto e tale circostanza di

fatto si presenterebbe "costante ed indefenibile", onde non potrebbe

assimilarsi agli inconvenienti di fatto che la giurisprudenza

costituzionale ha ritenuto idonei ad escludere la sindacabilità della

norma in questa sede.

Con ciò si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento

a danno dei creditori per rivalsa I.V.A. su cessione di beni mobili

della detta natura rispetto ai creditori allo stesso titolo per

cessione di beni inconsumabili.

Sotto il secondo profilo il giudice osserva che nell'imposta sul

valore aggiunto, indice della capacità contributiva sarebbe il

consumo, onde il soggetto tenuto al versamento dell'imposta nelle fasi

precedenti il consumo salvo rivalsa deve essere garantito in ordine al

recupero del relativo importo, giacché, in caso contrario, il tributo

verrebbe a gravare in via definitiva su chi non è portatore della

capacità contributiva giustificanie il tributo stesso.

Con la stessa ordinanza il giudice ha altresì prospettato un

ulteriore ordine di questioni di legittimità, attinenti al credito di

rivalsa I.V.A. spettante al professionista che ricevendo il pagamento

del corrispettivo della sua opera (nella specie il dott. Calzolari,

ammesso al passivo in via privilegiata per la complessiva somma di

Lit.7.025.217 per spese ed onorari, oltre l'I.V.A. di rivalsa) non

vedrebbe assicurato il pagamento del suo credito pur essendo obbligato

al versamento del tributo.

Si osserva in proposito nell'ordinanza che in caso di fallimento

del debitore il privilegio generale sui mobili che assiste il credito

per prestazione professionale, ex art. 2751 bis c.c., non può essere

esteso al credito di rivalsa, che non potrebbe essere considerato un

accessorio del credito per prestazione professionale e quindi

collocabile in privilegio dello stesso grado.

La disparità di trattamento fra il credito di rivalsa del

prestatore di servizi assistito da privilegio se i servizi si

riferiscono a beni, e senza presidio alcuno se manca la possibilità di

operare tale riferimento, apparirebbe priva di ogni razionale

giustificazione e quindi in contrasto con l'art. 3 Cost.

Comunque, prosegue l'ordinanza, anche la eliminazione della detta

disparità non varrebbe a rendere costituzionalmente legittimo il

trattamento delineato.

Invero quando fosse ritenuto privilegiato anche il credito di

rivalsa del prestatore di servizi non riferibile a beni risulterebbe

pur sempre violato l'art. 53 Cost.. Se il credito di rivalsa non è

soddisfatto nel fallimento, per incapienza, come nella specie, l'onere

del tributo verrebbe a gravare invero in via definitiva su persona

diversa dal soggetto cui va riconosciuta la relativa capacità

contributiva, essendo in materia di I.V.A. il consumo l'indice di tale

capacità, come del resto già affermato in occasione della censura

più sopra riferita.

Pertanto, secondo il giudice, dovrebbe dichiararsi l'illegittimità

costituzionale anche dell'art. 2758 c.c. come modificato dall'art. 5

predetto nella parte in cui non prevedendo privilegi a tutela del

credito di rivalsa I.V.A. del prestatore di servizi non riferibili a

beni, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., e del combinato

disposto degli artt. 2751 bis n. 2, secondo comma, 2758 e 2778 n. 7

(ordine del privilegio sui mobili dei crediti per tributi indiretti)

nella parte in cui, prevedendo gradi diversi di privilegio per la

retribuzione del professionista e per il credito di rivalsa I.V.A. su

tale retribuzione non assicurano il recupero dell'imposta al

professionista che, ricevuto il pagamento del suo credito, è obbligato

al versamento del tributo, e si porrebbe così in contrasto con il

principio della capacità contributiva sancita dall'art. 53 Cost..

È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che ha depositato nei termini le proprie deduzioni difensive.

L'Avvocatura contesta la fondatezza delle censure osservando,

anzitutto, in base all'esame dei lavori preparatori, che non dovrebbe

condividersi l'interpretazione giurisprudenziale della norma censurata,

secondo cui la legge del 1975 avrebbe ex novo regolato la materia dei

privilegi, e che sarebbe stata del tutto estranea alle intenzioni del

legislatore l'asserita abrogazione della normativa precedente,

perseguendosi soltanto in quella sede l'intento di un coordinamento di

alcune disposizioni del codice civile in materia di privilegi.

Secondo l'Avvocatura non potrebbe d'altra parte attribuirsi alla

nuova legge efficacia abrogativa di una norma che poco tempo prima era

stata emanata proprio per soddisfare l'esigenza perequativa indicata

nell'ordinanza di rinvio.

Inoltre, infondato sarebbe il riferimento all'art. 53 Cost.

giacché non sussisterebbe alcuna connessione od interdipendenza tra

l'esigenza del riferimento dell'obbligazione tributaria al presupposto

di una effettiva capacità contributiva dell'obbligato ed il problema

del tutto diverso dell'adeguatezza delle garanzie apprestate per

assicurare al creditore di rivalsa il recupero dell'imposta versata.

Rientrerebbe comunque nella discrezionalità del legislatore la

determinazione della intensità (ovvero del grado) della tutela.

Questione analoga a quella come sopra prospettata dal giudice

delegato ai fallimenti del Tribunale di Reggio Emilia circa la pretesa

violazione dell'art. 3 Cost. per effetto della previsione del solo

privilegio speciale sui mobili a favore dei crediti di rivalsa I.V.A.

derivanti da prestazione di servizi per il caso in cui essi non siano

riferibili a beni determinati rinvenibili nel patrimonio del debitore

è stata sollevata dal Tribunale di Milano nel procedimento civile tra

l'Impresa generale di pubblicità ed il fallimento Paris con ordinanza

28 febbraio 1980, nonché dallo stesso Tribunale nel procedimento

civile fra la SIPRA s.p.a. ed il fallimento Intergest con ordinanza

emessa il 16 ottobre 1980, e dal Tribunale di Udine nel procedimento

civile fra l'avvocato Gottardis Leopoldo ed il fallimento SIPRA s.p.a.

con ordinanza emessa il 12 novembre 1981.

Il Tribunale di Reggio Emilia, con due ordinanze di identico

tenore, emesse in data 1 aprile 1981 nei giudizi civili rispettivamente

vertenti fra l'ENEL e il fallimento della soc. Rober Gomma e fra lo

stesso ENEL e il fallimento della V.B. Confezioni s.r.l., ha poi

sollevato questione analoga a quella prospettata con l'ordinanza dal

giudice delegato dello stesso Tribunale sopra richiamata, concernente

la pretesa illegittimità dell'art. 2758 cod. civ. nella parte in cui

prevede il privilegio speciale sui mobili a favore del cedente di beni

la cui natura consumabile rende sostanzialmente impossibile l'esercizio

concreto di detto mezzo di tutela. E, con la stessa ordinanza, il

Tribunale afferma che il privilegio generale sui mobili sarebbe il solo

idoneo ad assicurare una tutela indifferenziata in tutte le ipotesi

considerate.

Infine anche il Tribunale di Milano ha sollevato analoga questione

nel giudizio fra l'ENEL ed il fallimento della Nuova Edilizia s.r.l.

con ordinanza emessa il 7 gennaio 1982 e nel giudizio civile fra lo

stesso ENEL ed il Fallimento Ferriere S. Anna S.p.A. con ordinanza

emessa il 26 maggio 1982.

Nei giudizi provenienti dal Tribunale di Milano promossi con

ordinanze 7 gennaio e 20 maggio 1982, si è costituito l'ENEL;

rappresentato e difeso dall'avv. prof. Michele Giorgianni, che ha

depositato nei termini le proprie deduzioni.

La difesa dell'ENEL condivide l'interpretazione della vigente

normativa in materia di privilegi dei crediti per rivalsa I.V.A.

secondo cui la legge n. 426 del 29 luglio 1975 ha interamente regolato

tale materia con conseguente attribuzione del solo privilegio speciale

sui mobili, e ribadisce la censura svolta nell'ordinanza ponendo in

evidenza il contrasto dell'art. 2758, secondo comma, cod. civ. con gli

artt. 3 e 53 Cost., insistendo in particolare nell'affermazione che nel

caso di cessione di beni consumabili, come l'energia elettrica, il

privilegio così attribuito non potrebbe trovare pratica applicazione,

non essendo ovviamente rintracciabile nel patrimonio del debitore

l'energia a suo tempo fornita e consumata.

Si presenterebbe così per i crediti afferenti a tali categorie di

beni una situazione di sostanziale carenza di tutela.

La discriminazione creata tra categorie di creditori egualmente

meritevoli di garanzia sarebbe palese, né sussisterebbero motivi

validi per giustificarla, onde emergerebbe in modo inequivocabile la

violazione del principio di eguaglianza.

E l'incostituzionalità della norma sarebbe evidente anche in

relazione all'art. 53 Cost. perché in conseguenza della stessa il

tributo verrebbe a gravare definitivamente su un soggetto che sarebbe

tenuto a versarlo solo "a titolo di anticipazione" per conto del

soggetto effettivamente gravato, cioè il consumatore finale del bene

ceduto.

Nel giudizio proveniente dallo stesso Tribunale, promosso con

ordinanza 16 ottobre 1980, si è costituita la SIPRA S.p.A. in persona

dell'Amministratore delegato e direttore generale dott. Gianni

Pasquarelli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Forni e Paolo

De Rienzo che hanno tempestivamente depositato le loro deduzioni.

Anche la difesa della SIPRA insiste nell'affermare il contrasto con

l'art. 3 Cost. della limitazione al solo privilegio speciale di cui

all'art. 2758, secondo comma, codice civile della garanzia dei crediti

di rivalsa I.V.A. afferenti beni consumabili adducendo argomentazioni

analoghe a quelle contenute al riguardo nelle ordinanze di rinvio sopra

indicate.

In particolare la difesa sottolinea il fatto che, nel caso di

specie (fornitura di servizi pubblicitari), mancherebbe ab origine quel

collegamento tra bene e diritto di prelazione che costituisce l'essenza

del privilegio speciale e che risulta invece garantito per quelle

categorie di cessioni di beni e prestazioni di servizi che hanno ad

oggetto un bene specifico.

La difesa illustra altresì la pretesa violazione dell'art. 53

Cost. per effetto della disciplina impugnata osservando che, "per

effetto della specialità del privilegio che assiste il credito di

rivalsa I.V.A., il mancato pagamento del corrispondente debito

d'imposta non comporta per il cessionario o committente la perdita del

bene ricevuto quando questo non sia suscettibile di esecuzione forzata

perché il privilegio speciale che assiste il corrispondente credito

per I.V.A. in tal caso non può essere materialmente esercitato". Da

ciò deriverebbe un ingiusto privilegio del cessionario di beni non

individuati che li conserverebbe a differenza del cessionario di beni

individuati: che, invece, in caso di inadempimento, può essere

sottoposto ad esecuzione forzata per effetto del privilegio speciale

che garantisce il corrispondente credito di rivalsa.

Sarebbe così evidente che due soggetti aventi eguale capacità

contributiva finirebbero col rispondere in maniera differenziata

dell'inadempimento della loro posizione debitoria, con conseguente

violazione dell'art. 53 Cost. secondo cui invece ciascuno è chiamato

a concorrere alle spese pubbliche secondo la propria capacità

contributiva. Considerato in diritto :

1. - Le questioni sollevate con le sopra richiamate ordinanze sono

sostanzialmente identiche, ed i relativi giudizi possono pertanto

essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - La Corte è chiamata a stabilire se l'art. 2758. comma

secondo, c.c., come modificato dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975

n. 426, con l'escludere il privilegio generale sui mobili a garanzia

del credito di rivalsa I.V.A. a favore del cedente di beni mobili o

prestatore di servizi - per essere previsto soltanto il privilegio

speciale sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali

si riferisce il servizio - si ponga in contrasto con l'art. 3 Cost.,

ove si consideri che talune categorie di beni sono per natura

immediatamente consumabili e che, pertanto, la relativa garanzia

sarebbe inoperante, determinandosi così una irrazionale disparità di

trattamento rispetto alle altre categorie di creditori, che pur fruendo

dello stesso privilegio hanno invece la possibilità di rinvenire nel

patrimonio del debitore i beni sui quali può essere fatta valere la

garanzia.

Una ulteriore violazione dell'art. 3 Cost. viene dedotta con

riferimento al credito di rivalsa I.V.A. per prestazioni professionali

non riferibili a beni rilevandosi che, anche in tale ipotesi, verrebbe

a determinarsi una disparità di trattamento non giustificata rispetto

alle prestazioni di servizi riferibili a beni, potendo nel secondo caso

essere esercitata la garanzia di legge, inoperante, invece, per gli

altri crediti raffrontati, per i quali non è previsto alcun

privilegio.

3. - Giova premettere che in base al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633,

che ha istituito e disciplinato l'I.V.A., l'imposta è dovuta (art. 17)

dai soggetti che effettuano la cessione di beni e le prestazioni di

servizi oggetto d'imposizione fiscale; i predetti hanno diritto di

rivalsa per l'imposta pagata nei confronti del cessionario dei beni e

del committente dei servizi. A favore di tali crediti di rivalsa era

riconosciuto (art. 18) privilegio speciale sui beni che avevano formato

oggetto della cessione o ai quali si riferiva il servizio.

Con D.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687 venne modificata la normativa

anzidetta (art. 1), stabilendosi che il credito di rivalsa I.V.A. era

assistito da privilegio speciale sugli immobili oggetto della cessione

o ai quali si riferisse il servizio mentre se riguardava la cessione di

beni mobili, era assistito da privilegio sulla generalità dei mobili

del debitore.

Intervenuta la legge 29 luglio 1975 n. 426, che ha dato un nuovo

assetto alla normativa in materia di privilegi, è stato riconosciuto

ai crediti di rivalsa un privilegio speciale sui beni oggetto della

cessione o ai quali si riferisce il servizio (art. 2758, comma secondo

c.c., come modificato dall'art. 5 della legge anzidetta). Eguale

privilegio speciale è assicurato sugli immobili che abbiano formato

oggetto di cessione o ai quali si riferisca il servizio prestato (art.

2772, comma terzo c.c., come modificato dall'art. 8 della citata legge

n. 426 del 1975).

4. - Dopo l'entrata in vigore ditale ultima legge, si è discusso

se la nuova normativa abbia interamente regolato la materia con

conseguente abrogazione di tutte le norme preesistenti oppure abbia

lasciato in vita disposizioni dileggi speciali e, tra queste, l'art. 18

del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo modificato dall'art. 1 D.P.R. n.

687 del 1974, che prevedeva, per i crediti di rivalsa relativi alla

cessione di beni mobili, un privilegio sulla generalità dei mobili del

debitore.

La Corte di Cassazione ha ritenuto, in conformità della prevalente

dottrina, che la legge 426 del 1975 ha interamente regolato la materia

dei privilegi, compresi quelli che assistono i crediti I.V.A.,

riportando anche questi ultimi, con gli opportuni mutamenti e

coordinamenti, nella disciplina del codice civile, sicché l'intera

materia risulta regolata dalla legge sopravvenuta, con conseguente

abrogazione della disciplina antecedente. È stato sul punto precisato

che il concetto di "intera materia", quale assunto dall'art. 15 delle

preleggi, va inteso non con riferimento a tutta la normativa che sia

possibile dettare riguardo ad un determinato istituto ma con

riferimento a quanto di omogeneo possa individuarsi nei testi

legislativi raffrontati.

Tali persuasivi rilievi vanno condivisi e deve, pertanto, ritenersi

che l'unica fonte normativa della materia controversa sia attualmente

costituita dal codice civile, come modificato dalla legge n. 426 del

1975.

5. - Le ordinanze, a sostegno della dedotta violazione del

principio di eguaglianza, pongono in evidenza il trattamento deteriore

riservato ai creditori di rivalsa I.V.A. nelle ipotesi ricorrenti nelle

fattispecie esaminate, in cui la cessione riguardi beni consumabili ed

energie, che non si rinvengono poi nel patrimonio del debitore e non

possono quindi essere assoggettati ad esecuzione forzata rispetto al

favorevole trattamento normativo fatto ai creditori nell'ipotesi di

cessione di beni suscettibili di esecuzione forzata, sui quali possa

concretamente esercitare il privilegio speciale, del tutto inoperante

negli altri casi.

Eguale disparità di trattamento, non giustificata, riscontrano

alcune delle ordinanze qualora il credito di rivalsa riguardi

prestazioni professionali non collegate a singoli beni, non essendo

prevista a garanzia di tali crediti alcuna prelazione mentre per i

crediti relativi a prestazioni riferibili a beni individuabili è

previsto il privilegio speciale.

I lamentati inconvenienti indubbiamente sussistono e chiaramente

derivano da uno squilibrio normativo in quanto vengono regolate in modo

eguale situazioni sostanzialmente diverse. Ove la cessione riguardi

beni che di norma si consumano nello stesso momento in cui vengono

ceduti (come gas o elettricità) o si tratti di prestazioni di servizi

relativi a tali beni o comunque non riferibili a singoli beni, il

privilegio speciale non potrà mai essere esercitato in quanto non

sarà dato rinvenire quei beni nel patrimonio del debitore per

sottoporli ad esecuzione.

Per eliminare tali inconvenienti venne introdotto, con il D.P.R. n.

687 del 1974 il privilegio generale sui mobili del debitore ma con la

riforma del 1975, per un probabile difetto di coordinamento normativo,

si è ripristinato il privilegio speciale mobiliare, annullando così

quella garanzia che lo stesso legislatore aveva concesso nel 1974, con

l'evidente scopo di rafforzare la posizione del cedente nell'esercizio

della rivalsa.

Le ordinanze prospettano sostanzialmente la necessità, per

stabilire uniformità di trattamento, di ripristinare il privilegio

generale introdotto con il D.P.R. n. 687 del 1974; esse ravvisano,

infatti, nella riforma del 1975 la causa determinante dei lamentati

inconvenienti.

6. - Ma se pure la situazione è quella innanzi delineata, solo il

legislatore può porvi rimedio ed assicurare, con i mezzi che crederà

più idonei, il necessario equilibrio normativo.

Appare evidente come a riguardo la Corte difetti di ogni potere di

intervento. Per effetto della riforma del regime giuridico dei

privilegi, si è determinata, come è stato già notato, una

innovazione nel precedente sistema, ritenendosi garanzia sufficiente il

privilegio speciale.

Pur se tale modifica legislativa comporta gli inconvenienti

ravvisati, questi non possono essere eliminati che con l'adozione di

rimedi diversi da quelli previsti dal sistema attuale che contempla per

tutti i crediti di rivalsa I.V.A. il privilegio speciale. Ma tutto ciò

costituirebbe innovazione normativa, di esclusiva competenza del

legislatore; infatti la discrezionalità legislativa riguarda non solo

l'innovazione al sistema normativo ma anche il tipo di rimedio che

valga a realizzarla.

Conclusivamente: non si tratta nella specie di correggere una

situazione normativa che impedisce l'applicazione di un determinato

trattamento ad una categoria di situazioni omogenee a quelle oggetto

del trattamento stesso e che ne risultino escluse per effetto del testo

legislativo impugnato, il che, per costante giurisprudenza, rientra

nella competenza di questa Corte. Si tratta invece di disporre nuovi e

diversi mezzi di garanzia in relazione alle peculiari caratteristiche

della situazione in esame. Si sollecita, cioè, una vera e propria

innovazione normativa, che implica una scelta tra le varie soluzioni

possibili.

Le stesse considerazioni valgono per l'ipotesi di prestazioni di

servizi non riferibili a singoli beni per le quali manca ogni garanzia

- perché anche in tal caso si tratta di innovazione legislativa,

occorrendo introdurre nell'ordinamento nuove norme.

La proposta questione va, pertanto, dichiarata inammissibile.

7. - Alcune ordinanze dubitano della legittimità costituzionale

dell'art. 2758, comma secondo c.c., anche per contrasto con l'art. 53

Cost., ritenendo che per la concreta impossibilità del creditore di

rivalsa di recuperare l'imposta pagata, nelle situazione sopra

delineate, l'imposta stessa finirebbe per gravare in via definitiva su

di un soggetto, che non essendo consumatore dei beni ceduti o

committente dei servizi, non avrebbe la capacità contributiva che

giustifica l'imposta.

Tale assunto non può essere condiviso. Esso muove dalla premessa

che effettivo debitore dell'imposta, nell'ipotesi di prestazioni di

servizi sia il committente e nel caso di cessione dei beni il

consumatore finale. Ma se questo è il risultato economico derivante

dalla rivalsa, esso non può costituire il presupposto cui è collegata

la prestazione tributaria e in base al quale, secondo la giurisprudenza

di questa Corte, va individuata la capacità contributiva ai sensi

dell'art. 53 Cost., intesa come idoneità soggettiva all'obbligazione

di imposta (cfr. sent. n. 91 del 1972 ed altre).

L'art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 con lo stabilire che l'imposta

è dovuta "dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le

prestazioni di servizio imponibili", identifica il presupposto

dell'imposta in ciascuna delle anzidette operazioni economiche. La

capacità contributiva va pertanto riscontrata in tutti i soggetti che

quelle operazioni pongono in essere.

8. - Relativamente alla prestazione di servizi consistenti in opera

intellettuale, l'ordinanza n. 521/80 dubita della legittimità

costituzionale del sistema di garanzie assicurate al professionista.

Rileva, infatti, l'ordinanza che, essendo il credito del professionista

assistito da un privilegio (artt. 2751 bis n. 2 e 2777 c.c.) poziore

rispetto a quello che garantisce il credito di rivalsa (art. 2778 n. 7

c.c.) potrebbe accadere, in sede di ripartizione dell'attivo nelle

procedure concorsuali, che il professionista stesso riesca a realizzare

il suo credito per le prestazioni ma non quello di rivalsa I.V.A. In

tale ipotesi, secondo l'ordinanza, l'imposta verrebbe a gravare in via

definitiva "su di un soggetto che non è portatore della relativa

capacità contributiva, essendo in materia di I.V.A. il consumo indice

di tale capacità". L'ordinanza stessa ravvisa, pertanto, nel combinato

disposto degli artt. 2751 bis n. 2, 2758 e 2778 n. 7 c.c., una

violazione dell'art. 53 Cost.

Neppure tale questione è fondata. A confutazione dell'assunto che

la sorregge, è, infatti, sufficiente richiamare quanto detto sopra in

ordine alla identificazione del presupposto in relazione al quale va

individuata la capacità contributiva in materia di I.V.A.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti:

a) Dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 2758 e 2772 codice civile, così come

modificati dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975 n. 426, sollevate in

riferimento all'art. 3 della Costituzione con le ordinanze del

Tribunale di Milano del 16 ottobre 1980 e del Tribunale di Udine del 12

novembre 1981, e del solo art. 2758 gia citato, sollevate sempre in

riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze del giudice delegato ai

fallimenti presso il Tribunale di Reggio Emilia del 14 maggio 1980, del

Tribunale di Milano del 28 febbraio 1980 e del 7 gennaio e 20 maggio

1982 e del Tribunale di Reggio Emilia 1 aprile 1981.

b) Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dei combinato disposto degli artt. 2751 bis n. 2, 2758 e 2778 n. 7

codice civile, sollevate in riferimento all'art. 53 Cost. con la

ricordata ordinanza del giudice delegato ai fallimenti presso il

Tribunale di Reggio Emilia e del solo art. 2758 del codice civile,

sollevata sempre in riferimento all'art. 53 Cost. con la stessa

ordinanza del giudice delegato nonché con le ordinanze del Tribunale

di Reggio Emilia già menzionate e del Tribunale di Milano del 7

gennaio 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

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Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari