Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/02/1970 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 168,

capoverso, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 25 aprile 1968 dal pretore di Empoli nel procedimento penale

a carico di Tonchi Paolo, iscritta al n. 154 del registro ordinanze

1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del

14 settembre 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1970 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In sede di esame di ammissibilità dell'impugnazione, ai sensi

dell'art. 207 del codice di procedura penale, il pretore di Empoli, con

ordinanza del 14 novembre 1967, dichiarava inammissibile l'appello

proposto da Tonchi Paolo avverso la sentenza di condanna da lui emessa

in data 10 ottobre 1967. Dopo la notificazione dell'ordinanza, che

veniva eseguita nella residenza del condannato il 23 novembre 1967,

mediante consegna di copie alla madre convivente, il pretore emetteva

contro il Tonchi ordine di carcerazione per la esecuzione della

sentenza di condanna alla pena di anni due e mesi uno di reclusione.

Avverso tale provvedimento il Tonchi proponeva incidente di

esecuzione deducendo, tra l'altro, la nullità (per mancanza

dell'estremo della convivenza) della notificazione dell'ordinanza di

inammissibilità dell'appello, eseguita ai sensi dell'art. 169 del

codice di procedura penale, mentre egli era detenuto, sin dal 12

novembre 1967, in esecuzione di altro ordine di carcerazione.

Il pretore, con ordinanza emessa il 25 aprile 1968, dopo aver

rilevato che le argomentazioni svolte dal condannato non avevano "

alcuna possibilità di essere accolte allo stato della legislazione

vigente ", in quanto, secondo l'interpretazione giurisprudenziale,

aderente del resto alla formulazione letterale dell'art. 168, cpv., del

codice di procedura penale, è immune da nullità la notificazione

eseguita nella casa di abitazione dell'imputato a persona diversa dallo

stesso, quando dagli atti non risulti lo stato di detenzione

dell'imputato, né questo fu fatto presente dalla persona che ricevé

la copia, proponeva d'ufficio, ritenendola rilevante e non

manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 168, cpv. c.p.p., nella parte in cui subordina l'obbligo

della notificazione in mani proprie dell'imputato alla condizione che

lo stato di detenzione risulti dagli atti del procedimento, in

relazione all'art. 24 della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che la dedotta questione di legittimità

costituzionale è rilevante ai fini della decisione dell'incidente di

esecuzione, perché dalla regolarità della notificazione

dell'ordinanza di ammissibilità dell'appello, dipende il passaggio in

giudicato della sentenza vale a dire l'esistenza del titolo esecutivo

contro il condannato.

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, rileva il

pretore che le ragioni che hanno indotto il legislatore a stabilire la

diversa disciplina per le notificazioni all'imputato detenuto valgono

anche nel caso in cui l'imputato è detenuto per causa diversa dal

procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione; in questa

ipotesi invece l'art. 168, cpv., c.p.p., subordina la notificazione in

mani proprie del detenuto alla condizione che lo stato di detenzione

risulti dagli atti. Questa disposizione, in mancanza di un sistema

automatico di registrazione sul casellario giudiziario di tutti i casi

di detenzione, costituisce, ad avviso del pretore di Empoli, una grave

limitazione del diritto di difesa, considerato diritto inviolabile in

ogni stato e grado del procedimento, dall'art. 24 della Costituzione.

L'ordinanza, comunicata e notificata nelle forme di rito, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14

settembre 1968.

2. - Con atto di intervento e deduzioni del 7 agosto 1968, si è

costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo

della Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la Corte

costituzionale dichiari infondata la questione di legittimità proposta

dal pretore di Empoli.

Secondo l'Avvocatura, la norma impugnata rappresenta una puntuale

applicazione del principio secondo cui l'efficacia e la legittimità

della notificazione vanno considerate alla stregua delle condizioni

esistenti e note al giudice al momento in cui le notificazioni sono

state disposte ed eseguite.

Ora, a prescindere dal fatto che nella fattispecie sottoposta

all'esame del giudice a quo, il detenuto era a conoscenza del

procedimento a suo carico ed aveva quindi l'onere di comunicare o far

comunicare alla autorità giudiziaria competente il suo stato di

detenzione, l'Avvocatura ritiene che, anche prendendo in considerazione

tutti gli altri casi ipotizzabili, non possa verificarsi una violazione

del diritto di difesa.

Riconosce l'Avvocatura che, in pratica, la privazione della

libertà personale può risolversi nella pratica impossibilità di

assicurare convenientemente la propria difesa e persino in una perdita

del diritto di impugnazione e di altri diritti per decadenza; ciò non

toglie però che tali eccezionali ipotesi possano essere ricondotte

negli schemi della forza maggiore, per i quali la legge assicura la

tutela del diritto di difesa con l'istituto della rimessione in

termini, previsto dall'art. 183 bis del codice di procedura penale. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Empoli ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 168, comma secondo, del codice di procedura

penale in rapporto all'art. 24 della Costituzione.

Argomenta il pretore che se le notificazioni all'imputato detenuto

debbono essere effettuate, perché si abbia conoscenza certa da parte

di lui, mediante consegna della copia dell'atto alla persona, non si

giustifica l'eccezione per la quale la notifica può invece aver corso

nelle forme ordinarie quando si riferisca a processo diverso da quello

per cui l'imputato è detenuto e dagli atti di questo non risulti il

suo stato di detenzione.

La notifica effettuata in tal modo, aggiunge il pretore, potrebbe

sfuggire alla conoscenza del detenuto, e quindi il suo diritto di

difesa restarne menomato.

La questione, così prospettata, può ritenersi solo parzialmente

fondata.

2. - La notifica nelle forme ordinarie, nei confronti di chi sia

detenuto per altro processo, non importa menomazione del suo diritto di

difesa fin quando viene eseguita alle persone e nei luoghi con cui è

ragionevole presumere l'imputato conservi, nonostante il suo stato di

detenzione, contatti e rapporti.

Così deve ritenersi accada quanto alla notifica effettuata ai

sensi dell'art. 169 del codice di procedura penale, e cioè mediante

consegna della copia nei luoghi ove l'imputato ha residenza o dimora;

oppure per quella effettuata ai sensi dell'art. 171 c.p.p. nei luoghi

ove l'imputato, prima che il suo stato di detenzione intervenisse,

aveva eletto domicilio. In entrambi i casi le persone cui la copia è

consegnata, o per i vincoli e i rapporti che esse hanno con l'imputato

e sono dalle leggi indicati, o per la scelta fiduciaria che egli stesso

ebbe a farne, è da ritenere inoltreranno a lui l'atto notificato. In

altri termini, la notifica in tal modo effettuata deve considerarsi

valida a raggiungere l'imputato perché cade nel suo ambiente di vita

col quale il suo stato di detenzione non ha reciso ogni legame.

Diversamente è a dirsi invece per quanto concerne la notifica

eseguita ai sensi dell'art. 170 c.p.p. relativa all'imputato

irreperibile.

Com'è noto, la giurisprudenza dei giudici ordinari è orientata

nel senso della validità di tale forma di notificazione anche nei

confronti di imputato detenuto per altro processo e il cui stato di

detenzione non risulti dagli atti.

Ma, in termini di ragionevolezza e di giustizia, stridente appare

il contrasto fra la dichiarata condizione di irreperibilità

dell'imputato e il suo reale stato di permanente reperibilità

determinato dal fatto della sua detenzione. Né la ignoranza che in

realtà l'autorità procedente, per la complessità dell'organizzazione

giudiziaria e il rilevante numero dei detenuti, può avere della sua

condizione di ristretto in carcere, può rendere legittima una

dichiarazione di irreperibilità con conseguenze così gravi per la

tutela del suo diritto di difesa. E ciò tanto più che quella

ignoranza, come pure è stato osservato, può essere superata, mediante

opportuni strumenti d'indagine che rendano possibile e sicuro

l'accertamento dello stato di detenzione nel quale può venirsi a

trovare l'imputato.

Né, secondo l'Avvocatura osserva, potrebbe al caso di cui alla

proposta questione di legittimità costituzionale, porre rimedio

l'istituto della remissione in termini reintrodotta nell'ordinamento

dall'art. 183 bis c.p.p., perché la stessa giurisprudenza ordinaria

ritiene che quell'istituto non possa avere applicazione a causa di

mancata notizia da parte dell'interessato di atti che siano stati a lui

regolarmente notificati nelle forme previste dalla legge.

In tali limiti la questione proposta dal pretore di Empoli è da

ritenersi fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 168, comma

secondo, del codice di procedura penale, nella parte in cui,

subordinando l'obbligo della notificazione in mani proprie

dell'imputato alla condizione che lo stato di detenzione risulti dagli

atti del procedimento, consente che all'imputato detenuto la notifica

possa venir effettuata anche nelle forme di cui all'art. 170 del codice

di procedura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE -

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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