Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/03/1973 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 22

della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 giugno 1971 dal giudice conciliatore di

Napoli nel procedimento civile vertente tra Esposito Matilde e Minucci

Armando, iscritta al n. 267 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971;

2) ordinanza emessa il 22 febbraio 1972 dal pretore di Trani nel

procedimento civile vertente tra Piliero Maria e Amoruso Maria, con

l'intervento della Compagnia Zurigo di assicurazione, iscritta al n.

217 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 187 del 19 luglio 1972;

3) ordinanza emessa il 5 giugno 1972 dal pretore di Lodi nel

procedimento penale a carico di Malguzzi Antonio, iscritta al n. 316

del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 279 del 25 ottobre 1972.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione della Compagnia Zurigo di assicurazione;

udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1973 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

uditi gli avvocati Giuseppe Fanelli e Gian Antonio Micheli, per la

Compagnia Zurigo di assicurazione, ed il sostituto avvocato generale

dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto In fatto :

1. - In un giudizio innanzi al conciliatore di Napoli, promosso da

Matilde Esposito contro Armando Minucci per il risarcimento, ex artt.

2043 e 2048 cod. civ., di danni di un suo autoveicolo in conseguenza

dell'urto con una bicicletta montata da un figlio del convenuto, il

conciliatore, essendo stata proposta dal Minucci domanda

riconvenzionale per il danneggiamento della bicicletta ed essendosene

dall'attrice eccepita la improponibilità ai sensi dell'art. 22 della

legge 24 dicembre 1969, n. 990, ha, con ordinanza 24 giugno 1971,

sollevato questione di legittimità costituzionale di questa norma.

Nell'ordinanza di rimessione si rileva che il detto art. 22, in

quanto statuisce che l'azione per il risarcimento di danni causati

dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi è obbligo

di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi

sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il

risarcimento del danno all'assicuratore, distingue gli utenti della

strada in due categorie, l'una formata da coloro che sono muniti di

polizza di assicurazione e l'altra composta dai non assicurati: la

prima privilegiata rispetto alla seconda; che la disparità di

trattamento, la quale non ha ragionevole fondamento, appare

particolarmente ingiustificata nell'ipotesi, ricorrente nella specie,

di collisione di veicoli dalla quale siano derivati danni tanto al

soggetto tenuto all'assicurazione obbligatoria quanto all'altro non

tenuto, giacché, mentre il primo può agire immediatamente contro il

secondo, questi, per il menzionato disposto dell'art. 22, non potrebbe

fare altrettanto nei confronti del primo; e, se convenuto, vede

compresso il suo diritto alla difesa con l'eccezione di

improponibilità della domanda riconvenzionale.

Si osserva ancora nell'ordinanza che, nella ipotesi di procedimento

penale a carico del conducente del veicolo assicurato, il danneggiato

sarebbe, per il periodo di sessanta giorni previsto dall'art. 22,

sfornito di ogni tutela e non potrebbe costituirsi parte civile, con

possibile pregiudizio del proprio diritto al risarcimento del danno

anche in dipendenza di un giudicato penale favorevole all'imputato.

Per queste ragioni, nell'ordinanza si denuncia il contrasto della

norma dell'art. 22 della legge con gli artt. 3, 24 e 25 della

Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale della norma dell'art.

22 è stata anche sollevata dal pretore di Trani con ordinanza del 22

febbraio 1972 in un giudizio promosso da Maria Piliero contro Maria

Amoruso per il risarcimento dei danni da questa arrecati ad una

autovettura della prima in conseguenza di errata manovra di autoveicolo

della convenuta e da lei condotta. La Compagnia Zurigo di

assicurazione, istituto assicuratore del veicolo della Amoruso, era

intervenuta volontariamente ed aveva eccepito la improponibilità della

domanda per mancato decorso del termine previsto dalla norma su citata.

Avendo il procuratore dell'attrice dedotto la illegittimità

costituzionale di tale norma, il pretore ha ritenuto non manifestamente

infondata la questione, sia con riguardo all'art. 3 della Costituzione,

in quanto la norma comporta una ingiustificata disparità di

trattamento, favorendo il danneggiante in pregiudizio del danneggiato,

sia con riguardo all'art. 24 della Costituzione, perché il

danneggiato viene temporaneamente privato del potere di agire in

giudizio per la tutela del suo diritto. Né, secondo l'ordinanza,

potrebbe invocarsi, per la questione de qua, la giurisprudenza della

Corte costituzionale che ha riconosciuti legittimi taluni casi di

subordinazione della tutela giurisdizionale al previo esperimento di

ricorsi amministrativi, giacché in quei casi si tratta di azione

contro enti pubblici, il cui operato si presume conforme all'interesse

pubblico, mentre tale presunzione non sussiste rispetto agli istituti

assicuratori, i quali hanno carattere privatistico e perseguono scopi

di lucro.

Infine, in un procedimento penale a carico di Antonio Malguzzi per

lesioni personali, con indebolimento permanente dell'organo della

fonazione, riportate da Giovanni Albini in conseguenza della collisione

di un'autovettura da lui guidata con altra condotta dal primo, avendo

l'Albini - che si era costituito parte civile - richiesto una

provvisionale di dieci milioni di lire ai sensi dell'art. 24 della

legge n. 990 del 1969 ed essendosi il difensore dell'imputato opposto,

instando per la declaratoria di inammissibilità della costituzione di

parte civile per mancato decorso del termine previsto dall'art. 22

della legge medesima, il pretore di Lodi, con ordinanza del 5 giugno

1972, ha sollevato di ufficio la stessa questione di legittimità

costituzionale di tale norma per contrasto con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione, prospettando argomentazioni sostanzialmente

corrispondenti a quelle enunciate nell'ordinanza del conciliatore di

Napoli con riguardo ad un ipotetico processo penale contro l'assicurato

e concernenti soprattutto gli effetti pregiudizievoli per il

danneggiato in conseguenza della preclusione della costituzione di

parte civile ex art. 93 c.p.p., nel caso di apertura del dibattimento

prima del decorso del predetto termine di giorni sessanta.

Le tre ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e

pubblicate.

2. - Dinanzi a questa Corte, nel giudizio promosso dal conciliatore

di Napoli, mentre non v'è stata costituzione di parti, è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura

generale dello Stato, la quale, con deduzioni depositate il 5 ottobre

1971, ha osservato che le questioni prospettate nell'ordinanza con

riguardo ad un ipotetico processo penale sono estranee rispetto al

giudizio civile pendente innanzi al conciliatore e irrilevanti per la

definizione di esso; che il termine di sessanta giorni per il

promovimento dell'azione di risarcimento del danno ai sensi della norma

denunciata è dettato per rendere possibile agli istituti assicuratori

di liquidare gli indennizzi a seguito degli opportuni accertamenti,

evitandosi l'azione giudiziaria e l'aggravio dei costi di gestione del

servizio, il che è in armonia con le finalità sociali perseguite dal

legislatore con l'istituzione dell'assicurazione obbligatoria; che

l'eventuale impedimento alla proposizione di domanda riconvenzionale

contro l'assicurato da parte di chi sia convenuto, per il risarcimento

dei danni da questo subiti, non importa alcun pregiudizio sostanziale

del suo diritto, ben potendo egli esercitarlo in separato giudizio.

L'Avvocatura dello Stato ha quindi concluso per la dichiarazione di non

fondatezza della questione.

Nello stesso senso ha concluso la Società per azioni Zurigo,

costituitasi nel giudizio promosso dal pretore di Trani, con deduzioni

depositate il 29 luglio 1972, poi ribadite e illustrate con memoria.

Secondo la difesa della Zurigo, l'art. 22 della legge in questione

sarebbe applicabile soltanto all'azione esperita innanzi al giudice

civile in via principale, e non a quella riconvenzionale né alla

richiesta di danni mediante costituzione di parte civile in sede

penale. Nell'ambito della sua applicabilità, la norma non sarebbe

affatto in contrasto né con l'art. 3 né con l'art. 24 della

Costituzione: quanto al primo, perché al diverso trattamento, rispetto

all'osservanza del termine di giorni sessanta per l'esercizio

dell'azione di danni, corrisponde la diversità di situazioni per

l'esistenza, nell'un caso e non nell'altro, dell'obbligo, a tutela del

danneggiato, dell'assicurazione obbligatoria; quanto al secondo,

perché la improponibilità temporanea della domanda giudiziale

risponde ad esigenze di interesse sociale, non dissimili, secondo la

Zurigo, da quelle che le pronunce di questa Corte n. 107 del 1963, n.

57 del 1964 e n. 130 del 1970, hanno ritenute sufficienti a

legittimare, rispetto ai principi costituzionali, il condizionare la

proponibilità della domanda giudiziale al previo esperimento di

procedimenti amministrativi o al decorso di termini per l'esaurimento

di essi.

Nel giudizio promosso dal pretore di Lodi non vi è stata

costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto :

1. - I tre giudizi, discussi congiuntamente alla pubblica udienza,

vanno riuniti e decisi con unica sentenza, riferendosi tutti alla

medesima disposizione di legge e a questioni che, pur se prospettate

sotto profili parzialmente diversi, sono sostanzialmente identiche.

2. - L'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, la quale detta

la disciplina sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità

civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,

statuisce che l'azione per il risarcimento di danni causati dalla

circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi è obbligo di

assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi

sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il

risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di

ricevimento all'assicuratore o, nelle ipotesi previste dall'art. 19,

comma primo, lettere a) e b), all'impresa designata a norma dell'art.

20 o all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del

"Fondo di garanzia per le vittime della strada".

È controverso in dottrina e giurisprudenza se questa prescrizione

debba intendersi dettata soltanto per l'esercizio dell'azione diretta

nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 18 della legge, o

dell'impresa designata di cui all'art. 19, ovvero anche per il caso in

cui il danneggiato intenda promuovere l'azione di risarcimento nei

confronti del responsabile ai sensi degli artt. 2043 e 2054 del codice

civile. Non può dirsi, anche per il breve tempo decorso dall'entrata

in vigore della legge, che l'un indirizzo abbia nettamente prevalso

sull'altro. E questa Corte ritiene che l'esame delle questioni di

legittimità costituzionale devoluto al proprio giudizio debba essere

condotto alla stregua della interpretazione più ampia, esplicitamente

accolta o implicitamente presupposta dalle ordinanze di rimessione.

3. - Come già precisato nella esposizione in fatto relativa allo

svolgimento dei giudizi civili nei quali sono state emesse le ordinanze

del conciliatore di Napoli e del pretore di Trani, il dubbio sulla

legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge è stato

prospettato con congiunto riguardo agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, ma, poiché il profilo concernente la violazione del

principio di eguaglianza è strettamente dipendente da quello relativo

alla tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 della Costituzione,

l'indagine della Corte va anzitutto accentrata sulla dedotta violazione

di questo secondo precetto costituzionale.

4. - L'introduzione nel nostro ordinamento dell'assicurazione

obbligatoria di cui alla legge n. 990 del 1969 è l'espressione e il

risultato di un ampio movimento di idee, di studi e di proposte di

legge, ispirati dall'esigenza di garantire il risarcimento del danno

alle vittime della circolazione stradale, esigenza ritenuta di pubblico

interesse, non solo in Italia, ma anche all'estero, tanto che

l'obbligatorietà dell'assicurazione aveva formato oggetto di

affermazione di principio nella convenzione internazionale di

Strasburgo del 20 aprile 1959.

A base di questo movimento di idee e della legge che ne è la

realizzazione, sta la constatazione che l'odierno enorme sviluppo del

fenomeno dell'uso del mezzo motorizzato di circolazione, mentre si

risolve in uno strumento di progresso dell'intera collettività in

dipendenza dello sviluppo dei traffici, delle conoscenze e dei contatti

umani, implica anche, per la stessa vastità del fenomeno, un rischio

immanente di carattere generale. Onde, la vera finalità del nuovo

sistema non sta nel salvaguardare il patrimonio del responsabile, ma

piuttosto, attraverso una distribuzione mutualistica del rischio, nel

garantire il risarcimento del danneggiato.

Per ragioni di ordine economico sociale e tecnico che qui non mette

conto di esporre, il legislatore ha preferito, anzicché ricorrere

all'assicurazione contro i danni, servirsi dello strumento

dell'assicurazione di responsabilità civile, rendendola obbligatoria

ed apportando alcuni correttivi che, pur alterandone in parte la

fisionomia, valgono a garantire una più rafforzata tutela della

vittima. Ciò soprattutto attribuendole il diritto di essere

indennizzata dall'istituto assicuratore mediante l'azione diretta

prevista dall'art. 18 della legge: diritto che, concorrendo con quello

verso il responsabile del fatto illecito ex art. 2054 cod. civ., non

solo pone il danneggiato al riparo dal pregiudizio dell'eventuale

insolvibilità di quest'ultimo, ma ne rafforza anche la protezione con

la inopponibilità delle eccezioni inerenti al rapporto contrattuale

assicurativo (articolo 18, secondo comma) e - con l'istituzione del

"Fondo di garanzia", mediante l'apporto di contributi delle imprese

assicuratrici di questo ramo particolare, gestito dall'Istituto

nazionale delle assicurazioni - garantisce a tutti i danneggiati almeno

un minimo di risarcimento nel caso in cui l'impresa che ha stipulato il

contratto di assicurazione versi in stato di dissesto e perfino in

quello in cui il veicolo che ha cagionato il sinistro non sia

identificato o non risulti coperto da assicurazione (art. 19 e segg.).

In questa disciplina e con riguardo alle finalità di ordine

sociale perseguite, si inquadra, non solo il sistema previsto dalla

legge di un penetrante controllo sulle imprese assicuratrici da parte

degli organi dello Stato, per quanto attiene, tra l'altro, alle tariffe

dei premi e alle condizioni generali di polizza, alla costituzione e al

calcolo delle riserve tecniche e all'assolvimento degli obblighi

connessi alla istituzione del fondo di garanzia, ma anche la

disposizione dell'art. 22, la quale, col subordinare la proponibilità

dell'azione del danneggiato alla previa comunicazione all'istituto

assicuratore, o agli istituti previsti dall'art. 20, della richiesta di

risarcimento del danno e al successivo decorso di sessanta giorni,

intende, come precisato nei lavori preparatori della legge, porre le

imprese e gli istituti predetti in grado di istruire la pratica e

raccogliere tutti gli elementi di valutazione e favorire la

possibilità di liquidazione dell'indennizzo in via di composizione

stragiudiziale, evitando una troppo sollecita proposizione di giudizi,

le cui spese, quando non finissero col gravare, almeno in parte, sullo

stesso danneggiato, nel caso di eccessività delle sue pretese

risarcitorie, si risolverebbero comunque in un aggravio del costo di

gestione delle imprese, con riflessi pregiudizievoli per l'intero

settore del servizio assicurativo.

Né va trascurato il rilievo che il legislatore, giustamente

preoccupato di garantire un eguale trattamento a più persone che

fossero danneggiate dal medesimo sinistro, ha nell'art. 27 dettata una

particolare disciplina. imponendo all'assicuratore, il quale riceva una

richiesta di risarcimento, di esperire diligenti indagini per

l'accertamento della eventuale esistenza e per la identificazione di

altri danneggiati, al fine di un proporzionale indennizzo entro il

limite complessivo delle somme assicurate, e di attendere comunque il

decorso del termine di trenta giorni dall'incidente. Anche l'onere di

tali indagini, in relazione al giusto contemperamento degli interessi

dei danneggiati da un medesimo sinistro, concorre con le altre

considerazioni sopra esposte, sotto il profilo della ragionevolezza, a

giustificare una norma che, come quella denunciata dell'art. 22, mira

ad evitare che l'immediato esercizio dell'azione giudiziaria si risolva

in pregiudizio di preminenti esigenze di interesse sociale.

Soccorrono qui puntualmente le considerazioni già svolte, proprio

con riguardo all'asserita violazione dell'art. 24 della Costituzione,

in altre decisioni di questa Corte richiamate dalla difesa della Soc.

Zurigo, nelle quali si è affermato che la tutela giurisdizionale "è

garantita sempre dalla Costituzione, ma non nel senso che si imponga

una sua relazione di immediatezza con il sorgere del diritto" e che

sono costituzionalmente legittime le disposizioni di legge che

impongono oneri diretti ad evitare l'abuso o l'eccesso nell'esercizio

del diritto "o a salvaguardare interessi generali che con tale diritto

sostanziale non contrastano" (v., in ultimo, le sentenze n. 130 del

1970 e n. 57 del 1972). Queste affermazioni di principio, pur essendo

state fatte nelle prime decisioni della Corte con riguardo alla

subordinazione della tutela giurisdizionale al previo esperimento di

procedimenti amministrativi, non hanno esclusivo riguardo a

procedimenti del genere, né si fondano, contrariamente all'assunto del

pretore di Trani, su ragioni strettamente dipendenti dalla natura

pubblica degli enti, ma, come chiaramente si desume dalle decisioni

più recenti sopra richiamate, hanno ampia portata, tale da comprendere

ipotesi come quella ia' esame, in cui la limitata remora all'esercizio

dell'azione di risarcimento del danno si inquadra in un sistema

legislativo ispirato da finalità di preminente interesse sociale e si

risolve anche in una piu sicura ed efficace protezione del diritto

dello stesso danneggiato.

Né può dirsi che le ragioni sopra esposte, le quali conducono

alla esclusione della incostituzionalità dell'art. 22 della legge con

riguardo all'art. 24 della Costituzione, non sussistano nel caso di

esercizio dell'azione risarcitoria contro il responsabile del danno ex

art. 2054 cod. civ., al quale, secondo la interpretazione posta a base

delle ordinanze di rimessione a questa Corte, la predetta norma sarebbe

pur sempre applicabile. Basta al riguardo considerare che lo scopo

perseguito dalla norma, di rendere possibile, mediante gli accertamenti

da parte della impresa assicuratrice, la composizione stragiudiziale

sulla pretesa del danneggiato, evitandosi che il costo di gestione del

servizio assicurativo subisca l'aggravio di spese giudiziali superflue,

sarebbe frustrato se il danneggiato potesse liberamente convenire in

giudizio il responsabile, posto che questi potrebbe chiamare senz'altro

in causa l'assicuratore ex art. 1917, ultimo comma, del codice civile.

5. - La illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n.

990 del 1969 è prospettata dal pretore di Trani e dal conciliatore di

Napoli anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

esclusivamente sotto i profili che qui di seguito si espongono.

Secondo il pretore, la disparità di trattamento consisterebbe

"nell'assoggettamento del danneggiato al rispetto del termine per agire

in giudizio, favorendo il danneggiante"; secondo il conciliatore - il

quale era chiamato a conoscere, in seguito a collisione di un

autoveicolo con una bicicletta, dell'azione di risarcimento promossa

dal soggetto coperto dall'assicurazione e della riconvenzionale del

convenuto, la cui proponibilità era contestata per difetto dei

presupposti previsti dall'art. 22 - la norma creerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento tra gli utenti della strada

coperti dall'assicurazione prevista dalla legge e quelli non coperti

dall'assicurazione: i primi privilegiati rispetto ai secondi, perché,

pur potendo senza alcuna remora agire contro questi ultimi per i danni

subiti, sono posti temporaneamente al riparo rispetto alle azioni in

dipendenza del danno che essi stessi hanno prodotto.

Ora, mentre è ovvio che la disciplina che attiene all'esercizio

dell'azione del danneggiato non può logicamente essere dettata anche

nei confronti del danneggiante, il quale, non essendo a sua volta

danneggiato, non abbia alcuna azione di danni da esperire, onde il

richiamo del principio di uguaglianza nella prospettazione della

questione contenuta nell'ordinanza del pretore di Trani è privo di

qualsiasi fondamento, la disparità di trattamento prospettata

nell'ordinanza del conciliatore trova razionale giustificazione, con

riguardo alle considerazioni che sono state esposte sul fondamento

dell'art. 22 della legge, nella diversità obiettiva delle due

situazioni, in una delle quali, e non nell'altra, è operante la

disciplina dell'assicurazione obbligatoria.

6. - L'ordinanza del conciliatore di Napoli, con riguardo specifico

al caso di cui si occupava, ravvisa anche nella improponibilità della

domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, per mancata

osservanza dell'art. 22 della legge, un ulteriore motivo di

illegittimità costituzionale della norma denunciata, rilevando che il

convenuto "vede compresso il suo diritto alla difesa", ed aggiunge che,

a parte il fatto che la domanda riconvenzionale deve essere proposta

nella prima udienza di trattazione, il giudizio potrebbe rapidamente

esaurirsi, prima del decorso del termine previsto dalla norma predetta,

"senza che il convenuto abbia potuto formulare per intero le proprie

difese".

La difesa della soc. Zurigo, che pur aveva nel giudizio a quo

eccepito la improponibilità dell'azione riconvenzionale, sostiene ora

la inapplicabilità, in tal caso, del disposto dell'art. 22, il quale

dovrebbe intendersi limitato a regolare la proposizione dell'azione di

risarcimento con riguardo ai casi in cui essa sarebbe altrimenti

lasciata alla libera scelta e quindi alla libera determinazione anche

del momento in cui promuoverla, non avendo il congegno alcuna ragion

d'essere se lo stesso legislatore fissa, con altra norma particolare,

il momento in cui la pretesa risarcitoria deve essere fatta valere in

giudizio.

Tale interpretazione, che contrasta con quella implicitamente

presupposta dall'ordinanza del conciliatore, non può dirsi tuttavia

pacifica, né appare sufficientemente sorretta dalle ragioni sopra

enunciate, giacché, come rileva l'Avvocatura dello Stato, il

legislatore non impone al convenuto, il quale intenda far valere delle

pretese contro l'attore in dipendenza dal titolo già dedotto in

giudizio, di proporle in via riconvenzionale, ma lo lascia libero di

agire in separato giudizio, salva l'applicazione - ove si renda

possibile il simultaneus processus - della disciplina della

connessione, dettata per criteri relativi di economia processuale.

Né è decisivo il rilievo che, una volta che lo stesso assicurato

abbia instaurato il giudizio per il risarcimento dei danni da lui

subiti per effetto della collisione, non sussisterebbero più, riguardo

alla proponibilità dell'azione riconvenzionale di danni, le ragioni

che giustificano la norma dell'art. 22 della legge. Potrebbe, infatti,

obiettarsi, da un lato, che la legge non prescrive rispetto alle azioni

promosse dall'assicurato un litisconsorzio attivo con l'assicuratore,

cosicché, potendosi la partecipazione di questo al giudizio

determinare solo per effetto della proposizione di domanda

riconvenzionale e della chiamata in causa ex art. 1917 cod. civ.,

potrebbe permanere' l'interesse ad evitare l'aggravio del costo del

servizio assicurativo mediante composizione stragiudiziale in ordine

alla pretesa del convenuto, anche se il raggiungimento di tale

obiettivo può apparire meno probabile per le implicazioni col problema

di responsabilità già coinvolto nel giudizio promosso

dall'assicurato; e, dall'altro, che la proponibilità della

riconvenzionale indipendentemente dall'osservanza dell'art. 22 della

legge potrebbe risolversi, con la chiamata in causa dell'assicuratore e

la sua condanna, in un ostacolo a quegli accertamenti (non

necessariamente già coinvolti nel giudizio, dato il carattere

dispositivo, e non ufficioso, di questo) che sono previsti dall'art.

27 per il proporzionale parziale soddisfacimento dei danneggiati dal

medesimo sinistro.

Tuttavia, pur presupposta, in conformità dell'ordinanza di

rimessione, l'interpretazione della norma dell'art. 22 nel senso della

sua applicabilità all'azione riconvenzionale, il dubbio di

legittimità costituzionale come sopra prospettato non è fondato,

perché, come innanzi si è detto, il diritto del convenuto di ottenere

dall'attore il risarcimento dei danni provocatigli non è condizionato

alla proposizione dell'azione in via riconvenzionale e può essere

esercitato in separato giudizio; né è giuridicamente esatto l'assunto

contenuto nell'ordinanza che la improponibilità dell'azione

riconvenzionale incida sulla possibilità di difesa da parte del

convenuto, ben potendo egli invece, secondo le ordinarie regole

processuali, proporre eccezioni e avvalersi dei normali mezzi di prova

e di difesa al fine di ottenere il rigetto della domanda dell'attore.

Le questioni sollevate con riguardo al giudizio civile vanno

pertanto dichiarate non fondate.

7. - Con l'ordinanza del pretore di Lodi, chiamato a decidere, nel

giudizio penale per lesioni a carico del conducente del veicolo

assicurato, sulla opposizione alla costituzione di parte civile del

danneggiato per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art.

22 della legge predetta, la questione di legittimità costituzionale

della norma è sollevata, sempre con riguardo agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, sotto il profilo del pregiudizio per la tutela

giurisdizionale del danneggiato, il quale, per la temporanea

improponibilità della costituzione di parte civile, non potrebbe

esercitare i relativi poteri processuali e, nel caso di pronuncia di

sentenza di assoluzione dell'imputato con una delle formule indicate

nell'art. 25 c.p.p., vedrebbe perfino precluso anche l'esercizio in

sede civile dell'azione per il risarcimento del danno patito.

Questa Corte ritiene che la corretta interpretazione della legge

deve indurre ad escludere che la disposizione denunciata sia

applicabile all'esercizio dell'azione civile nel processo penale.

Questa è retta da norme divergenti in più punti da quelle relative

all'esercizio nel processo civile e, se il legislatore avesse inteso

estendere ad essa la prescrizione dell'art. 22, non avrebbe mancato di

farlo risultare in modo espresso, così come ha fatto, per ciò che

attiene all'istituto della provvisionale, nell'art. 24, contenente

esplicito riferimento tanto al giudizio civile che a quello penale: né

tra questo particolare istituto e la cosiddetta temporanea vacatio

actionis di cui all'art. 22 v'è un legame di dipendenza o

correlazione, in modo da potersi dire che dalla esplicita previsione

dell'applicabilità del primo nel caso di azione civile esercitata nel

processo penale si desuma la corrispondente estensione dell'altra

norma. È vero, piuttosto, il contrario.

Questa interpretazione è sorretta, oltre che dalla lettera della

norma in questione, dalla ratio innanzi esposta, giacché, mentre la

preoccupazione di evitare con la costituzione di parte civile contro

l'imputato e la citazione dell'assicuratore ex art. 107 c.p.p., quale

nuova figura di responsabile civile, che tale esercizio dell'azione di

risarcimento del danno si risolva in un possibile aggravio del costo di

gestione del servizio assicurativo appare trascurabile di fronte al

preminente interesse pubblico inerente all'accertamento del fatto

costituente reato e della responsabilità dell'imputato, al che può

validamente concorrere anche l'esercizio dei poteri processuali

concessi alla parte civile, la officialità del processo penale e il

principio della libertà del giudice nella ricerca e nell'acquisizione

delle prove valgono ad assicurare l'accertamento, nel modo più

completo possibile, delle modalità del sinistro e qiuindi della

eventuale esistenza di altri danneggiati, indipendentemente da

quell'onere di diligenti indagini da parte dell'assicuratore, previsto

dal sopra richiamato art. 27 della legge ai fini della proporzionale

riduzione degli indennizzi, che concorre a giustificare la disposizione

dell'art. 22.

Posto che questa norma deve intendersi dettata con esclusivo

riguardo all'azione di risarcimento del danno in giudizio civile ed è

pertanto inapplicabile nell'ipotesi di costituzione di parte civile nel

giudizio penale, risultano non fondate le questioni di legittimità

costituzionale proposte dal pretore di Lodi in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione, col che resta assorbito l'esame

dell'ammissibilità delle stesse questioni prospettate, anche in

riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal conciliatore di Napoli

con riguardo a un ipotetico giudizio penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevate, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal conciliatore di

Napoli con ordinanza 24 giugno 1971 e dal pretore di Trani con

ordinanza 22 febbraio 1972;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale della norma medesima, in relazione alla

disciplina della costituzione di parte civile nel processo penale, e

con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal

pretore di Lodi con ordinanza 5 giugno 1972.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI- ANGELO DE MARCO- ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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