Corte costituzionale

Sentenza n. 238/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 della

legge 13 giugno 1942, n. 794 (onorari di avvocato e procuratore per

prestazioni giudiziali in materia civile), promosso con ordinanza

emessa il 22 aprile 1975 dal pretore di Lucera, nel procedimento civile

vertente tra Raffaele Follieri e Michele Costantino, iscritta al n. 308

del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

L'avv. Raffaele Follieri vantando crediti per prestazioni

professionali giudiziali svolte a favore di Giuseppe Costantino e

lamentando che, deceduto nel frattempo il cliente, alcuni dei suoi

eredi si erano rifiutati di pagare le quote di debito di loro

competenza, otteneva dal pretore di Lucera decreto ingiuntivo nei

confronti di detti eredi per le somme rispettivamente dovutegli.

Avverso il decreto ingiuntivo proponevano opposizione tutti gli

ingiunti deducendo l'incompetenza per valore del pretore;

l'inesigibilità dei crediti per essersi gli eredi avvalsi del

beneficio di inventario; l'estinzione dei pretesi crediti per essere

stato l'avv. Follieri soddisfatto di ogni sua pretesa da parte degli

altri eredi; l'eccessività delle richieste; e comunque che il de cuius

oltre l'acconto ammesso dall'opposto gliene aveva versati altri due.

Gli ingiunti deducevano ancora che il loro dante causa aveva

risentito danni per l'assistenza in giudizio da parte dell'opposto e

spiegavano domanda riconvenzionale per il relativo risarcimento.

Infine, dopo che il pretore aveva dichiarato infondata l'eccezione di

incompetenza ed inammissibile la domanda riconvenzionale, chiedevano

che il giudizio fosse da decidere con sentenza e non con ordinanza.

Resistite tutte le predette eccezioni dall'opposto, il pretore di

Lucera, con ordinanza del 22 aprile 1975, sollevava, ritenendola

rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 nella

parte in cui prevede l'applicabilità del rito camerale e la non

impugnabilità dell'ordinanza anche nei casi in cui l'opponente non si

limiti a contestare il quantum della liquidazione ma sollevi anche

altre eccezioni di diritto processuale o sostanziale e tanto più

quando sorga la necessità dell'acquisizione di prove cosiddette

costituende incompatibili con la sommarietà del procedimento.

Ha ravvisato il contrasto della norma con l'art. 3 della

Costituzione nel fatto che il trattamento privilegiato è accordato

alla categoria dei professionisti forensi e non anche alle altre

categorie di professionisti di cui all'art. 633 del codice di

procedura civile; che l'esame è limitato ad un solo grado di giudizio

di merito; che per giunta è imposta la trattazione con un rito di

eccezionale sommarietà; e che, qualora ci si debba pronunciare sulla

competenza per valore, rimane precluso (oltre l'appello, anche) il

regolamento di competenza.

Sarebbe ancora violato l'art. 24 della Costituzione perché nel

procedimento de quo non è consentita l'acquisizione di prove

costituende anche nella ipotesi in cui le stesse si appalesino

necessarie.

Davanti a questa Corte non si è costituita alcuna delle parti e

non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri; e

pertanto la causa viene decisa in camera di consiglio ai sensi degli

artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma

primo, delle Norme integrative. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Lucera, chiamato a pronunciarsi su una

opposizione a decreto ingiuntivo emesso per crediti per prestazioni

professionali in materia civile proposta a sensi e per gli effetti di

cui all'art. 645 del codice di procedura civile ed all'art. 30, in

relazione ai precedenti 28 e 29, della legge 13 giugno 1942, n. 794

(onorari di avvocato e procuratore per prestazioni giudiziali in

materia civile), ritiene che "qualsiasi opposizione proposta a norma

dell'art. 645 c.p.c. avverso decreti ingiuntivi emessi a norma

dell'art. 633, n. 2, citato codice, a favore di avvocati o procuratori,

quali che siano i motivi di impugnativa, vada decisa con ordinanza" e

che il rito da seguire debba essere "quello in camera di consiglio

previsto dall'art. 29 e richiamato dall'art. 30 cpv. citata legge"; e

però, tenuto conto della natura delle eccezioni sollevate dagli

opponenti, sussisterebbero "gravi dubbi di legittimità costituzionale,

rilevanti nella specie, circa l'art. 3 della surrichiamata legge, nella

parte in cui prevede l'applicabilità del rito camerale e la non

impugnabilità dell'ordinanza anche nei casi (come quello in esame) in

cui l'opponente non si limiti a contestare il quantum della

liquidazione, ma sollevi anche altre eccezioni di diritto processuale o

sostanziale" e "tanto più quando sorga la necessità dell'acquisizione

di prove c.d. 'costituende' (es. prova testimoniale) incompatibili con

la sommarietà del considerato procedimento".

2. - Si assume, anzitutto, dal pretore, che la particolare

sommarietà del procedimento camerale e la non appellabilità

dell'ordinanza (sostanzialmente, sentenza) si risolverebbero in un

privilegio accordato alla categoria dei professionisti forensi e che

tale trattamento di favore non avrebbe un adeguato fondamento logico e

pertanto non potrebbe giustificarsi nei casi in cui il giudice debba

esaminare eccezioni diverse da quelle relative al quantum che non

sempre possono essere di facile e pronta soluzione.

Tale trattamento peraltro non è esteso alle altre categorie di

professionisti di cui all'art. 633 del codice di procedura civile;

l'esame sarebbe limitato ad un solo grado di giudizio di merito; la

trattazione sarebbe imposta con un rito di eccezionale sommarietà; ed

infine, qualora il giudice, come nella specie, si debba pronunciare

sulla competenza per valore, sarebbe precluso il regolamento di

competenza.

Si avrebbe quindi, sotto vari profili, la violazione con la norma

denunciata, dell'art. 3 della Costituzione.

3. - Si assume altresì che la norma denunciata sia in parte qua in

contrasto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

Posto che il procedimento in oggetto non consente l'acquisizione di

prove "costituende" (interrogatorio, giuramento, prova testimoniale,

ecc.) si avrebbe, secondo il pretore, un'ingiustificabile menomazione

del diritto di difesa a danno della parte opponente, posta nella

pratica impossibilità di provare, salvo ammissione della controparte,

il proprio assunto (e così i fatti estintivi o modificativi

dell'obbligazione a suo carico nascente dalla prestazione

professionale).

4. - La questione di legittimità costituzionale, come sopra

proposta, non è fondata.

Giova al riguardo tener presente che secondo l'orientamento della

giurisprudenza (di cui si è fatta carico questa Corte nella sentenza

n. 22 del 1973, con cui sono state dichiarate non fondate le questioni

di legittimità costituzionale degli artt. 28, 29 e 30 della legge n.

794 del 1942 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma

secondo, della Costituzione, con ordinanze dei tribunali di Genova e di

Velletri) il procedimento speciale de quo è previsto per la

liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti spettanti ad

avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, e

per l'esame e la decisione delle opposizioni proposte a norma dell'art.

645 del codice di procedura civile contro decreti ingiuntivi emessi per

i detti crediti, e sempre che da parte del convenuto o dell'opponente

non venga contestata l'esistenza del rapporto di patrocinio; in tale

procedimento vanno osservate le comuni norme circa l'onere della

domanda e della prova, a cui rigorosamente è correlato l'esercizio

della potestà giurisdizionale sotto il profilo istruttorio e quello

decisorio; nello stesso procedimento, di indubbia natura contenziosa,

sono ammissibili le indagini volte all'accertamento dei fatti dedotti

dalle parti e le prove, in particolare quelle orali, per interrogatorio

formale e per testimoni e il tutto da svolgersi nelle forme compatibili

con la natura camerale del procedimento, ed ovviamente in attuazione

del principio generale della idoneità degli atti processuali al

raggiungimento del loro scopo; ed infine delle ragioni addotte dalle

parti e delle risultanze istruttorie il giudice necessariamente tiene

conto nel decidere la controversia e su di esse ha l'obbligo di

motivare, in modo succinto ma esauriente, nel provveddimento

conclusivo.

Stante ciò, non sussistono le asserite violazioni degli artt. 3 e

24 della Costituzione perché il relativo trattamento a favore dei

professionisti legali, è previsto solo per un determinato e limitato

settore del contenzioso tra professionista e cliente, e per questioni,

che, essendo relative a prestazioni giudiziali in materia civile e di

solito semplici, possono essere decise dal giudice con facilità, e

quindi non appare arbitrario né irrazionale che tale trattamento non

sia stato esteso a tutti i professionisti di cui all'art. 633 del

codice di procedura civile; perché è di conseguenza (e d'altronde

manca la tutela costituzionale del doppio grado di giurisdizione) che

il procedimento si esaurisca in unico grado; perché nei casi di

eccezione di incompetenza del giudice adito in opposizione e di domanda

riconvenzionale (casi relativamente ai quali, nella specie è per altro

intervenuta una precedente pronuncia del pretore) non dovrebbe

ritenersi precluso il regolamento di competenza ed è da ammettersi

che, ricorrendo date condizioni si abbia un separato giudizio ordinario

per l'esame e la decisione della domanda riconvenzionale; e perché, in

conclusione, le garanzie della difesa in giudizio sono assicurate e

ciò considerando il problema sia dal punto di vista delle parti che da

quelle del giudice.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (onorari di avvocato e

procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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