Corte costituzionale

Sentenza n. 237/1976

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1976 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6d.P.R. 932/1955

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R.

25 ottobre 1955, n. 932 (Norme di attuazione e di coordinamento della

legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni al codice di

procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre 1974

dal giudice istruttore del tribunale di Larino, nel procedimento penale

a carico di Cannito Domenico, iscritta al n. 220 del registro ordinanze

1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del

9 luglio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con sentenza istruttoria del 22 ottobre 1973 il pretore di Larino

dichiarava non doversi procedere contro tal Cannito Domenico, imputato

di vari reati, per essere i reati medesimi estinti per remissione di

querela, senza peraltro aver previamente proceduto all'interrogatorio

del Cannito o comunque avergli contestato i fatti oggetto

dell'imputazione. Tale omissione veniva addotta quale motivo di

nullità della sentenza dal procuratore della Repubblica presso il

tribunale di Larino che proponeva appello deducendo la violazione

dell'art. 398 del codice di procedura penale.

Il 28 gennaio 1974 il giudice istruttore, in accoglimento

dell'appello del p.m., dichiarava la nullità della sentenza e ordinava

la trasmissione degli atti ad esso pretore. Questi, però, ricevuti gli

atti, elevava conflitto di competenza sostenendo che, in applicazione

del disposto dell'art. 6 disp. att. d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932,

dichiarata la nullità della sentenza, il giudice istruttore avrebbe

dovuto procedere direttamente all'istruttoria anziché trasmettere gli

atti al pretore. La Corte di cassazione, con sentenza 26 aprile 1974,

risolvendo il conflitto annullava senza rinvio la sentenza del giudice

istruttore ed ordinava la trasmissione degli atti allo stesso giudice

perché, ritenendo presso il proprio ufficio il procedimento,

provvedesse direttamente alla rinnovazione degli atti dichiarati nulli,

così come prescritto dal predetto art. 6.

Senonché il giudice istruttore ha, a sua volta, sollevato

d'ufficio questione di legittimità costituzionale del già citato art.

6 disp. att. n. 932 in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 77 della

Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata nei modi di legge,

risulta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 9 luglio 1975.

Non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri e pertanto in applicazione dell'art. 26, secondo

comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, la causa è stata decisa in camera

di consiglio. Considerato in diritto :

1. - L'art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, (norme di

attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517,

concernente modificazioni al codice di procedura penale) stabilisce che

il giudice d'appello, il quale dichiari la nullità della sentenza

istruttoria, per essersi verificata una delle nullità indicate

nell'art. 185 c.p.p., proceda direttamente a norma dell'art. 189 dello

stesso codice. Pertanto, in forza di questa disposizione, è attribuito

al giudice d'appello il potere di rinnovare o rettificare direttamente

gli atti nulli del procedimento istruttorio e, quindi, di emettere il

provvedimento conclusivo dell'istruzione.

Il giudice a quo, prospetta il dubbio che la citata disposizione

determini per l'imputato oltre che un'ingiustificata lesione del

principio di uguaglianza di cui all'art. 3, comma primo, Cost. anche la

sottrazione di lui al proprio giudice naturale, in violazione dell'art.

25 Cost., nonché, in contrasto con l'art. 24 Cost., la perdita di un

grado di giurisdizione.

Né infondati sarebbero, sempre secondo quanto si assume

nell'ordinanza, i dubbi circa la violazione dell'art. 77 Cost., in

quanto il Governo, legislatore delegato ai sensi dell'art. 20 della

legge n. 517 del 1955, non avrebbe avuto il potere di apportare

mutamenti al regime delle impugnazioni, ma solo quello di emanare norme

di attuazione e di coordinamento.

2. - Le questioni (a prescindere dal rilievo che quelle concernenti

la pretesa violazione degli artt. 24, 25 Cost. sono già state

dichiarate - non fondate da questa Corte con la sentenza n. 117/73)

vanno dichiarate inammissibili per palese difetto di rilevanza.

Come si è già esposto in narrativa, il giudice a quo, è stato

dichiarato competente a procedere direttamente alla rinnovazione ex

art. 189 c.p.p. degli atti dichiarati nulli con la sentenza 26 aprile

1974 emessa dalla Corte di cassazione in sede di risoluzione di

conflitto. Tale decisione ha autorità di cosa giudicata (art. 54

c.p.p.).

Dal che consegue, come questa Corte ha già in altra occasione

affermato (sent. n. 218/76), che sul presupposto del rapporto

processuale relativo alla competenza una indagine ulteriore (come

quella che nella specie si pretende di introdurre con la prospettazione

del dubbio di legittimità dell'art. 6 del già citato d.P.R. n. 932

del 1955) è definitivamente preclusa e che pertanto ogni questione

relativa all'applicabilità della norma impugnata non può venire in

considerazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 6 del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (norme di attuazione e

di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, recante

modificazioni al codice di procedura penale), sollevate, in riferimento

agli artt. 3, 24, 25 e 77 della Costituzione, dal giudice istruttore

presso il tribunale di Larino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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