Corte costituzionale

Sentenza n. 236/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/10/1975 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 707 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 1 marzo 1973 dal

pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Mammolini Ezio,

iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 25 luglio 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1975 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Ezio Mammolini, per

la contravvenzione di cui all'art. 707 del codice penale, il pretore di

Prato, con ordinanza 1 marzo 1973, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale di tale articolo, in riferimento agli artt.

25, secondo comma, 3, primo comma, 27, secondo comma, e ancora 3 in

relazione al 24, secondo comma, della Costituzione.

Sulle prime tre dedotte violazioni - che l'ordinanza asserisce già

esaminate da questa Corte, pur se sotto profili non del tutto

coincidenti, con le sentenze n. 110 del 1968 e n. 14 del 1971 - il

pretore rispettivamente osserva:

a) nella norma incriminatrice, in contrasto col principio di

stretta legalità, non sarebbe precisata la condotta quale elemento

della fattispecie, mentre l'azione inerente al reato verso cui si

sospetta finalizzato il possesso ingiustificato non sarebbe un "fatto

commesso", ma soltanto da commettersi;

b) elemento essenziale nel fac-simile di reato, secondo la

disposizione censurata, sarebbe la "condizione personale e sociale" di

pregiudicato, in contrasto con il principio di eguaglianza. Né, in

contrario, avrebbe pregio il dire che il codice penale tiene conto

delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo (art.

133, secondo comma), perché tali qualità personali sono assunte ai

fini della misura della pena di cui all'art. 132 cod. pen., dopo che

sia stata riconosciuta la responsabilità penale dell'imputato, ma non

potrebbero, come nella specie, costituire il presupposto di un reato

ancora da giudicare;

c) in violazione del principio della presunzione di non

colpevolezza, starebbe l'inversione dell'onere della prova, posto a

carico dell'imputato, il quale verrebbe punito "se non giustifichi

l'attuale destinazione" degli oggetti di cui è colto in possesso.

La quarta ed ultima censura è la seguente: il far dipendere la

liceità o l'illiceità del fatto dalle giustificazioni date o non date

dall'imputato circa la destinazione degli arnesi di cui è colto in

possesso vulnererebbe i diritti della difesa tra i quali è previsto

quello di non rispondere (art. 1 legge 5 dicembre 1969, n. 932) e

darebbe, altresì, luogo ad una disparità di trattamento rispetto agli

imputati di altri reati, anche sul piano processuale.

Dinanzi alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

che ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Secondo l'Avvocatura, le prime tre censure non offrirebbero nessun

elemento che scalfisca i principi già fissati da questa Corte nelle

succitate sentenze. Sul restante profilo deduce che il rifiuto di

rispondere all'interrogatorio - fondamentale e irrinunciabile forma di

difesa - non sarebbe da confondere col non fornire giustificazioni -

che, d'altronde, ben potrebbero scaturire aliunde da indagini ad hoc -

circa la destinazione attuale degli oggetti di cui l'imputato è colto

in possesso. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza in epigrafe viene impugnato l'articolo 707 del

codice penale nel suo testo vigente (a seguito della dichiarazione di

parziale illegittimità pronunciata con sentenza n. 14 del 1971), in

riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3, primo comma, e 27, secondo

comma, oltreché al ridetto art. 3 in relazione all'art. 24, secondo

comma, della Costituzione.

2. - Quanto all'art. 25, secondo comma, Cost., è agevole obiettare

che, nella specie, la materialità del reato consiste nel possesso non

giustificato di chiavi alterate o contraffatte ovvero di chiavi genuine

o di strumenti atti ad aprire o a sforzare una serratura. È questo il

comportamento illecito e, come tale, punibile, analogamente ad altri

comportamenti previsti e puniti dal codice e da leggi speciali.

Il reato che potrebbe commettersi con gli oggetti e gli strumenti

indicati nell'art. 707 cod. pen. è del tutto estraneo alla

materialità del fatto contestato, il quale viene assunto come ipotesi

di reato solo perché il prevenuto non è in grado di giustificare

l'attuale destinazione di detti oggetti o strumenti.

Contrariamente all'interpretazione che ne dà il giudice a quo,

l'argomento addotto nella citata sentenza n. 14 del 1971 di questa

Corte è che la condotta presupposta dal reato di cui all'art. 707

consiste nell'antecedente logico e imprescindibile del possesso degli

oggetti o strumenti di cui trattasi. Viene comunemente ritenuto in

dottrina che il possesso concreta già una condotta o, comunque, fa

seguito ad una condotta, tanto è vero che se il possesso non è

volontario (come nel caso che gli arnesi siano stati collocati da altri

presso il soggetto ignaro), il reato non sussiste.

Sempre a proposito dell'art. 25, secondo comma, Cost., è da

ricordare che questa Corte, con sua sentenza n. 44 del 1964, ha

precisato che, "nell'indicare i fatti tipici costituenti reato, la

legge a volte fa una descrizione minuta di essi, ma spesso si limita a

dare un'ampia nozione del fatto, senza scendere a particolari di

esecuzione". Orbene, la norma denunziata è, appunto, di quelle che

contengono una descrizione sufficientemente delimitata della

fattispecie.

Così, a fronte di identica censura mossa al parallelo articolo 708

cod. pen., sotto il profilo della violazione della riserva di legge,

questa Corte, con sentenza n. 110 del 1968, ha ritenuto che la norma

"offre una indicazione precisa del fatto punibile e pone il soggetto

nella condizione di conoscere il divieto che forma oggetto della

disposizione incriminatrice, tenuto conto, altresì, della possibilità

che gli è offerta di dare una soddisfacente spiegazione del possesso

(...)".

E, con la medesima sentenza, la Corte ha precisato che la

giustificazione - la quale deve essere valutata dal giudice secondo i

comuni principi del libero convincimento - è concetto giuridicamente

distinto dalla prova.

Si ponga mente che la discrezionalità del magistrato non si limita

all'applicazione in concreto della pena (artt. 132 e 133 cod. pen.),

ma si estende, previamente, al giudizio sull'esistenza stessa del

reato. Ed essendo a lui attribuito il più largo potere in ordine alle

cause generali di giustificazione (i cosiddetti elementi negativi del

reato), quali sono la legittima difesa, lo stato di necessità, l'uso

legittimo di armi, ecc., non può negarsi che rientri nel sistema la

sussunzione ad elemento oppure a condizione del reato della mancata

giustificazione del possesso di determinati oggetti.

3. - L'art. 3 Cost. vieta una disparità di trattamento tra

situazioni personali omogenee e non tra soggetti diversi, quali sono i

già condannati per "delitti determinati da motivi di lucro o per

contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il

patrimonio", rispetto ai non condannati per quei delitti o per quelle

contravvenzioni.

Anche per chi è colto in stato di manifesta ubriachezza in luogo

pubblico o aperto al pubblico (senza distinzione tra ubriachezza piena

e semipiena e tra ubriachezza volontaria e colposa), è prevista una

pena diversa e maggiore se il colpevole aveva già riportato condanne

per delitti non colposi contro la vita o l'incolumità individuale

(art. 688, cpv., cod. pen.); e questa Corte ha dichiarato

manifestamente infondata la relativa questione con sua ordinanza n. 155

del 1971 (cfr. anche l'art. 692, cpv., cod. pen.).

Né l'art. 3 può essere addotto a paradigma di incostituzionalità

sotto il profilo della ragionevolezza, dappoiché, all'opposto, è

logico ed è razionale che la legge penale tenga conto della

eventualità che stia per commettere un reato chi, colto in possesso di

grimaldelli, chiavi ecc., sia stato già condannato per i reati

specificati nell'art. 707.

4. - Non è consistente la censura di incostituzionalità per

pretesa violazione dell'art. 3 Cost. in relazione all'art. 24, secondo

comma: tra i diritti della difesa vi è, bensì, la facoltà di non

rispondere all'interrogatorio in qualsiasi fase del procedimento

(preistruttoria, istruttoria, giudizio: art. 367, secondo comma, cod.

proc. pen.; art. 1 legge 5 dicembre 1969, n. 932); ma se è pur vero

che la giustificazione circa le cose indicate nell'art. 707 cod. pen.

implica che una risposta sia data, è altrettanto vero che anche la

giustificazione è, essa stessa, un mezzo di difesa offerto dalla

legge, al quale l'interessato può liberamente rinunciare qualora

ritenga che, ai fini difensivi, sia preferibile il silenzio.

È lasciato, ovviamente, al giudice di valutare aliunde il fatto,

sulla scorta di prove (documentali, testimoniali ecc.), che potrebbero

essere fornite e addotte sia da chi si è rifiutato di fornire la

giustificazione verbale, sia dalla sua difesa tecnica (che resta piena,

incondizionata ed autonoma) o che potrebbero essere introdotte od

ammesse ex officio.

Ciò dimostra che nella norma non esiste un'inversione dell'onere

della prova e, quindi, non appare fondato il presupposto in base al

quale il giudice ha fatto riferimento all'art. 27, secondo comma, della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 707 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt.

25, secondo comma, 3, primo comma, anche in relazione all'art. 24,

secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di

Prato con l'ordinanza 1 marzo 1973.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONIO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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