Corte costituzionale

Sentenza n. 228/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/2001 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis numero

1), del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 26 giugno

2000 dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, nel

procedimento civile vertente tra la Zenith S.r.l. in concordato

preventivo e G. F., iscritta al n. 743 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.- Nel corso del giudizio civile promosso dalla Zenith S.r.l.,

in fase di concordato preventivo, nei confronti del dirigente

industriale G. F., il tribunale di Milano, in composizione

monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2751-bis numero 1), del codice civile, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Premette in punto di fatto il giudice a quo che il dirigente

convenuto ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza, confermata

in appello, in base alla quale la società Zenith è stata condannata

a corrispondergli l'indennità supplementare prevista dal vigente

contratto collettivo di settore per il caso di licenziamento

ingiustificato. Ammessa in un secondo momento alla procedura di

concordato preventivo, la medesima società ha promosso il giudizio

per sentir dichiarare che il credito del predetto dirigente ha natura

chirografaria, non potendo rientrare nel gruppo dei crediti

privilegiati di cui alla norma oggi impugnata.

Ciò posto il giudice rimettente, dopo aver affermato che le

norme attributive di un privilegio, in quanto derogatorie rispetto

alla regola generale di cui all'art. 2741 cod. civ., non sono

suscettibili di interpretazione analogica, ritiene che il credito

vantato dal dirigente a titolo di indennità supplementare per

licenziamento ingiustificato non possa rientrare in alcuna delle

ipotesi di cui al numero 1) dell'art. 2751-bis del codice civile.

Non può ritenersi, infatti, assimilabile alle "indennità dovute

per effetto della cessazione del rapporto di lavoro", poiché con

tale espressione il legislatore ha inteso riferirsi alle indennità

che si collegano "con carattere di normalità" a tale cessazione,

mentre l'indennità supplementare in questione è riconducibile ad

un'accertata illegittimità del comportamento del datore.

Allo stesso modo, però, il divieto di interpretazione analogica

della norma impugnata impedisce di ricomprendere la predetta

indennità nella categoria dei crediti "per il risarcimento del danno

subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o

annullabile". Il dato testuale in questione, infatti, ripete la

terminologia usata nell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e nella

legge 15 luglio 1966, n. 604, richiamando tutte le garanzie normative

relative al licenziamento dei lavoratori, le quali non sono

applicabili al licenziamento dei dirigenti. Per questi ultimi,

infatti, la Corte di cassazione ha escluso, in numerose pronunce, che

il concetto di "giustificatezza del licenziamento" sia assimilabile a

quello di "giusta causa" o di "giustificato motivo".

Ritenendo, dunque, che l'indennità in questione non possa

rientrare in alcuna delle ipotesi di credito privilegiato previste

dalla norma impugnata, il tribunale di Milano ravvisa in siffatta

esclusione una violazione del principîo di eguaglianza, tale da

determinare una disparità di trattamento tra crediti sostanzialmente

omogenei. Il dirigente, infatti, estraneo ai meccanismi di tutela

reale del posto di lavoro, gode di un credito risarcitorio

assimilabile a quello previsto per i lavoratori dall'art. 8 della

legge n. 604 del 1966 e dall'art. 18 Stat. lav., in relazione al

quale la collocazione chirografaria si traduce in un "drastico

ridimensionamento della probabilità che, in tutte le situazioni in

cui si abbia una pluralità di creditori concorrenti, il diritto

trovi effettiva soddisfazione". D'altra parte, anche per il dirigente

la perdita del posto di lavoro costituisce spesso fonte di gravi

problemi, sicché la denunciata disparità creata dalla norma

impugnata esige un intervento correttivo da parte della Corte

costituzionale.

Il tribunale di Milano, pertanto, solleva questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis numero 1), cod. civ.,

nella parte in cui non riconosce natura privilegiata anche al credito

del dirigente per effetto di licenziamento ingiustificato ai sensi

delle disposizioni contenute nella vigente contrattazione collettiva.

2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la prospettata questione sia dichiarata

inammissibile o infondata.

Osserva la difesa erariale che in materia di privilegi

l'eventuale violazione del principîo costituzionalei eguaglianza va

accertata tenendo presente che detta causa di prelazione costituisce

una deroga alla paritadi posizione tra i creditori, sicché la Corte

è chiamata soltanto a verificare l'omogeneità dei crediti ammessi

atale beneficio.

Nel caso in esame, il privilegio riconosciuto dalla norma

impugnata ai crediti di lavoro trova il propriorazionale fondamento

nella posizione di tradizionale debolezza del lavoratore, che non ha

riscontro in quelladel dirigente.

Per quest'ultimo, infatti, il vincolo di subordinazione assume

connotati del tutto peculiari, tanto che la giurisprudenza è

concorde nell'escludere che al licenziamento del dirigente si

applichino le norme sulla giusta causa e sul giustificato motivo. La

radicale diversità, oggettivamente esistente, tra dirigente e

semplice lavoratore subordinato fa sì che l'attribuzione del

privilegio ai soli crediti del secondo abbia un fondamento di sicura

razionalità, sicché non può essere invocata alcuna violazione del

principîo di eguaglianza. Considerato in diritto

1.- Il tribunale di Milano, in composizione monocratica, solleva

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis numero

1), del codice civile, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte

in cui non riconosce natura privilegiata anche al credito del

dirigente conseguente ad un licenziamento ingiustificato ai sensi

delle disposizioni contenute nella vigente contrattazione collettiva.

In particolare il rimettente, muovendo dalla premessa per cui

detto credito (nella specie, a titolo di indennità supplementare

prevista dal contratto collettivo per licenziamento ingiustificato)

non rientra in alcuna delle ipotesi regolate dalla norma impugnata,

ritiene irrazionale siffatta esclusione per la diversità di

trattamento rispetto al credito riconosciuto al lavoratore

subordinato a titolo di risarcimento danni per licenziamento

inefficace, nullo o annullabile.

2.- La questione è infondata, essendo erroneo il presupposto

interpretativo dal quale muove il giudice rimettente.

È indubbio che il dirigente rientri, per espressa previsione

dell'art. 2095 cod. civ., nella categoria dei prestatori di lavoro

subordinato, nel cui ambito, peraltro, egli si caratterizza per

alcune significative diversità rispetto alle altre figure dei

quadri, impiegati ed operai. Tale rilievo è così evidente che lo

stesso legislatore, nel dettare la normativa sui licenziamenti

individuali, ha espressamente escluso che al dirigente si applichino

le norme della legge 15 luglio 1966, n. 604, relative alla giusta

causa ed al giustificato motivo di licenziamento (v. art. 10 della

legge ora citata); esclusione della cui legittimità costituzionale

questa Corte si è già occupata, pervenendo sempre a pronunce di

rigetto delle relative questioni (v. sentenze n. 309 del 1992 e

n. 121 del 1972, nonché ordinanza n. 404 del 1992).

Sotto quest'aspetto, quindi, è corretto il richiamo fatto dal

tribunale di Milano al costante orientamento giurisprudenziale, anche

recentemente ribadito, in base al quale il licenziamento del

dirigente non è da considerarsi alla stregua di quello degli altri

lavoratori subordinati, pur non potendo rientrare nell'area della

completa discrezionalità dell'imprenditore.

Tuttavia il rimettente non perviene alla corretta conclusione in

ordine alla possibilità di ricomprendere nel privilegio generale di

cui all'art. 2751-bis cod. civ. anche le somme spettanti al dirigente

a titolo di indennità supplementare per licenziamento

ingiustificato.

Il fatto che le norme escludano tale figura di lavoratore

subordinato dal regime generale dei licenziamenti, non comporta

automaticamente che siffatta diversità sia estensibile anche ad

altri settori del sistema, ove manchi un'espressa previsione in tal

senso. Appare arbitrario, in altre parole, ritenere - come fa il

giudice a quo - che il credito del dirigente per licenziamento

ingiustificato non possa rientrare in alcuna delle ipotesi previste

dalla norma impugnata.

È ben vero che le cause di privilegio previste dalla legge sono

tassative, ma nel caso specifico non si tratta di creare in via

interpretativa una nuova figura di privilegio, perché l'ampiezza

della formula usata dal legislatore ("tutte le indennità dovute per

effetto della cessazione del rapporto di lavoro") è tale da non

essere di ostacolo - tanto più in assenza di un contrario diritto

vivente - ad una lettura che ricomprenda in simile ipotesi anche il

credito del dirigente per indennità supplementare conseguente ad

ingiustificato licenziamento. Riferire l'espressione normativa ora

richiamata non - come dice la legge - a "tutte le indennità"

conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro, ma, secondo il

rimettente, solo a quelle "con carattere di normalità", si

risolverebbe in un'indebita restrizione, che potrebbe condurre,

peraltro, a trattamenti differenziati di situazioni sostanzialmente

coincidenti e richiedenti, perciò, una ratio legis comune.

Ne consegue, dunque, l'infondatezza della prospettata questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2751-bis; numero 1), del codice civile, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Milano,

in composizione monocratica, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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