Corte costituzionale

Sentenza n. 227/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/2001 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge

11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di

lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza

obbligatorie), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 2000 dal

tribunale di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra

Moubarak Brahim e il Ministero delle finanze, iscritta al n. 473 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice

relatore Franco Bile;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il tribunale di Torino (in composizione monocratica) - nel

corso di tre giudizi civili riuniti, proposti da M. B. contro il

Ministero delle finanze, in opposizione avverso atti di accertamento

di violazioni e di irrogazione delle correlate sanzioni per l'omesso

versamento di imposte di bollo in atti giudiziari - ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli

articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'articolo 10 della legge

11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di

lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza

obbligatorie), che ha sostituito l'articolo unico della legge

2 aprile 1958, n. 319 (Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di

lavoro), nella parte in cui "esclude, ovvero non contempla" il regime

di gratuità e di esenzione, senza limite di valore o di competenza,

dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa, o diritto

di qualsiasi specie e natura, per i giudizi aventi ad oggetto azioni

surrogatorie (art. 2900 del codice civile) o revocatorie (art. 2901

del codice civile), nonché per il procedimento di sequestro

conservativo funzionale all'esercizio della revocatoria (art. 2905,

secondo comma, del codice civile), qualora il loro esperimento

avvenga per conservare la garanzia patrimoniale di un credito di

lavoro.

Il rimettente dà atto che l'opponente, dopo avere ottenuto dal

pretore di Torino, in funzione di giudice del lavoro, sentenza di

condanna del suo datore di lavoro al pagamento di lire 35.035.286,

aveva provveduto ad instaurare nei confronti del medesimo e di altri

due soggetti, azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., in relazione

ad atti di disposizione patrimoniale compiuti in loro favore dal suo

datore di lavoro. Rileva, quindi, che l'opponente non aveva assolto

l'imposta di bollo nel relativo giudizio e che da ciò erano stati

originati gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni

oggetto dell'opposizione.

Il rimettente osserva che lo stesso opponente ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale e ne fa propri i motivi di

non manifesta infondatezza, rilevando che l'esclusione dalle

esenzioni e dalla gratuità previste dalla norma impugnata dei

giudizi instaurati dal "creditore di lavoro" con le azioni di

conservazione della garanzia patrimoniale, determinerebbe

un'ingiustificata disparità di trattamento tra il creditore

costretto da atti di disposizione pregiudizievoli ad esercitare

quelle azioni per ottenere la realizzazione del proprio credito ed il

creditore che agisca esecutivamente, eventualmente procedendo ad

espropriazione immobiliare. La disparità di trattamento sarebbe

ingiustificata, data l'omogeneità delle situazioni "sotto il profilo

funzionale del ricorso alla tutela giurisdizionale del diritto

nascente dal rapporto di lavoro".

Inoltre, la mancata estensione dell'esenzione alle azioni in

esame violerebbe anche il diritto di azione e di difesa ex art. 24

Cost., "risultando certamente più oneroso e difficile per il

lavoratore instaurare un giudizio diretto a ricostituire la garanzia

patrimoniale pregiudicata dal proprio debitore".

Quanto alla rilevanza, il rimettente assume che i giudizi non

possono essere definiti indipendentemente dalla soluzione della

questione "avendo i medesimi ad oggetto l'accertamento della debenza

dell'imposta di bollo in un giudizio di revocatoria introdotto per

far valere un credito di lavoro".

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

tramite l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza

della questione.

Quanto all'art. 3, le azioni di cui agli artt. 2900, 2901 e 2905

cod. civ. non sarebbero assimilabili ai mezzi esperibili direttamente

per l'accertamento e la realizzazione concreta del credito di lavoro.

In particolare, sarebbe da escludere l'assimilabilità fra azione

revocatoria e azione esecutiva, in quanto la prima dà luogo ad un

giudizio trilatero, cui partecipa un terzo estraneo al rapporto di

lavoro dal quale nasce il credito. Si giustificherebbe quindi la

diversità di trattamento rispetto all'azione esecutiva, "che

interessa in via immediata, ed esclusiva, creditore e debitore della

retribuzione o di altra prestazione pecuniaria originata dal rapporto

di lavoro". Inoltre, mentre il giudizio di cognizione od esecutivo

direttamente attinente al credito di lavoro meriterebbe "particolare

e distinta attenzione da parte del legislatore, siccome rappresentato

da un bene di fondamentale rilievo individuale e sociale" viceversa i

mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, pur quando fatti

valere strumentalmente ad un credito di lavoro, resterebbero rimedi

di diritto comune, sottoposti cioè "quanto a presupposti,

condizioni, competenza giudiziaria ecc. alla stessa disciplina

generale che lo governa senza riguardo alla natura del credito a

tutela del quale sia esperito".

Infondata sarebbe anche la lesione dell'art. 24, in quanto il

diritto di azione non sarebbe precluso o menomato dalla soggezione al

normale regime fiscale degli atti processuali. Considerato in diritto 1.L'ordinanza in epigrafe dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533,

recante "Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle

controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie",

(che ha sostituito l'articolo unico della legge 2 aprile 1958,

n. 319, sull'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro),

nella parte in cui "esclude ovvero non contempla" l'applicabilità

del regime di gratuità ed esenzione dall'imposta di bollo, di

registro e da ogni spesa, tassa, o diritto di qualsiasi specie e

natura, ai giudizi concernenti azioni surrogatorie o azioni

revocatorie o sequestri conservativi a queste ultime funzionali

(artt. 2900, 2901, 2905, secondo comma, cod. civ.), promossi per

conservare la garanzia patrimoniale di crediti di lavoro.

Secondo l'ordinanza la norma lederebbe:

a) l'art. 3 Cost., per irragionevole disparità di

trattamento tra chi agisca in via esecutiva per realizzare un credito

di lavoro e chi invece eserciti le azioni indicate per conservare la

garanzia patrimoniale dello stesso credito, in quanto solo il primo e

non anche il secondo fruirebbe dell'esenzione, pur essendo entrambe

le azioni funzionali alla tutela del diritto nascente dal rapporto di

lavoro;

b) l'art. 24 Cost., sotto il profilo che la mancata esenzione

dei giudizi volti a tutelare la garanzia patrimoniale renderebbe più

oneroso l'esercizio del diritto di azione e di difesa in giudizio da

parte del creditore di lavoro.

2. - La questione è rilevante solo per l'azione revocatoria,

esercitata nel giudizio cui si riferisce l'imposta controversa.

3. - Essa non è fondata, perché la norma impugnata - della

quale il rimettente, pur in assenza di "diritto vivente" non ha

ricercato un'interpretazione adeguatrice - deve essere interpretata

in modo da escludere la prospettata incostituzionalità.

Il primo comma dell'art. 10 dichiara esenti dall'imposta di

bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi

specie e natura, tra gli altri, gli atti relativi alle "controversie

individuali di lavoro" (da identificare in quelle di cui all'art. 409

del codice di procedura civile) ed "ai provvedimenti di conciliazione

dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti

da contratti o accordi collettivi di lavoro".

Il secondo comma dispone che "sono allo stesso modo esenti gli

atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che

mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi,

nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di

lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di

liquidazione coatta amministrativa".

L'ultimo comma recita infine che "le disposizioni di cui al primo

comma si applicano alle procedure di cui agli artt. 618-bis 825 e 826

cod. proc. civ.".

4. - L'art. 10 è suscettibile di interpretazione estensiva - in

principîo non vietata dal carattere eccezionale delle norme di

esenzione, preclusivo solo di quella analogica (art. 14 delle

disposizioni preliminari al codice civile) - nel senso di ritenere

compresi nell'ambito dell'esenzione anche procedimenti non

formalmente contemplati ma pur sempre finalizzati alla tutela del

credito di lavoro.

Una diversa lettura dell'art. 10 rivelerebbe del resto una

radicale incoerenza interna della norma, fonte di irragionevoli

disparità di trattamento, e condurrebbe a negare l'esenzione a una

serie di procedimenti non menzionati dal secondo comma, con evidente

e irragionevole discriminazione rispetto a quelli esplicitamente

esentati. Così non sarebbero esenti l'esecuzione promossa sulla base

di verbali di conciliazione sottoscritti nel procedimento avanti al

giudice del lavoro (art. 420 cod. proc. civ.), mentre lo è

l'esecuzione in virtù di sentenze o ordinanze pronunciate da quel

giudice in quel procedimento; l'esecuzione promossa in base a verbali

di conciliazione formati avanti agli uffici del lavoro o previsti da

contratti collettivi (artt. 410 ss. cod. proc. civ.), mentre lo sono

gli atti dei procedimenti conclusi da quei verbali; e ancora

l'esecuzione iniziata in base a titolo esecutivo stragiudiziale

(art. 474, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ.) che accerti crediti

di lavoro, mentre lo è l'opposizione all'esecuzione promossa sulla

base dello stesso titolo (e quella avverso i relativi atti

esecutivi).

5. - In siffatto quadro si colloca il problema del riconoscimento

o meno dell'esenzione all'azione revocatoria proposta dal creditore

di lavoro, per assicurare la garanzia patrimoniale del proprio

credito.

Tale azione - ma il problema interpretativo è comune alla

surrogatoria ed al sequestro ex art. 2905, secondo comma, cod. civ. -

mira evidentemente a tutelare, sia pure con modalità peculiari, lo

stesso credito nascente dal rapporto di lavoro che la norma impugnata

ritiene di esentare dal normale trattamento tributario, per agevolare

il ricorso del creditore alla tutela giurisdizionale.

Il rilievo vale da solo ad escludere la ragionevolezza di

eventuali disparità di trattamento.

Soccorre poi l'argomento che - dopo il positivo esperimento

dell'azione revocatoria - la successiva espropriazione contro il

terzo proprietario, acquirente in virtù dell'atto revocato, avviene

pur sempre in base al titolo esecutivo ottenuto nella controversia di

lavoro, e quindi sicuramente si avvale dell'esenzione.

Ne risulta quindi confermata l'irrazionalità di un ipotetico

sistema che - pur riconoscendo l'esenzione alla fase cognitiva che

conduce al titolo esecutivo contro il debitore, ed alla fase

esecutiva contro il terzo dopo l'esito vittorioso della revocatoria -

la negasse invece all'eventuale fase intermedia, da questa

rappresentata, volta ad assicurare l'esercizio del diritto

riconosciuto in un giudizio esente da imposte, in vista di una

successiva esecuzione parimenti esentata.

L'irragionevolezza è ulteriormente avvalorata dalla sicura

spettanza dell'esenzione alla revocatoria che il creditore di lavoro

proponga contestualmente all'azione per l'accertamento del credito.

Il terzo comma dell'art. 40 cod. proc. civ. impone infatti la

trattazione congiunta delle due cause (con il rito del lavoro), e

l'unità del giudizio comporta l'esenzione per entrambe le azioni.

6. - Non rileva invece, ai fini dell'esenzione, che l'azione

revocatoria a tutela di un credito di lavoro - se esercitata

separatamente dall'azione relativa a quel credito - non rientri nella

competenza del giudice del lavoro, né sia soggetta al rito speciale.

Invero l'esenzione si coordina alla situazione sostanziale

dedotta in giudizio e non al rito. Ne è prova la sua applicazione a

procedimenti di sicuro estranei al rito del lavoro, come le

opposizioni in tema di ammissione dei crediti al passivo fallimentare

e i giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 cod.

proc. civ., certamente esentati dal secondo comma della norma

impugnata, in quanto rispettivamente inquadrabili nel "recupero dei

crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento" e

nell'esecuzione in genere.

7. - Interpretata nel senso che l'esenzione si applica anche

all'azione revocatoria esercitata per conservare la garanzia

patrimoniale del credito di lavoro, la norma impugnata si sottrae

alle prospettate censure di incostituzionalità, e la relativa

questione - alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa

Corte - deve essere dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle

controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di

previdenza e di assistenza obbligatorie), sollevata dal tribunale di

Torino, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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