Corte costituzionale

Sentenza n. 226/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1984 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 93, n.

1, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Approvazione del testo di legge del

registro) e dell'art. 55, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

634 (Disciplina dell'imposta di registro), art. 20 legge 2 luglio 1949,

n. 408 (Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 maggio 1977 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Siracusa sul ricorso di Rizza Giuseppina ed altri,

iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 dell'anno 1977;

2) ordinanza emessa il 22 maggio 1978 dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Napoli sul ricorso di Romano Gennaro, iscritta al

n. 429 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'anno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel giudizio relativo al ricorso proposto da Rizza Giuseppina,

Genovese Giuseppe e Genovese Maurizio contro una ingiunzione

dell'Ufficio del registro per il pagamento dell'imposta nella misura

normale solidalmente dovuta dal loro dante causa Genovese Alfonso,

quale venditore, con atto registrato il 25 settembre 1962, di una casa

in costruzione, a seguito della decadenza dal beneficio dell'imposta a

misura fissa previsto dalla legislazione regionale, (legge reg. sic.

28 aprile 1954, n. 11: Sgravi fiscali per le nuove costruzioni

edilizie), a suo tempo ottenuto dall'acquirente, la Commissione

Tributaria di primo grado di Siracusa, con ordinanza 18 maggio 1977

(R.O. n. 373 del 1977) ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 93 n. 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269

(Testo di legge del registro) nonché dell'art. 55 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 634, terzo comma, ("Disciplina dell'imposta di

registro"), in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione.

Premesso che le disposizioni impugnate prevedono l'obbligo solidale

a carico di tutte (indiscriminatamente) le parti contraenti (e quindi

anche del venditore) del pagamento dell'imposta di registro, osserva il

giudice a quo che nell'ipotesi di decadenza dal beneficio dell'imposta

a misura fissa (concesso a richiesta del solo compratore), decadenza la

quale è sempre addebitabile al compratore (che solo può influire col

proprio comportamento sull'evento cui è connessa la decadenza stessa),

la produzione a carico del venditore, voluta dalle dette disposizioni,

delle conseguenze sfavorevoli (pagamento dell'imposta in misura normale

e degli interessi moratori) di un comportamento del compratore, appare

in contrasto con i precetti costituzionali invocati e precisamente:

a) con l'art. 3 Cost., in quanto, i due soggetti contraenti non si

trovano in posizione eguale dinanzi alla legge;

b) con l'art. 24 Cost., in quanto al venditore non è data alcuna

azione per impedire al compratore il comportamento che dà luogo alla

decadenza;

c) con l'art. 53 Cost., in quanto si pretende da un soggetto il

pagamento di una imposta senza il presupposto essenziale della

sussistenza specifica della sua capacità contributiva.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'interventore ha pregiudizialmente eccepito la parziale

inammissibilità della questione in relazione alla applicabilità alla

fattispecie del solo art. 93 n. 1 dell'abrogata legge di registro r.d.

n. 3269 del 1923 - e non anche dell'art. 55 d.P.R. n. 634 del 1972 -

essendo sia la registrazione del contratto di compravendita (in data 25

settembre 1962) sia la decadenza dal beneficio fiscale anteriori

all'entrata in vigore del citato decreto n. 634 del 1972.

Nel merito ha osservato:

1) relativamente alla denunciata violazione dell'art. 3 Cost., che

il principio della solidarietà passiva a vantaggio del creditore non

presuppone affatto, nemmeno nel diritto civile, una identica situazione

di tutti i debitori, essendo anzi la sua ragion d'essere proprio quella

di far considerare irrilevante per il creditore le diversità di

comportamento dei più debitori;

2) relativamente alla denunciata violazione dell'art. 53 Cost.,

che in materia di imposte indirette la capacità contributiva va

valutata con minor rigore e con stretto riferimento al presupposto di

imposta; che l'individuazione operata dal legislatore dei criteri di

collegamento fra il presupposto e dati soggetti, con conseguente

imposizione solidale a loro carico, non può essere sindacata che sotto

il profilo dell'assoluta arbitrarietà o irrazionalità; che il

beneficio fiscale di cui si tratta è posto nell'interesse sia del

compratore che del venditore, il quale può realizzare prezzi più

elevati nelle condizioni del mercato incentivato, sicché è

ragionevole che egli sia assoggettato all'obbligazione tributaria

(anche) nel caso che vengano a mancare le ragioni dell'agevolazione;

3) relativamente, infine, alla denunciata violazione dell'art. 24

Cost., che la riferibilità all'uno o all'altro soggetto del

comportamento che ha dato luogo alla decadenza dalle agevolazioni

fiscali non rileva per la obbligazione tributaria, attenendo essa

esclusivamente ai rapporti interni tra condebitori, disciplinati dalla

comune azione di regresso ovvero da eventuali garanzie che l'alienante

può stipulare all'atto della conclusione del contratto.

Nel giudizio relativo al ricorso proposto da Romano Gennaro contro

una ingiunzione per il pagamento dell'intera imposta di registro da lui

solidalmente dovuta quale venditore, con atto registrato l'11 febbraio

1965, di un suolo, a seguito della decadenza dal beneficio dell'imposta

a misura fissa previsto dall'art. 20 legge 2 luglio 1949, n. 408

(Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie), cui

l'acquirente era stato ammesso all'atto della registrazione, la

Commissione tributaria di secondo grado di Napoli ha sollevato, su

iniziativa di parte, con ordinanza 22 maggio 1978 (R.O. n. 429 del

1979) questione di legittimità costituzionale, sempre in riferimento

agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dello stesso art. 93, n. 1 del r.d. 30

dicembre 1923, n. 3269 e inoltre dell'art. 20 legge 2 luglio 1949 n.

408, dianzi citato.

Nel giudizio relativo a tale seconda ordinanza, argomentata in modo

sostanzialmente identico a quella della Comissione tributaria di primo

grado di Siracusa, non vi è stata costituzione di parte, né vi è

stato intervento del Presidente del Consiglio. Considerato in diritto :

1. - I giudizi relativi alle due ordinanze in epigrafe vengono

riuniti e decisi con unica sentenza, perché le questioni di

legittimità costituzionale, che ne sono oggetto, sono in parte

identiche e in parte connesse.

Entrambe le ordinanze mettono in dubbio, infatti, la legittimità

in riferimento agli stessi parametri - artt. 3, 24, 53 Cost. -

dell'art. 93, n. 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e cioè della

normativa che assoggetta al pagamento dell'imposta di registro il

venditore in solido col compratore. E ciò anche se il dubbio è

formulato in relazione alla particolare ipotesi - regolata secondo

l'ordinanza della Commissione tributaria di primo grado di Siracusa,

nella fattispecie da questa considerata, dal detto art. 93 e dall'art.

55, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, e secondo

l'ordinanza della Commissione tributaria di secondo grado di Napoli,

nella fattispecie da questa considerata, dal combinato disposto del

detto art. 93 e dell'art. 20 legge 2 luglio 1949, n. 408 - di

assoggettamento solidale del venditore all'imposta nella misura normale

in relazione alla decadenza, dovuta a fatto del compratore, dal

beneficio dell'imposizione a misura fissa previsto in materia edilizia.

2. - Nel quadro delle questioni così impostate, quelle sollevate

dalla Commissione tributaria di Siracusa, in accoglimento

dell'eccezione dell'intervenuta Presidenza del Consiglio e sulla scorta

del criterio enunciato nella precedente sentenza di questa Corte n. 126

del 1979, vanno dichiarate inammissibili, per irrilevanza, nella parte

in cui investono l'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. E ciò

in quanto, a norma dell'art. 77 dello stesso decreto n. 634 del 1972,

questo si applica soltanto agli atti formati dopo la sua entrata in

vigore e nella specie si desume dall'ordinanza di rimessione che l'atto

era stato registrato il 25 settembre 1962 e quindi anteriormente

(l'intervenuta Presidenza del Consiglio ha anzi rilevato che la stessa

decadenza dal beneficio è anteriore all'entrata in vigore del decreto

in argomento).

3. - La parziale dichiarazione di inammissibilità non toglie

rilevanza e ammissibilità alle questioni sollevate dalla Commissione

tributaria di Siracusa, per quanto concerne l'art. 93 del r.d. 30

dicembre 1923, n. 3269, né le rende sostanzialmente diverse da

quelle sollevate dalla Commissione tributaria di Napoli,

ammissibilmente formulate anche nei confronti dell'art. 20 della legge

2 luglio 1949, n. 408, (disposizione regolatrice della decadenza dal

beneficio) applicabile alla fattispecie. Infatti per giurisprudenza

costante della Corte di Cassazione (sentenze n. 4730 del 1981, n. 3369

del 1977) e cioè per diritto vivente, la normativa in base alla quale

le parti del contratto, e quindi anche il venditore, sono tenute in

solido al pagamento dell'imposta di registro nella misura normale in

caso di decadenza dal beneficio, si concentra nell'art. 93, n. 1, del

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, essendo la vicenda ricostruita con

riguardo al mancato avveramento di una condizione sospensiva apposta

all'obbligazione tributaria quale originariamente prevista dalla detta

disposizione e alla conseguente operatività ex tunc dell'obbligazione

medesima.

4. - Così individuato il meccanismo normativo oggetto delle

censure, può passarsi all'esame di queste, che in entrambe le

ordinanze di rimessione, dal contenuto argomentativo sostanzialmente

identico, prospettano:

a) il contrasto del detto meccanismo con l'art. 3 Cost., in quanto

esso, ponendo a carico anche del venditore, sotto il profilo della

solidarietà, gli effetti negativi (pagamento dell'imposta nella

misura normale e degli interessi) del mancato avveramento della

condizione sospensiva cui è subordinata la obbligazione tributaria

dell'imposta nella misura normale - sebbene tale mancato avveramento

sia imputabile al solo compratore - determinerebbe ingiustificato

disparità di trattamento fra le parti del contratto;

b) il contrasto del detto meccanismo con l'art. 24 Cost., in quanto

esso non consentirebbe al venditore di agire contro il compratore per

costringerlo ad adoperarsi per l'avveramento della condizione;

c) il contrasto del detto meccanismo con l'art. 53 Cost., in quanto

l'imposizione tributaria a carico del venditore, in solido col

compratore, prescinderebbe dalla sussistenza specifica della capacità

contributiva del primo.

5. - Per il modo stesso in cui opera il meccanismo normativo

denunciato, la questione introdotta con la censura sub c) assume sotto

un primo profilo carattere pregiudiziale, in quanto finisce per toccare

la imposizione del debito d'imposta di registro a carico del venditore,

in solido con l'altro contraente, anche indipendentemente dal

condizionamento connesso al beneficio fiscale. Il venditore, infatti,

è già in origine tenuto, in solido col compratore, al pagamento

dell'imposta nella misura normale ed è tale originaria obbligazione

solidale (che il condizionamento sospende sostituendola con

l'obbligazione - peraltro parimenti a suo carico in via solidale - del

pagamento dell'imposta a misura fissa) a riprendere vigore ex tunc,

come se mai fosse stata condizionata, in caso di mancato avveramento

della condizione.

Per ritenere non fondata la questione stessa sotto tale profilo è

sufficiente rifarsi agli orientamenti emersi nella giurisprudenza di

questa Corte in tema di capacità contributiva con specifico

riferimento alle dimensioni soggettive dell'obbligazione tributaria

nell'imposta di registro.

Punto fermissimo della detta giurisprudenza è anzitutto che per

capacità contributiva deve intendersi la idoneità soggettiva

all'obbligazione tributaria desumibile dal presupposto d'imposta, e che

il collegamento come istituito dal legislatore fra il presupposto e i

soggetti dell'obbligazione non è sindacabile, in riferimento al

parametro ora invocato, se non sotto il profilo dell'arbitrarietà e

irrazionalità (sentenze nn. 120 e 144 del 1972).

Ciò posto, questa Corte ha ammesso che il collegamento stabilito,

secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, dalla normativa in

argomento con soggetti non direttamente partecipi dell'atto soggetto a

registrazione, e la conseguente imposizione solidale a loro carico del

debito d'imposta, non sono irrazionali né arbitrari quante volte

intercorrano rapporti economico-giuridici fra i detti soggetti e quelli

direttamente partecipi dell'atto (sent. n. 120 del 1972). E sulla base

di tale criterio ha escluso l'irrazionalità dell'imposizione solidale

a carico del procuratore ad negotia di una delle parti contraenti

(sent. n. 178 del 1982).

In tal modo questa Corte ha implicitamente ritenuto che non sono

irrazionali il collegamento con l'atto, come istituito dalla legge,

delle stesse parti contraenti, senza distinzione fra compratore e

venditore, e la imposizione tributaria solidale a carico di entrambi.

D'altra parte anche a muovere dalle sole premesse ed affermazioni

esplicite di questa Corte sull'argomento, non si vede come potrebbe

ritenersi irrazionale o arbitrario il collegamento col presupposto,

che sia costituito da un contratto di vendita, delle stesse parti

contraenti e quindi del venditore. Senza dire che, se si accedesse a

una nozione della capacità contributiva quale capacità economica

rivelata dal presupposto, neanche in tal caso potrebbe apparire

irrazionale avere ravvisato la capacità contributiva, in relazione

alla portata economica dell'affare, nel venditore, che dispone del

bene, che ne è oggetto, e ne riscuote il prezzo.

Sotto l'aspetto, pur enucleabile dalla censura sub c), del dubbio

circa la razionalità dell'attribuzione di una nuova e diversa

capacità contributiva al venditore quale base del ripristinamento

dell'imposizione a suo carico solidale in conseguenza di un fatto

addebitabile al solo compratore, la questione per un verso deve

ritenersi senz'altro non fondata, perché, come è stato chiarito, non

si tratta di una capacità contributiva nuova e diversa, ma

dell'originario collegamento istituito con l'atto di vendita, sulla

base del quale collegamento soltanto è ripristinata, in virtù del

congegno condizionale, a carico del contraente venditore,

l'obbligazione solidale per l'imposta nella misura normale (in luogo

dell'obbligazione per l'imposta nella misura fissa, pur essa - a suo

carico - solidale). Per altro verso deve ritenersi strettamente

connessa, anzi sostanzialmente identica alla questione sollevata con la

censura sub a) e pertanto esposta a seguirne le sorti.

6. - La questione proposta con la censura sub a) concerne la

legittimità ex art. 3, comma primo Cost. del meccanismo risultante

dall'inserimento del congegno condizionale nello schema

dell'obbligazione (solidale) tributaria dell'imposta di registro in

relazione al noto beneficio, e particolarmente il modo di operare del

meccanismo nel senso che il ripristinamento ex tunc dell'obbligazione

solidale per l'imposta nella misura normale a carico di tutti i

contraenti - rectius, di tutti gli originari debitori solidali

(giacché qui il contratto viene in considerazione solo come

presupposto di imposta e la qualità di contraente viene in

considerazione solo in quanto criterio di individuazione dei debitori

d'imposta) - anche quando il mancato avveramento è imputabile a uno

solo di essi (qui il compratore), determinerebbe un ingiustificato

sfavore a danno degli altri (qui il venditore).

Ma un tale meccanismo e il suo modo obbiettivo - che è il modo suo

proprio - di funzionamento ricorrono, al di là della ipotesi di

obbligazione solidale tributaria in argomento, in ogni caso di

obbligazione solidale condizionata, giacché trovano la loro causa per

un verso nella struttura del fenomeno condizionale e per altro verso in

quella dell'obbligazione solidale. È da osservare infatti:

a) che il parziale accostamento compiuto dall'art. 1359 c.c. fra

mancato avveramento della condizione e inadempimento (imputabile)

dell'obbligazione - che sono fenomeni diversi, perché l'avveramento

della condizione non è in obligatione - col riferire la cosiddetta

"finzione di avveramento" della condizione all'imputabilità del

mancato avveramento al debitore che vi è interessato, opera nei soli

rapporti fra ereditore e debitore al fine di garantire il primo nei

confronti del secondo, non anche nei rapporti fra debitori solidali al

fine di discriminare fra questi rispetto al creditore rendendo esenti

dagli effetti del mancato avveramento i debitori incolpevoli;

b) che, anzi, nelle obbligazioni solidali, in relazione al fenomeno

dell'inadempimento imputabile dell'obbligazione (cioè

dell'inadempimento vero e proprio), vige il principio dell'irrilevanza

dell'imputabilità del detto inadempimento a uno solo dei debitori

solidali al fine di liberare gli altri (art. 1307 c.c.).

E il discorso vale ugualmente per la decorrenza degli interessi,

dipendente anche essa dal funzionamento obbiettivo del meccanismo

(oltre che dalla operatività dell'art. 1282, comma primo c.c.).

Poiché, peraltro, non già la legittimità costituzionale del

detto meccanismo in sé è qui messa in dubbio, ma quella della sua

adozione nell'obbligazione tributaria in argomento - senza che sia

neppure precisato se il dubbio nasca in relazione alla natura di

obbligazione ex lege, anziché ex contractu (nella quale ipotesi esso

investirebbe ogni obbligazione tributaria, anzi ogni obbligazione ex

lege) ovvero in relazione a particolari caratteri dell'imposta di

registro - è sufficiente rispondere che la contestata adozione è

frutto di scelta legislativa per nulla irrazionale o arbitraria, e che

d'altra parte essa non introduce ingiustificata disparità di

trattamento né fra le parti contraenti - come impropriamente si

osserva nella ordinanza di rimessione (è stato chiarito che qui

venditore e compratore vengono in considerazione come coobbligati e non

come contraenti) - né fra coobbligati solidali.

Infatti da un lato la misura normativa risponde adeguatamente

all'interesse del fisco, ritenuto prevalente dal legislatore, a che

l'obbligazione tributaria nella interezza del suo contenuto (ammontare

nella misura normale), nonché dei suoi termini soggettivi e della sua

potenzialità di realizzazione (pluralità di obbligati con vincolo

solidale), sia ripristinata quando comunque sono rimasti frustrati gli

scopi per i quali soltanto l'obbligazione medesima era stata sospesa

col beneficio fiscale.

Dall'altro essa controbilancia adeguatamente i vantaggi che dalla

sospensione e dal beneficio fiscale ritraggono tutti i coobbligati

solidali: nella specie anche il venditore il quale, come è stato

opportunamente sottolineato (vedi le argomentazioni dell'Avvocatura

dello Stato), beneficia, oltre che della sospensione, delle occasioni

più numerose e più favorevoli che l'agevolazione fiscale, come ogni

altra forma di incentivazione, induce nel mercato edilizio.

Anche la questione sollevata con la censura sub a) è dunque non

fondata.

7. - La questione proposta con la censura sub b) è del pari non

fondata.

L'inesperibilità, anche essa risalente alla natura e al

funzionamento del meccanismo sopra descritto, di mezzi di tutela

preventiva di tipo inibitorio o anticipatorio da parte del condebitore

solidale, nel caso di obbligazione sospensivamente condizionata, nei

confronti di ogni altro condebitore solidale, che sia in grado di

influire col proprio comportamento sul mancato avveramento della

condizione sospensiva, non importa per se stessa violazione dell'art.

24 Cost..

A parte la limitatezza della tutela preventiva che in tema di

condizione pendente è data allo stesso creditore (art. 1356 c.c.), la

giurisprudenza di questa Corte è infatti nel senso che la denunciata

violazione non ricorre per la sola mancanza di mezzi di tutela di un

dato tipo, quando ne soccorrono altri (cfr. da ultimo sentenza n. 63

del 1982); e nella specie a favore del detto condebitore soccorrono

mezzi di tutela successiva, quanto meno di tipo reintegrativo

(regresso). Né si tratta qui di diritti in relazione alla cui natura

sia ipotizzabile, sostenendosene la significanza, l'essenzialità della

tutela preventiva del tipo sopra indicato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi relativi alle due ordinanze in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 55, comma terzo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria

di primo grado di Siracusa con la ordinanza 18 maggio 1977 in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 93, n. 1, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria

di primo grado di Siracusa con la stessa ordinanza 18 maggio 1977 in

epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 93. n. 1, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e 20, legge 2

luglio 1949, n. 408 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53

Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli con

l'ordinanza 22 maggio 1978 in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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