Corte costituzionale

Sentenza n. 222/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1985 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 489, ultimo

comma, cod. proc. pen., promosso con l'ordinanza emessa il 17 marzo

1977 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Arena

Michele iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1978 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 278 dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1985 il Giudice

relatore dott. Aldo Corasaniti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di procedimento penale a carico di Arena Michele, il

pretore di Roma, con ordinanza emessa il 17 marzo 1977, ha sollevato

d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 489,

ultimo comma, c.p.p., in riferimento all'art. 3 Cost..

Ha rilevato il pretore: a) che la norma suindicata prevede - nel

caso di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni cagionati dal

reato in favore della parte civile - la condanna dello stesso imputato

alle spese processuali sostenute dalla parte civile, senza possibilità

di compensazione, anche ove ricorrano giusti motivi; b) che si realizza

in tal modo una disparità di trattamento rispetto alla previsione

dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., che non sembra giustificata,

poiché l'inserimento dell'azione civile nel processo penale non muta

le caratteristiche proprie della suddetta azione.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato.

L'interveniente nega la fondatezza della questione, in base

all'assunto che nessuna disparità di trattamento è ravvisabile, in

quanto la norma denunciata esprime la volontà del legislatore di

negare radicalmente rilevanza ai giusti motivi di compensazione nelle

cause di responsabilità civile derivanti da illecito penale, sicché

tale pronuncia è preclusa non solo nel caso di inserimento dell'azione

civile nel processo penale, ma anche in quella del suo autonomo

esperimento in sede civile. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Roma dubita della legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 3 Cost., della norma contenuta nell'art. 489,

ultimo comma, c.p.p., in quanto, per il caso di condanna dell'imputato

alle restituzioni ed al risarcimento del danno in favore della parte

civile, non prevede la compensazione, per giusti motivi, delle spese

processuali. In tal modo, secondo il giudice a quo, sarebbe posta una

ingiustificata disparità di trattamento, in relazione alla disciplina

dettata con l'art. 92, secondo comma, c.p.c., che consente la

compensazione nel caso di condanna dell'autore dell'illecito al

risarcimento del danno in sede civile.

2. - La questione non è fondata.

L'azione civile riparatoria inserita nel processo penale, pur non

perdendo le sue caratteristiche sostanziali di azione civile data per

la tutela diretta di un interesse privato, viene tuttavia assoggettata

dal legislatore, nel codice di procedura penale, ad una disciplina

processuale differenziata rispetto a quella dell'analoga azione che sia

esercitata in sede civile.

Al riguardo, questa Corte, chiamata all'esame di alcuni dei più

vistosi aspetti di differenziazione, non ne ha ravvisato

l'illegittimità in riferimento all'art. 3 Cost., avendo argomentato

dalla peculiare finalità del processo penale, teso al soddisfacimento

del preminente interesse dell'ordinamento all'accertamento della

responsabilità penale, e dalla conseguenziale posizione subordinata ed

accessoria che in esso assume l'azione civile riparatoria (cfr. le

sentenze n. 108 del 1970, n. 206 del 1971, e n. 39 del 1982).

In particolare, la Corte ha avuto modo di osservare, in riferimento

all'art. 3 Cost., che non sono illegittimi: a) la ridotta specificità

del contenuto della domanda di risarcimento proposta in sede penale

(artt. 94, secondo comma, e 468, primo comma, c.p.p.), rispetto a

quanto prescritto dall'art. 163 c.p.c. per la formulazione della

domanda in sede civile (cfr. la sentenza n. 108 del 1970); b) l'obbligo

di testimonianza gravante sulla parte civile nel giudizio penale (art.

106 c.p.p.), rispetto all'incapacità sancita dall'art. 246 c.p.c. per

le persone aventi interesse nella causa (cfr. le sentenze n. 190 del

1971 e n. 2 del 1973); c) il regime dell'esecutività della sentenza

resa in sede penale recante condanna alle restituzioni e al

risarcimento (art. 576 c.p.p.), differenziato rispetto a quello

dell'analoga sentenza resa in sede civile dettato dagli artt. 282 e 373

c.p.c. (cfr. la sentenza n. 40 del 1974).

Analoghe considerazioni valgono relativamente alla mancata

previsione, nel caso di condanna dell'imputato, della compensazione

delle spese sostenute dalla parte civile (art. 489, ultimo comma,

c.p.p. rispetto all'art. 92, secondo comma, c.p.c.), essendo la

ricordata diversità fra il processo civile e il processo penale per

sé sufficiente ad escludere la sussistenza di una ingiustificata

disparità di trattamento, come denunciata dal giudice a quo.

Del resto la differenziata disciplina dettata con la norma

impugnata, la quale rientra in un orientamento normativo favorevole

alla parte civile relativamente alle spese processuali (la

compensazione, ex artt. 382, secondo comma, e 482, primo comma, c.p.p.,

è prevista a vantaggio della suddetta parte civile, nel caso di

proscioglimento dell'imputato per reato perseguibile a querela;

nell'eventualità del proscioglimento dell'imputato per reato

perseguibile d'ufficio, la condanna della parte civile alle spese, ex

art. 482, secondo comma, c.p.p., è solo facoltativa), è giustificata

dall'esigenza di non frapporre remore alla costituzione del

danneggiato, anche in vista dell'apporto che la sua partecipazione può

dare alla dialettica del processo penale e quindi all'accertamento

della responsabilità penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 489, ultimo comma, c.p.p., nella parte in cui non consente la

compensazione delle spese processuali tra l'imputato e la parte civile,

sollevata dal pretore di Roma, in riferimento all'art. 3 Cost., con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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