Corte costituzionale

Sentenza n. 220/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/06/1995 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1258, primo

comma, del codice della navigazione e dell'art. 152 numero 4 del

d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per

l'esecuzione del codice della navigazione) promosso con ordinanza

emessa il 27 luglio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del

Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Baldé Vojko contro il

Ministero dei trasporti e della navigazione ed altri iscritta al n.

694 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza del 27 luglio 1994 il Tribunale amministrativo

regionale del Friuli-Venezia Giulia - premesso che con decreto

ministeriale del 17 febbraio 1994 Baldé Vojko era stato cancellato

dal registro della Compagnia unica dei lavoratori portuali ai sensi

del combinato disposto dell'art. 1258 cod. nav. e dell'art. 152

numero 4 del relativo regolamento (d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328)

per essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per il

reato di contrabbando di armi da guerra, provvedimento questo

impugnato dal Baldé eccependo in particolare la violazione dei

principi generali concernenti il divieto di automatica destituzione

dall'impiego - ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale di entrambe le disposizioni (art. 1258, primo comma,

cod. nav. e art. 152 numero 4 reg.), nella parte in cui, nel caso di

condanna passata in giudicato per uno dei reati di cui al citato

numero 4 dell'art. 152, prevedono la cancellazione del condannato dal

registro dei lavoratori portuali di cui al precedente art. 150.

Il TAR rimettente invoca soprattutto la giurisprudenza della Corte

costituzionale in tema di destituzione automatica nel pubblico

impiego (sentenza n. 971 del 1988) e ritiene che analoghi principi

debbano trovare applicazione anche al lavoro portuale, ancorché non

sia qualificabile come rapporto di pubblico impiego. Anche nella

specie infatti in forza del combinato disposto censurato si ha una

vera e propria estinzione automatica del rapporto di lavoro giacché

la cancellazione dal registro dei lavoratori portuali viene disposta

d'autorità e necessariamente (art. 1258, primo comma, cod. nav.) ove

venga a mancare, in seguito a condanna penale, il requisito per

l'iscrizione nel registro stesso, requisito costituito dalla "assenza

di condanna" per un delitto punibile con pena non inferiore nel

minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto,

truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro

la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione". Tale

disposizione esclude in capo all'Amministrazione ogni

discrezionalità e, segnatamente, qualsiasi possibilità di graduare

la sanzione disciplinare in relazione al concreto atteggiarsi degli

eventi. Sussiste quindi la violazione dell'art. 3 Cost. sia sotto il

profilo dell'irragionevolezza intrinseca sia per violazione del

principio di eguaglianza in ragione del deteriore trattamento del

lavoratore portuale rispetto al pubblico impiegato nella specifica

materia della destituzione dall'impiego pur essendo sostanzialmente

identiche le posizioni dell'uno e dell'altro. Prosegue poi il TAR

rimettente osservando che l'automatica risoluzione del rapporto di

lavoro è incompatibile con la tutela del lavoro (artt. 4 e 35 Cost.)

per la sproporzione che può determinarsi tra fatto commesso ed

estrema gravità della sanzione, concretantesi nella perdita dei

mezzi di sussistenza. Osserva infine il TAR che il lavoratore

portuale viene privato altresì del diritto di difesa (art. 24,

secondo comma, Cost.) in quanto, anche se sussiste, nel caso di

specie, una sorta di procedimento disciplinare ( ex art. 1263 cod.

nav.), la decisione dell'Amministrazione è comunque assolutamente

vincolata per cui il procedimento si risolve in una vacua ritualità

priva di qualsiasi contenuto sostanziale. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 4, 24, secondo comma, e

35 Cost. - dell'art. 1258, primo comma, cod. nav. (r.d. 30 marzo

1942, n. 327) e dell'art. 152 numero 4, del relativo regolamento di

esecuzione (d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328), nella parte in cui

prevedono, nel caso di condanna passata in giudicato per uno dei

reati di cui al citato numero 4 dell'art. 152, la cancellazione del

condannato dal registro dei lavoratori portuali di cui al precedente

art. 150 per sospetta violazione sia del principio di ragionevolezza,

in ragione dell'automatismo della sanzione disciplinare senza

possibilità di graduazione secondo la gravità del fatto addebitato;

sia del principio di eguaglianza per disparità di trattamento

rispetto ai dipendenti pubblici per i quali non è (più) prevista la

destituzione automatica come effetto della condanna penale sul

rapporto di lavoro; sia della tutela del lavoro, perché potrebbe

esservi sproporzione tra il fatto commesso e la sanzione della

perdita del posto di lavoro; sia del diritto di difesa, perché il

procedimento disciplinare si riduce ad un inutile formalismo essendo

assolutamente vincolata l'Amministrazione che non può non irrogare,

come ha fatto nella specie, la sanzione della cancellazione dal

registro suddetto.

2. - In via preliminare - chiarito che la legge 28 gennaio 1994,

n. 84 di riordino della normativa in materia portuale non rileva come

jus superveniens non essendo applicabile nella fattispecie atteso che

il decreto ministeriale impugnato (del 17 febbraio 1994), per effetto

del quale il ricorrente nel giudizio a quo è stato cancellato dal

registro della Compagnia unica dei lavoratori portuali, è anteriore

all'entrata in vigore della legge stessa - va dichiarata

l'inammissibilità della censura afferente all'art. 152 n. 4 del

citato regolamento di esecuzione del codice della navigazione non

costituendo questo un atto con valore di legge e quindi essendo

inidoneo ad essere oggetto di giudizio incidentale di

costituzionalità (cfr. ex plurimis sentenza n. 484 del 1993).

3. - Nel merito quindi le censure mosse dal TAR rimettente vanno

esaminate con riferimento al solo art. 1258, primo comma, cod. nav.;

disposizione questa che prevede l'irrogazione della "pena

disciplinare" alle persone iscritte nelle matricole o nei registri

del personale marittimo e del personale della navigazione interna

ovvero negli albi o nei registri della gente dell'aria ove riportino

una condanna (penale) che determini l'incapacità all'iscrizione

nelle matricole, negli albi o nel registro suddetti. Tale incapacità

si desume dall'art. 152 numero 4 del citato d.P.R. 15 febbraio 1952,

n. 328 che prevede che per ottenere l'iscrizione nei registri

suddetti occorre tra l'altro che il soggetto non sia stato condannato

per un delitto punibile con una pena non inferiore nel minimo a tre

anni di reclusione oppure per contrabbando, furto, truffa,

appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la

fede pubblica. Si ha quindi che il lavoratore portuale, una volta

divenuta definitiva la condanna penale per uno dei reati suddetti, è

destinato in modo automatico a riportare anche la pena disciplinare

della cancellazione, che comporta la perdita del posto di lavoro.

4. - La questione è fondata.

In generale l'esercizio di un potere disciplinare riferito allo

svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato (di diritto

privato o di pubblico impiego) ovvero di lavoro autonomo e

professionale - potere che implica un rapporto di supremazia per cui

un soggetto (normalmente, ma non necessariamente, il datore di

lavoro) può, con un suo atto unilaterale, determinare conseguenze in

senso lato negative (quali quelle insite nelle sanzioni disciplinari)

nella sfera soggettiva di un altro soggetto (il prestatore di lavoro)

in ragione di un comportamento negligente o colpevole di quest'ultimo

- deve rispondere al principio di proporzione e alla regola del

contraddittorio. Il primo - che rappresenta una diretta espressione

del generale canone di ragionevolezza ( ex art. 3 Cost.), coniugato

alla tutela del lavoro e della dignità del lavoratore (artt. 4 e 35

Cost.) - implica che il potere deve estrinsecarsi in modo coerente al

fatto addebitato, che quindi deve necessariamente essere valutato e

ponderato, nel contesto delle circostanze che in concreto hanno

connotato il suo accadimento, per commisurare ad esso, ove ritenuto

sussistente, la sanzione da irrogare parametrandola alla sua maggiore

o minore gravità; sicché - sotto questo primo profilo - non sono

possibili automatismi sanzionatori che pretermettano l'indefettibile

valutazione dell'addebito al fine specifico sia di apprezzarne la

sanzionabilità, o meno, sul piano disciplinare, sia di calibrare la

giusta e proporzionata sanzione da irrogare (sentenze n. 197 del

1993, n. 16 del 1991, n. 158 del 1990, n. 40 del 1990, n. 971 del

1988).

Strettamente connesso al principio di proporzione, e quindi

riferibile ai medesimi valori costituzionali che lo supportano, è la

regola del contraddittorio secondo cui la valutazione dell'addebito,

necessariamente prodromica all'esercizio del potere disciplinare, non

è un mero processo interiore ed interno a chi tale potere esercita,

ma implica il coinvolgimento di chi versa nella situazione di

soggezione, il quale - avendo conosciuto l'addebito per essergli

stato previamente contestato - deve poter addurre, in tempi

ragionevoli, giustificazioni a sua difesa; sicché - sotto questo

secondo profilo - è necessario il previo espletamento di un

procedimento disciplinare che, seppur variamente articolabile, sia

rispettoso della regola audiatur et altera pars (sentenze n. 126 del

1995, n. 427 del 1989, n. 204 del 1982).

5. - Nella fattispecie la cancellazione per condanna penale,

sancita dalla disposizione censurata, costituisce esercizio di un

potere disciplinare, essendo essa espressamente qualificata come

"pena disciplinare" e soprattutto essendo tale nella sostanza perché

rappresenta una conseguenza negativa direttamente incidente sullo

status del lavoratore e fondata su un comportamento negligente o

colpevole di quest'ultimo. Né la natura di sanzione disciplinare di

tale misura può essere revocata in dubbio per il fatto che il potere

disciplinare sia esercitato (non già direttamente dal datore di

lavoro), ma dall'autorità vigilante, ovvero per la specialità del

rapporto di lavoro portuale, e in particolare per la sua natura

privatistica, atteso il carattere generale delle garanzie suddette

che, in quanto ancorate al principio di proporzione che è

espressione del principio di uguaglianza (sentenze n. 16 del 1991, n.

158 del 1990), non possono non essere operanti, nel loro nucleo

essenziale, come nel pubblico impiego e nelle libere professioni

(sentenza n. 158 del 1990 cit.), così anche nel rapporto di lavoro

di diritto privato.

Sussiste quindi il presupposto perché operino il principio di

proporzione e la regola del contraddittorio.

Mentre è rispettata quest'ultima, perché l'art. 1263 cod. nav.

prevede espressamente che il provvedimento di cancellazione dalle

matricole, dagli albi o dai registri debba essere preceduto, a pena

di nullità, dalla contestazione degli addebiti (garanzia questa che

implica comunque anche la facoltà, per il lavoratore incolpato, di

comunicare le sue giustificazioni), non è invece rispettato il

principio di proporzione atteso che la cancellazione consegue

automaticamente ad una condanna penale del tipo di quelle elencate

nell'art. 152 numero 4 cit. e quindi mancano (per chi esercita il

potere disciplinare ed a garanzia di chi lo subisce) la possibilità

(e l'onere) di valutare la sussistenza e la gravità del fatto

addebitato e la attendibilità delle eventuali giustificazioni del

lavoratore incolpato.

La disposizione censurata va quindi dichiarata illegittima - per

contrasto con gli artt. 3, 4 e 35 Cost., assorbito l'ulteriore

denunciato contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost. - in quanto

prevede la pena disciplinare della cancellazione come effetto

automatico di una condanna che determini la incapacità

all'iscrizione, mentre è sempre necessaria una valutazione di

merito, da parte dell'amministrazione competente, compiuta alla

stregua del principio di proporzione della pena disciplinare al caso

concreto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1258, primo

comma, del codice della navigazione nella parte in cui prevede la

pena disciplinare della cancellazione come effetto automatico di una

condanna che determini la incapacità all'iscrizione, anziché sulla

base di una valutazione da parte dell'amministrazione competente;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 152 numero 4 del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328

(Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della

navigazione) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, secondo

comma, e 35 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale

del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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