Corte costituzionale

Sentenza n. 215/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 197, comma 1,

lettera d), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 30 aprile 1996, dal tribunale di Enna nei procedimenti

penali riuniti a carico di Farruggia Paolo ed altri, iscritta al n.

731 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Farruggia Paolo

e altri, il tribunale di Enna ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 197, comma 1, lettera d), del codice di

procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, nella parte in cui detta norma non prevede

l'incompatibilità ad essere assunto come testimone per il difensore

di una delle parti.

Nel caso di specie, una delle persone offese, costituitasi parte

civile, era avvocato e difensore di altra parte civile nell'ambito di

un procedimento riunito in fase dibattimentale a quello in cui il

professionista rivestiva la qualità di persona offesa e nel quale il

suo nominativo appariva nella lista testi.

Il tribunale ritiene che la lettera d) dell'art. 197, comma 1, cod.

proc. pen., prevedendo l'incompatibilità con l'ufficio di testimone

di "coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la

funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliari", e non

anche di coloro che nello stesso procedimento assistono una delle

parti, contrasta con l'art. 3 della Costituzione.

Il principio d'eguaglianza risulterebbe violato in quanto pubblico

ministero e difensore delle parti private "sono per il codice di rito

in posizione di parità": tuttavia mentre per il difensore di una

delle parti è consentito influire sulla decisione rendendo nel

dibattimento testimonianza sotto giuramento, rispondendo a domande

formulate da lui stesso o da un suo sostituto, ciò è correttamente

vietato al pubblico ministero. Sempre con riferimento all'art. 3

Cost., risulterebbe violato anche il principio di ragionevolezza,

perché si consente ad una "parte tecnica", munita di importanti

facoltà processuali, di assumere la veste di testimone, con

inopportuna commistione di ruoli e sovrapposizione di figure

processuali: tanto più ove si consideri il divieto di testimonianza

per gli ausiliari del giudice, nonostante costoro siano in posizione

di terzietà rispetto alle parti.

La norma impugnata contrasterebbe infine con l'art. 24 della

Costituzione, in quanto nel caso in cui il difensore testimoni a

favore della parte che assiste, avendo avuto conoscenza di tutti gli

atti processuali, verrebbe meno per la controparte la possibilità di

una "effettiva difesa".

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.

L'Avvocatura rileva che la norma denunciata non viola il principio

di eguaglianza in riferimento all'incompatibilità prevista per il

pubblico ministero, poiché questi, ancorché parte nel modello

procedimentale accusatorio, è pur sempre "parte pubblica", e ciò

basta a differenziarlo dal difensore di una parte privata.

Non viola il principio di ragionevolezza, in quanto il principio

della generale capacità a testimoniare risulta limitato dall'art.

197 cod. proc. pen. sia in ragione di esigenze di efficienza, là

dove vieta di assumere come testimone chi abbia avuto nel medesimo

procedimento funzioni di giudice, pubblico ministero o loro

ausiliario, sia in ragione di esigenze di garanzia, là dove esclude

la testimonianza del coimputato, del responsabile civile e della

persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Nessuna di

queste esigenze è ravvisabile nel caso in esame, o comunque può

ritenersi prevalente rispetto all'interesse fondamentale

all'accertamento dei reati mediante testimonianza.

Rileva inoltre l'Avvocatura che nella relazione al progetto

preliminare del codice di procedura penale il legislatore aveva preso

in esame il problema dell'esclusione del difensore dalla tassativa

elencazione dei soggetti incompatibili ex art. 197 cod. proc. pen.,

ritenendo che la disciplina dell'incompatibilità dovesse trovare la

sede normativa propria nell'ordinamento forense.

Neppure sussisterebbe contrasto con l'art. 24 della Costituzione,

poiché l'interesse di un testimone in ordine all'oggetto del

processo non è di per sé motivo di esclusione della testimonianza,

ma sarà valutato dal giudice al fine di apprezzare l'attendibilità

della prova; di contro, la supposta possibilità per il difensore di

testimoniare avvalendosi della conoscenza di atti non inseriti nel

fascicolo del dibattimento, o comunque non conoscibili, troverebbe

una insuperabile preclusione nel combinato disposto degli artt. 198,

comma 2, cod. proc. pen. e 622 del codice penale (che punisce la

rivelazione di segreto professionale). Considerato in diritto

1. - Il giudice rimettente dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 197, comma 1, lettera d), del codice di

procedura penale, che stabilisce l'incompatibilità ad assumere

l'ufficio di testimone per coloro che nel medesimo procedimento

svolgono o hanno svolto le funzioni di giudice, pubblico ministero o

loro ausiliari, nella parte in cui non prevede analoga

incompatibilità nei confronti del difensore. Ad avviso del giudice

rimettente, tale omissione contrasterebbe con l'art. 3 della

Costituzione, sia sotto il profilo della violazione del principio di

eguaglianza, in quanto consentirebbe al difensore di una delle parti

di influire, mediante la testimonianza, sull'esito del procedimento,

mentre tale possibilità è preclusa al pubblico ministero; sia con

riferimento al principio di ragionevolezza, perché aprirebbe la

possibilità di una inopportuna commistione e sovrapposizione di

figure processuali. La norma denunciata contrasterebbe inoltre con

l'art. 24 della Costituzione, in quanto il diritto di difesa

risulterebbe violato ove il difensore di una delle controparti

potesse testimoniare a favore del proprio assistito, usufruendo della

conoscenza di tutti gli atti processuali.

In particolare, la questione è posta con riferimento alla

posizione del difensore di una parte civile, che era nello stesso

tempo persona offesa costituitasi parte civile ed in tale qualità

era stata indicata nella lista dei testimoni.

2. - La questione è infondata.

L'art. 197 cod. proc. pen. prevede varie situazioni di

incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone. Quelle elencate

nelle lettere a), b) e c) sono sorrette da una ratio di garanzia in

favore di soggetti che altrimenti sarebbero esposti al rischio di

testimoniare contro se stessi, mentre i casi indicati nella lettera

d) delineano uno status di vera e propria incapacità a testimoniare,

per l'assoluta inconciliabilità funzionale tra il ruolo di giudice,

pubblico ministero o loro ausiliari e quello di testimone.

I profili di incostituzionalità oggetto della presente questione

si pongono evidentemente solo con riferimento alla ratio che sorregge

la lettera d) dell'art. 197 cod. proc. pen. Questa Corte è chiamata,

cioè, a valutare se l'invocata estensione al difensore

dell'inconciliabilità ad assumere l'ufficio di testimone sia

assimilabile alla ratio della disciplina prevista per il giudice e il

pubblico ministero o loro ausiliari: in altre parole, a giudicare

della congruità del tertium comparationis invocato dal giudice

rimettente.

È opportuno premettere che la giurisprudenza di legittimità ha

circoscritto l'incapacità a testimoniare degli ausiliari del giudice

e del pubblico ministero, con particolare riferimento agli agenti ed

ufficiali di polizia giudiziaria, ai fatti e alle circostanze apprese

nel corso delle attività svolte nella redazione degli atti di cui

all'art. 373 cod. proc. pen. (verbale o altre forme di

documentazione), mentre nei confronti del giudice e del pubblico

ministero l'incapacità ha evidentemente una portata più estesa e

comprende sia fatti e circostanze relativi all'oggetto

dell'imputazione comunque appresi nell'esercizio delle funzioni

giudiziarie, sia le attività svolte nell'ambito di tali funzioni.

Occorre peraltro considerare che, ove abbiano avuto conoscenza di

fatti relativi all'oggetto dell'imputazione appresi al di fuori

dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, il giudice ha l'obbligo, e

il pubblico ministero la facoltà, di astenersi per gravi ragioni di

convenienza, rispettivamente a norma degli artt. 36, comma 1, lettera

h), e 52, comma 1, cod. proc. pen.: la conoscenza diretta dei fatti

di causa priverebbe il giudice dei requisiti di imparzialità e

terzietà coessenziali alla sua funzione e il pubblico ministero

delle necessarie condizioni di distacco dalle vicende processuali,

connaturali al suo ruolo di parte pubblica. giudice e pubblico

ministero sarebbero "pregiudicati" da una conoscenza diretta dei

fatti di causa, incompatibile con la regola che vuole che le loro

funzioni non siano condizionate da convinzioni personali, tratte da

elementi diversi da quelli risultanti dagli atti del procedimento. In

tali situazioni, peraltro, il problema dell'incapacità a

testimoniare non può neppure porsi, in quanto l'istituto

dell'astensione preclude al giudice e al pubblico ministero di

trovarsi nella situazione descritta dall'art. 197, comma 1, lettera

d), cod. proc. pen.

Quando, invece, i fatti sono appresi nell'esercizio delle funzioni

giudiziarie, l'assoluta inconciliabilità tra le funzioni di giudice

o pubblico ministero e l'ufficio di testimone emerge dalla

constatazione che tali soggetti, ove prestassero l'ufficio di

testimone, verrebbero ad assumere un ruolo ontologicamente

incompatibile con le rispettive posizioni processuali di assoluta

terzietà e imparzialità del giudice, di personale estraneità e

distacco del pubblico ministero dai fatti di causa. Per assurdo,

dovrebbero dismettere la funzione giudiziaria che stanno svolgendo

per trasformarsi in testimoni, rendendo così impossibile la stessa

prosecuzione del procedimento in corso.

L'incapacità del giudice o del pubblico ministero a testimoniare,

determinata da questa situazione di inconciliabilità assoluta tra la

funzione giudiziaria e l'ufficio di testimone, non è dunque

comparabile con la posizione del difensore, connotata piuttosto da

una sorta di incompatibilità alternativa tra l'ufficio di testimone

e il ruolo della difesa.

Al riguardo è significativo che la relazione al progetto

preliminare del codice di procedura penale abbia rilevato che la

disciplina dell'incompatibilità del difensore con l'ufficio di

testimone deve trovare la propria sede normativa nell'ordinamento

forense, in quanto entrano in gioco profili di deontologia

professionale estranei alle regole contenute nel codice di procedura

penale.

In effetti, il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e

l'ufficio del testimone non si presta ad essere disciplinato in

termini assoluti ed astratti all'interno del codice, così come è

stato fatto per le figure del giudice e del pubblico ministero, ma

attiene alla sfera della deontologia professionale. Dipende infatti

dalle regole deontologiche se dovrà essere data la prevalenza

all'ufficio di testimone o al ruolo di difensore, ovvero se la scelta

dovrà essere lasciata al difensore.

Rimane comunque fermo che, a differenza del carattere assoluto

dell'incapacità del giudice o del pubblico ministero ad assumere la

funzione di testimone, le funzioni di testimone e di difensore si

pongono in un rapporto di incompatibilità alternativa. Il che è

sufficiente a ritenere infondati i dedotti profili di

incostituzionalità dell'art. 197, comma 1, lettera d), cod. proc.

pen. per violazione dell'art. 3 Cost., a causa dell'incongruità del

tertium comparationis indicato dal giudice rimettente.

Tale soluzione trova indiretta conferma nella linea di tendenza

generale del legislatore a prevedere come eccezionali le ipotesi di

incompatibilità assoluta ad assumere l'ufficio di testimone nel

processo penale. Al riguardo, questa Corte ha già ripetutamente

avuto modo di rilevare (cfr., da ultimo, ordinanza n. 115 del 1992)

che il legislatore ha ritenuto che "la rinuncia al contributo

probatorio della parte civile costituisse un sacrificio troppo grande

nella ricerca della verità processuale" e che "la preminenza

dell'interesse pubblico all'accertamento dei reati" trova un idoneo

correttivo nel principio del libero convincimento del giudice e nel

suo dovere di valutare "con prudente apprezzamento e spirito critico"

la deposizione di ogni testimone che non sia "immune dal sospetto di

interesse all'esito della causa".

3. - Pure infondato è il profilo di legittimità costituzionale

relativo all'art. 24 della Costituzione. La dedotta violazione del

diritto di difesa si basa sull'erroneo presupposto che, ove il

difensore venisse chiamato nello stesso tempo a svolgere l'ufficio di

testimone, la sua conoscenza di tutti gli atti processuali

determinerebbe l'"impossibilità di effettiva" difesa per gli altri

difensori. L'assunto è privo di fondamento, per la semplice ragione

che ciascun difensore, ed anche la persona offesa, si trovano nelle

condizioni di conoscere tutti gli atti processuali, depositati in

cancelleria a disposizione di tutte le parti. La sovrapposizione tra

il ruolo di difensore e l'ufficio di testimone, peraltro già esclusa

in base ai rilievi in precedenza svolti, non determinerebbe quindi

alcuna violazione del diritto di difesa in danno delle altre parti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

tribunale di Enna, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:215 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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