Corte costituzionale

Sentenza n. 211/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 22 marzo

1908, n. 105 (Abolizione del lavoro notturno dei fornai), modificata

dalle leggi 11 febbraio 1952, n. 63 e 16 ottobre 1962, n. 1498 promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 dicembre 1978 dal Pretore di Grosseto nei

procedimenti penali riuniti a carico di Andreini Giovanni ed altri,

iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa l'11 giugno 1984 dal Pretore di Trento nei

procedimenti penali riuniti a carico di Ianes Renzo ed altri, iscritta

al n. 1250 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 74 bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 5 dicembre 1984 dal Pretore di Bra nel

procedimento penale a carico di Bertolusso Giacinto ed altro, iscritta

al n. 70 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 149 bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ordinanza emessa l'11 dicembre 1978 (notificata il 20 e

comunicata il 27 successivi; pubblicata nella G. U. n. 102 dell'11

aprile 1979 e iscritta al n. 105/1979) nei procedimenti penali riuniti

a carico di Andreini Giovanni ed altri, il Pretore di Grosseto ha

giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 71. 22 marzo 1908, n. 105, modificata con 11. 11

febbraio 1952, n. 63 e 16 ottobre 1962, n. 1498.

1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

2.1. - Con ordinanza emessa l'11 giugno 1984 (comunicata il 25

giugno e notificata il 28 ottobre; pubblicata nella G. U. n. 74 bis del

27 marzo 1985 e iscritta al n. 1250/1984) nei procedimenti penali

riuniti a carico di Ianes Renzo e 43 altri, imputati del reato previsto

dall'art. 1 l. 22 marzo 1908, n. 105 modificato con l. 11 febbraio

1952, n. 63, per aver lavorato e fatto lavorare nelle ore comprese tra

le 21 pom. e le 4 ant., il Pretore di Trento ha sollevato d'ufficio la

questione di legittimità costituzionale della l. 22 marzo 1906

(rectius 1908, n. 105) modificata dalla l. 11 febbraio 1952, n. 63

nelle parti in cui vieta il lavoro notturno per un eccessivo spazio

temporale e cioè tra le 11 e le 4, in riferimento agli artt. 4 e 41

Cost..

2.2. - Avanti la Corte non si è costituita alcuna delle parti del

giudizio a quo; con atto depositato il 16 aprile 1985 ha spiegato

intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura

generale dello Stato argomentando e concludendo per la manifesta

infondatezza della proposta questione.

3.1. - Con ordinanza emessa il 5 dicembre 1984 (notificata il 31 e

comunicata il 2 gennaio 1985; pubblicata nella G. U. n. 149 bis del 26

giugno 1985 e iscritta al n. 70/1985) nel procedimento penale a carico

di Bertolusso Giovanni e Delcampo Giuseppe, esercenti del panificio

SPAM s.n.c. di Sommariva Perno, sorpresi a panificare alle 1,30 del

mattino, il Pretore di Bra ha giudicato, in riferimento agli artt. 3,35

e 41 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 7 1.22 marzo 1908, n. 105, così come

sostituita con ll. 11 febbraio 1952, n. 63 e 16 ottobre 1962, n. 1498.

3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è

costituita; ha spiegato intervento con atto depositato il 9 luglio 1985

per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale

dello Stato argomentando e concludendo per la manifesta infondatezza e,

in subordine, per la inammissibilità e comunque la infondatezza della

proposta questione.

4. - Nell'adunanza del 21 maggio 1986 in camera di consiglio il

giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui tre incidenti. Considerato in diritto :

5.1. - Il testo originario dell'art. 1 ("E vietato di lavorare e

far lavorare nelle aziende industriali per la produzione del pane e

delle pasticcerie nelle ore comprese fra le 21 e le 4, ad eccezione del

sabato in cui il lavoro potrà protrarsi fino alle 23. // Il divieto si

applica alle operazioni di preparazione dei lieviti, riscaldamento dei

forni, impasto, confezione e cottura del pane e delle pasticcerie anche

se esse siano compiute disgiuntamente presso industriali diversi") l.

22 marzo 1908, n. 105 sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai,

è stato sostituito, in virtù dell'art. 1 l. 11 febbraio 1952, n. 63,

con: "È vietato di lavorare e far lavorare nelle aziende industriali

per la produzione del pane e delle pasticcerie nelle ore comprese fra

le 21 e le 4, ad eccezione del sabato in cui il lavoro, limitatamente

al personale di età superiore ai 18 anni, potrà protrarsi fino alle

23. // Il divieto si applica alle operazioni di preparazione dei

lieviti, riscaldamento dei forni, impasto, confezione e cottura del

pane e delle pasticcerie, anche se esse siano compiute disgiuntamente

presso industriali diversi".

L'art. 1, nel testo novellato in virtù dell'art. 1 l. 63/1952, è

impugnato con le ordinanze 11 dicembre 1978 del Pretore di Grosseto

(105/1979) per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. e 5 dicembre 1984

del Pretore di Bra (70/1985) per contrasto anche con l'art. 35.

5.2. - Il testo originario dell'art. 7 ("L'esercente nel cui

panificio si contravvenga alla legge o al regolamento è punito con

ammenda fino a 50 lire per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro

o alle quali si riferisce la contravvenzione senza che possa sorpassare

la somma complessiva di lire 1.000. // Sono puniti con ammenda sino a

lire 90 gli operai trovati al lavoro contro le prescrizioni della

legge. Essi però saranno esenti da pena quando risulti che

l'infrazione sia dovuta a coazione da parte del proprietario. // Il

provento delle pene pecuniarie sarà devoluto alla Cassa Nazionale di

Previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai, istituita con

legge 17 luglio 1898, n. 350") 1.105/1908 è stato sostituito I)

dapprima, in virtù dell'art. 2 1.63/1952, con: "L'esercente che

contravviene alla legge o al regolamento è punito con l'ammenda da

lire mille a ottomila per ciascuna delle persone occupate nel lavoro,

alle quali si riferisce la contravvenzione. // In caso di recidiva,

oltre l'aggravamento della pena preveduto dal codice penale, si può

applicare la sospensione dall'esercizio dell'industria fino ad un mese.

Durante la sospensione, l'esercente è obbligato a corrispondere ai

dipendenti la retribuzione normale rapportata a quella corrisposta

nell'ultimo periodo di paga"; e II) poi, in virtù dell'art. un. 1. 16

ottobre 1962, n. 1498, con: "L'esercente che contravviene alle norme

della presente legge o del relativo regolamento è punito con l'ammenda

da lire 10.000 fino a lire 40.000 per ciascuna delle persone occupate

alle quali la violazione si riferisce. Non è ammessa la definizione in

via amministrativa. // In caso di recidiva, e fermo il disposto

dell'art. 99 del Codice penale, il giudice può disporre la sospensione

dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore ad un mese.

// Ove venga presentata domanda di oblazione ai sensi dell'art. 102 del

Codice penale e la contravvenzione constatata costituisca violazione di

norma che abbia in precedenza dato luogo a condanna o ad oblazione, il

giudice, dopo l'emanazione del provvedimento che dichiara estinto il

reato per intervenuta oblazione, è tenuto a trasmettere gli atti al

Prefetto. // Il Prefetto, valutate le circostanze, può disporre la

sospensione dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore

ad un mese. // Durante il periodo di sospensione l'esercente è

obbligato a corrispondere ai dipendenti la retribuzione normale,

rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga".

5.3. - Posto che la ultima versione dell'art. 7 comma primo 1.

105/1908, dovuta all'art. un. 1498/1962, incrimina l'esercente di

panificio in cui si lavora nelle ore notturne indicate nell'art. 1 l.

63/1952 è d'uopo scrutinare se la norma, nei limiti in cui incrimina

tale attività dell'esercente, contrasti con gli artt. 3, 35 e 41

Cost..

La questione è stata giudicata, in riferimento all'art. 41,

infondata dalla Corte con sent. 21/1964 e, in riferimento allo stesso

parametro, manifestamente infondata con le ordd. 84/1964 e 121/1969,

né le motivazioni addotte dai Pretori di Grosseto e di Bra e

l'assunzione a parametri degli artt. 3 e 41 convincono la Corte a

pervenire ad opposto avviso.

Gli argomenti con i quali si contesta la violazione della direttiva

di parità garantita dall'art. 3 ricalcano le ragioni poste a base del

sospetto di violazione dell'art. 35, né l'attentato alla iniziativa

privata garantita dall'art. 41 comma primo muove da diverse premesse.

6. - Il Pretore di Trento, dopo avere nelle prime battute

dell'ordinanza di rimessione sollevato d'ufficio la questione di

illegittimità costituzionale delle norme in virtù delle quali Ianes

Lorenzo e 43 erano "imputati del reato di p.p. dall'art. 1 della legge

22 marzo 1908 modif. dalla legge 63/1952 per aver lavorato e fatto

lavorare nelle ore comprese fra le 21 e le 4 per contrasto con gli

artt. 3, 4 e 41 della Costituzione", nel dispositivo "solleva d'ufficio

la questione di legittimità costituzionale della legge 22 marzo 1906,

modif. dalla l. 11 febbraio 1952, n. 63, nella parte in cui vieta il

lavoro notturno per un eccessivo spazio temporale e cioè fra le 21 e

le 4".

In disparte il rilievo che soggetti del reato sono i soli esercenti

e non anche i dipendenti, la discrasia tra motivazione e dispositivo,

seppur non giustifica la declaratoria di inammissibilità

dell'incidente per incoerenza tra l'una e l'altro, induce, ove si

intenda la questione in riferimento al dispositivo, a dirla

inammissibile per ciò che la graduazione della durata del divieto del

lavoro notturno, in linea di massima ipotizzato legittimo, rientra nei

poteri del legislatore ordinario sulla cui discrezionalità non può il

sindacato di questa Corte operare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 105/1979, 1250/1984 e

70/1985,

- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 71.22 marzo 1908, n. 105 sull'abolizione del lavoro

notturno dei fornai, modificata con ll. 11 febbraio 1952, n. 63 e 16

ottobre 1962, n. 1498, sollevata con ord. 11 dicembre 1978 del Pretore

di Grosseto (n. 05/1979) in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., e con

ord. 11 giugno 1984 del Pretore di Bra (n. 70/1985) anche con

riferimento all'art. 35 Cost.,

- dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale della l. 22 marzo 1908, n. 105 modificata dalla l. 11

febbraio 1952, n. 63 nella parte in cui vieta il lavoro notturno "per

un eccessivo spazio temporale" e cioè fra le 21 e le 4, sollevata con

ordinanza 11 giugno 1984 del Pretore di Trento (n. 1250/1984) in

riferimento agli artt. 3,4 e 41 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:211 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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