Corte costituzionale

Sentenza n. 211/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/08/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 38,

40, 41, 42, 45, 49, 51, 52, 53, 54, 55 e 60 del R.D. 16 luglio 1905, n.

646 (approvazione del testo unico delle leggi sul credito fondiario),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 febbraio 1974 dal giudice dell'esecuzione

del tribunale di Prato nel procedimento civile vertente tra l'Istituto

di credito fondiario della Toscana e Tempestini Paolo ed altro,

iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 dell'8 maggio 1974;

2) ordinanza emessa il 10 gennaio 1975 dal giudice di esecuzione

del tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la Sezione

del credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena ed il fallimento

della società Immobiliare via di Pino, iscritta al n. 118 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 145 del 4 giugno 1975.

Visti gli atti di costituzione dell'Istituto di credito fondiario

della Toscana e della Sezione di credito fondiario del Monte dei Paschi

di Siena, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1976 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per l'Istituto di credito

fondiario della Toscana, gli avvocati Gian Antonio Micheli e Domenico

Anzaldi, per la Sezione di credito fondiario del Monte dei Paschi di

Siena, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini

Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso della procedura esecutiva immobiliare promossa

dall'Istituto di credito fondiario della Toscana contro il mutuatario

moroso Paolo Tempestini che si trovava in stato di fallimento, il

giudice dell'esecuzione del tribunale di Prato, chiamato a provvedere

sull'istanza di vendita all'asta proposta dal creditore procedente

giusta i criteri indicati dallo art. 49, comma secondo, del r.d. 16

luglio 1905, n. 646 (approvazione del testo unico delle leggi sul

credito fondiario), con ordinanza del 25 febbraio 1974, ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma secondo,

di detto testo unico, secondo cui "le disposizioni delle leggi e dei

regolamenti sul credito fondiario sono sempre applicabili anche in caso

di fallimento del debitore per i beni ipotecati agli istituti di

credito fondiario".

Posto che gli enti che esercitano il credito fondiario

contrariamente a tutti gli altri creditori di un fallito ed unitamente

agli istituti di credito agrario ed all'esattore, possono iniziare o

proseguire procedure esecutive individuali che si svolgono parallele a

quelle fallimentari, ma non soggiacciono alle norme fallimentari

stesse, il giudice a quo ha rilevato in ciò l'esistenza di un

trattamento differenziato e di particolare riguardo per i detti enti

nei confronti dei normali creditori. Ha, nel contempo, osservato che di

codesta disparità di trattamento manca una ragionevole

giustificazione, perché negli scopi degli istituti di credito

fondiario non è dato di ravvisare un particolare fine cosiddetto

sociale e, di conseguenza, di collettivo interesse; ed in subordine che

nessun vantaggio gli stessi istituti possono ricavare dalla

possibilità di "esprimere azioni esecutive invece che insinuazioni in

una normale procedura fallimentare", e che a fronte di vantaggi di

fatto inesistenti è previsto dal testo unico un completo e totale

dispregio dei diritti degli altri creditori, i quali si trovano

assolutamente disarmati in presenza di un creditore al quale, invece,

"la legge consente di non soggiacere alle comuni norme fallimentari e

di poter, da solo, dar vita ad una procedura esecutiva forzata senza

che nessuno possa contestargli nulla essendo rimesso soltanto alla

prudenza ed alla attenzione del giudice delle esecuzioni il controllo

su tutta l'attività dell'istituto procedente".

Ha poi messo in evidenza che siffatto trattamento preferenziale si

concreta non solo nel poter usufruire di un certo tipo di procedura, ma

anche e soprattutto nel poter esperire una procedura senza alcun valido

contraddittore (dato che il curatore, in rappresentanza dei creditori,

non può intervenire nella procedura di esecuzione forzata sia perché

il fallimento è intervenuto prima dell'inizio della procedura e sia

perché esso curatore non ha alcun titolo per farlo). Ed ha concluso,

per le ragioni sopraddette, per la non manifesta infondatezza della

indicata questione di legittimità costituzionale.

2. - Davanti a questa Corte si è costituito delle parti private

solo l'Istituto di credito fondiario della Toscana, rappresentato e

difeso dall'avv. Antonio Sorrentino, ed ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocato generale dello Stato.

a) L'Istituto di credito fondiario della Toscana ha chiesto a

questa Corte di voler dichiarare inammissibile e comunque non fondata

la questione.

La questione non sarebbe ammissibile, perché non figura "sollevata

da parte di un giudice investito di potestas iudicandi in ordine alla

controversia" dato che "il giudice dell'esecuzione non svolge nel

processo esecutivo una funzione giurisdizionale, ma, al più, in caso

di opposizione, si limita ad istruire la causa per il collegio", e

perché, "in secondo luogo, non può dirsi che l'applicazione da parte

del giudice dell'esecuzione presso il tribunale di Prato della norma

impugnata avesse carattere giurisdizionale e nemmeno contenzioso", dato

che detto giudice non avrebbe dovuto far altro che "dar corso al

processo esecutivo promosso dall'Istituto di credito fondiario" e la

"rilevanza" richiesta per sollevare una questione di legittimità

costituzionale è riferita all'applicazione giurisdizionale della norma

impugnata, nel senso cioè che il giudice non possa definire il

"giudizio" indipendentemente dalla risoluzione della relativa

questione.

Nel merito, la difesa dell'Istituto ha dedotto, in relazione al

profilo dell'art. 3 della Costituzione, che nell'ordinanza vi sarebbe

un grave errore di prospettiva giacché si sostiene che a giustificare

una disciplina differenziata non basti la diversità delle situazioni

da regolare ma occorre anche che la differenza derivi da fini sociali;

che, con la sentenza n. 166 del 1963, a proposito dell'art. 39 dello

stesso testo unico, questa Corte ha escluso la violazione del principio

di eguaglianza, rilevando che "le speciali garanzie assicurate agli

istituti di credito fondiario ed agrario dalle norme impugnate

rispondono a particolari esigenze di questo settore" e che "la speciale

posizione in cui in virtù della detta norma vengono a trovarsi i

mutuatari rispetto agli istituti di credito ovvero rispetto a coloro

che contraggono mutui in genere, avendo una sua precisa e concreta

giustificazione, non dà luogo ad alcuna arbitraria discriminazione in

danno di quella categoria di cittadini"; che la Corte di cassazione,

con la sentenza n. 1017 del 1967, ha riconosciuto la presenza di una

ragione giustificatrice della differenziazione stabilita a favore degli

istituti di credito fondiario proprio sul punto della esperibilità

delle azioni esecutive individuali in regime fallimentare; che "la

ratio giustificatrice del particolare trattamento di favore riservato

agli istituti di credito fondiario va individuata nella circostanza che

gli scopi da essi perseguiti non sono meramente speculativi - come

mostra di ritenere il giudice a quo - ma, da un lato, si differenziano

chiaramente da quelli dell'intermediazione bancaria ordinaria e,

dall'altro, essendo relativi alla tutela del risparmio, trovano un

preciso riferimento nell'art. 47 della Costituzione"; e che

conclusivamente non possono non ravvisarsi nell'attività degli

istituti di credito fondiario elementi di carattere pubblicistico e

sociale che giustificano la legislazione speciale anche per quella

parte che realizza un recupero dei crediti particolarmente celere a cui

si è provveduto anche con l'introduzione del processo esecutivo

immobiliare privilegiato e con l'art. 42 del testo unico in relazione

alle procedure concorsuali.

La difesa dell'Istituto ha poi escluso che avesse fondamento

l'altro profilo di incostituzionalità, in primo luogo perché vi è

ragione di dubitare anche in astratto dell'applicabilità dell'art. 24

della Costituzione; in secondo luogo, perché l'impossibilità per i

creditori di intervenire nelle procedure esecutive a carico del fallito

trova esatto riscontro nel sistema della legge fallimentare ed in

particolare nell'art. 107, ed in terzo luogo, perché non è

sostenibile la tesi che un curatore non sia legittimato ad intervenire

nell'esecuzione speciale.

Ed infine, ha contestato la fondatezza dell'assunto del giudice a

quo secondo cui la possibilità di iniziare o proseguire la procedura

esecutiva non apporta alcun vantaggio all'Istituto creditore e, per il

disposto dell'art. 49 del testo unico, si avrebbe un totale e

complesso dispregio dei diritti degli altri creditori.

b) Il Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso per la non

fondatezza della questione.

La difesa dello Stato ha precisato che il carattere di privilegio

di eccezionalità che inerisce alla legge speciale di cui si tratta, è

una condizione necessaria del credito fondiario, e che la disciplina di

esso è intesa al conseguimento di fini di utilità sociale,

consistenti nella tutela del risparmio e nello sviluppo dell'economia

pubblica; ed osservato che, avendo la normativa impugnata una precisa e

concreta giustificazione, non può parlarsi in alcun modo di una

arbitraria discriminazione in danno dei creditori ordinari. Non

sarebbe, quindi, violato il principio di eguaglianza.

D'altra parte, i creditori ordinari, dal loro canto e

compatibilmente con la particolare posizione riconosciuta agli istituti

di credito fondiario, conservano il potere di agire in giudizio a

tutela dei loro diritti; e quindi non c'è contrasto con l'art. 24

della Costituzione.

3. - Con ordinanza del 10 gennaio 1975 emessa dal giudice

dell'esecuzione presso il tribunale di Genova nel procedimento

esecutivo immobiliare promosso dal Monte dei Paschi di Siena, Sezione

di credito fondiario nei confronti della s.p.a Immobiliare via di Pino,

in precedenza dichiarata fallita, sono state sollevate: in riferimento

agli artt. 111, comma secondo, e 24, comma primo, della Costituzione,

la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38, comma

primo, 41, comma secondo, 49, comma primo, 52, comma primo, 53, 54 e

60, comma secondo, del citato testo unico del 1905; e in riferimento

agli artt. 3, comma primo, e 24, comma primo, della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 40, 41, commi

primo e terzo, 42, commi primo e secondo, 45, in relazione all'art. 41,

comma primo, 49, comma secondo, 51, comma primo, 55, commi primo e

secondo, e 60, commi primo e terzo, del ripetuto testo unico.

Dopo aver dichiarato di non poter condividere l'assunto

dell'Istituto procedente secondo cui il legislatore, con il secondo

comma dell'art. 42 del testo unico, avrebbe inteso derogare

espressamente al divieto di azioni esecutive individuali sancito

dall'art. 51 della legge fallimentare ed escluso che la eccezione

consentita da quest'ultimo articolo all'esecuzione esattoriale di cui

all'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, possa essere

analogicamente invocata per spiegare la norma in esame, il giudice a

quo ha sostenuto che con il detto art. 51 della legge fallimentare è

stata creata una vera e propria "riserva di legge" da cui nasce per gli

organi legislativi l'onere di una migliore disciplina della materia, ma

che (mentre la riserva è stata esplicitamente colmata con il d.P.R. n.

602 del 1973) l'onere ovviamente non è stato soddisfatto con la

conservazione e valorizzazione del disposto del citato art. 42, e che

per spiegare l'evidente anomalia della instaurazione o prosecuzione di

una autonoma esecuzione forzata degli Istituti esercenti il credito

fondiario, non giova addurre che la ratio di tale eccezionale facoltà

discende dagli impegni assunti da detti istituti verso i portatori di

cartelle fondiarie. Ha affermato, quindi, che il complesso delle norme

che consentono, secondo il creditore procedente, l'instaurazione ovvero

la prosecuzione, della espropriazione forzata individuale in pendenza

del fallimento del mutuatario, al di fuori di ogni collegamento con la

procedura concorsuale, appare in contrasto con i criteri generali

fissati nella relazione alla legge fallimentare; e che l'asserita

"specialità" dei mutui fondiari non giustifica le eccezionali

agevolazioni concesse a tale categoria di crediti rispetto a quelli

collegati ad analoghe operazioni di finanziamento.

Dato che le modalità dell'espropriazione forzata di cui al testo

unico del 1905 sovvertono le regole del concorso dei creditori nel

fallimento, ed escludono agli organi di tale procedura la possibilità

di qualsiasi azione a tutela degli altri soggetti interessati, le norme

sopra indicate del testo unico risultano in contrasto con gli artt. 3,

comma primo, 24, comma primo, e 111, comma secondo, della Costituzione,

perché nella procedura espropriativa da esse norme prevista "gli altri

creditori non possono far valere in alcun modo le proprie ragioni, o

proporre gravami, od invocare la sospensione degli atti esecutivi

contro le deliberazioni degli Istituti esercenti il credito fondiario,

né in via autonoma né mediante i rimedi approntati in via generale

dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267".

4. - Anche in questo secondo procedimento davanti alla Corte si è

costituito, delle parti private, solo l'Istituto procedente (e

stavolta, il Monte dei Paschi di Siena, Sezione di credito fondiario)

ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

La Sezione di credito fondiario, a mezzo degli avv.ti Domenico

Anzaldi e prof. Gian Antonio Micheli, ha chiesto alla Corte di volere

dichiarare inammissibile od irrilevante (quanto meno nella massima

parte) o comunque infondata la questione; e dal canto suo il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato

generale dello Stato, ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità o comunque di infondatezza delle sollevate questioni.

5. - La Sezione di credito fondiario, in ordine alla tesi

dell'inammissibilità o irrilevanza, ha sostenuto che nella fattispecie

non ricorre il presupposto necessario per sollevare la questione, e

cioè che penda un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale,

perché il giudice dell'esecuzione non è un'autorità giurisdizionale

(avendo la funzione non di emettere pronunce giurisdizionali, ma, a

sensi dell'art. 484 del codice di procedura civile, di dirigere

l'espropriazione, e non avendo il potere di decidere con pronuncia

giurisdizionale le questioni che sorgono durante il corso

dell'esecuzione ma quello di istruirle se competente o di rimetterle al

giudice competente, giusta, per esempio, gli artt. 569, 616, 618, 512 e

598 del detto codice) e tale principio si trova enunciato in modo

costante e nell'arco di un trentennio, in numerose sentenze della Corte

di cassazione (nn. 2212 del 1965, 653 del 1953, 963 del 1960, 2375 del

1958, 2212 del 1953 e 1280 del 1946).

Per completezza di difesa, ha osservato ancora, che non è

rilevante il fatto che il giudice dell'esecuzione de quo fosse

competente per l'istruzione sulla proposta opposizione, anzitutto

perché non esisteva il giudizio nel corso del quale la questione di

costituzionalità potesse essere sollevata ed in secondo luogo e in

subordine, mai nella fase istruttoria del giudizio che fosse stato

ritualmente instaurato, si sarebbe potuto dar vita alla detta

questione, essendo al riguardo legittimato il collegio che deve

decidere la causa.

A proposito del difetto di rilevanza (della questione), la Sezione

ha dedotto che questa ricorreva solo per il secondo comma dell'art. 42

del testo unico, che era la norma in forza della quale l'esecuzione era

stata intrapresa e della quale il fallimento della società aveva

eccepito l'incostituzionalità; e che di tutte le questioni relative

alle altre norme denunciate avrebbe dovuto essere dichiarata

l'inammissibilità per irrilevanza, ed in particolare, e tra le altre,

di quella dell'art. 49, comma secondo, del testo unico, dato che nella

fattispecie era stata chiesta e disposta la nomina di un esperto per la

stima degli immobili in esproprio.

Nel merito la Sezione di credito fondiario del Monte dei Paschi di

Siena ha osservato: che questa Corte, con le sentenze n. 166 del 1963 e

n. 61 del 1968, ha riconosciuto la piena aderenza di tutta la legge

speciale sul credito fondiario ai principi costituzionali, escludendo

la lamentata violazione dell'art. 3 in quanto le speciali garanzie

assicurate agli istituti di credito fondiario ed agrario rispondono a

particolari esigenze di questo settore e negando la dedotta

contrarietà all'art. 24 proprio a proposito di una norma del testo

unico (l'art. 20) avente effettivamente carattere di specialità; che

l'ordinanza de qua trova confutazione, oltre che nelle ricordate

pronunce, nei principi generali posti in più occasioni da questa

stessa Corte, per cui si ha: la mancata violazione del principio di

eguaglianza, giacché il legislatore si è trovato a dover disciplinare

un sistema particolare di tutela giurisdizionale a favore di uno

speciale tipo di creditore quali sono gli istituti di credito

fondiario, che si trovano ad essere in una situazione peculiare,

consimile a quella dell'esattore, in quanto hanno una "necessità"

giuridica oltre che economica di provvedere a pagamenti entro termini

fissi; e si ha altresì la corretta tutela del diritto di difesa,

giacché non risultano menomati i poteri di agire e di difendersi dei

soggetti diversi dagli istituti di credito fondiario.

Perché l'Istituto di credito fondiario possa far fronte ai suoi

peculiari ed indilazionabili impegni, è necessario assicurargli i

mezzi, anche procedurali, configurando un processo esecutivo più

snello di quello ordinario.

Uno di questi mezzi necessari è appunto dato dall'art. 42 del

testo unico, per cui è consentito di iniziare e proseguire l'azione

esecutiva, anche in costanza di fallimento del mutuatario e tale azione

è così sottratta alle remore e agli indugi imposti dalla procedura

fallimentare.

La difesa della Sezione di credito fondiario, poi, ha messo in

rilievo l'infondatezza e la parziale inconferenza delle argomentazioni

addotte dall'ordinanza in sede di denuncia dell'illegittimità

costituzionale di tutte le altre norme del testo unico.

Tra l'altro ha negato che il curatore del fallimento e gli altri

creditori non possano intervenire e mantenere il loro intervento nella

procedura; ha escluso che a proposito dell'art. 51 della legge

fallimentare nell'espressione "salvo diversa disposizione della legge"

si possa vedere - come vorrebbe il giudice a quo - una "riserva di

legge" suscettibile di essere sciolta dal legislatore solo con

successivi procedimenti, mettendo in evidenza che secondo quella

interpretazione, l'art. 42 del testo unico dovrebbe essere considerato

non più in vigore; ha sostenuto che non è ipotizzabile nella specie

la violazione del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, sia

da parte dell'art. 42 del testo unico che da parte delle altre norme

richiamate nell'ordinanza che sarebbero del tutto irrilevanti.

Ed ha concluso nei sensi sopra ricordati.

6. - Per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocato

generale dello Stato, posto che se vi sono opposizioni all'esecuzione

decide il tribunale con sentenza (art. 569, comma terzo del codice di

procedura civile), ha eccepito che il giudizio sulla rilevanza e non

manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 42, comma secondo, del testo unico avrebbe dovuto essere

effettuato dal tribunale, competente a decidere sul merito

dell'opposizione proposta dal fallimento della società; ha fatto

presente che le altre norme del testo unico denunciate non riguardano i

rapporti tra esecuzione singolare e fallimentare, ma le particolari

modalità dell'esecuzione singolare ad istanza degli istituti di

credito fondiario e che quindi il giudice a quo avrebbe dovuto

considerare che nella specie tali norme non erano state invocate e non

avrebbero dovuto essere applicate; ha osservato che nell'ordinanza di

rimessione sono stati affermati principi non condividibili in ordine al

contenuto e alla interpretazione delle norme denunciate; ha precisato

che la eccezionalità della normativa in oggetto (rettamente intesa)

rispetto alle comuni disposizioni della legge fallimentare e del codice

di procedura civile, è pienamente giustificata dalla particolare

struttura del credito fondiario; ed ha infine opposto che non ricorrono

le asserite violazioni degli artt. 3, comma primo, e 24, comma primo,

della Costituzione, e della successiva norma dell'art. 111, comma

secondo, non era infine il caso di discutere "perché non è

ipotizzabile, e non è stata ipotizzata neppure dalla ordinanza di

rimessione, una sentenza del giudice avverso la quale non sia

proponibile, quale estrema garanzia, il ricorso in cassazione per

violazione di legge".

7. - All'udienza del 21 aprile 1976 i difensori delle parti private

avvocati Sorrentino, Micheli ed Anzaldi, nonché l'avvocato dello Stato

Angelini Rota hanno confermato le conclusioni già prese. Considerato in diritto :

1. - Con le ordinanze indicate in epigrafe dei giudici

dell'esecuzione dei tribunali di Prato e di Genova sono sollevate

questioni di legittimità costituzionale a proposito di varie norme del

r.d. 16 luglio 1905, n. 646 (testo unico delle leggi sul credito

fondiario), e precisamente:

a) dal primo giudice, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e

24, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 42, comma secondo;

b) e dal secondo giudice, in riferimento alle stesse disposizioni

costituzionali, le questioni di legittimità costituzionale dello

stesso art. 42, comma secondo, nonché degli artt. 40, 41, commi primo

e terzo, 42, comma primo, 45, in relazione all'art. 41, comma primo,

49, comma secondo, 51, comma primo, 55, commi primo e secondo, e 60,

commi primo e terzo; ed in riferimento agli artt. 24, comma primo, e

111, comma secondo, della Costituzione, le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 38, comma primo, 41, comma secondo, 49,

comma primo, 52, comma primo, 53, 54 e 60, comma secondo.

Sono così prospettate questioni di costituzionalità identiche o

strettamente connesse. E pertanto i due procedimenti vengono riuniti e

le relative cause sono decise con unica sentenza.

2. - L'Istituto di credito fondiario della Toscana, nel primo

procedimento, e la Sezione di credito fondiario del Monte dei Paschi di

Siena ed il Presidente del Consiglio dei ministri, nel secondo

procedimento, eccepiscono l'inammissibilità delle questioni per

mancanza nei giudici a quibus della legittimazione a sollevarle.

Sostengono, a prescindere dalla concezione, autorevolmente

prospettata in dottrina, che nega carattere giurisdizionale al processo

esecutivo, che il giudice dell'esecuzione non è un'autorità

giurisdizionale, e sua funzione non è quella di emettere pronunce

giurisdizionali, ma di dirigere l'espropriazione; che se davanti a lui

sorge una questione che debba essere decisa con pronuncia

giurisdizionale, egli non ha potere per deciderla e se ne spoglia, per

istruirla se competente (e per rimettere quindi le parti davanti al

collegio) o per rimetterla al giudice competente; che solo nei casi di

opposizione (artt. 615 e 616, 617 e 618, e 619 e seguenti) si

instaurano veri e propri giudizi ed in essi il giudice dell'esecuzione

alla stessa stregua del giudice istruttore è legittimato a sollevare

questioni di legittimità costituzionale solo nei confronti di norme

processuali che disciplinano i suoi poteri istruttori; e con

riferimento alla specie, che nel primo dei due procedimenti di

espropriazione non era stata proposta alcuna opposizione e non era

stata neppure eccepita l'illegittimità costituzionale dell'art. 42,

comma secondo, del testo unico, e la questione relativa era stata

sollevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione a ciò non legittimato;

e che nel secondo procedimento la curatela del fallimento del

mutuatario esecutato avrebbe sostanzialmente proposto opposizione e

chiesto (unicamente) al tribunale di dichiarare l'illegittimità

costituzionale delle norme in oggetto, e quindi solo il collegio

sarebbe stato legittimato a sollevare la questione.

Le ragioni addotte e le considerazioni svolte dai difensori delle

parti private costituite e dall'Avvocatura generale dello Stato possono

essere in parte condivise.

Dagli atti di causa risulta che nel primo dei due procedimenti

nessuno degli interessati si era, comunque, opposto alla esecuzione o

agli atti esecutivi e il giudice dell'esecuzione ha sollevato d'ufficio

la questione di legittimità costituzionale sopra indicata; e che nel

secondo procedimento il curatore del fallimento del mutuatario

esecutato aveva contestato il diritto dell'istituto di credito

fondiario a procedere ad esecuzione immobiliare individuale contro il

debitore ed aveva eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art.

42, comma secondo, e chiesto al tribunale di voler sollevare la

relativa questione.

Ciò induce a ritenere che nel secondo procedimento fosse

chiaramente sorta una questione sulla spettanza o meno allo istituto di

credito fondiario del diritto di agire in via esecutiva al di fuori

della procedura concorsuale e che a decidere sopra codesta questione,

stante l'opposizione, fosse competente il tribunale e non il giudice

dell'esecuzione.

Le questioni di cui alla seconda ordinanza devono essere

considerate inammissibili perché sollevate dal giudice dell'esecuzione

e non dal tribunale.

A differente conclusione si deve, invece, pervenire a proposito del

primo procedimento, atteso che il giudice dell'esecuzione il quale era

stato chiamato ad autorizzare la vendita, ha ritenuto, ed in vista

dell'emissione del relativo provvedimento, dubbia la legittimità

costituzionale della norma (articolo 42, comma secondo, del testo

unico) che riconosce all'istituto di credito fondiario il diritto

all'espropriazione immobiliare individuale nonostante che il debitore

sia stato in precedenza dichiarato fallito.

Ed infatti, ancorché non potesse decidere alcuna questione di

merito, il giudice dell'esecuzione era tenuto a pronunciarsi

sull'istanza di vendita ed a valutarne la ammissibilità e la

fondatezza, e per accoglierla, avrebbe dovuto, espressamente o meno,

presupporre l'esistenza e la operatività dell'art. 42, comma secondo,

citato.

D'altra parte, nella materia dell'espropriazione forzata

immobiliare, il giudice dell'esecuzione (art. 484, comma primo, del

codice di procedura civile) è certamente un organo giurisdizionale,

con una sfera di competenza propria e distinta da quella attribuita al

tribunale che è il giudice competente per l'esecuzione; ed è del pari

certo che durante il corso dell'espropriazione, il giudice, nel

dirigerla, adotta provvedimenti aventi contenuto e valore decisori ed

è da assimilare (anche per il rinvio di cui al comma quarto del detto

articolo) al giudice istruttore del processo di cognizione, il quale,

almeno in ordine alle norme che debba applicare, è legittimato a

sollevare questioni di legittimità costituzionale (sentenze nn. 109

del 1962, 62 del 1966, 45 del 1969, e 60 e 88 del 1970 di questa

Corte).

Deve quindi ammettersi che il giudice dell'esecuzione possa

sottoporre a questa Corte le questioni di legittimità costituzionale

che concernano, direttamente o indirettamente, norme che siano da

applicare durante il corso dell'espropriazione, e non si riferiscano a

punti controversi la cui decisione (come risulta, tra l'altro, dagli

artt. 569, comma quarto, 615 e 616, 617 e 618, 619, 630, comma terzo, e

512 del codice di procedura civile) spetti al tribunale.

Ne consegue la non fondatezza dell'eccezione come sopra proposta a

proposito della questione sollevata dal giudice dell'esecuzione presso

il tribunale di Prato.

3. - Per le questioni di cui alla seconda ordinanza, considerate

inammissibili, rimane preclusa, perché assorbita o superata, ogni

indagine circa la loro asserita irrilevanza e non fondatezza.

Dato che, al contrario, la questione di cui alla prima ordinanza è

stata sollevata da un giudice legittimato a farlo, deve valutarsi

l'eccezione di inammissibilità della stessa per difetto di rilevanza.

Anche questa ulteriore eccezione non appare fondata.

Ricorre, infatti, nella specie la richiesta pregiudizialità della

decisione della questione di legittimità costituzionale, dato che, ove

questa Corte dovesse dichiarare l'illegittimità costituzionale

dell'art. 42, comma secondo, citato, il giudice dell'esecuzione non

potrebbe dar seguito alla istanza di vendita.

4. - La questione sulla quale questa Corte deve pronunciarsi, è

prospettata dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Prato nei

termini che seguono.

Si assume che sia violato l'art. 3 della Costituzione perché, con

l'art. 42, comma secondo, del testo unico, tra i creditori legittimati

ad agire in via esecutiva contro i loro debitori è fatta una

discriminazione in favore degli istituti che esercitano il credito

fondiario (e altresì degli istituti di credito agrario e

dell'esattore) e nei confronti di tutti gli altri creditori, per ciò

che solo ai primi è consentito, nella pendenza di una procedura

fallimentare contro il mutuatario, iniziare e proseguire contro lo

stesso e su beni ipotecati, una procedura esecutiva individuale; e

perché mancherebbe, per codesta disparità di trattamento, una

ragionevole giustificazione in quanto che non è dato di ravvisare

"negli scopi degli istituti di credito fondiario un particolare fine

cosiddetto "sociale" e, di conseguenza, di collettivo interesse",

nessun vantaggio gli stessi istituti possono ricavare dalla

possibilità di esperire azioni esecutive invece che insinuazioni in

una normale procedura fallimentare, e si ha invece "un completo e

totale dispregio dei diritti degli altri creditori".

Ed a quest'ultimo riguardo si osserva che i creditori, per il

disposto dell'art. 51 della legge fallimentare, non possono intervenire

nel processo esecutivo promosso e proseguito dall'istituto di credito

fondiario, e che gli stessi non possono opporsi ad una vendita all'asta

ad un prezzo prefissato dall'istituto a sensi dell'art. 49 del testo

unico ed opporsi alla distribuzione della somma ricavata.

Da ciò si deduce che gli istituti che esercitano il credito

fondiario, possono esperire una procedura esecutiva senza alcun valido

contraddittore: "neppure il curatore, infatti, in rappresentanza dei

creditori, può intervenire nella procedura di esecuzione forzata sia

perché il fallimento è intervenuto prima della procedura di

esecuzione (vedi art. 107 della legge fallimentare), sia, soprattutto,

perché non ha alcun titolo per farlo".

E si conclude ritenendo che l'art. 42 citato "in quanto non

consente agli altri creditori, in pendenza di una esecuzione promossa

dagli istituti di credito fondiario, di intervenire", sia contrastante

anche con l'art. 24, comma primo, della Costituzione.

5. - La questione non è fondata.

Occorre tener presente che gli istituti di credito fondiario, per

la loro funzione e per la natura delle operazioni (di credito speciale)

che compiono, versano in una posizione ben diversa da quella in cui si

trovano le aziende di credito ed in generale, i creditori.

L'attività di intermediazione che di essi è propria non è

diretta alla provvista di mezzi finanziari ed alla concessione di somme

a mutuo, di guisa che tra codeste componenti abbia a sussistere solo un

generico collegamento, ma si sostanzia in operazioni con le quali si

attinge al risparmio mediante l'emissione di cartelle fondiarie e si

concede a mutuo su garanzia immobiliare il capitale in denaro così

ottenuto, con la conseguenza che tra tali operazioni, di regola

concomitanti, si instaura, almeno da un punto di vista quantitativo, un

necessario collegamento che permane anche durante l'ammortamento.

Da qui discende l'esigenza che sia assicurato puntualmente il

funzionamento del meccanismo di tale credito nell'interesse degli

istituti operanti nel settore e di coloro che del credito fondiario

hanno necessità di servirsi, ed altresì quella, alla prima connessa,

di fornire agli istituti speciali garanzie contro le inadempienze dei

mutuatari.

Tale peculiare posizione degli istituti esercenti il credito

fondiario non può dirsi che sia stata essenzialmente modificata dalle

recenti norme di cui al d.l. 16 agosto, n. 376, alla legge 13 ottobre

1975, n. 492, ed al d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7.

Nonostante che con tali norme il contante provenga da una

preventiva provvista frutto di emissione e collocamento di obbligazioni

del tutto estranee ai singoli mutui, anche per quanto riguarda

interessi e durata di ammortamento, e che quindi non sussista più

quello stretto nesso tra le operazioni attive e le passive, permane,

infatti, la particolare intermediazione propria degli istituti di

credito fondiario, per ciò che, tra l'altro, le operazioni di tali

istituti "oltre che con l'impiego dei fondi patrimoniali, saranno

effettuate con le somme ricavate dalle emissioni obbligazionarie" (art.

2, comma secondo, d.P.R. n. 7 del 1976) e conseguentemente, non essendo

ammesso altro mezzo di provvista, agli oneri passivi gli istituti non

possono sostanzialmente far fronte se non con i proventi e

l'amministrazione delle operazioni attive.

Alla (sia pure parziale) diversità delle posizioni sostanziali'

dei creditori anzidetti corrisponde una (limitata) diversità di

disciplina giuridica.

Ad essa corrisponde, tra l'altro, il trattamento differenziato

emergente dall'art. 42, comma secondo, del testo unico.

Ma tale norma non può dirsi che vada contro l'art. 3 della

Costituzione. Codesta disposizione richiede e comporta che situazioni

eguali siano regolate in modo eguale e che a situazioni diseguali

faccia riscontro una disciplina differenziata. E circa i termini in cui

questa disciplina possa e debba essere articolata, gioca la

discrezionalità del legislatore, che trova un limite alle proprie

scelte solo nella non ragionevolezza delle stesse. A proposito della

norma oggetto di denuncia, le soluzioni che ne derivano, non risultano

illogiche o arbitarie, solo che si ricordi l'esigenza di fondo a cui si

è sopra accennato. Ed infatti, posto che, secondo l'orientamento

dominante in dottrina e in giurisprudenza, non è di ostacolo acché

sia iniziata e proseguita la speciale procedura esecutiva individuale

di cui al testo unico del 1905, il fatto che il mutuatario sia stato

dichiarato fallito e sia quindi pendente la procedura concorsuale,

l'istituto di credito fondiario procedente ha così la possibilità di

pervenire nel modo più agevole e sollecito alla realizzazione del

credito e di fare fronte nel contempo alla esigenza primaria, già

ricordata, che sia assicurato il buon funzionamento del meccanismo del

credito (sentenza n. 166 del 1963, di questa Corte).

Non risulta neppure violato l'art. 24, comma secondo, della

Costituzione.

Non si ha, come si assume invece in ordinanza, il completo e totale

dispregio del diritto degli altri creditori e così pure una esecuzione

senza un valido contraddittore.

Ammessa, infatti, la possibilità di coesistenza della procedura

concorsuale e del procedimento esecutivo individuale ex testo unico

1905, e verificatosi in concreto codesto concorso, i creditori del

mutuatario fallito sono trattati, in relazione alle due situazioni,

allo stesso modo, perché per essi trova applicazione il combinato

disposto degli artt. 51 e 107 della legge fallimentare per cui nelle

procedure di espropriazione (immobiliare) in corso all'atto della

dichiarazione di fallimento il curatore si sostituisce ai creditori

istanti, e da parte dei creditori, da quella data, nessuna azione

individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita.

L'interesse dei creditori viene pertanto ad avere una ragionevole

ed adeguata tutela.

D'altra parte va rilevato (e ciò del pari contro l'assunto del

giudice a quo) che il curatore del fallimento (anche fuori dell'ipotesi

di cui all'art. 107 della legge fallimentare) è certamente legittimato

e tenuto ad intervenire nella procedura esecutiva promossa ad

iniziativa dell'istituto di credito fondiario, può e deve controllarne

lo svolgimento e per ciò, nella sede opportuna, potrà far valere gli

interessi dei creditori.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 38, comma primo, 41, comma secondo, 49, comma primo, 52,

comma primo, 53, 54 e 60, comma secondo, e degli artt. 40, 41, commi

primo e terzo, 42, commi primo e secondo, 45, in relazione all'art. 41,

comma primo, 49, comma secondo, 51, comma primo, 55, commi primo e

secondo, e 60, commi primo e terzo, del r.d. 16 luglio 1905, n. 646

(approvazione del testo unico delle leggi sul credito fondiario),

questioni sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 111,

comma secondo, e 24, comma primo, ed agli artt. 3, comma primo, e 24,

comma primo, della Costituzione dal giudice dell'esecuzione del

tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 42, comma secondo, del citato r.d. 16 luglio 1905, n. 646,

sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma primo,

della Costituzione dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Prato

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:211 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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