Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Articolo abrogato. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Articolo abrogato. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il giudice dell'esecuzione non è legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale nell'ipotesi in cui sorga una controversia sulla spettanza o meno al creditore esecutante del diritto di agire in via esecutiva al di fuori della procedura concorsuale. È invece legittimato a proporre questione di legittimità costituzionale nell'ipotesi in cui davanti a lui sorga controversia in ordine all'istanza di vendita ed all'ammissibilità o fondamento della stessa: infatti in tale ipotesi il giudice dell'esecuzione deve fare diretta o indiretta applicazione delle norme della cui legittimità si tratta. - S. nn. 109/1962, 62/1966, 45/1969, 60/1970, 88/1970.
Art. 41 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario · Art. 42 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario · Art. 3 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario · Art. 38 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-16;646~art60 · fonte del testo
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