Corte costituzionale

Sentenza n. 210/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/05/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5legge 726/1984

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo

comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a

sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito, con

modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, promosso con

ordinanza emessa il 10 giugno 1991 dal Pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Stella Monica e la S.p.A. Impresa

G.A.M.B.A. iscritta al n. 600 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Stella Monica;

Udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'avvocato Giorgio Bellotti per Stella Monica;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso depositato il 27 ottobre 1989, Monica Stella,

premesso di aver lavorato alle dipendenze della S.p.A. G.A.M.B.A. con

contratto di lavoro individuale a tempo parziale, ha chiesto al Pretore di Firenze, quale giudice del lavoro, di dichiarare la nullità

della clausola che stabiliva che la prestazione lavorativa sarebbe

stata svolta ad orario ridotto, "durante gli orari stabiliti dalla

Direzione, nel limite complessivo di effettivo lavoro settimanale,

pari ad ore 20"; ha chiesto altresì di condannare la società al

pagamento in suo favore della differenza tra il trattamento economico

percepito e quello che le sarebbe invece spettato in base ad un

rapporto a tempo pieno e ciò in ragione sia della dedotta nullità

della clausola limitativa dell'orario, derivante dalla mancata

specificazione per iscritto della distribuzione e dislocazione delle

ore di lavoro da prestare in ciascun giorno, sia del fatto che, a

causa dell'effettuazione di prestazioni lavorative ulteriori rispetto

alle 20 ore settimanali pattuite e collocate ad orari variabili nel

corso di ciascuna giornata, le modalità concrete di attuazione del

rapporto avevano integrato una messa a disposizione delle energie

lavorative analoga a quella del rapporto a tempo normale.

Il Pretore, con ordinanza del 10 giugno 1991 (r.o. n. 600/91) ha

osservato che, secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza

della Corte di cassazione, all'art. 5, secondo comma, della legge 19

dicembre 1984, n. 863, nel rapporto di lavoro a tempo parziale non è

ammissibile una modifica unilaterale dell'orario di lavoro pattuito

(Cass. 21 aprile 1986, n. 2797; Cass. 22 marzo 1990, n. 2382) ma, sul

piano genetico, è possibile adottare clausole elastiche, con le

quali le parti si limitano a determinare la durata del periodo

lavorativo senza specificarne la collocazione temporale, che viene in

tal modo rimessa alle determinazioni unilaterali del datore di lavoro

(Cass. n. 2382 del 1990 cit.). Il giudice a quo osserva altresì

che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, la forma scritta

prevista dalla norma impugnata è richiesta ad substantiam, ma la sua

mancanza non produce altro effetto che quello derivante dalla

nullità del contratto ex art. 2126 cod. civ. (Cass. 11 luglio 1989,

n. 3266; Cass. 11 agosto 1990, n. 8169; Cass. 3 maggio 1991, n.

4811).

Ciò premesso, il giudice a quo ritiene che l'art. 5, secondo

comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, così interpretato,

possa confliggere con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione sotto

due profili: a) in quanto non specifica la necessità che la

distribuzione dell'orario sia precisata, oltre che rispetto al

giorno, alla settimana, al mese e all'anno, altresì nella sua

collocazione temporale nell'ambito della giornata; b) in quanto non

disciplina gli effetti della mancanza di forma scritta o della

mancanza o insufficiente formulazione della clausola di distribuzione

dell'orario, da ritenere equivalente a mancanza di forma scritta, nel

senso che in tal caso il rapporto si deve intendere a tempo pieno e a

tempo indeterminato.

Con riguardo al primo profilo, il Pretore osserva che se è vero,

sulla scorta degli enunciati della Suprema Corte, che - "il rapporto

di lavoro a tempo parziale, in dipendenza della riduzione

quantitativa della prestazione lavorativa e, correlativamente, della

retribuzione, lascia al prestatore d'opera spazio per altre eventuali

attività, la cui programmabilità deve essere salvaguardata, anche

all'ovvio fine di percepire, con più rapporti a tempo parziale, una

retribuzione complessiva sufficiente a realizzare un'esistenza libera

e dignitosa" (Cass. n. 2392 del 1990 cit.; Cass. 25 febbraio 1988, n.

2027) - appare contraddittorio consentire alle parti, nel momento

genetico, di attribuire al datore di lavoro un potere unilaterale di

determinazione e di variazione dell'orario confliggente con la

lettera e la finalità della norma e suscettibile di rendere

impossibili altre attività lavorative, sì da confliggere non solo

con l'art. 36, ma anche con l'art. 38 della Costituzione, in ragione

dei riflessi previdenziali e pensionistici del rapporto di lavoro a

tempo parziale.

Con riguardo al secondo profilo, il giudice a quo ricorda che le

prescrizioni laburistiche che richiedono la forma scritta trovano la

propria giustificazione nell'esigenza di tutelare il contraente

ritenuto più debole, esigenza che, del resto, costituisce la ragion

d'essere del diritto del lavoro e della sua specialità. Il vizio di

forma, quando questa è richiesta ad substantiam produce normalmente

la nullità della clausola cui il vizio stesso afferisce, ma nel

diritto del lavoro, proprio in ragione della funzione tutoria insita

nella specialità di tale ramo del diritto, il legislatore ha

disciplinato gli effetti di tale nullità in modo non coincidente con

quello previsto dalla disciplina dei contratti in generale, al fine

di raggiungere in ogni caso l'obiettivo di tutela in funzione del

quale è stata prescritta la forma solenne.

Così, il patto di prova orale o successivo all'assunzione, nulla

disponendo l'art. 2096 sugli effetti della nullità, è tamquam non

esset, e il rapporto di lavoro nasce privo di tale clausola

limitativa, e quindi come normale rapporto di lavoro a tempo

indeterminato (Cass. 20 agosto 1987, n. 6982). L'art. 2125 viceversa

dispone espressamente la nullità della durata del patto di non

concorrenza, per la parte eventualmente eccedente il limite di legge,

ma tale nullità non ha riflessi sulla validità del contratto.

L'art. 1, comma terzo, della legge n. 230 del 1962 sancisce

l'inefficacia del termine non risultante da atto scritto, e la

conseguente prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato, a tutela

dell'interesse del lavoratore, comunemente sussistente, al carattere

definitivo del rapporto (Cass. 28 gennaio 1987, n. 832). L'art. 8,

settimo comma, legge 29 dicembre 1990, n. 407 dispone che in mancanza

di forma scritta del contratto di formazione e lavoro il lavoratore

si intende assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tali ultime disposizioni paiono ispirate ad una presunzione di

interesse del lavoratore al rapporto a tempo indeterminato puro,

nonché ad un valore confirmatorio della norma e sanzionatorio della

sua inosservanza mediante la trasformazione del rapporto, da tempo

determinato, o di formazione e lavoro, in rapporto a tempo

indefinito. Tale funzione sanzionatoria è ancor più evidente nella

disposizione di cui all'art. 3, nono comma, stessa legge n. 863 del

1984, secondo cui "In caso di inosservanza da parte del datore di

lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il

contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data

dell'instaurazione del relativo rapporto".

Dovendosi invece l'art. 5 della legge n. 863 del 1984 intendere,

secondo il diritto vivente, nel senso che la mancanza della forma

scritta produce il solo effetto, ex art. 2126 cod. civ., dell'obbligo

di retribuire le prestazioni pregresse, ne deriva una irrazionale

contraddittorietà tra voluntas legis di tutela del lavoratore part-time ex artt. 3, 36 e 38 della Costituzione e funzione pratica di

tutta la normazione sul tempo parziale, perché la norma non regola

più il conflitto di interessi tra le parti in funzione tutoria di

quella più debole, ma pone il lavoratore a tempo parziale, il cui

contratto sia nullo per vizio di forma, alla totale mercé del datore

di lavoro. Ciò costituisce lesione dei principi costituzionali

menzionati (ove infatti il lavoratore facesse rilevare la nullità e

manifestasse o notificasse al datore la sua intenzione o volontà di

proseguire a lavorare, a tempo parziale o a tempo pieno che sia, il

datore di lavoro potrebbe porre fine immediatamente alla prestazione

lavorativa di fatto, priva di valido atto genetico). La questione

proposta - conclude il giudice a quo - appare pertanto rilevante in

causa, rispetto alla domanda formulata di condanna al pagamento della

retribuzione corrispondente ad un normale rapporto a tempo pieno, e

non manifestamente infondata, ex art. 3 della Costituzione, sotto il

profilo della diversa coerenza di tutela conseguente alla violazione

di precetti a presidio di situazioni analoghe, di pari gravità, e

parimenti fornite della garanzia della forma solenne, ed ex art. 36 e

38 della Costituzione, per il venir meno della garanzia retributiva e

previdenziale per fatto esclusivo del datore di lavoro.

Né pare ostare a tale ordine di considerazioni la preoccupazione

dell'indebito arricchimento che il lavoratore, che abbia lavorato a

tempo parziale, riceverebbe dalla conversione a posteriori del

rapporto a tempo pieno, sia perché il valore deterrente di una

disposizione in tal senso eviterebbe il verificarsi di siffatte

situazioni, sia perché il valore sanzionatorio di disposizioni

similari già comporta effetti di tal genere (come nel caso dell'art.

3, nono comma, legge n. 863 del 1984 menzionato, in cui il datore di

lavoro inadempiente ha gli obblighi corrispondenti ad un rapporto

normale, pur a fronte di un sinallagma originario che contemplava una

prestazione presuntivamente ridotta dalle esigenze di formazione).

2. - Si è costituita la parte privata aderendo alle

argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto. Considerato in diritto

1. - La norma che il Pretore di Firenze sottopone all'esame di

questa Corte è rappresentata dall'art. 5, secondo comma, della legge

19 dicembre 1984, n. 863, secondo cui "Il contratto di lavoro a tempo

parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate

le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno,

alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere

inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del

lavoro".

Il Pretore premette che la Corte di cassazione ha dato a tale

norma un'interpretazione che consente anche l'adozione di clausole

"elastiche", in virtù delle quali le parti si limitano a determinare

la durata del periodo lavorativo senza specificarne la collocazione

nell'unità di tempo immediatamente più ampia, con conseguente

facoltà, per il datore di lavoro, di determinare e variare

unilateralmente, nel corso del rapporto, la collocazione temporale

della prestazione lavorativa.

Così intesa, peraltro, la norma confliggerebbe con l'art. 36

della Costituzione, in quanto il potere dell'imprenditore di

determinare e variare unilateralmente l'orario di lavoro nel rapporto

a tempo parziale, rende impossibile al lavoratore di assumere e di

programmare altre occupazioni al fine di percepire, con più rapporti

a tempo parziale, una retribuzione complessiva sufficiente a

realizzare un'esistenza libera e dignitosa. Anche l'art. 38 della

Costituzione risulterebbe violato da un simile assetto normativo, per

il pregiudizio che esso determinerebbe alla posizione previdenziale e

pensionistica del lavoratore.

Dopo aver chiesto alla Corte di dichiarare l'illegittimità

costituzionale della norma impugnata, "nella parte in cui non

specifica la necessità che la distribuzione dell'orario sia

precisata, oltre che rispetto al giorno, alla settimana, al mese e

all'anno, altresì nella sua collocazione temporale nell'ambito della

giornata", il Pretore affronta il problema delle conseguenze da

collegare alla presenza di clausole in cui manchi o sia insufficiente

la determinazione della distribuzione dell'orario. Al riguardo, il

Pretore deduce che tale ipotesi è equivalente a quella della

clausola di distribuzione dell'orario priva di forma scritta e

riferisce che la Cassazione, per quest'ultima ipotesi, ha ritenuto

che la forma scritta è richiesta ad substantiam, ma la sua mancanza

non produce altro effetto che quello derivante dalla nullità del

contratto ex art. 2126 cod. civ. A questa interpretazione si collega

la seconda censura che il giudice a quo formula nei confronti del

medesimo art. 5. Una simile disciplina, infatti - osserva il Pretore

di Firenze - appare determinare una irrazionale contraddizione con la

volontà di tutela del lavoratore a tempo parziale, che pur ispira la

stessa norma legislativa, nonché una irrazionale incoerenza con la

disciplina prevista per le altre ipotesi di nullità parziale del

contratto di lavoro subordinato, sì da confliggere con gli artt. 3,

36 e 38 della Costituzione. Il lavoratore a tempo parziale il cui

contratto sia nullo per vizio di forma è posto infatti alla totale

mercé del datore di lavoro (perché, se egli fa valere la nullità,

il datore di lavoro può porre immediatamente fine alla prestazione

lavorativa di fatto, priva di valido atto genetico), il che

costituisce lesione dei principi costituzionali sopra menzionati.

2. - L'interpretazione del citato art. 5, secondo comma, alla

quale il giudice a quo fa riferimento per la prima delle due

questioni di costituzionalità sottoposte all'esame di questa Corte,

è formulata nella sentenza della Cassazione, sezione lavoro, 22

marzo 1990, n. 2382, in cui, in effetti, si legge che "l'obbligo

della distribuzione dell'orario stabilito dal citato art. 5 l. 863

del 1984 .. non implica la necessità di determinare, oltre alla

durata unitaria, la dislocazione temporale della prestazione

lavorativa. Di guisa che nel contratto individuale possono utilmente

essere adottate clausole (cosiddette "rigide") recanti l'indicazione

sia della quantità che della collocazione temporale della

prestazione, ovvero clausole (cosiddette "elastiche"), con le quali

le parti si limitano a determinare la durata del periodo lavorativo

senza specificarne la dislocazione nell'unità di tempo

immediatamente più ampia".

Questa interpretazione è stata assunta dal Pretore di Firenze a

base e ad oggetto dell'ordinanza di remissione perché ritenuta

"diritto vivente", in ragione dell'affermazione di essa da parte del

Supremo Collegio.

Occorre invece osservare che non sussistono le condizioni perché

l'enunciato interpretativo in esame sia considerato idoneo a

rappresentare un consolidato indirizzo giurisprudenziale.

A questo riguardo, è da rilevare che l'affermazione suddetta -

che, peraltro, non risulta essere stata successivamente ripresa dalla

giurisprudenza della Cassazione - non costituiva la ratio decidendi

della richiamata pronunzia, ma rappresentava un semplice obiter

dictum. Il caso sottoposto all'esame della Cassazione, infatti,

riguardava contratti di lavoro a tempo parziale ai quali, come si

legge nella motivazione, la normativa impugnata non era applicabile,

essendo stati gli stessi conclusi prima della sua entrata in vigore.

La stessa pronunzia, del resto, dichiara che non aveva alcuna

rilevanza, nella fattispecie in esame, la questione relativa alla

dedotta essenzialità della specifica determinazione della

collocazione temporale della prestazione lavorativa.

3. - Se, quindi, non vi sono elementi per ritenere che

l'interpretazione presupposta dal giudice a quo si sia affermata come

"diritto vivente", vi è da osservare che essa non appare imposta e

neppur suggerita dai comuni canoni ermeneutici, mentre preminente

rilievo deve essere riconosciuto, in questo caso, al criterio secondo

cui, tra più significati possibili di una medesima disposizione,

l'interprete deve escludere quello, tra di essi, che non sia coerente

con il dettato costituzionale.

Sul piano letterale, la prescrizione secondo cui nel contratto di

lavoro a tempo parziale devono essere indicate, oltre alle mansioni,

anche "la distribuzione dell'orario, con riferimento al giorno, alla

settimana, al mese e all'anno" non appare poter essere interpretata

nel senso che il legislatore abbia considerato sufficiente

l'indicazione della durata della prestazione lavorativa in

riferimento ai parametri temporali specificati nella norma (e tanto

meno in riferimento ad alcuni soltanto di essi). Il ricorso al

termine "distribuzione" ed il riferimento congiunto a tutti i

parametri temporali denotano con chiarezza che il legislatore non ha

considerato sufficiente che il contratto specifichi il numero di ore

di lavoro al giorno (ovvero il numero di giorni alla settimana, al

mese o all'anno, ovvero il numero di settimane al mese o all'anno,

ovvero il numero di mesi all'anno) in cui la prestazione lavorativa

deve svolgersi, ma ha inteso stabilire che, se le parti si accordano

per un orario giornaliero di lavoro inferiore a quello ordinario, di

tale orario giornaliero deve essere determinata la "distribuzione" e

cioè la collocazione nell'arco della giornata; se le parti hanno

convenuto che il lavoro abbia a svolgersi in un numero di giorni alla

settimana inferiore a quello normale, la "distribuzione" di tali

giorni nell'arco della settimana deve essere preventivamente

determinata; se le parti hanno pattuito che la prestazione lavorativa

debba occupare solo alcune settimane o alcuni mesi, deve essere

preventivamente determinato dal contratto quali (e non solo quante)

sono le settimane e i mesi in cui l'impegno lavorativo dovrà essere

adempiuto.

In definitiva, il legislatore ha escluso, appunto,

l'ammissibilità di qualunque forma di contratto c.d. a chiamata o a

comando (ove, con tali formule si intenda far riferimento a rapporti

nei quali il contratto individuale consente al datore di lavoro di

decidere in modo unilaterale quando utilizzare il singolo

dipendente), e di certo lo ha fatto - adottando una precisa

formulazione letterale - con piena consapevolezza e con piena

intenzione, posto che simili figure contrattuali erano già presenti

nell'esperienza di alcuni paesi europei e nel dibattito che aveva

preceduto e accompagnato l'elaborazione del testo legislativo.

L'ammissibilità di un contratto di lavoro a tempo parziale nel

quale sia riconosciuto il potere del datore di lavoro di determinare

o variare unilateralmente, a proprio arbitrio, la collocazione

temporale della prestazione lavorativa, sarebbe del resto in

contraddizione con le ragioni alle quali è ispirata la disciplina di

tale rapporto. Come ha giustamente rilevato la giurisprudenza della

Cassazione, il rapporto di lavoro a tempo parziale "si distingue da

quello a tempo pieno per il fatto che, in dipendenza della riduzione

quantitativa della prestazione lavorativa (e, correlativamente, della

retribuzione), lascia al prestatore d'opera un largo spazio per altre

eventuali attività, la cui programmabilità, da parte dello stesso

prestatore d'opera, deve essere salvaguardata, anche all'ovvio fine

di consentirgli di percepire, con più rapporti a tempo parziale, una

retribuzione complessiva che sia sufficiente (art. 36, primo comma,

della Costituzione) a realizzare un'esistenza libera e dignitosa". E

su tali rilievi la medesima giurisprudenza ha basato l'affermazione

che "il carattere necessariamente bilaterale della volontà in ordine

a tale riduzione nonché alla collocazione della prestazione

lavorativa in un determinato orario (reputato dalle parti come il

più corrispondente ai propri interessi) comporta che ogni modifica

di detto orario non possa essere attuata unilateralmente dal datore

di lavoro in forza del suo potere di organizzazione dell'attività

aziendale, essendo invece necessario il mutuo consenso di entrambe le

parti" (Cass., sez. lav., 22 marzo 1990, n. 2382).

È del tutto evidente, peraltro, che le stesse ragioni che

escludono il potere del datore di lavoro di variare unilateralmente

la pattuita collocazione temporale della prestazione lavorativa

ridotta, conducono altresì ad escludere l'ammissibilità di

pattuizioni che attribuiscano al datore di lavoro un simile potere.

Clausole di questo genere, infatti, farebbero venir meno la

possibilità, per il lavoratore, di programmare altre attività con

le quali integrare il reddito lavorativo ricavato dal rapporto a

tempo parziale. Tale possibilità - come è stato osservato - deve

invece essere salvaguardata, poiché soltanto essa rende legittimo

che dal singolo rapporto il lavoratore possa ricevere una

retribuzione inferiore a quella sufficiente ad assicurare a lui e

alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Sarebbe inoltre certamente lesivo della libertà del lavoratore

che da un contratto di lavoro subordinato potesse derivare un suo

assoggettamento ad un potere di chiamata esercitabile, non già entro

coordinate temporali contrattualmente predeterminate od

oggettivamente predeterminabili, ma ad libitum, con soppressione,

quindi, di qualunque spazio di libera disponibilità del proprio

tempo di vita, compreso quello non impegnato dall'attività

lavorativa. A questo riguardo non è superfluo ricordare quale

particolare rilievo riveste il rapporto a tempo parziale per il

lavoro femminile: per molte donne è questa, infatti, la figura

contrattuale che rende possibile il loro ingresso o la loro

permanenza nel mondo del lavoro, perché consente di contemperare

l'attività lavorativa con quegli impegni di assistenza familiare che

ancor oggi gravano di fatto prevalentemente sulla donna. Ma è chiaro

che queste esigenze verrebbero completamente obliterate ove fosse

consentito pattuire la variabilità unilaterale della collocazione

temporale della prestazione lavorativa.

Il significato proprio della rigorosa formulazione della norma

legislativa appare pienamente coerente con la necessaria salvaguardia

di tali principi e di tali esigenze. Non vi è quindi alcuna ragione

né alcuna possibilità di attribuire alla norma stessa

un'interpretazione tale da consentire la pattuizione di contratti di

lavoro a tempo parziale nei quali la collocazione temporale della

prestazione lavorativa nell'ambito della giornata, della settimana,

del mese e dell'anno non sia determinata - o non sia resa

determinabile in base a criteri oggettivi - ma sia invece rimessa

allo jus variandi del datore di lavoro.

La questione di costituzionalità in esame - fondata su un'opposta

interpretazione della norma - deve quindi essere dichiarata non

fondata.

4. - La seconda questione di costituzionalità investe, come già

si è rilevato, la disciplina applicabile - secondo la giurisprudenza

della Cassazione - al contratto di lavoro a tempo parziale privo

della forma scritta richiesta dal comma secondo del citato art. 5,

ipotesi alla quale il giudice a quo ritiene assimilabile quella della

clausola di distribuzione dell'orario priva della necessaria

determinatezza.

Per il profilo che ha riguardo al difetto di forma scritta del

contratto di lavoro a tempo parziale o della clausola di riduzione e

di distribuzione dell'orario, la questione non può essere esaminata

perché priva di rilevanza nel giudizio

a quo.

Nel caso che il Pretore di Firenze deve decidere, infatti, il

contratto era stato stipulato per iscritto e scritta era altresì la

clausola che regolava la distribuzione dell'orario rimettendola alla

determinazione unilaterale del datore di lavoro. La contrarietà alla

legge della clausola pattuita attiene al contenuto e non alla forma

di essa ed un'eventuale identità o connessione di profili logici e

giuridici non toglie che la questione relativa agli effetti del vizio

di forma è diversa dalla questione relativa agli effetti della

contrarietà a norme imperative del contenuto sostanziale della

clausola di distribuzione dell'orario.

5. - Per gli stessi motivi deve escludersi che - con riferimento

alla disciplina degli effetti di una clausola di distribuzione

dell'orario priva della necessaria determinatezza e che lasci al

datore di lavoro il potere di decidere unilateralmente, nel corso del

rapporto, la collocazione temporale della prestazione lavorativa - vi

sia un'interpretazione giurisprudenziale consolidata - conforme a

quella che il giudice a quo ha posto a base della questione - secondo

cui dalla nullità di una simile clausola deriverebbe, o potrebbe

derivare, la nullità dell'intero contratto, con conseguente

applicazione dell'art. 2126 cod. civ.

L'indirizzo della Cassazione richiamato nell'ordinanza di

rimessione ha infatti riguardo ad ipotesi di contratti di lavoro a

tempo parziale ritenuti nulli per difetto di forma scritta, sicché

la ratio decidendi di tali sentenze non coinvolge direttamente la

soluzione interpretativa presupposta dalla questione di

costituzionalità che il Pretore di Firenze sottopone all'esame di

questa Corte.

Di tale soluzione interpretativa deve quindi essere esaminata la

validità, prima di poter basare su di essa una censura di

incostituzionalità della norma legislativa. Ed anche in questo caso

viene in rilievo il fondamentale principio ermeneutico, secondo cui

l'interprete deve comunque escludere, tra più significati possibili

di una disposizione, quello che non sia coerente con il dettato

costituzionale, cosicché una legge non può essere ritenuta

invalida, perché incostituzionale, fino a quando ne sia possibile

un'interpretazione costituzionalmente conforme.

6. - Nel caso di nullità della clausola di riduzione e

distribuzione dell'orario, la nullità dell'intero contratto di

lavoro (e la conseguente applicabilità della sola salvaguardia

prevista dall'art. 2126 cod. civ.) è stata sostenuta principalmente

sulla base dell'art. 1419, primo comma, cod. civ., secondo cui la

nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole

importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i

contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo

contenuto che è colpita dalla nullità.

È da condividere l'opinione del Pretore di Firenze, secondo cui

sarebbe palesemente irrazionale che dalla violazione di una norma

imperativa regolante il contenuto del contratto di lavoro a tempo

parziale e posta proprio al fine di tutelare il lavoratore contro la

pattuizione di clausole vessatorie, potesse derivare la liberazione

del datore di lavoro da ogni vincolo contrattuale. Se questi fossero

gli effetti della normativa in esame, essa di certo non sarebbe in

sintonia con la Costituzione.

Ma la suddetta paradossale conclusione non è certamente imposta

dall'ordinamento legislativo.

L'art. 1419, primo comma, infatti, non è applicabile rispetto al

contratto di lavoro, allorquando la nullità della clausola derivi

dalla contrarietà di essa a norme imperative poste a tutela del

lavoratore, così come, più in generale, la disciplina degli effetti

della contrarietà del contratto a norme imperative trova in questo

campo (come anche in altri) significativi adattamenti, volti appunto

ad evitare la conseguenza della nullità del contratto. Ciò, in

ragione del fatto che, se la norma imperativa è posta a protezione

di uno dei contraenti, nella presunzione che il testo contrattuale

gli sia imposto dall'altro contraente, la nullità integrale del

contratto nuocerebbe, anziché giovare, al contraente che il

legislatore intende proteggere. Così non si dubita che non si

estende all'intero contratto la nullità, per motivi di forma o di

contenuto, del patto di prova (art. 2096 cod. civ.) o del patto di

non concorrenza (art. 2125), oppure del patto con cui venga

attribuito al datore di lavoro un potere illimitato e incondizionato

di variare unilateralmente le mansioni o il luogo di lavoro (art.

2103, secondo comma) ovvero della clausola appositiva di un termine

alla durata del contratto di lavoro (legge 18 aprile 1962, n. 230),

ovvero della clausola che preveda la risoluzione del rapporto di

lavoro in caso di matrimonio (art. 1 legge 9 gennaio 1963, n. 7), e

così via. Ed il medesimo assetto si registra anche rispetto a

pattuizioni che incidono sullo stesso schema causale del contratto:

così è per l'apprendistato (legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni) e per il contratto di formazione lavoro (art. 3

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 e art. 8 legge 29 dicembre

1990, n. 407), posto che la nullità delle relative pattuizioni - per

motivi di forma o procedimentali ovvero per difetto delle condizioni

sostanziali di ammissibilità di tali figure contrattuali - non è

comunque idonea a travolgere integralmente il contratto, ma ne

determina la c.d. conversione in un "normale" contratto di lavoro (o

meglio, la qualificazione del rapporto come normale rapporto di

lavoro, in ragione della inefficacia della pattuizione relativa alla

scelta del tipo contrattuale speciale) senza che vi si spazio per

l'indagine - oggettiva o soggettiva - circa la comune volontà dei

contraenti in ordine a tale esito.

Tutto ciò, del resto, rappresenta una naturale e generale

conseguenza del fatto che, nel campo del diritto del lavoro - in

ragione della diseguaglianza di fatto delle parti del contratto,

dell'immanenza della persona del lavoratore nel contenuto del

rapporto e, infine, dell'incidenza che la disciplina di quest'ultimo

ha rispetto ad interessi sociali e collettivi - le norme imperative

non assolvono solo al ruolo di condizioni di efficacia giuridica

della volontà negoziale, ma, insieme alle norme collettive, regolano

direttamente il rapporto, in misura certamente prevalente rispetto

all'autonomia individuale, cosicché il rapporto di lavoro, che pur

trae vita dal contratto, è invece regolato soprattutto da fonti

eteronome, indipendentemente dalla comune volontà dei contraenti ed

anche contro di essa. Non hanno quindi modo di trovare applicazione,

in questo campo, quei limiti alla operatività del principio di

conservazione del rapporto che sono strettamente collegati

all'identificazione nel contratto della fonte primaria del

regolamento negoziale, come si verifica nell'ambito della disciplina

comune dei contratti. E la violazione del modello di contratto e di

rapporto imposto all'autonomia individuale dà luogo, di regola, alla

conformazione reale del rapporto concreto al modello prescritto - per

via di sostituzione o integrazione della disciplina pattuita con

quella legale ovvero per via del disconoscimento di effetti alla sola

disposizione contrattuale illegittima - e non già alla riduzione del

rapporto reale ad una condizione di totale o parziale irrilevanza

giuridica.

L'art. 2126 cod. civ., del resto - come risulta dall'esame della

giurisprudenza - ha sempre trovato applicazione rispetto ad ipotesi

in cui la nullità del contratto derivava dalla contrarietà a norme

imperative riguardanti il fatto stesso della costituzione e

dell'esistenza del rapporto (ad esempio, ipotesi in cui l'esercizio

di una determinata attività lavorativa era condizionata

all'iscrizione in un albo o elenco o al possesso di una determinata

autorizzazione; ipotesi in cui l'instaurazione del rapporto era

vietata da una norma di legge, come si verifica per le assunzioni

senza concorso ove tale procedimento sia prescritto dalla legge a

pena di nullità; ipotesi di lavoro prestato da minori di età

inferiore a 14 anni; e così via) e non anche ad ipotesi di

difformità tra la disciplina del rapporto pattuita dalle parti

rispetto a quella dettata dalla legge o dalla contrattazione

collettiva.

Deve quindi escludersi che, nell'ipotesi di nullità della

clausola di riduzione e distribuzione dell'orario di lavoro che dia

al datore di lavoro il potere di variare liberamente e

unilateralmente la collocazione temporale della prestazione

lavorativa, si possa verificare l'estensione della nullità

all'intero contratto.

7. - La configurazione da dare alla fattispecie che risulta da

tale evenienza costituisce un problema suscettibile di una pluralità

di soluzioni, la scelta tra le quali dipende dalle caratteristiche

del caso concreto ed anche da opzioni interpretative che spettano ai

giudici ordinari e non alla Corte.

Non può quindi trovare avallo, in questa sede, l'implicazione che

il giudice a quo ha chiesto invece alla Corte di dichiarare, e cioè

che in caso di nullità della clausola di distribuzione dell'orario

il rapporto si deve intendere a tempo pieno, con conseguente diritto

alla retribuzione integrale per il periodo pregresso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, del

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad

incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni,

nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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