Corte costituzionale

Sentenza n. 21/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1974 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 253 del

codice di procedura penale e dell'art. 25 della legge 22 ottobre 1954,

n. 1041 (disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego

degli stupefacenti), promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1971 dal

giudice istruttore del tribunale di Bologna nel procedimento penale a

carico di Cristalli Massimo, iscritta al n. 319 del registro ordinanze

1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del

27 ottobre 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1973 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Massimo Cristalli,

imputato di detenzione per uso proprio di haschisch, il giudice

istruttore del tribunale di Bologna, con ordinanza 8 luglio 1971, ha

sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 253 del

codice di procedura penale e dell'art. 25 della legge 22 ottobre 1954,

n. 1041, perché l'istituto del mandato di cattura obbligatorio e la

cattura obbligatoria prevista in particolare dal citato art. 25

violerebbero gli artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma, 25,

terzo comma, 27, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione.

Dopo aver affermato che, nella specie, il mandato di cattura, se

fosse stato soltanto facoltativo, non sarebbe stato emesso, perché non

motivato né da esigenze probatorie, né dalla consistenza criminosa

del fatto, né dall'allarme sociale, né dal pericolo di fuga, esso

giudice espone separatamente, per le due norme denunziate, i motivi di

non manifesta infondatezza delle relative questioni.

La custodia preventiva obbligatoria, di cui all'art. 253 cod. proc.

pen., violerebbe l'art. 25, terzo comma, Cost., in quanto, pur non

rientrando tra le misure di sicurezza, sarebbe, al pari di queste,

sorretta da una presunzione di pericolosità dell'agente; e non

essendo, a differenza di tali misure, basata su parametri adeguati,

sfuggirebbe ad una valutazione delle varie ipotesi, che invece

sarebbero sottoposte ad un medesimo trattamento, in contrasto col

principio di eguaglianza.

Sottraendo al giudice l'apprezzamento sull'esigenza di evitare

l'inquinamento delle prove, si vulnererebbe, altresì, la sua

indipendenza (art. 104, primo comma, Cost.).

La norma impugnata tenderebbe ad assicurare l'attuazione di

un'eventuale condanna, in violazione del principio della presunzione di

non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.), senza la garanzia di

un motivato provvedimento giurisdizionale di restrizione della libertà

personale (art. 13, secondo comma, Cost.).

La cattura obbligatoriamente imposta dall'art. 25 della legge n.

1041 del 1954, dettata per soddisfare in via preventiva l'interesse al

mantenimento dell'ordine pubblico e non anche per garantire un efficace

esercizio della funzione giurisdizionale, sarebbe in contrasto anche

con l'art. 13, primo comma, Cost. Del resto, come risulterebbe dalla

sentenza n. 1 del 1971 di questa Corte, il legislatore non sarebbe

libero né insindacabile nelle sue presunzioni normative di allarme

sociale.

Un'ulteriore violazione del principio di uguaglianza vi sarebbe,

infine, per l'indiscriminata equiparazione, quanto alla cattura

obbligatoria, del semplice consumatore al trafficante di droga.

Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituito soltanto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale chiede che la questione

sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura osserva che quelle stesse valutazioni che, secondo

l'ordinanza, sarebbero da riservare al giudice, sono state compiute dal

legislatore per il quale la cattura obbligatoria è diretta ad

assicurare meglio il rispetto del principio di uguaglianza, che neppure

sarebbe violato, per quanto attiene all'obbligatorietà della cattura,

nell'ipotesi di mera detenzione per uso proprio di stupefacenti, stante

la gravità intrinseca del fatto in rapporto alla salute pubblica, e

tenuto conto del dilagare del fenomeno. Considerato in diritto :

1. - Il giudice istruttore del tribunale di Bologna ha promosso

giudizio di legittimità costituzionale dell'istituto del mandato di

cattura obbligatorio in generale (art. 253 del codice di procedura

penale) e, in particolare, dell'art. 25 della legge 22 ottobre 1954, n.

1041, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 25, terzo

comma, 27, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione.

2. - Con sentenza n. 64 del 1970, questa Corte, dichiarando fondata

la doglianza afferente all'art. 253 cod. proc. pen. solo nella parte in

cui esclude l'obbligo della motivazione in ordine ai sufficienti indizi

di colpevolezza (in applicazione dell'art. 111 Cost.), ha,

implicitamente nel dispositivo ed esplicitamente nella motivazione,

tenuto fermo l'istituto della carcerazione preventiva obbligatoria,

investito con riferimento agli artt. 13 e 27 della Costituzione.

Sia alla stregua di questi profili, sia alla stregua degli altri

ora prospettati con riferimento agli artt. 3, 25, terzo comma, e 104,

primo comma, Cost., la Corte non ravvisa validi motivi per cambiare la

sua giurisprudenza.

3. - L'invocato art. 3 non suffraga la tesi del giudice a quo: la

pericolosità, che il legislatore presume nella sua discrezionalità,

va messa in relazione con l'accertamento concreto, adeguatamente

motivato, dei sufficienti indizi di colpevolezza, siccome questa Corte

ha precisato con la citata sentenza n. 64 del 1970; e sta a base

dell'obbligatorietà del mandato di cattura in modo del tutto autonomo

rispetto a quella che è presupposta, per le misure di sicurezza,

dall'art. 204 cod. pen., richiamato nell'ordinanza, e da altre norme

dello stesso codice (artt. 203, 216, 219, 222, ecc.). Senza dire che,

per queste misure, sono dettati criteri di presunzione di cui la Corte

non ha negato la legittimità costituzionale (vedansi le sentenze n. 19

del 1966, n. 68 del 1967, n. 106 del 1972).

4. - Né soccorre il terzo comma dell'art. 25 Cost., il quale esula

dal thema decidendum, attenendo alle misure di sicurezza che

"intervengono o successivamente all'espiazione della pena, e cioè

quando il reo ha già per il reato commesso soddisfatto il suo debito

verso la società, ovvero (a parte le ipotesi di cui agli artt. 49 e

115 cod. pen.) in casi nei quali il fatto, pur essendo preveduto dalla

legge come reato, non è punibile" (sentenza n. 27 del 1959).

5. - Sotto il profilo del riferimento all'art. 104 Cost., che

sarebbe vulnerato in quanto l'obbligatorietà del mandato di cattura

sottrarrebbe al giudice l'apprezzamento sull'esigenza di evitare

l'inquinamento delle prove, con violazione della sua indipendenza, la

questione è da ritenersi infondata, sia perché la finalità

dell'istituto è plurima e non limitata a quella di preservare la

genuinità delle prove, sia perché - come obietta l'Avvocatura

generale dello Stato - le valutazioni sono state già fatte

discrezionalmente dal legislatore (e, aggiungasi, proprio con legge,

cui i giudici sono soggetti: art. 101, secondo comma, Cost.).

6. - Secondo l'ordinanza di rimessione, in tesi subordinata, l'art.

25 della legge n. 1041 del 1954 sarebbe, comunque, inficiato di

incostituzionalità, per violazione dell'art. 3 e del combinato

disposto degli artt. 13 e 27, secondo comma, Cost.: aspetti, questi,

che sono stati ripetutamente esaminati dalla Corte, la quale ha

dichiarato non fondate le relative questioni (si vedano le sentenze n.

109 del 1968, n. 64 del 1970 e n. 9 del 1972).

La penetrante critica della legge, che riserva eguale trattamento a

fattispecie assai diverse, va vagliata in altra sede, dappoiché la

valutazione della congruenza tra reato e sanzione penale appartiene

alla politica legislativa e non può essere censurata dalla Corte se

non quando la sperequazione assume dimensioni tali da non avere una pur

minima giustificazione (vedasi la motivazione della sentenza n. 109 del

1968, testé citata): il che non si verifica nella specie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

sia dell'art. 253 del codice di procedura penale, sia dell'art. 25

della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (disciplina della produzione, del

commercio e dell'impiego degli stupefacenti), sollevate dal giudice

istruttore del tribunale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 25, terzo comma,

27, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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