Corte costituzionale

Sentenza n. 208/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1976 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 390 del

codice di procedura penale, in relazione all'art. 225 dello stesso

codice, promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1975 dal pretore

di Torino nel procedimento penale a carico di Canavero Luigi, iscritta

al n. 206 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 181 del 9 luglio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 15 giugno 1976 Il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale iniziato a seguito di un rapporto

dell'ispettore del lavoro, il pretore di Torino, ritenuto che

quest'ultimo aveva posto in essere veri e propri atti di polizia

giudiziaria senza l'osservanza delle garanzie difensive, con ordinanza

24 febbraio 1975 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24,

secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 390 del codice di procedura penale, in

relazione all'art. 225 dello stesso codice, nella parte in cui non è

previsto, per gli atti di istruzione preliminare compiuti, di propria

iniziativa, dalla polizia giudiziaria, l'obbligo della comunicazione

giudiziaria, che è imposto per i medesimi atti allorché siano

effettuati a richiesta del magistrato.

Nell'ordinanza si adducono argomenti per indurre questa Corte a

modificare il suo indirizzo già espresso nella sentenza n. 29 del

1974, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di

legittimità dell'art. 9 della legge 5 dicembre 1969, n. 932 (avviso di

procedimento), in riferimento ai medesimi precetti costituzionali.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Questa Corte è chiamata a decidere se violi gli articoli 24,

secondo comma, e 3 della Costituzione l'art. 390 del codice di

procedura penale, in relazione all'art. 225 dello stesso codice, in

quanto non prescrive la previa comunicazione giudiziaria (art. 3 della

legge 15 dicembre 1972, n. 773), allorché la polizia giudiziaria

proceda, di propria iniziativa, alle sommarie indagini.

2. - Secondo il giudice a quo, la mancata comunicazione

toglierebbe, almeno in parte, all'inquisito la possibilità di

predisporre tempestiva ed idonea difesa, sia personale, sia tecnica;

né varrebbero ad eliminare la violazione dell'art. 24, secondo comma,

Cost. gli avvisi previsti negli artt. 304 bis, 304 ter e 304 quater -

preceduti, com'è noto, dall'invito a nominare un difensore di fiducia

e, in difetto, dalla nomina di ufficio; e prescritti pure

nell'istruzione sommaria (art. 390 cod. proc. pen.) e nelle operazioni

preliminari della polizia giudiziaria (art. 225 cod. proc. pen.).

3. - Lo stesso giudice a quo ravvisa, inoltre, la violazione

dell'art. 3 Cost. nella diversità di trattamento tra l'inquisito nei

cui confronti gli atti siano compiuti dal magistrato, o per sua delega,

e l'inquisito nei cui confronti la medesima categoria di atti sia posta

in essere, ex art. 225 cod. proc. pen., di propria iniziativa, dalla

polizia giudiziaria.

4. - La questione non è fondata in riferimento ad entrambe le

indicate censure, d'altronde strettamente connesse e compenetrate.

5. - Premesso che la comunicazione giudiziaria (già avviso di

procedimento: artt. 8 e 9 della legge 5 dicembre 1969, n. 932) è

dovuta solo allorquando il giudice abbia ad attendere ad atti

istruttori (sentenze n. 197 del 1972, n. 155 del 1973; ordinanza n. 6

del 1974 di questa Corte), è da precisare che il contrasto con l'art.

24, secondo comma, Cost. non sussiste, dappoiché i "rilievi", le

"sommarie informazioni testimoniali", il "sommario interrogatorio

dell'indiziato", gli "atti di ricognizione, ispezione o confronto",

elencati nell'art. 225 cod. proc. pen., sotto il titolo sintetico e

comprensivo di "sommarie informazioni", affidati agli ufficiali di

polizia giudiziaria "quando vi è urgenza di raccogliere le prove del

reato", non sono, di per sé, delle prove, bensì mezzi di ricerca

delle prove, che la polizia giudiziaria offre e propone al magistrato:

sono, in altre parole, elementi che il magistrato controlla, valuta ed

elabora.

In sostanza, gli atti preliminari della polizia giudiziaria

anticipano il procedimento, ma non sono fase di esso e, pertanto,

esulano stricto sensu dagli stati e gradi del procedimento presidiati

dal diritto inviolabile della difesa (sentenza n. 197 del 1973 e n. 29

del 1974).

E se questa Corte, con la sua sentenza n. 86 del 1968, ha esteso le

garanzie proprie dell'istruzione (introdotte con la riforma di cui alla

legge 18 giugno 1955, n. 517) agli atti compiuti dalla polizia

giudiziaria, ciò non implica che la comunicazione giudiziaria debba

andare oltre i confini fissati dalla legge ordinaria.

Come la comunicazione giudiziaria non è imposta dalla Costituzione

e risponde solo ad esigenze che il legislatore ordinario ha - ritenuto,

nella sua discrezionalità, di dover soddisfare in favore di tutti

coloro che possono avere interesse nel processo e possono assumere la

qualità di parti; così rientra nella discrezionalità del legislatore

ordinario determinare la sfera di applicazione della comunicazione

stessa.

E la sua estraneità agli atti preliminari d'iniziativa della

polizia giudiziaria non viola i diritti della difesa, che sono

adeguatamente protetti dal combinato disposto degli artt. 225, 304 bis,

304 ter e 304 quater.

6. - È esatto il rilievo, contenuto nell'ordinanza di rimessione,

che la difesa, nella sua globalità, non si esaurisca in ciò che

prevedono gli articoli ora menzionati, ma se si dà ingresso ad atti

che richiedono l'avviso al difensore, il prevenuto ne riceve notizia e,

con ciò stesso, viene a conoscenza delle indagini in corso a suo

carico e può prendere tutte quelle misure difensive che ritiene a lui

giovevoli, con particolare riguardo alle memorie e istanze (artt. 145,

304 bis, terzo comma, cod. proc. pen.), ché è logico siano

ammissibili ora anche in sede di sommarie informazioni della polizia

giudiziaria, ivi compresa la richiesta di audizione di testimoni a

discarico.

Né va dimenticato che i testimoni vengono intesi dalla polizia

giudiziaria senza giuramento (art. 225, primo comma, ultima parte, cod.

proc. pen.) e, perciò, con assai scarso peso nel successivo

procedimento giudiziale che il magistrato debba eventualmente

instaurare.

7. - Neppure v'è violazione dell'art. 3 Cost. sia sotto il profilo

della diversità di trattamento, sia sotto il profilo della

irragionevolezza.

Invero, l'escussione di testimoni e gli altri atti elencati

nell'art. 304 bis cod. proc. pen. non postulano l'avviso al difensore

(sentenza n. 63 del 1972 di questa Corte che, peraltro, ha munito delle

garanzie dell'assistenza tecnica le ispezioni giudiziali di cui

all'art. 309 cod. proc. pen.), per cui l'inquisito non ne ha

preventivamente formale notizia neppure se vengono effettuati ad opera

e per impulso del magistrato: cade, di conseguenza, la censura relativa

alla diversità di trattamento. La quale cade, altresì, perché, per

quanto detto sub paragr. 5, la posizione di chi è direttamente

inquisito dalla polizia giudiziaria non è eguale a quella di chi è

direttamente o indirettamente inquisito dal magistrato.

8. - Infine, l'esclusione della comunicazione giudiziaria non è

irragionevole: potrebbe, se mai, apparire abnorme la disposizione che

prevedesse l'indiscriminato e generalizzato avvertimento circa le

indagini preliminari, sia per la difficoltà di tenere sullo stesso

piano dell'inquisito gli altri interessati (cui pure spetta la

comunicazione: artt. 8 e 9 della legge 5 dicembre 1969, n. 932; art. 3

della legge 15 dicembre 1972, n. 773), spesso del tutto ignoti, specie

all'inizio delle indagini stesse; sia perché la comunicazione (che,

per l'ora citato articolo 3 della legge n. 773 del 1972, deve essere

dettagliata e circostanziata con indicazione delle disposizioni che si

pretendono violate e della data del fatto), sarebbe di remora e di

ostacolo, in una fase cosi delicata e discreta, a che la polizia

giudiziaria, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali (art.

219 cod. proc. pen.), assicurasse le prove e ne evitasse

l'inquinamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 390 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 225

dello stesso codice, sollevata dal pretore di Torino, in riferimento

agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione, con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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