Corte costituzionale

Sentenza n. 207/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 104, primo

comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 maggio 1981 dal Giudice istruttore del

Tribunale militare di Bari nel procedimento penale a carico di

Ruggieri Antonio, iscritta al n. 557 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno

1981;

2) ordinanza emessa il 6 gennaio 1982 dal Giudice istruttore del

Tribunale di Mantova nel procedimento penale a carico di Cucinotta

Marco, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1982;

3) ordinanza emessa il 19 febbraio 1982 dal Giudice istruttore

del Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Campo

Francesco, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 303 dell'anno

1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1987 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

Udito l'Avvocato dello Stato Piergiorgio Ferri per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Ruggieri

Antonio, il Giudice istruttore del Tribunale militare di Bari ha

sollevato, in riferimento all'art. 103, terzo comma, della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 104, primo comma,

della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Rilevato che i fatti oggetto delle imputazioni erano considerati,

al momento in cui vennero commessi, reati militari e che l'imputato,

quale "componente il corpo delle guardie di pubblica sicurezza", era

un militare in servizio alle armi assoggettato alla giurisdizione

penale militare, perché appartenente alle Forze armate, il giudice a

quo ha ravvisato lesione dell'art. 103, terzo comma, della

Costituzione ad opera dell'art. 104 della legge n. 121 del 1981,

laddove viene stabilito che tutti i processi penali pendenti, a

carico del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica

sicurezza, davanti ai tribunali militari, sono trasferiti

all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ad avviso del giudice a quo, l'art. 103, terzo comma, della

Costituzione ha riservato ai tribunali militari "in modo esclusivo",

in tempo di pace, la cognizione dei reati militari commessi da

appartenenti alla Forze armate, "operando, in dipendenza del limite

fissato, la vis attractiva del giudice ordinario ed intervenendo,

conseguentemente, l'assorbimento della giurisdizione penale militare

da parte di detto giudice ordinario soltanto" nell'ipotesi prevista

dall'art. 264 del codice penale militare di pace.

Poiché l'esclusività della cognizione dei tribunali militari

opera in relazione al tempus commissi delicti (v. art. 15 del codice

penale militare di pace) e poiché la condizione del soggetto attivo,

attenendo al contenuto stesso del reato, opera in relazione al

momento in cui questo si verifica, ne consegue che il colpevole è

assoggettato alla giurisdizione penale militare per i reati

"commessi" durante il servizio militare, anche se "scoperti o

giudicati" quando si trovi in congedo o abbia cessato di appartenere

alle Forze armate dello Stato. Né può trovare applicazione,

trattandosi di successione di leggi processuali, il principio della

legge più favorevole.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 325 del 25 novembre 1981.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Deduce in primo luogo l'Avvocatura che, superata l'antinomia solo

apparente rilevabile fra gli artt. 15 del codice penale militare di

pace e 104, primo comma, della legge n. 121 del 1981, da un lato, e

l'art. 103, terzo comma, della Costituzione, dall' altro, l'ambito di

applicabilità di quest'ultimo va, alla stregua della giurisprudenza

costituzionale, correttamente identificato non nel senso

dell'"esclusività" della giurisdizione penale militare in tempo di

pace, ma, per la deroga al principio dell'unità della giurisdizione

che esso comporta, nel senso della "preferenza" della giurisdizione

ordinaria.

E ciò perché la Costituzione ha certamente voluto la

sopravvivenza della giurisdizione militare, "ma, in relazione alla

natura derogatoria che essa presenta rispetto a quella ordinaria, è

da ritenere abbia inibito qualsiasi sconfinamento dei tribunali

militari in materia di reati comuni, nonché di soggetti non

appartenenti alle Forze armate, mentre non è vero il reciproco e,

cioè, i magistrati penali ordinari possono giudicare i reati

militari purché vi sia un congruo collegamento con la sfera tipica

della loro funzione".

Ne consegue che può ritenersi razionale la sussistenza di una vis

attractiva che rende ineccepibile la previsione del trasferimento dei

procedimenti in corso nei confronti del personale proveniente dal

disciolto Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza alla cognizione

dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Quanto, poi, al dedotto contrasto dell'art. 104, primo comma,

della legge n. 121 del 1981 con l'art. 15 del codice penale militare

di pace, l'Avvocatura rileva che le due norme operano su piani

diversi. Mentre nella fattispecie prevista dall'art. 15 del codice

penale militare di pace "si verte in ipotesi di cessazione di

appartenenza alle Forze armate dello Stato di soggetti per cessazione

del loro precedente status in funzione di vicende fisiologicamente

collegantesi alla vita dei medesimi", nella fattispecie prevista

dall'art. 104, primo comma, della legge 121 del 1981 "si verte in

ipotesi di perdita dello status di militari in virtù dell'entrata in

vigore di una legge che quello status, prima esistente, ha per intero

modificato, sostituendo all'applicabilità della legge penale

militare una rosa di figure di reati propri per il personale della

polizia di Stato". La legge n. 121 del 1981, quindi, ha operato,

anzitutto, sul piano del diritto penale sostanziale, escludendo

l'assoggettamento degli ex appartenenti al Corpo delle guardie di

pubblica sicurezza alla legge penale militare, in seguito

all'intervenuta "smilitarizzazione" del personale, " situazione,

questa, ben diversa rispetto all'altra presa in considerazione nella

parte terminale dell'art. 15 del c.p.m.p.".

Tale constatazione, conclude l'Avvocatura, porrebbe il problema

delle norme di diritto penale sostanziale applicabili e

dell'operatività, nella specie, del secondo e del terzo comma

dell'art. 2 del codice penale, ma tale problema non avrebbe motivo di

essere affrontato, in quanto, "se pur residuasse nel giudice,

militare od ordinario che sia, la sola competenza di dichiarare che

il fatto non è previsto dalla legge come reato, sarebbe pur sempre

rilevante lo stabilire se la giurisdizione, anche entro quei limiti,

spetti al giudice militare od ordinario".

2. - Una analoga questione è stata sollevata dal Giudice

istruttore del Tribunale di Mantova, con ordinanza del 6 gennaio

1982, emessa nel corso del procedimento penale a carico di Cucinotta

Marco.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 15 settembre 1982.

Nel giudizio non vi è stato né intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri né costituzione della parte privata.

3. - Nel corso del procedimento penale a carico dell'agente di

pubblica sicurezza Campo Francesco, imputato di furto continuato

militare, il Giudice istruttore del Tribunale di Roma ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, e 103,

terzo comma, della Costituzione, "in relazione" agli artt. 15, 16 e

263 del codice penale militare di pace, questione di legittimità

dell'art. 104, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, "in

quanto, prevedendo che i procedimenti pendenti a carico del personale

del disciolto Corpo delle Guardie di P.S. davanti ai Tribunali

militari sono trasferiti alla Corte di Appello e alla Corte di Assise

di Appello competenti per territorio, attua un trattamento

ingiustificato e in contrasto con i principi generali".

L'art. 3, primo comma, della Costituzione sarebbe violato,

perché, nonostante che gli artt. 15, 16 e 263 del codice penale

militare di pace, in armonia con il princìpio "della parità di

trattamento di casi eguali di fronte alla legge", stabiliscano la

sottoposizione alla giurisdizione militare sia del militare in

servizio sia del militare considerato tale sia del militare in

congedo assoluto sia del militare di fatto, anche se il reato

contestato venga scoperto dopo che abbiano cessato di appartenere

alle Forze armate, la norma impugnata "applica un trattamento del

tutto diverso e ingiustificato per il personale del disciolto Corpo

delle Guardie di P.S. perché assoggetta alla giurisdizione ordinaria

i procedimenti penali pendenti alla data della sua entrata in

vigore".

Non ricorrerebbero "ragioni giuridiche per ritenere diversa la

condizione del militare, anche di fatto, che commetta reato militare,

scoperto anche quando non appartenga più alle Forze armate (per

congedo o inidoneità) rispetto alla condizione dell'appartenente al

disciolto Corpo di agenti di P.S. quando abbia commesso il reato in

epoca antecedente alla entrata in vigore della legge".

Sarebbe, altresì, vulnerato il principio costituzionale del

giudice naturale precostituito per legge, dato che l'art. 104, primo

comma, della legge n. 121 del 1981 dispone una eccezione alle regole

generali sulla competenza solo per i reati commessi da una categoria

di soggetti già appartenenti alle Forze armate, mediante

l'"istituzione a posteriori del giudice che dovrà" giudicarli.

Sarebbe violato, infine, l'art. 103, terzo comma, della

Costituzione, per la deroga al princìpio "della esclusiva

giurisdizione del giudice militare", "malgrado continuino a permanere

i presupposti oggettivi e soggettivi per sottoporre il cittadino alla

speciale giurisdizione militare".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 3 novembre 1982.

Nel giudizio non vi è stato né intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri né costituzione della parte privata. Considerato in diritto

1. - Le tre ordinanze in esame, tutte emanate nella fase

istruttoria (la prima dal Giudice istruttore del Tribunale militare

di Bari, la seconda dal Giudice istruttore del Tribunale di Mantova,

la terza dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma), sottopongono

alla Corte questioni di legittimità costituzionale strettamente

connesse, quando addirittura non coincidenti. I relativi giudizi

vanno, pertanto, riuniti onde essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Comune oggetto di censura è l'art. 104, primo comma, della

legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione

della pubblica sicurezza).

Si tratta dell'articolo con cui - in conformità al principio che,

salvo diversa statuizione del legislatore, vuole applicabili anche ai

procedimenti in corso le norme modificatrici della giurisdizione o

della competenza - la legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo aver

disposto lo scioglimento del Corpo delle guardie di pubblica

sicurezza (art. 23, primo comma) e la smilitarizzazione di tutti i

suoi componenti, conseguentemente assoggettandoli "alla giurisdizione

penale dell'autorità giudiziaria ordinaria" (art. 71), detta alcune

norme transitorie in materia di giurisdizione. Più in particolare,

il primo comma stabilisce che "I procedimenti pendenti a carico del

personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorità

giudiziaria competente per territorio e per materia".

3. - Chiamati ad occuparsi di procedimenti già "trasferiti"

(Tribunale di Mantova, Tribunale di Roma) o ancora "da trasferire"

(Tribunale militare di Bari), il tutto appunto in applicazione

dell'art. 104, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i

giudici a quibus ne denunciano il contrasto con l'art. 103, terzo

comma, della Costituzione, in quanto i reati militari commessi da

appartenenti alle Forze armate - quali sicuramente erano al momento

dei fatti loro addebitati gli imputati dei tre procedimenti in corso

- sono da intendersi "riservati" (reg. ord. n. 557 del 1981) in tempo

di pace alla giurisdizione "esclusiva" (reg. ord. n. 332 del 1982)

dei tribunali militari, senza che a nulla rilevi la cessazione

dell'appartenenza alle Forze armate posteriormente alla commissione

del reato (reg. ord. n. 196 del 1982).

Ad avviso del Giudice istruttore del Tribunale di Roma, l'art.

104, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, violerebbe

altresì gli artt. 25 e 3, primo comma, della Costituzione: l'art.

25, primo comma, in quanto "sottrae l'appartenente al disciolto Corpo

degli agenti di P.S. al giudice precostituito per legge", realizzando

"una istituzione a posteriori del giudice che dovrà giudicarlo", e

l'art. 3, in quanto prevede "un trattamento del tutto diverso e

ingiustificato" rispetto a quello che, in ordine all'applicazione

della legge penale militare nel tempo, stabiliscono sia l'art. 15 sia

l'art. 16 del codice penale militare di pace, entrambi richiamati,

seppur solamente nella motivazione, anche dal Giudice istruttore del

Tribunale militare di Bari.

4. - Nessuna delle questioni risulta fondata.

Non lo è, anzitutto, quella, più generalmente dedotta, che fa

riferimento all'art. 103, terzo comma, della Costituzione. Sin dalla

sentenza n. 29 del 1958, questa Corte ha escluso che da tale comma

possa desumersi "l'esistenza, anche per il tempo di pace, di una

competenza dei tribunali militari assolutamente e in ogni caso

inderogabile, in confronto della competenza attribuita al giudice

ordinario", "da considerare, per il tempo di pace, come la

giurisdizione normale". L'assunto è stato, poi, più volte ribadito,

così da assumere "permanente validità" (v. la sentenza n. 81 del

1980; ed ancora le sentenze n. 112 e n. 113 del 1986), nel senso che

l'uso dell'avverbio "soltanto" da parte dell'art. 103, terzo comma,

della Costituzione - lungi dal rappresentare la fonte di una riserva

di giurisdizione e, quindi, di una giurisdizione esclusiva per i

tribunali militari in tempo di pace - sta ad esprimere la chiara

volontà che la giurisdizione militare in tempo di pace resti

circoscritta entro limiti per nessuna ragione oltrepassabili nei

confronti della giurisdizione ordinaria. Questa, pertanto, può ben

subentrare a quella, ogni volta che il legislatore pervenga ad

individuare una ragione giustificatrice, che, senza vincolarlo, lo

induca ad optare per la giurisdizione normale: così accade nei casi

di connessione individuati dall'art. 264 del codice penale militare

di pace, quale sostituito ad opera della legge 23 marzo 1956, n. 167

(v. le sentenze n. 29 del 1958, n. 196 del 1976 e n. 206 del 1987);

così nel caso, ora in esame, di un successivo venir meno per

l'imputato della qualità di appartenente alle Forze armate a causa

dell'intervenuta smilitarizzazione dello specifico Corpo di

appartenenza.

Del resto, per un'esatta valutazione dei termini del problema

occorre tener conto di tutti gli aspetti, penalmente rilevanti, della

riforma che ha portato alla smilitarizzazione del Corpo delle guardie

di pubblica sicurezza. Essi non si limitano certo ai mutamenti di

giurisdizione. È lo stesso art. 71, già ricordato, a precisare che

l'assoggettamento alla giurisdizione ordinaria ha luogo "secondo le

norme vigenti e quelle contenute nei successivi articoli",

caratterizzati dalla previsione di alcune nuove fattispecie

criminose, non senza riverberi sui rapporti con la normativa del

codice penale comune, anche per la necessità di tener conto

dell'art. 2, secondo comma, di tale codice. Rapporti, questi, che

l'autorità giudiziaria ordinaria può in ogni caso valutare nel modo

più adeguato.

5. - Ancor meno condivisibile è la questione prospettata in

riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Dei due precedenti di questa Corte (sentenza n. 56 del 1967 e n.

128 del 1969), invocati dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma

a sostegno della tesi secondo cui sarebbero sempre illegittime le

norme "istitutive a posteriori del giudice che dovrà giudicare",

soltanto il primo attiene a fattispecie del genere in esame, ma le

conclusioni da esso raggiunte sono ben diverse da quelle che vorrebbe

trarne il giudice a quo. Chiamata a pronunciarsi nell'occasione su

una norma che, in seguito alla modifica delle circoscrizioni

territoriali di alcuni uffici giudiziari, aveva devoluto gli affari

non ancora in decisione nel momento dell'entrata in vigore delle

nuove circoscrizioni alla cognizione degli uffici divenuti competenti

in forza del nuovo assetto territoriale, la Corte ne aveva escluso

ogni contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione,

ravvisando la violazione di quest'ultimo non già quando "il giudice

venga designato a posteriori in relazione a un determinato tipo di

controversia", come erroneamente trascrive l'ordinanza di rimessione,

bensì quando "il giudice venga designato a posteriori in relazione

ad una determinata controversia".

Né va dimenticato che tale punto di vista è stato riaffermato,

con ancor più diffuse argomentazioni, in ordine alle norme

transitorie dettate dal decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2,

convertito nella legge 8 marzo 1975, n. 48, relativamente al

mutamento della competenza per materia introdotto dall'art. 1 della

legge 14 ottobre 1974, n. 497, con riguardo ai reati di rapina

aggravata, di estorsione aggravata e di sequestro di persona a scopo

di rapina o di estorsione: come osserva, tra l'altro, la sentenza n.

72 del 1976, il principio del giudice naturale precostituito per

legge "viene rispettato quando la legge, sia pure con effetto anche

sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri

diretti ad individuare il giudice competente, poiché in tali casi

'lo spostamento di competenza non avviene in conseguenza di una

deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una

determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo

ordinamento - e, dunque, della designazione di un nuovo giudice

naturale - che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile

potere di merito, sostituisce a quello vigente'".

6. - Del pari inaccoglibili sono le considerazioni volte a

dimostrare, sotto un duplice profilo, l'esistenza di un contrasto con

l'art. 3 della Costituzione. Infatti, né l'invocata disparità di

trattamento con l'art. 15 del codice penale militare di pace, né

l'invocata disparità di trattamento con l'art. 16 dello stesso

codice appaiono tali da integrare una violazione del principio di

eguaglianza da parte dell'art. 104, primo comma, della legge 1°

aprile 1981, n. 121.

La situazione oggetto dell'art. 16 del codice penale militare di

pace, in base al quale "La legge penale militare si applica alle

persone appartenenti alle forze armate dello Stato, ancorché,

posteriormente al reato commesso, sia dichiarata la nullità

dell'arruolamento o la loro incapacità di appartenere alle forze

stesse; e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle

armi", non può certo dirsi omogenea rispetto a quella di chi abbia

appartenuto, per un periodo più o meno lungo, alle forze armate in

piena regolarità di rapporti, perdendo poi tale status a seguito di

una riforma legislativa, che ha profondamente mutato la natura di

quei rapporti con l'Amministrazione dello Stato. E tanto basta ad

escludere la proponibilità stessa di una comparazione nell'ottica

dell'art. 3 della Costituzione.

Omogenea si appalesa, invece, la situazione oggetto dell'art. 15

del codice penale militare di pace, in base al quale "La legge penale

militare si applica per i reati militari commessi durante il servizio

militare, ancorché siano scoperti o giudicati quando il colpevole si

trovi in congedo o abbia cessato di appartenere alle forze armate

dello Stato", ma la differenza di trattamento che, nel raffronto,

caratterizza la previsione dell'art. 104 della legge 1° aprile 1981,

n. 121, non risulta affatto priva di ogni razionalità.

Come ben sottolineato dall'Avvocatura dello Stato nell'atto di

intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri, "i fenomeni

presi in considerazione dalle due norme sono fondamentalmente

diversi". Ed invero, mentre nel caso dell'art. 15 del codice penale

militare di pace "si verte in ipotesi di cessazione del precedente

status di militari in funzione di vicende fisiologicamente

collegantesi alla vita dei singoli soggetti", nel caso attinente alla

smilitarizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza "si

verte in ipotesi di perdita dello status di militari in virtù

dell'entrata in vigore di una legge che quello status, prima

esistente, ha per intero modificato".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 104, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo

ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza),

sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma,

e 103, terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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